Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 140
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Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013
Norme per la tutela delle scelte alimentari vegetariana e vegana
Onorevoli Senatori. -- Scegliere l'alimentazione vegetariana o vegana rappresenta un importante passo per bandire dalla nostra vita la violenza verso miliardi di animali e verso l'ecosistema. La maggior parte degli animali destinati alla produzione di carne per l'alimentazione, infatti, sono confinati in allevamenti intensivi, chiusi in gabbie o strutture anguste che non consentono loro neanche la più elementare libertà di movimento, senza la possibilità di uscire all'aperto e di godere della luce del sole. Solo in Italia il consumo alimentare determina la morte di oltre 600 milioni di animali da terra e di un incalcolabile numero di animali acquatici (pesci, molluschi, crostacei).
Gli allevamenti intensivi, inoltre, costituiscono una delle principali fonti di inquinamento delle falde acquifere e dell'atmosfera. Bandire dalla propria tavola gli alimenti di derivazione animale è una scelta di rispetto non solo dei diritti degli animali ma anche di protezione e tutela dell'ambiente.
Lo stile di vita vegetariano, e in particolare quello vegano (che esclude dalla dieta tutti gli alimenti di origine animale, come la uova e il formaggio), contribuisce anche a promuovere una più equa distribuzione delle risorse, che potrebbe contribuire a combattere la fame nel mondo. Molte delle produzioni cerealicole del Sud del mondo, infatti, sono destinate a mangime per animali per la produzione di carne dei Paesi occidentali, quando potrebbero coprire il fabbisogno locale.
La scienza, sia ufficiale che indipendente, riconosce ad un'alimentazione vegetariana, e in particolare ad una vegana ben bilanciata, la capacità di favorire un migliore stato di salute rispetto alla dieta che include carne (83 chili l'anno pro capite) o pesce (oltre 20 chili l'anno). È dimostrato che una dieta vegetariana ed in particolare una vegana, ricca di frutta e verdura, protegge dalle malattie cardiovascolari e diminuisce del 24 per cento la probabilità di infarto, una delle principali cause di morte nei Paesi occidentali, favorita da un'alimentazione troppo ricca di grassi e proteine animali. L'incidenza dei tumori più diffusi (colon-retto, mammella, prostata, pancreas) è molto più alta tra le persone che si nutrono di alimenti animali (70 per cento delle persone colpite da queste patologie) piuttosto che tra i vegetariani e in particolare i vegani (solo il 30 per cento). I vegetariani e vegani occidentali hanno inoltre una più bassa incidenza di obesità e diabete in confronto agli onnivori.
Fortunatamente, come spiega il Rapporto Italia 2013 di Eurispes, il 6,3 per cento della popolazione nazionale ha eliminato dalla propria dieta carne e pesce e lo 0,4 per cento ha optato per l'alimentazione tutta vegetale, cioè vegan. A preferire uno stile alimentare di tipo vegetariano o vegano sono in prevalenza le donne (rispettivamente il 7,2 per cento contro il 5,3 per cento degli uomini; 0,5 per cento contro lo 0,3 per cento), i giovanissimi tra i 18 e i 24 anni (13,5 per cento) e, a sorpresa, tra gli over 65 (9,3 per cento).
Nonostante la diffusione ed il trend positivo, le persone che abbracciano queste scelte incontrano molte difficoltà quando mangiano fuori casa ed in particolare nelle mense. Non riuscendo a trovare pasti completi e bilanciati senza carne, pesce o senza ingredienti di origine animale, sono costretti a pasti frugali e nutrizionalmente non bilanciati in contraddizione con i princìpi di uguaglianza sanciti nella Costituzione, secondo cui lo Stato e la pubblica amministrazione devono garantire un medesimo trattamento a tutti i cittadini e le cittadine, indipendentemente dal sesso, dalla religione e da ogni diverso tipo di orientamento.
