Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1611

Titolo II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 3.

(Dell'impresa funebre)

1. Le attività funebri sono attività economiche da svolgere secondo princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Esse sono assicurate da soggetti che assumono la qualificazione di «imprese funebri» e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, nonché risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro svolgimento.

2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini prezzi delle forniture e dei servizi. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico di cui all’articolo 10 sono individuate modalità di agevole reperimento delle informazioni circa i costi delle diverse tipologie di offerta dei servizi funebri.

3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 5 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica.

4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilabili e di depositi di osservazione ed obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.

Art. 4.

(Requisiti dell'impresa funebre
e dei soggetti ad essa collegati)

1. Ogni impresa funebre deve possedere, almeno, la disponibilità continuativa, documentata e certificata delle seguenti risorse:

a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) titolo ad esercitare la vendita di beni in posto fisso;

c) una o più autofunebri per il trasporto funebre e apposita rimessa avente requisiti d'idoneità;

d) direttore tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari ed ai rapporti con i familiari committenti. Presso ogni sede operativa o punto vendita o ogni locale di contatto con il pubblico, vi deve essere la presenza, per almeno venticinque ore alla settimana, di un direttore tecnico;

e) dipendenti con funzioni di necroforo non inferiori alle unità a tempo pieno necessarie, in relazione alla dimensione media annuale di funerali da verificare a consuntivo attraverso una rilevazione presso i comuni, con una tolleranza non superiore al 20 per cento; per «necroforo» si intende personale alle dirette dipendenze dell'impresa assunto in forza di contratto di lavoro ed incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti nonché preposto alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e). Tale personale deve essere adeguatamente formato e, nell'esercizio dell'attività, assume la funzione di incaricato di pubblico servizio e deve pertanto possederne i requisiti. Le imprese possono dotarsi di altro personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Il dimensionamento delle risorse strumentali ed umane di una impresa funebre è definito in almeno un mezzo funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. Ogni richiesta di servizio funebre dovrà essere corredata dall'attestazione delle risorse impiegate dall'impresa e della loro conformità di impiego secondo le prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

3. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è presentato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella segnalazione devono essere indicati tutti i requisiti dell'impresa e del suo personale provvedendo altresì ad indicare eventuali contratti stipulati con centri servizi funebri o agenzie monomandatarie previsti dalla presente legge. I contenuti della SCIA sono comunicati entro trenta giorni dal comune all'ASL, la quale entro i trenta giorni successivi deve verificare la sussistenza dei requisiti. La medesima ASL verifica, almeno ogni due anni, la persistenza dei requisiti di cui alla SCIA.

4. L'impresa funebre può avvalersi, ai fini di assicurare la normale e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, di altri soggetti dotati di sufficienti ed idonei mezzi, di attrezzature e di personale formato, definiti «centro di servizio funebre» attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore all'anno. Tali contratti devono essere posti in visione sia ai committenti, se richiesto in occasione di ogni servizio, in sede di formazione del preventivo, sia alle pubbliche amministrazioni in occasione di richieste di autorizzazioni o segnai azioni di inizio attività e, comunque, agli organi di vigilanza.

5. Il centro di servizio funebre è specifico soggetto avente quale scopo sociale il supporto all'impresa funebre nell'esercizio della propria attività e nelle forme previste dalle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza, disponendo almeno dei requisiti minimi di cui alla seguente tabella e, in relazione alle tipologie di servizio garantite, anche quelli propri dell'impresa funebre.

Dimensione centro
funerali/anno
Mezzi
funebri
NecroforiDirettore
tecnico
da 301 a 1.0003 61
oltre 1.0004121

6. L'impresa funebre che intende svolgere anche attività di centro di servizio funebre deve prevederlo nel proprio oggetto sociale.

7. È fatto obbligo ai soggetti che svolgono attività di centro di servizio funebre di provvedere all'ottenimento delle certificazioni ISO 9001:2008 e Uni EN 15017:2005 e successive modificazioni e integrazioni entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese funebri è d'obbligo provvedere all'ottenimento della certificazione Uni EN 15017:2005 e successive modificazioni e integrazioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I rapporti contrattuali tra i centri di servizi funebri e le imprese funebri non costituiscono, ai fini dell’IVA, servizi propri di pompe funebri, ma attività di servizio, fatta salva la viviscenza dell'assoggettamento a IVA dei servizi funebri.

