Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2492

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

2. La presente legge disciplina il complesso delle funzioni in ambito cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni. La presente legge disciplina altresì le prestazioni dei servizi funebri libero imprenditoriali svolti secondo le previsioni degli articoli 7 ed 8.

3. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e individua i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali (ASL), le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

c) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

d) regolamenta le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività funebri affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

4. La costruzione e la gestione dei cimiteri pubblici sono considerate attività di rilevanza generale. I cimiteri pubblici sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.

5. Le funzioni cimiteriali comprendono l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero nonché le operazioni cimiteriali di inumazione ed esumazioni istituzionali. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture e sono eseguibili, su mandato degli aventi diritto sui defunti, da soggetti esercenti l'attività funebre.

6. È garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse, delle tradizioni e del credo religioso.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per «attività funebri» si intendono le attività imprenditoriali, svolte congiuntamente nel rispetto delle norme UNI EN 15017:2006 e delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, e della necessaria idoneità tecnico professionale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di fornire le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;

5) eventuale gestione di case funerarie;

f) per «attività necroscopiche» si intendono le attività obbligatorie poste in essere:

1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede:

1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire il trasporto, la sepoltura nel cimitero e la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

2) dal servizio sanitario regionale, per le operazioni quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASL di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione;

2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre;

i) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione e per «tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

Titolo II

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 3.

(Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai princìpi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL.

Art. 5.

(Programmazione territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto tra la popolazione e il numero di sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti l'attività funebre già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili, sia proporzionale al numero degli abitanti residenti in macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al comma 2 si applicano sia alle sedi principali dei soggetti esercenti l'attività funebre sia alle sedi secondarie degli stessi.

Art. 6.

(Compiti delle ASL)

1. Le ASL, nei limiti delle proprie competenze:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;

b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica;

c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli afferenti le sedi dei soggetti esercenti l'attività funebre e le autorimesse per i carri funebri.

Titolo III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 7.

(Attività funebre)

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;

d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

g) eventuale gestione di case funerarie;

h) previdenza funeraria.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente alle imprese, anche in forma societaria, in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, valevole per l'intero territorio nazionale, ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. Sono vietati nell'attività funebre l’intermediazione e il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e di attività ed essi connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

4. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la redazione del preventivo per il funerale, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

6. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre, nonché l'attività marmorea e lapidea:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali;

d) nell'ambito dell'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, ivi compreso il servizio di ambulanza o di trasporto degenti.

7. I soggetti autorizzati all'esercizio di impresa funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;

b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;

c) gestire servizi cimiteriali istituzionali;

d) gestire servizi di ambulanza, ivi compreso il trasporto di malati o degenti;

e) gestire il servizio comunali di pubbliche affissioni.

f) gestire forni crematori.

8. Le attività svolte in contrasto con quanto previsto al comma 7 cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani o svantaggiati, o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, per garantire la continuità dei servizi cimiteriali istituzionali è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali e l'attività di onoranze funebri.

Art. 8.

(Impresa funebre)

1. Le attività funebri sono attività imprenditoriali erogate secondo princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale.

3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

4. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in mercati paralleli, quali quelli relativi alla gestione cimiteriale o dei forni crematori, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetti, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale.

5. Chi intenda avvalersi delle prestazioni delle imprese funebri conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alle stesse. L'impresa funebre, nel momento della sottoscrizione del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto per l'organizzazione del funerale, ha obbligo di redigere un preventivo con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi.

Art. 9.

(Requisiti dei soggetti esercenti l'attività funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve operare nel rispetto della normativa UNI EN 15017:2006 e documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente una sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) una o più auto funebri adibite al trasporto di salme e di cadaveri per il trasporto funebre e un'apposita rimessa avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente e verificati dalle ASL. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano adibito alle salme e cadaveri dell'auto funebre;

c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione eventualmente coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dello svolgimento dell'attività funebre;

d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e e), può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come le associazioni in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. Il rapporto registrato di consorzio, società consortile e associazione in partecipazione, nonché il contratto di appalto, deve avere durata e contenuto idoneo a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività funebre e deve esplicitare che gli elementi tipici dell'attività funebre, quali la composizione della salma e l'incassamento, il trasporto di salma, la chiusura e sigillatura del feretro ed il trasporto di cadavere, vengono svolti direttamente dall'impresa funebre che fornisce l'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni temporanee di impresa ed alle reti d'impresa.

