Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 452
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Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013
Riforma della disciplina per le elezioni della Camera e del Senato, concernente i criteri di candidabilità ed i casi di revoca e decadenza del mandato nonché l’espressione del voto di preferenza da parte degli elettori
Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si intende riproporre una proposta normativa di iniziativa popolare, presentata al Senato della Repubblica nel dicembre 2007 (atto Senato n. 1936, XV legislatura) ma mai esaminata compiutamente né dalle Commissioni permanenti né, tantomeno, dall'Assemblea.
Come affermato nella originaria relazione illustrativa, questo disegno di legge risponde ad un sentimento assai diffuso tra i cittadini italiani, ad un senso di rabbia e frustrazione, ma anche di avvilimento e vergogna, per quanto è malato il sistema politico nazionale. Le scandalose vicende coinvolgenti tanto i singoli personaggi politici quanto gli stessi partiti, che sono balzate agli onori della cronaca negli ultimi anni e che hanno coinvolto, trasversalmente, entrambi i poli dell'attuale schieramento politico, dimostrano come molti, troppi politici abbiano occupato le istituzioni con l'intendimento di esercitare un potere personale o di parte, e non di svolgere un servizio alla collettività, come invece dovrebbe essere. E ciò, purtroppo, accade anche in Parlamento. L'eliminazione del voto di preferenza, per le elezioni dei membri del Parlamento, ha rivelato, inoltre, anche per l'uso che se n'è fatto, che i partiti e la classe politica dirigente nutrono scarsa considerazione per gli elettori, evidentemente ritenuti incapaci di scegliere i propri rappresentanti; o forse, dimostra la preoccupazione dei politici di concedere agli elettori uno strumento per poter giudicare il loro operato. Accade così che gli elettori sono privati dell'effettiva possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Deputati e senatori sono, invece, scelti esclusivamente dai vertici dei partiti, tra persone che dimostrano -- certo -- fedeltà al partito, ma non anche agli elettori e alle istituzioni. In questo modo, i più fedeli al partito hanno finito per monopolizzare i seggi parlamentari, non consentendo all'interno del Parlamento un benefico ricambio di persone e di idee. L'eliminazione del voto di preferenza ha anche favorito l'elezione di persone condannate per la commissione di reati. I partiti, mostrando scarso rispetto verso i propri elettori, sostengono la candidatura di queste persone, le quali, grazie alla lista bloccata, riescono ad entrare in Parlamento. Ma poi, questi parlamentari quali interessi rappresentano? Non certo quelli della brava gente, che conduce una vita onesta e che, nonostante le difficoltà quotidiane, non si è mai macchiata di alcun reato. E invece sono a tutti noti i numeri, ormai inquietanti, di deputati e senatori condannati anche per gravi reati e, ciò nonostante, membri del Parlamento.
Emerge un'immagine della politica, dei partiti, della società e del Parlamento che non fa onore all'Italia. L'immagine di una società che premia persone condannate con sentenza passata in giudicato facendole sedere all'interno della più importante istituzione democratica.
L'approvazione di questo disegno di legge può rappresentare un cambio di rotta, un messaggio importante alla nostra società: un chiaro segnale, di cui tutti gli italiani hanno urgente bisogno, che la maggioranza dei parlamentari non condivide e non appartiene al modello di politico corrotto e delinquente.
Il Parlamento è lo specchio della società. E la società deve potersi specchiare senza macchie nel Parlamento. Se la nostra fosse una società di corrotti e delinquenti, allora sarebbe giusto che anche in Parlamento sedessero corrotti e delinquenti. Ma se la nostra è -- come noi crediamo -- una società pulita, fatta di gente onesta, che si ispira ai valori della democrazia, della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà, allora anche il Parlamento deve rispecchiare questi valori, facendo pulizia al proprio interno. È in questa profonda esigenza che risiede il significato complessivo di questo disegno di legge, con il quale si ripropone -- nei suoi contenuti sostanziali -- il già citato disegno di legge di iniziativa popolare della XV legislatura.