9. È ammesso organizzare funerali da parte di agenzia funebre monomandataria, per conto di un'impresa funebre, risultante da contratto scritto di agenzia stipulato ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agente funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione da parte del mandante, per la trattazione degli affari.

10. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre.

11. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea trovano applicazione le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, unitamente alle norme nazionali di loro attuazione.

Art. 5.

(Requisiti del personale dell'impresa funebre
e dei soggetti ad essa collegati)

1. Il personale dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgano attività funebre deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi, e di relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre.

2. Con il predetto decreto ministeriale sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza on line dei soggetti da formare o da aggiornare.

3. È delegata al Ministero dell'istruzione e ricerca scientifica, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi 1 e 2, la previsione dei titoli formativi abilitanti alla professione.

4. In via transitoria, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi precedenti, e per la durata non superiore a tre anni, sono consentiti corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, anche svolti con sistemi di formazione a distanza, purché indetti da federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre. L'abilitazione transitoria è valida fino a tre anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.

5. È ammesso l'utilizzo di personale in imprese funebri con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi dell'Unione europea a condizione che i programmi e le modalità di accertamento siano almeno pari a quelle previste dalla Repubblica italiana o conseguentemente integrati con specifici corsi per quanto mancante.

6. Le imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 o Uni EN 15017:2006 e successive modificazioni ed integrazioni accedono all'abilitazione transitoria di cui al comma 4 nei modi ivi stabiliti, potendo tuttavia beneficiare di una minore durata dei corsi individuali fino al termine minimo di trenta ore.

7. L'attività funebre sotto qualsiasi forma venga esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

8. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione.

Art. 6.

(Mandato)

1. Chi intenda avvalersi delle prestazioni di impresa funebre o della sua agenzia funebre conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alla impresa o al suo agente.

2. Nel caso di mandato conferito all'agente funebre questo comprende, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre mandante per conto della quale l'agente funebre svolge il servizio.

3. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, del soggetto cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture sociosanitarie di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie pubbliche o private.

4. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre».

5. I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui sussiste apposito contratto.

6. L'uso indebito di qualificazioni o marchi e segni distintivi è soggetto alle sanzioni stabilite dal codice penale, nonché distintamente dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in tema di messaggi pubblicitari ingannevoli.

7. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri o di centri servizi funebri o di agenti funebri il decesso di persone a fine di procacciamento di funerale. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi, gestori di servizio ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

Art. 7.

(Trasporti funebri)

1. Il trasporto di salma può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o domicilio, al deposito di osservazione, alla casa funeraria, alla sala del commiato o alla struttura di accoglienza del cimitero qualora, preventivamente alla partenza, il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifichi che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale medico dispone le prescrizioni sanitarie del caso, sia per le modalità e i mezzi del trasferimento, sia in relazione al luogo di destinazione.

2. Fatti salvi i casi di interesse giudiziario, qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte dal medico dell'ASL intervenuto e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi, la salma per disposizione del medico predetto è trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporto funebre istituzionale.

3. La certificazione o, se del caso, la disposizione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma. Per i trasporti di salma il trasferimento deve avvenire, in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali la casa funeraria, il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Il trasporto di salma deve avvenire a cura di personale numericamente sufficiente, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e mediante l'utilizzo di mezzi funebri, tali da impedire la vista dell'interno, muniti di adeguata climatizzazione e che presentino condizioni manutentive e decoro adeguati al tipo di trasferimento.

6. Nei casi previsti dai commi precedenti, ove non già eseguito prima della partenza, l'accertamento della morte avviene nel luogo in cui la salma è stata trasportata.

7. Previa specifica autorizzazione comunale rilasciata di volta in volta, costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebri di cui questa si avvalga, dal luogo in cui è avvenuta la osservazione, alla casa funeraria, alla sala del commiato, o ad altro luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, o dall'uno all'altro di questi luoghi, al cimitero o al crematorio di destinazione o ad altro Stato. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'autofunebre impiegata; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre l'addetto al trasporto di cadavere appone un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Un esemplare del verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto.

8. Sia l'addetto al trasporto di una salma, che l'addetto al trasporto di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

Art. 8.

