Legislatura 16ª - Disegno di legge n. 3619
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Onorevoli Senatori. -- Il servizio civile è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772, di cui fu relatore il senatore Giovanni Marcora, inizialmente previsto come alternativa al servizio di leva, previsto esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati obiettori di coscienza (così infatti erano chiamati coloro che si rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi umanitari e religiosi). La scelta inizialmente era valutata da una giuria di psicologi militari, che avevano il compito di valutare le reali motivazioni del giovane al rifiuto del servizio militare, e la durata del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del servizio militare: l'articolo 5, primo comma, prevedeva che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto al periodo di servizio che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.
Con la legge 6 marzo 2001, n. 64, venne istituito nel 2001 il «servizio civile nazionale» (inizialmente avviato in fase sperimentale solo per le donne e gli uomini inabili alla leva fino ai 26 anni. Dal gennaio 2005, con l'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 77, l'età è stata innalzata fino ai 28 anni).
Tale servizio, pur conservando tra i propri fondamenti la difesa non-violenta della patria (patrimonio dell'obiezione di coscienza) e il servizio presso enti del terzo settore ed enti pubblici, veniva ora ad essere un'istituzione completamente diversa dal servizio obbligatorio, che poteva essere prestato in alternativa a quello militare, perché esso si fonda su una scelta volontaria da parte dei giovani, avendo un importante impianto formativo sugli stessi, e non comportante particolari limitazioni (salvo il fatto che esso non è previsto per chi già opera nei corpi armati), nonché il riconoscimento in alcuni casi dei crediti formativi presso le università e offrendo ai volontari un rimborso spese maggiore di quello in precedenza offerto agli obiettori. La novità della norma del 2001 fu probabilmente l'introduzione della qualificazione di tale servizio non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio. A partire dal lº luglio 2005, dopo la sospensione definitiva del servizio militare di leva, il servizio civile nazionale è aperto anche a tutti gli uomini che non abbiano prestato il servizio militare.
La legge 23 agosto 2004, n. 226, che determinò la sospensione del servizio di leva, a partire dal 1º gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio.
Si è ritenuto quindi fondamentale dover modificare la legislazione per adeguarla alle esigenze attuali.
Il servizio civile nasce come una evoluzione del vecchio obiettore di coscienza e permette a tutti i ragazzi e le ragazze con un'età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere un'esperienza altamente educativa e professionalizzante. La finalità così come disciplinata dal nuovo disegno di legge è quella della difesa della patria. Tale obiettivo come si legge dall'articolo 1 si realizza attraverso misure di impegno sociale nei seguenti settori:
a) assistenza, sostegno e reinserimento sociale;
b) promozione ed integrazione sociale e culturale;
c) educazione alla legalità e alla pace;
d) tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale;
e) protezione civile;
f) prevenzione e mediazione dei conflitti, ricostruzione post conflitto bellico.
Si è ritenuto necessario dover prevedere l'introduzione di dispositivi volti a garantire la coerenza fra le finalità e le attività adeguate di impegno sociale.
All'atto di presentazione della domanda bisogna allegare un curriculum vitae, poi si viene chiamati, per sostenere un colloquio, dove si fanno domande sul progetto e sul servizio civile in generale.
Poi verrà stilata una graduatoria. Una volta entrati bisogna affrontare un corso di formazione composto da due specifici percorsi: la formazione generale e la formazione specifica. La prima ha come obiettivo l'apprendimento di tutta una serie di competenze trasversali all'attività lavorativa: rispetto per gli orari, per gli operatori, consapevolezza del proprio ruolo di volontario. Nella formazione specifica invece si imparano nozioni e competenze «specialistiche» che poi verranno applicate durante lo svolgimento del servizio vero e proprio: modalità di relazione e comunicazione con i diversamente abili o anziani, nel caso di un progetto di tipo sociale, oppure gestione del database o della clientela nel caso di un servizio svolto in un ufficio. Si è ritenuto necessario prevedere la predisposizione di un contratto che rechi la data di inizio del servizio civile attestata dal responsabile dell'ente pubblico e dall'organizzazione privata, che preveda il trattamento economico e giuridico, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno per il servizio civile non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità. Agli ammessi a prestare attività di servizio civile competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno, rapportata alla durata del progetto e all'orario di servizio, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo.
È apparso opportuno, inoltre, prevedere che l'Ufficio nazionale per il servizio civile, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sull'assicurazioni private e di interesse collettivo, debba predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
È stata regolamentata la promozione del servizio civile, la presente legge, infatti, prevede che le regioni promuovono il servizio civile nazionale sul loro territorio, attraverso l'Ufficio regionale per il servizio civile, istituito, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, presso l'assessorato competente per materia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'Ufficio regionale per il servizio civile svolge le seguenti funzioni:
– concorre alla definizione della proposta di piano triennale del servizio civile nazionale;
– concorre alla definizione dei settori di intervento validi per la progettazione nella regione;
– concorre alla definizione e attuazione delle linee guida per l'attività di controllo sugli enti e organizzazioni di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge e sullo svolgimento dei progetti di servizio civile nazionale;
– concorre alla definizione e attuazione delle linee guida per l'attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sui risultati raggiunti con i progetti di servizio civile nazionale e concorre alla elaborazione della relazione annuale al Parlamento;
– elabora e presenta una relazione annuale al consiglio regionale che dia conto dell'attività svolta;
– promuove azioni e accordi per la valorizzazione del periodo di servizio civile nazionale ai fini dell'inserimento lavorativo e del portfolio curriculare;
– concorre alla gestione delle linee guida per la formazione generale al servizio civile nazionale attraverso la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per le figure degli enti e delle organizzazioni previste dalla disciplina del servizio civile nazionale;
– svolge attività di promozione e informazione sul servizio civile nazionale in collaborazione con le province ed i comuni;
– ha facoltà di introdurre ulteriori incentivi al beneficio dei giovani per lo svolgimento del servizio civile nazionale in progetti realizzati sul territorio di competenza.