Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1442

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di tutelare il diritto alla sessualità e al benessere psico-fisico delle persone disabili a ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità, e nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, il Ministro della salute definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la promozione e il coordinamento degli interventi regionali individuati dalla presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un elenco di persone accreditate a svolgere nel territorio regionale la funzione di assistenti per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle suddette persone, di seguito denominati assistenti sessuali.

3. Costituiscono elementi necessari per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 le seguenti caratteristiche:

a) il raggiungimento della maggiore età;

b) l'avere adempiuto all'obbligo scolastico;

c) la sottoscrizione del codice etico di cui al comma 4;

d) il possesso dell'idoneità psico-fisica all'attività di assistente sessuale certificata dalla ASL competente;

e) l'espletamento della procedura di accreditamento di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:

a) a determinare i criteri e le procedure di accreditamento e a definire un percorso formativo ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 2;

b) alla predisposizione e all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui al comma 2, nonché alla regolamentazione all'accesso a tale elenco;

c) all'adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili relativi agli assistenti sessuali, secondo quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la libertà di ciascun interessato riguardo la pubblicazione del proprio recapito professionale, salva la necessaria pubblicità dell'elenco;

d) alla recezione in un codice etico per gli assistenti sessuali e per gli utenti del contenuto dei codici etici elaborati e sperimentati, in Italia o in altri Paesi, da associazioni professionali o istituzioni competenti per questa materia;

e) a definire il tipo e la gravità della disabilità dell'utente che rende funzionale l'intervento professionale dell'assistente per l'esercizio della sessualità;

f) a definire le modalità per il monitoraggio dell'equilibrio psico-fisico e dello stato di salute di ciascun assistente sessuale.

5. L'attività di assistenza sessuale non può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato, né di un contratto di appalto, costituendo oggetto di una prestazione che deve rimanere caratterizzata da autonomia piena della persona che la esercita. Essa può costituire oggetto di lavoro autonomo cooperativo.