Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1692
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma, il 17 luglio 1998, e ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l’11 giugno 2010, di seguito denominati «emendamenti».
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.