Garantire alternative alimentari vegetariane e vegane significa rispettare una scelta etica e salutare delle persone, ed è inoltre un modo per andare incontro ai cambiamenti della nostra società sempre più multietnica, soddisfacendo le esigenze di culture diverse, le cui esclusioni alimentari sono per lo più legate ad alimenti carnei. Proporre pasti vegetariani e vegani ben pianificati significa anche poter offrire un'alternativa agli onnivori di piatti nutrienti e sani.
Il presente disegno di legge promuove la tutela della libertà di scelta relativa alla propria alimentazione ed è sostenuto da migliaia di cittadini che hanno firmato una petizione promossa e depositata sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati. In merito ai contenuti, l'articolo 1 illustra le finalità del disegno di legge. All'articolo 2 sono definiti i termini vegetariano e vegano, dove il primo indica il tipo di alimentazione che non include nella dieta alimentare carne, pesce e altri alimenti derivati dall'uccisione di un animale; con il secondo termine si indica invece l'esclusione dalla dieta alimentare, in aggiunta a tutti i prodotti esclusi nella dieta vegetariana, del latte e suoi derivati, uova, miele e qualsiasi altro alimento di origine animale.
L'articolo 3 individua i luoghi che devono sempre assicurare l'offerta di almeno un'opzione vegetariana e una vegana, strutturate in modo tale da assicurare un apporto bilanciato di tutti i nutrienti, in alternativa alle pietanze contenenti prodotti o ingredienti animali previste nel menu convenzionale. Si prevede inoltre che le uova presenti nelle preparazioni vegetariane provengano da galline allevate con metodo biologico o allevate all'aperto.
L'articolo 4 prevede l'insegnamento di nozioni di nutrizione, gastronomia e ristorazione vegetariana e vegana nei programmi didattici destinati agli istituti professionali alberghieri e agli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi. Si riconosce inoltre il diritto agli studenti che si oppongono alla violenza sugli esseri viventi, di dichiarare la propria obiezione di coscienza a seguire le lezioni didattiche pratiche riguardanti alimenti di origine animale.
L'articolo 5 destina una quota, non inferiore al 10 per cento, del piano di destinazione dei fondi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura -- cui sono stati attribuiti, ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, funzioni e compiti del soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione -- al finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito della nutrizione vegetariana e vegana.
L'articolo 6 prevede la promozione di campagne informative sui benefici dell'alimentazione vegetariana e vegana e a favore del consumo di prodotti vegetali, da parte del Ministero della salute. L'articolo 7 delinea le norme transitorie.
L'articolo 8, infine, individua le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge tutela le scelte alimentari vegetariana e vegana e il diritto dei cittadini e delle cittadine che le adottano ad un'alimentazione in linea con i propri princìpi etici, nonché garantisce loro la tutela della salute e afferma e valorizza gli aspetti etici, scientifici e nutrizionali di tale scelte.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) «vegetariana»: l'alimentazione che esclude carne, pesce e altri alimenti derivati dall'uccisione di animali;
b) «vegana»: l'alimentazione che esclude carne, pesce e altri alimenti derivati dall'uccisione di animali, latte e suoi derivati, uova, miele e qualsiasi altro alimento di origine animale;
c) «luogo di ristorazione»: qualsiasi mensa o refettorio pubblico o aperto al pubblico, ivi comprese mense scolastiche, ospedaliere, militari, penitenziarie, aziendali;
d) «menù»: primo, secondo piatto e contorno, oppure piatto unico equivalente a primo, secondo e contorno, di equilibrato e sufficiente valore nutrizionale.
Art. 3.
(Mense)
1. In tutte le mense pubbliche, convenzionate e private, o che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico, nelle mense che svolgono servizio per le scuole di qualsiasi ordine e grado, compresi gli asili nido, nelle mense universitarie e nei luoghi in cui i lavoratori siano costretti a nutrirsi per l'impossibilità di fare rientro per il pranzo al proprio domicilio quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro, devono essere sempre offerti e pubblicizzati almeno un menù vegetariano e uno vegano in alternativa alle pietanze contenenti prodotti o ingredienti di origine animale previste nel menù convenzionale.
