Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 437
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di utilità sociale
da parte delle persone anziane
Onorevoli Senatori. -- Tra i temi più attuali del dibattito sul futuro sociale del nostro Paese nel breve-medio periodo c'è quello del ruolo delle persone anziane in un'Italia caratterizzata da un andamento demografico che vede crescere il loro numero. Come afferma il Libro Bianco su «La vita buona nella società attiva» del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (maggio 2009), infatti, si stima che nel 2045 gli ultrasessantacinquenni saranno il 30 per cento della popolazione e gli ultraottantenni il 12 per cento. Al tempo stesso l'allungamento della vita media e il progredire delle scienze mediche stanno accrescendo la quota percentuale di persone anziane che vivono in ottime condizioni di salute e che rimangono attive sia sul piano sociale che su quello lavorativo.
In una situazione del genere i vecchi modelli sociali, che vedevano le persone anziane ormai tagliate fuori da un'esistenza attiva, non hanno più motivo di esistere. Il discorso vale sia per le grandi aree metropolitane, dove più forte è il rischio di una vita in solitudine, che per le piccole città, dove pure il senso di appartenenza a una comunità è più accentuato. Per questo da più parti si sostiene, ormai da tempo, l'idea che sia utile e opportuno coinvolgere le persone entrate nella terza età in attività sociali di provata utilità: dalla vigilanza sulla sicurezza dei bambini di fronte agli ingressi delle scuole alla vigilanza nelle biblioteche e nei musei, nonché al controllo sul deturpamento urbano. Non a caso in alcuni comuni italiani ci sono già state alcune positive esperienze sul campo.
Con la figura del cosiddetto «nonno vigile» si raggiungono al contempo due importanti risultati. Da un lato infatti si offre a molte persone anziane la possibilità di impegnarsi in attività importanti sul piano sociale dimostrando in modo concreto che la vita non finisce con l'uscita dal mondo del lavoro e, dall'altro, si offrono alle nostre città supporti molto utili dal punto di vista pratico liberando così, tra l'altro, personale delle polizie municipali e dei vari uffici comunali per altri e più urgenti servizi.
In tale contesto il presente disegno di legge ha lo scopo di valorizzare il ruolo sociale e l'esperienza delle persone anziane. L'articolo 1 prevede la possibilità, per i comuni, di costituire gruppi di nonni vigili, adibiti all'espletamento di vari compiti, di seguito elencati. Nel medesimo articolo viene altresì definita la figura del nonno vigile.
L'articolo 2 affida ai comuni il compito di costituire i gruppi di nonni vigili e di stabilire criteri e modalità per la selezione e il reclutamento degli stessi, nonché di mettere a disposizione degli stessi l'apparecchiatura necessaria ai fini dello svolgimento delle mansioni previste.
Infine l'articolo 3 sanziona l'offesa ai nonni vigili, prevedendo la pena della reclusione, prevista per l'oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94) diminuita di tre quarti.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare il ruolo sociale e l'esperienza delle persone anziane attraverso la costituzione, da parte dei comuni, di gruppi di nonni vigili.
2. Ai sensi della presente legge, per «nonno vigile» si intende la persona di età non inferiore a sessantacinque anni che non svolge alcuna attività lavorativa retribuita e che presenta richiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), di espletare i seguenti compiti:
a) svolgimento di attività di natura socio-assistenziale;
b) vigilanza e controllo della sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici;
c) collaborazione nella regolarizzazione dei flussi in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici;
d) collaborazione nella vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali;
e) vigilanza sul deturpamento del decoro urbano causato da episodi di vandalismo.
Art. 2.
(Costituzione dei gruppi di nonni vigili)
1. I comuni stabiliscono, con propri regolamenti:
a) i criteri e le modalità per la costituzione e l'organizzazione dei gruppi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) le modalità di presentazione delle richieste di appartenenza ai gruppi di cui all'articolo 1, comma 1;
c) i criteri per la selezione ed il reclutamento dei nonni vigili;
d) il compenso per l'attività di nonno vigile, con la previsione che lo stesso non concorra alla determinazione del reddito del soggetto a fini fiscali e contributivi
2. I comuni prevedono altresì che i nonni vigili siano dotati di una pettorina di riconoscimento e di apparecchi radiotrasmittenti collegati con le centrali delle forze di polizia municipale.
Art. 3.
(Sanzione)
1. Chiunque offende un nonno vigile nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la pena prevista dall'articolo 341-bis, primo comma, del codice penale, diminuita di tre quarti.