Occorre allora, innanzitutto, restituire credibilità e trasparenza al Parlamento, affinché non vi siedano più persone condannate. Occorre l'introduzione di una «clausola di sbarramento morale», che impedisca al delinquente di sedere sullo scranno e di farsi impunemente latore di interessi illeciti e confliggenti con quelli della società reale. A tal fine, si introduce la previsione della ineleggibilità perpetua del condannato in via definitiva. Occorre, poi, rinnovare la composizione delle Camere, impedendo ai parlamentari che vi albergano da anni, come se ne avessero ormai acquisito la proprietà, di candidarsi nuovamente alle elezioni. La prolungata permanenza all'interno delle Camere delle stesse persone ostacola il progresso delle idee, allontana le istituzioni dalla società reale, alimenta logiche clientelari e mafiose.
Il rinnovamento delle persone e delle idee è un valore fondamentale delle democrazie. Rappresentare la Nazione non è un lavoro, un mestiere, una professione, e tanto meno un privilegio di casta. Il parlamentare deve essere un cittadino comune, che vive la società reale, e non i palazzi, e che dedica un periodo della sua vita alla cura degli interessi della collettività, al servizio degli altri cittadini, della cosa pubblica, arricchendo le istituzioni democratiche con la propria esperienza di vita onesta. Bisogna, insomma, limitare l'eleggibilità, prevedendo che ciascun cittadino non possa assumere elettivamente la carica di deputato o di senatore per più di due volte nell'arco della sua vita.
Occorre, infine, reintrodurre il voto di preferenza, per restituire ai cittadini la dignità di autentici elettori, in grado di scegliere veramente i propri rappresentanti in Parlamento.
* * *
Allo specifico conseguimento di questi obiettivi è finalizzato il presente disegno di legge. L'entrata in vigore di alcune nuove disposizioni normative ha, tuttavia, reso necessaria una nuova formulazione degli articoli 1 e 2 del progetto originario, potenziandone significativamente la portata innovativa.
All'articolo 1 -- a seguito dell'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che ha introdotto normativamente la categoria giuridica della «incandidabilità» rispetto a quella della mera ineleggibilità -- sono indicate le cause ostative volte a limitare l'assunzione delle funzioni di parlamentare da parte di chi ha già ricoperto tale ufficio per due legislature. Lo scopo della disposizione è di assicurare un benefico ricambio di persone e di idee all'interno della istituzione rappresentativa e di rendere tutti i cittadini effettivamente eguali e partecipi dell'organizzazione politica del Paese. È poi introdotta una causa omnicomprensiva di incandidabilità, consistente nella mera condanna con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per reato colposo. Lo scopo della disposizione è di escludere dalla candidabilità parlamentare i cittadini che siano stati condannati per la commissione di reati, per le ragioni che si sono già esposte nella parte introduttiva della relazione. In aggiunta, occorre solo precisare le ragioni della scelta del limite di pena relativo alla commissione di reati colposi, individuato nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Il parametro di riferimento è rappresentato dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale, che punisce l'omicidio colposo, quando «il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», con la pena edittale della reclusione da due a sette anni. Ciò vuoi dire che, nelle ipotesi più lievi, per il concorso dei benefìci connessi all'operatività di attenuanti di pena e diminuenti di rito, il reo può essere condannato alla pena della reclusione di mesi dieci e giorni venti. Questo ci appare il limite di pena oltre il quale la condotta del reo, benché colposa, soggiace ad un giudizio di riprovazione sociale, che lo sottrae dalla capacità di rappresentare rettamente la Nazione.
Il presente intervento normativo, agendo sul decreto legislativo menzionato, consente di equiparare il patteggiamento alla sentenza di condanna per le fattispecie di incandidabilità che qui rilevano.