2. I menù vegetariano e vegano offerti devono essere strutturati in modo da assicurare un apporto bilanciato di tutti i nutrienti, così come indicato dalla scienza ufficiale in materia di nutrizione e considerando i progressi scientifici in tale campo.
3. Le pietanze vegetariane e vegane non devono contenere gli ingredienti di origine animale utilizzati per la preparazione e non identificabili organoletticamente, elencati nell'Allegato 1.
4. Al fine di assicurare un servizio adeguato agli utenti, il personale preposto alla somministrazione deve essere adeguatamente informato ai sensi della presente legge.
5. Le uova presenti nelle preparazioni vegetariane devono provenire da galline allevate con metodo biologico o allevate all'aperto.
Art. 4.
(Educazione e formazione scolastica)
1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca inserisce l'insegnamento di nozioni di nutrizione, gastronomia e ristorazione vegetariana e vegana nei programmi didattici destinati agli istituti professionali alberghieri e agli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi.
2. Gli studenti che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza a seguire le lezioni didattiche pratiche riguardanti alimenti di origine animale.
3. Gli istituti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di rendere noto a tutti gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza di cui al comma 2. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli in seguito all'esercizio del diritto di cui al comma 2.
4. Agli studenti obiettori viene offerta una proposta didattica alternativa per integrare il monte ore previsto dai programmi ministeriali.
Art. 5.
(Compiti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)
1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, e per ciascun anno seguente, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), cui ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono attribuiti funzioni e compiti del soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, destina una quota non inferiore al 30 per cento del proprio piano di destinazione fondi al finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito della nutrizione vegetariana e vegana.
2. Il CRA adotta e divulga almeno una volta ogni anno programmi informativi su alimentazione vegetariana e vegana rivolti ai cittadini, in quanto scelta di piatti alternativi o sostitutivi, salutari e nutrienti.
Art. 6.
(Promozione di campagne informative)
1. Il Ministero della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e almeno una volta l'anno, promuove una o più campagne informative relative ai benefici dell'alimentazione vegetariana e vegana e a favore del consumo di prodotti vegetali.
Art. 7.
(Norme transitorie)
1. Le strutture di cui all'articolo 3 devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 8.
(Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, nonché il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio per la durata di trenta giorni lavorativi. In caso di recidiva la sanzione è aumentata di un terzo e la licenza è revocata.
Allegato 1
(Articolo 3, comma 3)
-- Strutto
-- Cervione (ossa e pelli mucche -- cavalli)
-- Colla di pesce
-- Coloranti:
E120 COCCINIGLIA
E 161 b XANTOFILLE -- LUTEINA
E 161 c XANTOFILLE -- CRIPTOXANTINA
E470
E472 a-f
E473
E474
E475
E476
E478
E542
E904
E913
E920
E921
-- Conservanti, emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti, additivi:
E252 POTASSIO NITRATO
E270 ACIDO LATTICO
E471 MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI ALIMENTARI
E472b ESTERI DEL MONO E DIGLICERIDI DELL'ACIDO LATTICO-ESTERI LATTICI
E473 SUCROESTERI: ESTERI DEL SACCAROSIO CON ACIDI GRASSI
E474 SUCROGLICERIDI
E473
E477 ESTERI PROPILENGLICOLICI DEGLI ACIDI GRASSI
E481 STEAROIL-2-LATTILATO DI CALCIO
572 MAGNESIO STEREATO
631 INOSINATO DI SODIO
904 SHELLAC
920 CISTEINA, SUOI CLORIDRATI E SUOI SALI
-- chimotripsina
-- estratti di carne
-- estrogeni
-- fibrinolisina
-- ingluvina
-- labfermento/presame/rennina
-- leucina
-- pancreatina
-- pepsma
-- plasmina/tripsina.