Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1387
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Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
e dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2014
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
Onorevoli Senatori. -- L'avvio del meccanismo di vigilanza unico e la conseguente assunzione da parte della Banca centrale europea, dal prossimo novembre, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, sono preceduti dall'esercizio di valutazione approfondita previsto dall'articolo 33, paragrafo 4, dello stesso regolamento. L'esercizio rappresenta un elemento essenziale per l'avvio del meccanismo di vigilanza unico, poiché è volto a fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro certo e uniforme sulla situazione delle banche che saranno assoggettate alla sua supervisione diretta; nell'esercizio saranno coinvolti quindici gruppi bancari italiani. Esso si compone di tre fasi: a) un'analisi preliminare dei rischi; b) un esame della qualità degli attivi bancari; c) uno stress test. I suoi risultati potranno condurre all'adozione di misure correttive da parte delle banche volte a rafforzarne la stabilità.
L'esercizio, condotto dalla BCE, si avvale anche delle informazioni che le singole autorità nazionali devono fornire; per l'Italia, la Banca d'Italia. Al fine di assicurare uniformità di comportamento e uguale profondità di analisi nei diversi Paesi, nell'ottobre 2013 la BCE ha -- tra l'altro -- richiesto che le singole autorità nazionali siano coadiuvate da soggetti terzi sia per le verifiche a distanza sia per gli accessi ispettivi previsti (si veda la Nota della BCE del 23 ottobre 2013).
La legislazione italiana allo stato non permette alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti; appaiono inoltre ostative le disposizioni sul segreto d'ufficio previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Il decreto-legge rimuove tali ostacoli.
In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE, la Banca d'Italia possa avvalersi di soggetti terzi anche per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: il riferimento è, in particolare, ai poteri di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari attribuiti alla Banca d'Italia. Si è specificato che per per soggetti terzi si intendono consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori) selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla BCE.
I commi 2 e 3 stabiliscono che tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita siano coperti da segreto d'ufficio e che tali soggetti abbiano l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità riscontrate. Questi commi ricalcano le disposizioni sul segreto d'ufficio previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con riferimento ai dati in possesso della Banca d'Italia, in ragione della sua attività di vigilanza, e ai dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; essi sono volti ad assicurare che i soggetti terzi coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita siano assoggettati a disposizioni equivalenti, e che pertanto le informazioni, notizie e dati in loro possesso godano del medesimo livello di riservatezza.
Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino modalità con cui condividere informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anch'esse coperte da segreto d'ufficio. La disposizione è volta a consentire al Ministero di acquisire notizie rilevanti per l'eventuale esercizio delle sue funzioni.
Dati i tempi programmati dalla BCE per lo svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita, l'intervento riveste carattere di estrema urgenza. In particolare, a fronte della necessità che l'esercizio sia concluso prima del 4 novembre prossimo (data dalla quale la BCE comincerà ad esercitare le funzioni di supervisione), la prima fase (analisi preliminare dei rischi) è stata già ultimata ed è in corso di svolgimento la seconda (esame della qualità degli attivi). In relazione a questa seconda fase l'attività di verifica, che comprende le attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi e tale da comportare la condivisione di informazioni confidenziali, deve avere inizio entro il mese di marzo (si veda la nota della BCE del 3 febbraio 2014). La BCE verifica nel continuo il rispetto dei tempi, anche dandone pubblica informazione.
Allegato 1



















Allegato 2












Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014.
Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla BCE di chiedere alle autorità nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre 2014;
Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorità competenti nazionali di avvalersi di soggetti del settore privato per le attività di verifica a livello nazionale;
Considerata la necessità di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con riferimento all'esercizio di valutazione approfondita;
Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attività loro affidate, è necessario estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l'altro, ha indicato che l'attività di verifica della qualità degli attivi deve aver inizio entro il mese di marzo;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle attività di verifica nei termini indicati dalla BCE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013)
1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attività sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle attività di vigilanza.
4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi -- Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando