GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
MERCOLEDI' 27 APRILE 2022
20a seduta


Presidenza del Presidente del Senato
ALBERTI CASELLATI


La seduta inizia alle ore 18,40


seguito esame e votazioni emendamenti al testo-base recante modifiche regolamentari a seguito della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari


Il PRESIDENTE, nel ricordare che nella seduta del 26 aprile ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti al testo base, chiede ai relatori di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 78 concernenti i decreti-legge e i relativi testi da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Il relatore CALDEROLI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 78.2 e 78.3 ed invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 78.1.

Il senatore ZAFFINI accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 78.1.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 78.2 e 78.3 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Il relatore CALDEROLI invita il senatore Faraone a riformulare l'emendamento 105.1, al fine di prevedere espressamente anche il criterio dell'ordine di presentazione delle risoluzioni sulle comunicazioni del Governo.

Il senatore FARAONE riformula l'emendamento nel senso suggerito dai relatori.

L'emendamento 105.1 (testo 2) viene quindi posto ai voti e approvato.
Il relatore CALDEROLI invita il senatore Parrini a riformulare l'emendamento 113.1, prevedendo che nelle elezioni mediante schede ciascun senatore debba scrivere sulla scheda, per esteso, prima il nome e poi il cognome, a pena di nullità del voto.

Il PRESIDENTE esprime le proprie perplessità su tale emendamento. Pur comprendendo la ratio alla base della proposta presentata dal senatore Parrini, relativa a questioni emerse anche di recente in occasione di votazioni per schede per l'elezione delle più alte cariche istituzionali, ritiene tuttavia che irrigidire le modalità di espressione del voto, prevedendo addirittura la sanzione della nullità, rappresenti una palese contraddizione con i principi generali in materia di attribuzione del voto stesso. Poiché, infatti, persino nelle elezioni politiche è pacificamente applicata la regola in base alla quale anche in presenza di lievi discrasie il voto viene ugualmente attribuito laddove risulti palese la volontà dell'elettore, ritiene che la previsione di una disposizione così formulata contraddirebbe proprio tale principio. Conseguentemente, risulterebbe impossibile attribuire voti anche in presenza di schede nelle quali la volontà dell'elettore sarebbe invece del tutto pacifica.

Il senatore PARRINI, nel riformulare l'emendamento nel senso suggerito dai relatori, ritiene del tutto coerente la propria proposta, volta a fronteggiare le problematiche in tema di riconoscibilità di voti espressi in occasione di votazioni segrete mediante schede. Proprio in quanto si tratta di votazioni segrete, l'utilizzo di artifici atti a rendere riconoscibili i voti espressi, al fine di facilitarne il relativo conteggio per ragioni squisitamente politiche, risulta a suo avviso del tutto inconciliabile con la segretezza del voto, che mira invece a tutelare il libero convincimento di ciascun elettore il quale, diversamente, finisce per essere sostanzialmente posto sotto il controllo del partito di appartenenza.

Il PRESIDENTE, pur prendendo atto delle considerazioni del senatore Parrini, ritiene tuttavia eccessivo irrigidire il sistema di votazione a detrimento dei principi generali in materia di attribuzione del voto. Le differenti modalità di compilazione delle schede, che le forze politiche possono prescegliere nell'espressione del candidato sostenuto, costituiscono un aspetto risalente, che si è verificato in molteplici occasioni, come ad esempio per l'elezione del Presidente del Senato nella XV Legislatura.
A suo avviso, potrebbe essere più proficua una riflessione più ampia sulle modalità di comportamento in sede di espressione del voto, valutando ad esempio l'introduzione di disposizioni che vietino espressamente qualsiasi comportamento idoneo a comprovare il voto espresso.

Il senatore PARRINI ribadisce la propria convinzione circa la necessità di tutelare la libera espressione del voto nelle votazioni a scrutinio segreto. Con riguardo al precedente della XV legislatura, ritiene che le norme regolamentari abbiano il compito di fissare principi, che non possono tuttavia escludere in radice la possibilità del manifestarsi di casi patologici.

