SENATO DELLA REPUBBLICA
------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


9a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)


**27ª seduta: giovedì 29 novembre 2018, ore 15


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione interrogazione svolta

INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

TARICCO , ROJC , CUCCA , GIACOBBE , D'ARIENZO , MESSINA Assuntela , BOLDRINI , FERRAZZI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. -

Premesso che:

l'articolo 22 (disposizioni complementari), lettera b) della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli "habitat" naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modifiche e integrazioni, prevede che gli Stati membri "controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione";

nel recepimento di tale direttiva, con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non è stata prevista la possibilità di deroga, bloccando di fatto ogni intervento di lotta biologica con utilizzo di antagonisti naturali introdotti da altri areali. L'articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni) del citato decreto recita infatti, al comma 3, che "Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone", dove per introduzione si deve intendere la "immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale" e per "non autoctona" si deve intendere una "popolazione o specie non facente arte originariamente della fauna indigena italiana" (articolo 2, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120);

il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ed introduce, tra l'altro, l'obbligo per la Commissione di tenere un elenco delle specie invasive di rilevanza unionale e di aggiornarlo periodicamente anche in base alle prove scientifiche disponibili e a prevedere un'adeguata valutazione dei rischi, precise norme in materia di restrizioni e di autorizzazioni, oltre che disposizioni in materia di rilevamento ed eradicazione rapida;

il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (che diventerà applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019), ridisegna la strategia di contrasto alle fitopatie, modificando i precedenti regolamenti e sostituisce alcune direttive in materia, rafforzando il sistema di prevenzione (anche attraverso la lotta contro rischi invasione, anche mediante l'introduzione del certificato fitosanitario e del passaporto delle piante) e di controllo;

considerato che:

la globalizzazione sempre più ordinaria nei movimenti di merci e di persone, crea di fatto condizioni sempre più favorevoli allo spostamento occasionale e imprevedibile anche di parassiti alloctoni che nelle nuove aree di insediamento trovano condizioni particolarmente favorevoli anche perché non ritrovano in queste aree di nuovo insediamento gli antagonisti naturali che li frenavano nelle aree di origine;

tra questi, particolare preoccupazione desta l'arrivo in Italia della cimice "Halyomorpha Halys", detta anche "Cimice asiatica", originaria appunto dell'Asia orientale, che parrebbe essere in grado di attaccare e danneggiate una gamma amplissima di colture; sta diventando l'ennesima emergenza fitosanitaria per l'agricoltura italiana. Individuata nell'agosto 2013 in alcuni pescheti, si è estesa sul territorio italiano ampliando i danni a molta parte della frutticoltura, fresca e secca, allargandosi anche ad ortaggi e seminativi, dal mais alla soia, e proprio per la sua notevole polifagia e dalla mancanza, nel nostro Paese, di efficaci antagonisti naturali, e da una grande resistenza nei confronti dei metodi di lotta attualmente consentiti, sta accrescendo i danni, cagionando malformazioni dei frutti provocati dalle punture, su una gamma sempre più ampia e diversa di colture;

nel settembre 2015 il Comitato fitosanitario nazionale, in conseguenza dei crescenti livelli di dannosità e di pericolosità dovuti allo sviluppo di questo insetto, ha espresso, in modo unanime, il proprio parere favorevole, affinché siano rafforzati il coordinamento delle informazioni tra le Regioni interessate a questa emergenza fitopatologica e sia dato sostegno e collaborazione ai programmi di studio intrapresi:

questa situazione crea la necessità di superare con urgenza le attuali criticità nell'applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat") in particolare consentendo, in Italia, il ricorso all'introduzione di specie antagoniste alle specie esotiche dannose, per la realizzazione di piani di lotta biologica, sempre più necessari per contrastare infestazioni sempre più frequenti;

nella XVII Legislatura, in occasione del parere allo "Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati chiedeva di modificare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357 con una nuova formulazione, autorizzando la reintroduzione o il ripopolamento in deroga di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, tenendo comunque conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni e integrazioni e previo parere dell'ISPRA;

a fine 2015 la Conferenza Unificata si esprimeva con un parere favorevole su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che recava "modifica dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che all'art. 1 chiede di sostituire l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357 con una nuova formulazione che definisce la procedura con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati e dopo adeguata informazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento in deroga di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357 e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n.708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tutto previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

risulterebbe già recentemente acquisito anche il previsto parere del Consiglio di Stato;

rilevato che la preoccupazione del mondo agricolo e sanitario sta crescendo, per il proliferare di questo e di altri parassiti, che con la crescita esponenziale di questi anni rischiano di portare conseguenze drammatiche, non solo sulle produzioni agricole, ma anche sulla salute umana, senza che al momento ci siano strumenti per un contrasto realmente efficace, mentre la sperimentazione di antagonisti naturali alloctoni, provenienti dalle aree di origine di questi parassiti, parrebbe essere allo stato una delle poche strade realmente in grado di prospettare soluzioni convincenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se non ritenga di procedere in modo celere all'adozione definitiva del richiamato schema di decreto del Presidente della Repubblica per poter valutare modalità di contrasto e di lotta ad alcune specie esotiche invasive, potendo valutare la introduzione anche nel nostro ambiente di antagonisti naturali provenienti dalle aree di origine di queste, secondo modelli di intervento che, come nel caso della lotta al cinipide galligeno ("Dryocosmus kuriphilus") del castagno, con l'introduzione del "Torymus sinensis", suo antagonista naturale, hanno fornito risultati particolarmente positivi e soprattutto alla luce del fatto che la nostra agricoltura e la salubrità della nostra alimentazione sono una componente sempre più importante della qualità della vita e della salvaguardia della salute e l'immagine stessa del Made in Italy incorpora una componente non marginale di valore ambientale e di salubrità delle nostre produzioni.


(3-00362)