(Case funerarie, sale del commiato
e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, e di una sala del commiato, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), sono autorizzate dal comune territorialmente competente.

2. L'accesso a una casa funeraria o a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di altro avente titolo.

3. Le case funerarie e le sale del commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo.

4. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 20 febbraio 1997. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

a) locale di osservazione o sosta delle salme;

b) camera ardente o sala di esposizione;

c) locale di preparazione delle salme;

d) servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per i dolenti;

f) sala per onoranze funebri al feretro;

g) almeno una cella frigorifera;

h) deposito materiale.

5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio sanitarie e socio assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), si configurano come servizi della struttura sanitaria; in tal caso questi possono essere gestiti unicamente in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad impresa funebre, agente funebre, centro di servizi funebri. Le sale del commiato, pubbliche o private, sono strutture ove, a richiesta dei familiari del defunto, è possibile ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro chiuso per la celebrazione di riti di commemorazione del defunto e di dignitoso commiato. Possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese esercenti l'attività funebre non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati, non possono essere istituite e gestite da imprese di pompe funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le sale del commiato, realizzate disgiuntamente dalle case funerarie, devono unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione, laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore.

6. Fatta salva la localizzazione delle case funerarie o comunque di strutture di accoglienza di defunti esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare case funerarie dentro i cimiteri. Laddove ne sia prevista la realizzazione nelle vicinanze di un cimitero, esse devono essere compatibili con le norme in vigore per quanto concerne le zone di rispetto cimiteriale.

7. I servizi mortuari sanitari possono essere gestiti unicamente in forma diretta dall'ente proprietario o, previo esperimento di gara secondo le previsioni del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad una impresa funebre o centro servizi funebri o agente funebre.

Art. 9.

(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte e il compimento del prescritto periodo di osservazione da un operatore abilitato.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale riguardo a:

a) l'individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) i luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

e) le garanzie che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

3. La tanatoprassi è consentita qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo; è vietata, pur potendosi praticare la tanatocosmesi, qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo.

Art. 10.

(Trasparenza ed informazione)

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli operatori imprenditoriali stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite:

a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, del listino prezzi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;

b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e di servizi da prevedersi in preventivo e fatturazione;

c) l'obbligo in capo ad ogni singola impresa o agenzia di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;

d) schemi uniformi per il territorio nazionale di autorizzazioni richiamate dalla presente legge o nei suoi provvedimenti attuativi.

Art. 11.

(Attività collaterali od aggiuntive
ed integrative)

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dai precedenti articoli, devono disporre dei titoli di esercizio di tali attività previste in relazione alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

2. L'attività funebre non rientra tra le prestazioni di servizio considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che conseguentemente non si applica al settore funebre a decorrere dal termine di efficacia della presente legge, ai sensi dell’articolo 24, comma 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in precedenza rilasciate sono ritirate dal comune in cui ha sede l'esercizio, al più tardi entro il periodo transitorio, come definito dall'articolo 18 della presente legge.

Art. 12.

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'azienda sanitaria locale vigila e controlla l'osservanza delle norme per le attività funebri nel proprio territorio di riferimento. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'azienda sanitaria avviene tramite personale specificatamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre. Tale personale, oltre ad accertare le infrazioni, commina le relative sanzioni. Più aziende sanitarie di una stessa regione, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia, possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo operante su scala regionale.

2. Gli oneri per la vigilanza e il controllo sono coperti da risorse proprie delle aziende sanitarie locali, dai proventi derivanti dal sistema sanzionatorio e da un contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale, pari a trenta euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT da corrispondersi mensilmente a cura del mandatario del funerale.

3. Le infrazioni alla presente legge da parte dei soggetti svolgenti attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4. Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 4, nonché quelle previste per inosservanza dei commi da 4 a 8 dell'articolo 7 sono soggette, a seconda della gravità, a sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5. Qualora vi sia infrazione all'articolo 6, comma 3, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

6. Nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6,comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria concorre la reclusione dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni nei riguardi di chi abbia provveduto alla segnalazione o comunicazione e dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni per il soggetto che ne sia stato destinatario.

7. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 6 e 8 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile dell'infrazione, elevati a sei mesi nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4.

8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reato.