Il senatore ZAFFINI ritiene che l'emendamento 113.1 risulti in palese contraddizione con il complesso delle modifiche regolamentari all'esame della Giunta, nelle quali si è a suo avviso principalmente perseguita la finalità di rafforzare il controllo dei Gruppi rispetto ai propri componenti. Al contrario, l'emendamento presentato dal senatore Parrini costituirebbe l'unico caso nel quale si ritiene preminente assicurare la libertà del singolo parlamentare rispetto al Gruppo o al partito di appartenenza.

Il senatore PARRINI ritiene che l'interpretazione offerta dal senatore Zaffini non sia in alcun modo condivisibile. Il principio della tutela della libera manifestazione della volontà in occasione di votazioni a scrutinio segreto non ha nulla a che vedere con il diverso profilo della definizione di misure atte a scoraggiare il fenomeno della mobilità parlamentare, a tutela del rapporto tra elettori ed eletti. Tali norme non perseguono in alcun modo la finalità di limitare la libertà del parlamentare.

Il relatore CALDEROLI, preso atto delle considerazioni emerse nel dibattito, invita il senatore Parrini a ritirare l'emendamento 113.1 (testo 2).

Il senatore PARRINI dichiara di non accogliere l'invito del relatore ed insiste per la votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l'emendamento 113.1 (testo 2) viene quindi posto in votazione e respinto.

Previo parere contrario dei relatori, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 135-ter.1 della senatrice De Petris sulla possibilità di presentare relazioni di minoranza in tema di verifica dei poteri.

Il relatore CALDEROLI illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento 138.0.1 in tema di partecipazione dei rappresentanti di Regioni ed altri enti territoriali ai lavori della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Il senatore FARAONE accoglie la proposta di riformulazione dei relatori, chiedendo tuttavia di valutare la possibilità di espungere l'inciso «senza diritto di voto».

Il relatore CALDEROLI esprime parere favorevole sulla proposta di ulteriore riformulazione del senatore Faraone, osservando che il riferimento alla mera partecipazione dei rappresentanti delle Autonomie locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché la possibilità ad essi attribuita di formulare osservazioni e proposte, non attribuiscono il diritto di partecipare alle votazioni.

L'emendamento 138.0.1 (testo 3) viene quindi posto in votazione e approvato.

Previo parere favorevole dei relatori, l'emendamento 153.1 sulle interrogazioni a risposta scritta, viene posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 161.1 sulla questione di fiducia, è stato ritirato.

Il relatore CALDEROLI esprime parere contrario sull'emendamento 161.2.

L'emendamento 161.2 viene quindi posto in votazione e respinto.

Esaurite le votazioni, non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il conferimento del mandato ai relatori Calderoli e Santangelo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo di riforma di Regolamento presentato dal Comitato ristretto, nel testo emendato.

La Giunta per il Regolamento approva.


