Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 86

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 86
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori Ignazio MARINO, BENCINI, CASSON, CIRINNÀ, COMPAGNONE, CORSINI, DE PIN, DIRINDIN, FAVERO, GIACOBBE, GRANAIOLA, LO GIUDICE, MANCONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, ROMANO, Gianluca ROSSI, SANGALLI, SCAVONE e SPILABOTTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

Onorevoli Senatori. -- La crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese ha aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà e in condizioni di esclusione sociale, come confermano i recenti rapporti della Caritas italiana-Fondazione Zancan e dell'Istat.

In particolare, il rapporto Istat 2011, focalizzato sulle persone senza fissa dimora, stima il numero di queste persone in un intervallo compreso tra 43.000 e 50.000. Tale stima, di tipo campionario, è fondata sulla rilevazione di quanti si sono avvalsi dei servizi di mensa e hanno dormito nelle strutture di accoglienza e quindi non comprende quanti, pur non avendo una dimora sono ospiti presso alloggi di varia natura.

Non abbiamo dati attendibili su questa realtà non rilevata, ma il fenomeno di questa parte di popolazione che vive in condizioni di povertà e di emarginazione estrema è comunque rilevante e non può essere ignorato.

I senza fissa dimora non patiscono solo il degrado delle condizioni di vita, dalla mancanza d'alloggio appunto alla sopravvivenza quotidiana, ma risultano anche «invisibili» dal punto di vista sociale e istituzionale e quindi fuori da una rete formale e informale di sostegno che non sia quella caritativa.

Uno degli elementi più evidenti di questa condizione è che queste persone senza fissa dimora non hanno il requisito della residenza anagrafica, l'assenza del quale rappresenta una barriera per accedere ai servizi del servizio sanitario pubblico.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN) individua infatti nella residenza il criterio normale di collegamento tra utente e azienda sanitaria locale (ASL) e in base all'articolo 19, terzo comma, tale criterio poggia sulla residenza anagrafica. Alla persona sprovvista di residenza è quindi di fatto precluso l'esercizio del diritto alla salute, poiché l'articolo citato stabilisce che per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale occorre essere iscritti presso l'ASL nel cui territorio l'utente ha fissato la sua residenza. Questo comporta che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al Servizio sanitario nazionale, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base. Per loro l'assistenza di base è garantita solo dagli ambulatori gestiti da medici volontari e l'assistenza ospedaliera è limitata alla gestione delle situazioni di emergenza attraverso le prestazioni erogate dal servizio di pronto soccorso.

Si tratta quindi, di un vuoto di tutela in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i princìpi ispiratori della stessa legge n. 833 del 1978, in base ai quali l'assistenza sanitaria va garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali. Le norme relative all'assistenza sanitaria per i cittadini comunitari e per i cittadini stranieri ne rappresentano la più evidente esemplificazione.

La modifica della legge n. 833 del 1978 che proponiamo con questo disegno di legge è una battaglia di civiltà e un atto di solidarietà nei confronti di persone che vivono un disagio estremo e per le quali si battono con grande spirito di abnegazione diverse associazioni di volontariato e prima fra tutte quella denominata «Avvocato di strada» di Bologna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto di iscriversi nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano».

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.