SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


*246ª seduta: martedì 8 giugno 2021, ore 15,45
247ª seduta: mercoledì 9 giugno 2021, ore 14,30
248ª seduta: giovedì 10 giugno 2021, ore 9


ORDINE DEL GIORNO


SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni interrogazioni n. 3-02519 e n. 3-02539 svolte

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Sabrina RICCIARDI ed altri. - Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica in materia di agevolazioni fiscali
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione)
(1769)
2. DE BERTOLDI ed altri. - Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(2012)
- Relatore alla Commissione TURCO

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(1131)
2. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici
(970)
3. Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(985)
4. Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(1302)
5. Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1943)
6. BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(1981)
(Parere alla 13ª Commissione)
- Relatore alla Commissione TURCO

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar provisioning- Relatore alla Commissione PITTELLA
(n. 793)

IN SEDE REDIGENTE

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Sabrina RICCIARDI. - Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(1945)
2. FENU ed altri. - Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(1531)
3. LANNUTTI ed altri. - Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1619)
4. Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2014)
- Relatore alla Commissione TURCO

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie e imprese
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 10ª Commissione)
(79)
2. URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(788)
3. LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva
(Pareri della 2a e della 5a Commissione)
(1287)
4. PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile - Relatore alla Commissione BUCCARELLA
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(2098)
- Relatore alla Commissione BUCCARELLA

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari - Relatore alla Commissione BUCCARELLA
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(892)
2. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1708)
3. SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente - Relatore alla Commissione PEROSINO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(1712)
IV. Seguito della discussione del documento:
MARINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale - Relatore alla Commissione PITTELLA
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione) Seguito discussione e rinvio
(Doc. XXII, n. 32)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea:
1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE - Relatore alla Commissione PITTELLA
(Pareri della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 591 definitivo)
2. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE - Relatore alla Commissione BAGNAI
(Pareri della 8ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 592 definitivo)
3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - Relatore alla Commissione PITTELLA
(Pareri della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 593 definitivo)
4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 594 definitivo)
5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 595 definitivo)
6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 596 definitivo)
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

MAGORNO, SICLARI, CALIGIURI, CORRADO, GRANATO - Al Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso che:

la crisi pandemica, iniziata ormai più di un anno fa, ha avuto effetti deleteri sull'intero tessuto economico del Paese;

le misure restrittive messe in atto dal Governo per fronteggiare l'epidemia e contenere la curva dei contagi hanno avuto ripercussioni dirette su moltissimi operatori economici, imponendo loro forti limitazioni o, addirittura, la chiusura delle attività per periodi di tempo prolungati;

è di questi giorni la notizia che a Diamante (Cosenza) la filiale di UBI banca ha prelevato dal conto corrente bancario di un ristoratore, C.P., circa 13.000 euro, corrispondenti a 7 rate di mutuo, senza una preventiva comunicazione;

da quanto riferisce il ristoratore, è da novembre 2020 che i pagamenti delle rate del mutuo, su richiesta dell'imprenditore, erano stati sospesi, proprio perché il ristorante, a causa delle restrizioni anti COVID-19, aveva subito un inevitabile calo di fatturato conseguente alla crisi;

la filiale, inoltre, non ha saputo fornire spiegazioni sul punto;

il prelievo costituisce indubbiamente un ulteriore aggravio per il ristoratore che, oltre a dover far fronte alle ripercussioni negative della crisi sulla propria attività, si trova costretto ora a sospendere tutti i lavori che stava intraprendendo in questi giorni per migliorare la sicurezza in vista delle riaperture;

considerato che:

la situazione di difficoltà in cui versa il ristoratore cosentino, lungi dal costituire un caso isolato, è comune ormai a molti imprenditori, che si trovano a dover far fronte ad una situazione di obiettiva difficoltà, che si protrae ormai da più di un anno;

la grave crisi pandemica che ha colpito a vario titolo e in vario modo pressoché tutte le categorie di lavoratori impone l'adozione di misure che possano fornire un sostegno effettivo per i lavoratori in difficoltà, evitando, al contempo, comportamenti che possano costituire un ulteriore ostacolo in vista di una graduale ripresa;

tra le misure che fin da subito sono state adottate dal Governo per sostenere famiglie e imprese vi è la possibilità di richiedere, a determinate condizioni, la sospensione delle rate dei mutui, strumento che è stato adoperato anche nel caso concreto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non reputi opportuno attivarsi al fine di raccogliere tempestive e dettagliate informazioni inerenti ai fatti descritti ed accertarsi dell'operato della filiale di UBI banca ai danni di C. P., anche allo scopo di evitare che simili episodi possano capitare nuovamente, anche in altri settori, a danno dei soggetti esercenti attività economiche.


(3-02497)


DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 28 aprile 2021 dal quotidiano "Italia Oggi", i rimborsi delle somme versate negli anni 2012-2013 dalle casse di previdenza dei professionisti all'amministrazione finanziaria dello Stato, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, decreto "Spending review", e successivamente dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 2017, non sono stati ancora restituiti, a causa della mancata istituzione di un fondo ad hoc del Ministero dell'economia e delle finanze, necessario a provvedere alla riammissione;

il ricorso effettuato da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, che ha richiesto la restituzione di 3,5 milioni di euro (relativi agli anni dal 2014 al 2019, per i quali è in corso un giudizio, mentre è stata effettuata la compensazione di parte di questi con i circa 500.000 euro relativi agli anni 2012 e 2013), evidenzia le manifeste difficoltà interpretative delle disposizioni normative previste dal decreto spending review, i cui effetti hanno determinato il ricorso di ulteriori istituti pensionistici privati, come la Cassa forense, che aveva richiesto la restituzione di oltre un milione di euro o dei periti industriali, che aveva presentato istanza di rimborso, per gli anni 2012 e 2013 per complessivi circa 500.000 euro;

