Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2402

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai sensi della presente legge, per «conversione dell'orientamento sessuale» si intende ogni pratica finalizzata a modificare l'orientamento sessuale di un individuo, inclusi i tentativi di modificare i comportamenti, o le espressioni di genere, ovvero di eliminare o ridurre l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale verso individui dello stesso sesso, di sesso diverso o di entrambi i sessi. La definizione di cui al primo periodo si intende riferita anche agli interventi noti come «terapie riparative».

2. L'espressione «conversione dell'orientamento sessuale» di cui al primo comma non comprende gli interventi che favoriscano l'auto-accettazione, il sostegno, l'esplorazione e la comprensione di sé da parte dei pazienti senza cercare di cambiare il loro orientamento sessuale.

Art. 2.

(Soggetti destinatari)

1. Chiunque, esercitando la pratica di psicologo, medico psichiatra, psicoterapeuta, terapeuta, consulente clinico, counsellor, consulente psicologico, assistente sociale, educatore o pedagogista, faccia uso su soggetti minorenni di pratiche rivolte alla conversione dell'orientamento sessuale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature utilizzate.

Art. 3.

(Sanzione accessoria)

1. Se la condotta di cui all’articolo 2 è posta in essere nell'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.