L'articolo 2 è volto a disciplinare le cause di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, disponendo un obbligo di deliberazione immediata da parte delle Assemblee elettive per la pronuncia della relativa decadenza del Parlamentare rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 1, successivamente all'assunzione del mandato.
Con l'articolo 3 si introduce il carattere della perpetuità della incandidabilità, perché il rappresentante della Nazione deve essere una persona che, per prima, abbia saputo dare l'esempio. Una persona che, anzi, si propone come rappresentante credibile della Nazione, in quanto sia stato capace di vivere nella società nel rispetto delle regole; regole che egli stesso sarà destinato, con il suo contributo, a creare e modificare.
Con gli articoli 4 e 5 si introducono, nei testi unici recanti la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le disposizioni volte ad aggiungere, a fianco del solo voto di lista oggi vigente, la previsione del voto di preferenza. Questa consiste, com'è noto, nella indicazione del nominativo di un candidato della lista prescelta, mediante la sua apposizione nell’apposito spazio a fianco del contrassegno relativo. Lo scopo del voto di preferenza è di distribuire i seggi spettanti alla lista, sulla base non dell'ordine di presentazione dei candidati voluto dai partiti, ma dell'ordine di preferenza espresso dagli elettori.
A questo scopo gli articoli 4 e 5 disciplinano, mediante le necessarie novelle ai due testi unici, le modalità di voto e le procedure di scrutinio e di proclamazione degli eletti, tenendo conto della introduzione del voto di preferenza espresso dagli elettori. Si modificano, in particolare, le disposizioni relative alla struttura delle schede elettorali, distribuendo gli spazi in modo da collocare una riga, a fianco di ogni contrassegno, in cui l'elettore possa scrivere il nominativo del candidato prescelto; alle modalità di espressione del voto di preferenza, optando per soluzioni semplici che abbiano di mira la semplificazione del sistema di voto, al fine di prevenire il rischio di contenziosi elettorali; alle modalità di proclamazione degli eletti sulla base della cifra individuale raccolta da ciascun candidato e, solo in caso di parità di cifra individuale, sulla base dell'età del candidato, dando preferenza al più giovane.
L'articolo 6 del disegno di legge, infine, riduce a un giorno la vacatio legis, in quanto le leggi elettorali necessitano per loro natura di entrare in vigore immediatamente.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). -- 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;
b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare)
1. All'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di durata dell'incandidabilità)
1. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua»;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 4.
(Introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati)
1. All’articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto per l’espressione della preferenza tra i candidati compresi nella lista votata.
2-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
2-ter. Il voto di preferenza si esprime indicando, nell’apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il candidato prescelto».
2. All’articolo 31, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza».
3. All’articolo 58, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con la stessa matita indica il voto di preferenza, con le modalità e nei limiti stabiliti dall’articolo 59-bis».
4. Dopo l’articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
«Art. 59-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata.
2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati compresi nella lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno della lista alla quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo.
4. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo».
5. All'articolo 68 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed il cognome del candidato al quale è stata attribuita la preferenza» e al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei voti di preferenza»;
b) al comma 3-bis, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i voti di preferenza»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista»;
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere».
6. All'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dà atto del numero dei voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «per le singole liste» sono inserite le seguenti: «e per i singoli candidati».
7. All'articolo 74, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste» sono inserite le seguenti: «o ai candidati».
8. All'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;
1-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali».
9. All'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter). A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età».
10. All'articolo 86, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter)».
Art. 5.
(Introduzione del voto di preferenza per le elezioni del Senato della Repubblica)
1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede, i contrassegni sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza».
2. L'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. -- 1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto per l'espressione della preferenza tra i candidati compresi nella lista votata.
2. Il voto di lista si esprime tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
3. Il voto di preferenza si esprime indicando, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il candidato prescelto».
3. All'articolo 16, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;
a-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali».
4. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-ter). A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età».
5. All'articolo 19, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-ter)».
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.