l'interrogante al riguardo evidenzia come le numerose sollecitazioni rivolte al Governo Conte II, anche attraverso atti di sindacato ispettivo (nonché dall'articolo richiamato che conferma la lentezza nelle procedure di rimborso), siano rimaste disattese, considerando il ritardo con il quale il Ministero interviene in ottemperanza alla delibera della Consulta sulla declaratoria di illegittimità costituzionale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

quali siano i motivi per i quali non abbia ancora provveduto alla restituzione delle somme già versate in favore degli enti di previdenza, il cui indebito versamento è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza citata;

se, in considerazione dei ritardi che hanno fatto sì che il Ministero non abbia ancora provveduto all'istituzione del fondo necessario e al riversamento delle somme dovute alle casse di previdenza interessate, non ritenga, infine, urgente e necessario disporre in tal senso in tempi rapidi.


(3-02519)

D'ALFONSO, PITTELLA, ALFIERI, BITI, BOLDRINI, COLLINA, D'ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, IORI, LAUS, MANCA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI - Al Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso che:

l'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto forme di menzione, da disciplinare attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per quei contribuenti che, avendone data comunicazione a detto Ministero, non si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti e dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, previste nel medesimo decreto;

durante l'esame in prima lettura al Senato del decreto-legge è stato approvato un emendamento, che ha sensibilmente rafforzato le finalità premiali dell'articolo 71, prevedendo che il rilascio dell'attestazione di menzione da parte dell'Agenzia potesse essere utilizzato dai contribuenti anche a fini commerciali e di pubblicità, nel rispetto delle modalità disciplinate dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

il decreto ministeriale 15 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020, n. 267, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza per la menzione da parte dei contribuenti, che abbiano effettuato tutti i versamenti tributari senza avvalersi delle sospensioni previste dai decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020, la pubblicazione dell'elenco di tali contribuenti, definiti "contribuenti solidali", sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, la durata per un anno della predetta pubblicazione e il trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste;

considerato che:

la misura premiale prevista dall'articolo 71 del citato decreto-legge è stata predisposta con l'obiettivo di dare pieno risalto ed evidenza pubblica ai comportamenti virtuosi e al senso civico dei contribuenti, che, pur a fronte di misure vigenti di sospensione dei tributi, hanno comunque scelto di non avvalersi di tali sospensioni e di adempiere ai propri obblighi tributari in ragione delle proprie condizioni di forza e resistenza economica;

tutti i contribuenti che rispettano fino in fondo il patto sociale e realizzano pienamente l'articolo 53 del dettato costituzionale devono potere contare, più in generale, sul riconoscimento e sulla valorizzazione da parte dello Stato soprattutto in un periodo di grande difficoltà per il Paese;

la misura premiale prevista dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 deve necessariamente rappresentare soltanto un primo passo nella direzione di misure che comportino vantaggi di natura amministrativa ed economica in favore dei contribuenti, che adempiono sistematicamente ai propri obblighi tributari,

si chiede di sapere:

se siano stati effettuati un monitoraggio e un'analisi degli effetti del citato articolo 71;

se il Ministro in indirizzo intenda individuare e promuovere nuovi istituti di premialità nei confronti dei contribuenti virtuosi che adempiono con regolarità ai propri obblighi tributari, che comportino vantaggi di natura amministrativa ed economica, a partire da trattamenti preferenziali nei procedimenti amministrativi o forme di prelazione per accedere ad incentivi e misure vantaggiose;

se non ritenga opportuno inserire appositi istituti di premialità nei confronti dei contribuenti che adempiono con regolarità ai propri obblighi tributari, anche all'interno del prossimo provvedimento di "Riforma fiscale", previsto dal Piano nazionale di riforma e resilienza e oggetto di approfondita indagine conoscitiva da parte delle Commissioni congiunte 6ª (Finanze e Tesoro) del Senato e VI (Finanze) della Camera.


(3-02539)


MARINO, GARAVINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso che:

a partire dal 2021, l'esenzione fiscale al 50 per cento sull'IMU sulla prima casa di proprietà in Italia dei pensionati AIRE è resa possibile dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), che recita testualmente: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

in base a tale norma, possono beneficiare dell'esenzione del 50 per cento dell'IMU i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti all'estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di immobile in Italia (vale solo per un'unità immobiliare a uso abitativo), non locata o data in comodato d'uso ed a prescindere dal Paese di residenza "residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia";

per "pensione in regime di convenzione internazionale" si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un Paese convenzionato, comunitario ed extracomunitario;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

diversi connazionali segnalano problemi con i loro comuni di residenza in Italia, che si rifiuterebbero di riconoscere il diritto all'esenzione IMU, obiettando il concetto di "pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia", escludendo, in base a quanto riferito da alcuni siti di informazione fiscale on line, la possibilità dell'esenzione per i cittadini di svariati Paesi, a loro parere preclusi dalla convenzione internazionale;

l'INPS, secondo quanto riportato sul sito ufficiale, indica, in relazione alla domanda di "pensione in regime di convenzione internazionale", i lavoratori comunitari, extracomunitari (dipendenti pubblici e privati), che abbiano maturato periodi assicurativi in Italia, in stati membri dell'Unione europea, negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera o in Stati extracomunitari;

alcuni consulenti fiscali, nondimeno, hanno diffuso un'interpretazione errata della legge, inducendo alcune Amministrazioni a mettere in discussione il diritto di esonero dei connazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emettere una circolare rivolta alle amministrazioni comunali e finalizzata a chiarire l'effettivo diritto dei pensionati AIRE di usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020.


(3-02558)