4. Per i soggetti in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1, qualora il direttore tecnico e l'addetto abilitato alla trattazione affari di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera e).

5. Le imprese funebri, le associazioni in partecipazione, i consorzi o le società consortili che garantiscono la disponibilità congiunta dei requisiti nei casi di cui al comma 2, devono essere autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre dimostrando la disponibilità autonoma, ovvero senza il ricorso a soggetti interni od esterni, dei requisiti di cui al comma 1 e delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte:

a) una sede;

b) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori assunti direttamente con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera e);

c) almeno tre auto funebri e relativa autorimessa ;

d) un'ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel territorio d'area vasta, è possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere b) e c);

e) un'ulteriore auto funebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

6. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri della pianificazione territoriale regionale di cui all'articolo 5, ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile contratto di lavoro direttamente con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

7. L'impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi a essa commissionati, qualora in via non continuativa e per i picchi di servizi non possa provvedervi con la propria organizzazione, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e di risorse sufficienti mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, compresa la costituzione di rapporti di aggregazione aziendale e di reti di imprese. Dei contratti e dei rapporti aziendali deve essere data informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.

8. Presso ciascuna regione è istituito un elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni e dei direttori tecnici addetti alla trattazione degli affari. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

Art. 10.

(Requisiti del personale dei soggetti esercenti l'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, i titoli formativi abilitanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge; tali corsi devono essere integrati da un percorso formativo di aggiornamento della durata di ore otto sui contenuti della presente legge.

5. È ammesso l'utilizzo nelle attività funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

6. I soggetti esercenti l'attività funebre in possesso di certificazione ISO 9001:2008 o UNI EN 15017:2006 possono conseguire l'abilitazione mediante corsi indetti ai sensi del comma 4 che prevedono una formazione individuale minima ridotta pari a trenta ore.

7. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

8. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione.

Art. 11.

(Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai comuni e dalle ASL esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese, entro i termini stabiliti dalla giunta regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.

3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle regioni, nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

4. La certificazione ha validità annuale, è soggetta a revisione generale triennale ed è trasmessa a cura degli organi certificatori ai comuni in cui le imprese hanno le proprie sedi.

5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 12.

(Mandato)

1. Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

6. Il mandato conferito dagli aventi titolo sul defunto deve contenere l'informativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l'eventuale sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge.

Art. 13.

(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria, la residenza del defunto o degli aventi titolo ed eccezionalmente in altri luoghi, in quest'ultimo caso su autorizzazione del comune previo parere dell'ASL. Tale trasporto può avvenire sul territorio nazionale, entro ventiquattro ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, nel rispetto delle norme igienicosanitarie. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, a mezzo di auto funebre condizionata nel vano di carico, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno e la salma racchiusa in idoneo contenitore non sigillato.

2. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente la possibilità del trasferimento della salma, nell'eventualità che i familiari o gli aventi titolo, nonchè i soggetti esercenti l'attività funebre ne facciano in seguito richiesta, qualora non rilevi pericoli per l'igiene pubblica ed escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificazione, insieme alla richiesta dei familiari ed alla dichiarazione dell'addetto al trasporto indicante le modalità del trasporto stesso, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione da parte del soggetto esercente l'attività funebre incaricato, anche per telefax o altra via telematica:

a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune in cui è destinata la salma;

b) all'azienda sanitaria locale competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente.

3. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b). Il responsabile della struttura ricevente conserva copia del documento ricevuto per ogni salma transitata. Qualora non sia stato effettuato al luogo di decesso, è cura del comune di destinazione della salma avvisare il medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte tramite fax o altra via telematica al comune di decesso per il rilascio della relativa documentazione. Quando la famiglia o aventi titolo scelgono il trasporto alla casa funeraria, entro le ventiquattro ore dal decesso, tale scelta non è gravata dagli eventuali costi corrispondenti a servizi necroscopici effettuati dalla struttura sanitaria.

4. In caso di sospetto di morte dovuta a reato sono l'Autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute che autorizzano il trasporto all'obitorio o alle strutture autorizzate.

5. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove lo stesso è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione, che è da effettuare con mezzo funebre e con personale necessario, secondo la normativa vigente in materia d'igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima della partenza:

a) verifica l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) garantisce la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata;

c) redige apposito verbale da cui deve risultare l'itinerario del tragitto dal luogo di partenza in cui si trova il cadavere a quello di destinazione.

6. Per i trasporti di cadavere all'estero la verifica è effettuata dall'ASL che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Per i trasporti di cadavere all'interno del territorio nazionale non è obbligatoria la somministrazione del trattamento antiputrefattivo previsto dall’articolo 32 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, fermo restando la sua obbligatorietà per i cadaveri destinati all'estero. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione. Una copia del verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, accompagna il feretro a destinazione, una copia è trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto. Nel caso di trasporto di cadavere sul territorio nazionale, detto verbale sostituisce l'autorizzazione al trasporto prevista dagli articoli 23 e 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990; del trasporto si deve dare preventiva comunicazione, via fax o altra via telematica, al comune di partenza e a quello di destinazione previo accordo con i servizi cimiteriali. Per i trasporti all'estero l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di decesso.

7. È escluso dalla nozione di trasporto di salma e di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria, casa di riposo (RSA), istituto pubblico o privato di assistenza, ricovero e cura. Tale trasferimento è svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un soggetto esercente l’attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento, compresa l'eventuale sosta per cerimonie religiose e civili, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. I comuni devono controllare che nello svolgimento dei trasporti funebri, come pure nelle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposto dal soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre.

9. I trasporti di cassette di ossa e di urne cinerarie non hanno controindicazioni igienico-sanitarie e possono essere svolti da chiunque. Il trasporto di cadavere esumato o estumulato e di resti mortali da un cimitero ad un altro o al crematorio si esegue, su richiesta dei familiari ai soggetti abilitati e su autorizzazione del comune ove erano sepolti, adottando le misure necessarie al decoro ed alla salute pubblica.

10. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 12.000 euro.

11. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona da un’impresa funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso.

12. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso ed i corrispettivi per il rilascio dei documenti connessi al decesso devono essere commisurati all'effettivo impegno economico sostenuto dalla pubblica amministrazione per redigerli.

Art. 14.

(Caratteristiche dei feretri e confezionamento)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione e la loro modalità di confezionamento:

a) il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010;

b) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l'utilizzo di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa stessa non è richiesta;

c) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso;

d) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, devono essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l'etichettatura dei cofani funebri di legno è descritta dalla norma UNI 11520:2014. Al fine di consentire l’utilizzo di giacenze, è prorogata per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di funerale, di bare conformi al regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, biodegradabile di spessore minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della sicurezza degli operatori;

f) nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione; in tali casi i materiali non devono avere necessariamente requisiti di biodegradabilità. Qualora, trascorso il tempo massimo di sepoltura si renda necessaria la cremazione, i materiali interni al cofano, quali rivestimenti, materassi, coperte e cuscini devono avere un indice di limite di ossigeno (LOI) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti; devono essere di origine naturale cellulosica con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale. I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse caratteristiche previste per i materiali interni al cofano valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti in gomma o in PVC;

g) indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, è obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti cogenti;

h) nella cassa di legno utilizzata per tumulazione in loculo areato i materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale; i materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene; tali materiali non devono possedere necessariamente requisiti di biodegradabilità;

i) nella cassa di legno utilizzata per la cremazione i materiali interni al cofano devono avere un indice di LOI massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti; devono essere di origine naturale cellulosica con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale. I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno; i suddetti materiali non devono possedere necessariamente requisiti di biodegradabilità. Le stesse caratteristiche previste per i materiali interni al cofano valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti in gomma o in PVC;

l) sul fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente ed enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. I cofani funebri devono essere dotati di sistemi di impugnatura portanti per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della sicurezza degli operatori. Nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso.

2. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 1, ma comunque autorizzati dal ministero della Salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 «Cofani funebri -- Casse di legno -- Cofani non-CSP -- Metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego» e UNI 11520:2014 «Cofani funebri -- Casse di legno -- Terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura».

3. Sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle ASL e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove si rendesse necessario le sanzioni di legge.

4. Le aziende produttrici o di commercializzazione devono obbligatoriamente essere iscritte al registro nazionale istituito e aggiornato dal Ministero della salute o da altro soggetto appositamente da quest'ultimo delegato. Tale registro è consultabile su internet ed è di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, sia per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale, sia esso inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno o cremazione. Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute o da un soggetto da quest’ultimo appositamente delegato.

5. Il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 5, in qualità di incaricato di pubblico servizio e provvedendo a redigere un certificato di conformità da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 15.

(Case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono autorizzate dal comune territorialmente competente in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, ferma restando la necessità del rispetto delle norme UNI EN 15017:2006, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.

4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

5. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

a) locale di osservazione o di sosta delle salme;

b) camera ardente o sala di esposizione;

c) locale di preparazione dei defunti;

d) servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per i dolenti;

f) sala per onoranze funebri al feretro;

g) almeno una cella frigorifera;

h) deposito per i materiali.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei cimiteri e nei crematori. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

7. Nelle case funerarie non possono essere realizzati e gestiti forni crematori.

8. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi riconducibili.

Art. 16.

(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi validi in tutto il territorio nazionale riguardo a:

a) l'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;

b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) i luoghi dove sono effettuati i trattamenti di tanatoprassi;

d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

e) la garanzia che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

Art. 17.

(Attività collaterali e integrative)

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

Art. 18.

(Vigilanza e sanzioni)

1. I comuni e le ASL vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei comuni e delle ASL e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

6. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo si applica la pena della reclusione da un minimo di dodici mesi a un massimo di cinque anni per chi ha effettuato la segnalazione o la comunicazione e per il soggetto destinatario della stessa. La pena aggiuntiva della reclusione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di violazione dell'articolo 12, comma 5.

7. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

Titolo IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

Capo I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 19.

(Competenze e funzioni delle regioni, dei comuni ed aree metropolitane)

1. Le regioni predispongono e approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «piano generale».

2. Le regioni, d'intesa con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i cimiteri e i crematori pubblici esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto della normativa italiana ed europea vigente in materia.

3. Le regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.

4. I comuni, sulla base del piano generale, sentite la ASL competente per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali.

5. I comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione europea.

6. I comuni, nel rispetto del piano regolatore territoriale e delle incompatibilità di cui alla presente legge, autorizzano la realizzazione di crematori fuori dai cimiteri.

7. I comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla regione e che operano nell'ambito del proprio territorio.

8. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1, del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

9. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.

10. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di pubblica funzione ed è posto a carico del comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal comune o dal gestore del cimitero.

11. Il comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria e dell'obitorio comunale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

12. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

13. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

1. Il piano generale è predisposto e approvato dalle regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

2. Nella predisposizione del piano generale, le regioni tengono altresì conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medie, individuano i livelli ottimali del servizio, sollecitando i comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti.

3. Il piano generale prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali istituzionali.

4. Il piano generale individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

Art. 21.

(Piani regolatori cimiteriali)

1. I comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale, approvano il piano regolatore cimiteriale e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere comunque revisionato in ogni tempo se il comune rileva scostamenti in modo da influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.

3. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.

6. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

7. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

8. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 7 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

9. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito di un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 7.

Art. 22.

(Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri)

1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Chi contravviene alle disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è inoltre tenuto a demolire, a sue spese, i manufatti eretti. In caso di inadempienza all'ordine di demolizione, il comune provvede a spese del contravventore.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore a 100 metri dal centro abitato, comunque almeno pari a 50 metri.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari di cui al comma 5 sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 4, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati in luoghi esterni al cimitero da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di sepolture)

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, sono vietate le sepolture effettuate in un luogo diverso dal cimitero.

2. Le regioni, sentiti il comune e l'ASL territorialmente competenti, qualora concorrano giustificati motivi possono eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

3. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

Art. 24.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione ex novo di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Il loculo deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

7. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 14.

8. Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che nell'originario atto di concessione non risultino espressamente come onere a carico del gestore del cimitero.

Art. 25.

(Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre; i soggetti esercenti l'attività funebre non possono ottenere la gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali se non previa separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale. I crematori privati possono essere costruiti in comuni privi di crematori ad una distanza di almeno 500 metri dai cimiteri e dagli ospedali, da strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero o crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

4. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. Esulano dai servizi cimiteriali istituzionali le operazioni cimiteriali nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi.

5. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

6. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.

7. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

8. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alla tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

9. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

10. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verifichino nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

11. L'attività di forno crematorio realizzata al di fuori dei contesti cimiteriali è attività libero imprenditoriale, ferme restando le incompatibilità con l'esercizio dell'attività funebre e di casa funeraria previste all'articolo 15 della presente legge.

Art. 26.

(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. Detti contratti possono riguardare servizi cimiteriali non istituzionali ma relativi alle opere da realizzarsi.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Capo II

DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 27.

(Princìpi fondamentali in materia di cremazione)

1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, le regioni, con proprie leggi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità della cremazione e del trattamento delle ceneri in conformità a quanto stabilito dal presente capo. Decorso tale termine senza che le regioni abbiano provveduto, si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 28.

(Manifestazione di volontà del defunto)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un'associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa in uno dei modi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d), solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzati dal competente ufficio del comune ove è avvenuto il decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2.

6. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione deve essere tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento.

Art. 29.

(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell'articolo 22, comma 7. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o dall'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando l’apposito verbale sottoscritto presso l'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. La dispersione delle ceneri avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

7. In caso di affidamento personale ai sensi del comma 1, il competente ufficio del comune annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 del presente articolo e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, comma 7, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicare l'avvenuto conferimento dell'urna al comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

8. Nel caso di trasformazione delle ceneri, l'affidatario deve inoltre adottare le necessarie cautele atte a scongiurare i rischi di profanazione o di sottrazione dell'esito trasformativo.

9. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.

11. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali igieniche e non necessita di apposita autorizzazione. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il comune dove si trova l'urna deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

12. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 30.

(Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 31.

(Modalità di cremazione e garanzie)

1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

2. L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e successivamente questa è sigillata.

3. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

4. Per i cadaveri e per i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione è obbligatoria la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi. Tale rimozione può essere eseguita da un infermiere specializzato, da un esercente la professione sanitaria o dal personale di un soggetto esercente l'attività funebre adeguatamente formato.

Titolo V

IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 32.

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASL per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente ASL, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 21 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

Titolo VI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
E FINALI

Art. 33.

(Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione)

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per definire le linee di indirizzo cui le regioni si attengono per il recepimento delle disposizioni della presente legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili.

2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di attuazione di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, unitamente alla relativa modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate:

a) denuncia di morte e accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;

c) locali di osservazione e obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

d) trasporti internazionali di cadaveri, di ceneri e di ossa umane;

e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) disposizioni generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;

g) prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

h) reparti speciali nei cimiteri;

i) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

l) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì individuate le norme del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le norme del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che devono essere abrogate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le norme legislative e regolamentari emanate entro diciotto mesi dall'intesa di cui al comma 1, termine decorso il quale è esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, dichiarando la cessazione dell'efficacia delle norme regionali o delle province autonome in contrasto o difformi o concernenti istituti non previsti dalle disposizioni della presente legge.

5. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, le regioni e i comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

Art. 34.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 228, 337, 338, 339, 340, 341 e 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 35.

(Previdenza funeraria)

1. Per previdenza funeraria si intende la sottoscrizione di un contratto assicurativo con la finalità della copertura finanziaria per la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre quali la fornitura di servizi funebri e di servizi cimiteriali, anche in forma disgiunta, da parte di un soggetto in vita o da un familiare avente titolo il quale individua liberamente come beneficiario di tale assicurazione un'impresa funebre alla quale spetta il pagamento per l'importo delle prestazioni, dei servizi e delle forniture previste dal contraente alla sottoscrizione dell'assicurazione.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. I premi corrisposti alla società assicuratrice per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari a 5.000 euro, rivalutabili, a partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in funzione del tasso di inflazione reale.

4. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria.

Art. 36.

(Misure fiscali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: «spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre» e le parole: «a euro 1.550» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 per cento degli importi pagati fino a un totale di 7.500 euro».

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) Prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2016, nonché nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente, anche con riferimento alle spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

5. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.