Legislatura 16ª - Disegno di legge n. 2237

Senato della RepubblicaXVI LEGISLATURA
N. 2237

Senato della Repubblica

Attesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 19 settembre 2012, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova)

1. I rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. I ministri di culto non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

3. I ministri di culto hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5 e 7, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Art. 4.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova e di altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti organi della confessione.

Art. 5.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Congregazione centrale trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti negli istituti penitenziari il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione.

Art. 6.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Congregazione centrale o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Congregazione centrale con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico della Congregazione centrale.

Art. 7.

(Matrimonio)

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 8.

(Festività)

1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.

2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 9.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.

Art. 10.

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 11.

(Riconoscimento di enti della confessione)

1. Ferma restando la personalità giuridica della Congregazione centrale, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Congregazione centrale. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti.

Art. 12.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.

Art. 13.

(Regime tributario degli enti della confessione)

1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui al comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 14.

(Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 15.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 16.

(Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione centrale.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 17.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Congregazione centrale.

Art. 18.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Congregazione centrale concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzare anche in Paesi esteri. La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con la denominazione «Congregazione cristiana dei testimoni di Geova».

3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.

5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il Ministero dell'interno trasmette copia del rendiconto di cui al comma 5, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 17 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 18, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.

Art. 20.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 21.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Congregazione centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della confessione dei testimoni di Geova con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 490.000 per l'anno 2013 e in euro 280.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

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