Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2280
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo e alla istituzione di un apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti.
Art. 2.
(Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo)
1. La qualifica professionale di pizzaiolo è riconosciuta a chiunque consegua un diploma di competenza rilasciato esclusivamente dalle associazioni nazionali di pizzaioli, di seguito denominate «associazioni», riconosciute con apposito provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Comitato italiano pizzaioli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono riconosciute, ai sensi del comma 1, le associazioni costituite da almeno un anno, che abbiano una estesa diffusione territoriale, ed i cui statuti garantiscono:
a) la precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce;
b) la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;
c) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
d) l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo svolgimento di attività di qualificazione ed aggiornamento professionale degli iscritti.
3. Ai fini del rilascio degli attestati di pizzaiolo di cui al comma 1, le associazioni assicurano che i medesimi attestati siano preventivamente preceduti da una verifica teorico-pratica della professionalità acquisita dal richiedente, ai sensi dell'articolo 3.
4. Viene rilasciato altresì il diploma di cui al comma 1 a chi è già in possesso di un diploma di istruzione professionale alberghiero o un diploma di laurea nelle materie attinenti le scienze dell’alimentazione con specifico riferimento alla preparazione della pizza.
Art. 3.
(Requisiti per il diploma di qualifica
di pizzaiolo)
1. Coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, verificabile dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di pizzaiolo provetto, possono presentare domanda ad una delle associazioni allo scopo di conseguire il diploma di qualifica di pizzaiolo, rilasciato dalle medesime associazioni a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 2.
2. Per ottenere il diploma di qualifica di cui al comma 1 bisogna superare il relativo esame concernente una prova teorica ed una prova pratica davanti ad un'apposita commissione di esperti nominata dalle associazioni.
3. Per sostenere l'esame di cui al comma 2 occorre frequentare, presso una delle associazioni, un corso di almeno centoventi ore, strutturato secondo la seguente articolazione:
a) quaranta ore di pratica in laboratorio;
b) trenta ore di lingua straniera, di cui quindici di inglese;
c) venti ore di scienze dell'alimentazione;
d) trenta ore di igiene e somministrazione di alimenti.
4. Al termine del percorso formativo di cui al comma 3, gli aspiranti pizzaioli sostengono la prova teorica e pratica di cui al comma 2 per l'ottenimento del diploma di qualifica di pizzaiolo.
5. Il diploma di qualifica di pizzaiolo ha validità quinquennale. Al termine del quale segue un corso di aggiornamento attinente la materia.
Art. 4.
(Registrazione della qualifica di pizzaiolo)
1. I diplomi di qualifica di pizzaiolo sono iscritti a cura delle associazioni in un apposito elenco tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.
2. Le associazioni possono, altresì, iscrivere i diplomi di qualifica di pizzaiolo in un apposito elenco cartaceo tenuto presso le proprie sedi territoriali e pubblicare tali dati, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sul sito internet delle stesse.
Art. 5.
(Istituzione dell'albo nazionale dei
pizzaioli professionisti)
1. È istituito l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti (A.P.P.), di seguito denominato «albo».
2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.
3. La tenuta dell'albo è demandata al Consiglio nazionale dell'ordine eletto dagli iscritti al medesimo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le norme relative alle modalità e ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, all'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'ordine e ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.
5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di pizzaiolo professionista.
6. È inoltre stabilito che solo il pizzaiolo professionista iscritto all'albo possa utilizzare marchi od insegne in cui ricorrano riferimenti alla professionalità medesima.
7. Il pizzaiolo professionista, nello svolgimento della sua attività, può essere affiancato da uno o più pizzaioli provetti le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 3.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale dei pizzaioli professionisti)
1. Sono iscritti all'albo esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso della qualifica di pizzaiolo di cui all'articolo 2 che hanno presentato la relativa richiesta al Consiglio nazionale dell'ordine previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3.
2. Sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono équipe composte da almeno quattro collaboratori.
3. All'atto dell'iscrizione all'albo il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Le iscrizioni all'albo non sono limitate nel numero.
Art. 7.
(Contributi economici)
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine, di cui all'articolo 5, comma 3, fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal Consiglio nazionale dell’ordine sia dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta dell'albo.
Art. 8.
(Sostenimento della candidatura della pizza a patrimonio dell'UNESCO)
1. Le associazioni sostengono, con tutti gli strumenti a propria disposizione, la candidatura italiana per il 2017, nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), «dell'arte dei pizzaiuoli napoletani» e collaborano con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per valorizzare il made in Italy e per rappresentare l'Italia in tutto il mondo.
2. Ai sensi del comma 1 è istituita altresì la Giornata nazionale della pizza.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.