questioni concernenti la presidenza della 3a commissione permanente

Il PRESIDENTE, nell'introdurre il punto all'ordine del giorno, fa presente che nel corso di un'interlocuzione per le vie brevi con i componenti della Giunta è stata fatta presente l'impossibilità di partecipare all'odierna riunione da parte del senatore Perilli, impegnato in una missione istituzionale. Poiché tuttavia la questione concernente la Presidenza della 3a Commissione permanente risulta di estrema urgenza e pone problematiche che sono state già oggetto di lettere e comunicati stampa da parte di diversi senatori, precisa di aver ritenuto opportuno investire tempestivamente la Giunta sulle questioni interpretative poste da tale vicenda, ferma restando la possibilità per il senatore Perilli di esprimere la propria posizione in una successiva riunione, che sarà convocata già nella prossima settimana.
Informa altresì di aver avuto un colloquio telefonico con il senatore Petrocelli, nel corso del quale ha avuto modo di rappresentare il disagio manifestato da numerosi componenti della 3a Commissione. Il Senatore Petrocelli ha tuttavia escluso la possibilità di prendere in considerazione le proprie dimissioni.
La Presidenza ha inoltre ricevuto la richiesta di un incontro da parte dei rappresentanti dei Gruppi della Commissione affari esteri, al fine di valutare le possibili soluzioni per consentire la regolare ripresa dei lavori, che risultano ormai sospesi. Nel corso di tale incontro è stata prospettata la possibilità di rassegnare le dimissioni da parte di tutti i componenti, al fine di consentire alla Presidenza di ricostituire la Commissione per assicurarne il corretto funzionamento.
La Giunta è pertanto riunita per discutere sulle possibili soluzioni da percorrere per risolvere la questione all'ordine del giorno.
In primo luogo, si potrebbe partire dal presupposto che la situazione in atto abbia determinato il venir meno del rapporto di fiducia che lega il Presidente a tutti i componenti sotto il profilo della sua capacità di garanzia e rappresentanza dell'intera Commissione. A tale proposito, nell'interlocuzione con i Capigruppo di Commissione è stata in particolare prospettata la possibilità di dimissioni da parte di tutti i componenti, mediante una lettera rivolta alla Presidenza del Senato.
Ove si volesse percorrere tale ipotesi, considera comunque necessario l'avallo dei Presidenti dei Gruppi di appartenenza di ciascun componente.
In secondo luogo, si potrebbero prendere in considerazione alcuni casi di decadenza di componenti dell'Ufficio di Presidenza di Commissioni, verificatisi nelle scorse legislature, in particolare nella XIII legislatura. In tale occasione, il Presidente del Gruppo di appartenenza comunicò al Presidente del Senato il trasferimento alla 3a Commissione permanente del senatore Gubert, all'epoca Vice presidente della 4a Commissione, determinandone conseguentemente la decadenza dalla carica.
Nonostante le immediate contestazioni del senatore Gubert, ribadite con interventi sia in Commissione, sia in Assemblea, il Presidente Mancino confermò in una lettera allo stesso senatore la correttezza dell'interpretazione dell'articolo 21 del Regolamento.
Pertanto, indipendentemente dalle valutazioni politiche - che spettano unicamente al Presidente del Gruppo di appartenenza del senatore Petrocelli - i precedenti, anche se non espressamente concernenti la carica di Presidente (bensì di un Vice Presidente e di alcuni senatori Segretari), sembrano offrire una possibile soluzione.
L'unico precedente che ha riguardato la carica di un Presidente di Commissione è quello verificatosi nella XVI legislatura, con riguardo al senatore Villari, allora Presidente della Commissione bicamerale di vigilanza RAI. In tale occasione, quasi tutti i componenti della Commissione (tranne il Presidente e un altro senatore) si dimisero, e le Giunte per il Regolamento di Camera e Senato stabilirono che spettava ai Presidenti delle Camere ripristinare le condizioni di piena agibilità della Commissione, attraverso la revoca e la nuova nomina dei suoi componenti, a causa dell'accertata impossibilità di funzionamento della Commissione stessa. Peraltro, osserva il Presidente, le Commissioni bicamerali presentano modalità di costituzione e composizione differenti rispetto alle Commissioni permanenti.
Si potrebbe infine prendere in considerazione - prosegue il Presidente - la possibilità di esaminare una modifica regolamentare volta a risolvere la situazione venutasi a determinare. Tale ipotesi presenta tuttavia maggiori difficoltà sotto il profilo pratico e potrebbe non assicurare la risoluzione della questione in tempi sufficientemente brevi.
Ferma restando la conclusione dei lavori della Giunta non prima che sia consentito anche al senatore Perilli di esprimere il proprio avviso, ritiene tuttavia opportuno avviare sin d'ora il dibattito per confrontare le diverse sensibilità delle forze politiche.

Il senatore FARAONE ritiene pienamente condivisibile la decisione della Presidenza di integrare l'ordine del giorno dell'odierna riunione, conformemente peraltro ad una richiesta scritta da lui stesso formulata.
Pur prendendo atto dell'impossibilità di concludere la discussione nell'odierna riunione, al fine di consentire a tutti i componenti di esprimere le proprie posizioni, ritiene che di fronte ad un problema di tale gravità, una completa inerzia avrebbe esposto il Senato a critiche ed attacchi da parte degli organi di informazione e dell'opinione pubblica. L'urgenza della questione in esame risulta del resto di tutta evidenza, tenuto conto della delicatezza del ruolo svolto dalla Commissione Affari esteri, in particolare nella situazione di crisi internazionale in atto. La 3a Commissione permanente costituisce infatti il principale interlocutore dei provvedimenti e delle iniziative del Governo in materia di politica estera.
Per tali ragioni, sottolinea con forza la necessità di definire rapidamente una misura per risolvere l'attuale situazione della Commissione, che ne impedisce il regolare funzionamento. Sotto questo aspetto ritiene comunque decisivo il ruolo - e la conseguente assunzione di responsabilità - del Gruppo di appartenenza del senatore Petrocelli. Non ritiene infatti corretto attenderne l'eventuale trasferimento al Gruppo Misto per risolvere una questione politica del tutto interna, per quanto ritenuta scomoda.

Il senatore SANTANGELO, nel dichiarare di non condividere in alcun modo le considerazioni del senatore Faraone, fa presente che la Giunta per il Regolamento è stata convocata per esaminare i profili procedurali e regolamentari posti dalla questione all'ordine del giorno e non è a suo avviso competente a svolgere discussioni di carattere squisitamente politico. Precisa in proposito di non ritenersi in ogni caso titolato ad esporre le posizioni del suo Gruppo su tale vicenda, che competono unicamente al Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle.
Auspica pertanto che la prosecuzione del dibattito sia ricondotta su temi strettamente attinenti agli aspetti procedurali e regolamentari; diversamente, preannuncia l'intenzione di abbandonare i lavori della Giunta.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Santangelo che la Presidenza ha ritenuto necessario convocare la Giunta per discutere il tema all'ordine del giorno sotto lo stretto profilo regolamentare ed in particolare per consentire ai presenti di esprimere un orientamento sulle possibili soluzioni prospettate.

Il senatore MALAN esprime apprezzamento per le precisazioni formulate dal Presidente, in quanto condivide pienamente la necessità che la Giunta limiti lo svolgimento del dibattito all'esame degli strumenti offerti dal Regolamento. Ove tuttavia si ritenesse che le norme e le prassi interpretative in vigore non consentano una precisa soluzione della questione, risulterebbe a suo avviso inevitabile valutare la percorribilità in tempi celeri di una modifica regolamentare.

Il senatore SANTANGELO, pur assicurando il profondo rispetto per il ruolo e le prerogative del Presidente, ritiene che prima di avviare l'odierna discussione sarebbe stato preferibile attendere il ritorno del senatore Perilli, impegnato all'Estero nell'ambito dei lavori della Delegazione italiana presso il Consiglio d'Europa.
Con riguardo ai rilievi formulati dal senatore Faraone, ribadisce l'avviso che non sia la Giunta per il Regolamento il contesto adatto per affrontare discussioni di carattere eminentemente politico. In ogni caso, pur prendendo atto del precedente Gubert, la Giunta non può non tener conto del fatto che, allo stato, non è stato adottato alcun atto che riguardi il senatore Petrocelli. Ritiene pertanto che nella odierna riunione la Giunta potrebbe unicamente valutare l'astratta percorribilità di una modifica regolamentare.
Si dichiara in ogni caso indisponibile ad affrontare discussioni sul merito politico della vicenda, proprio in quanto non riveste cariche che consentano di esprimere in una sede istituzionale la posizione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE ribadisce di aver ritenuto doveroso convocare la Giunta anche al fine di informare i componenti dell'esito del colloquio telefonico intercorso con il senatore Petrocelli, nonché delle interlocuzioni con i Capigruppo della 3a Commissione permanente. L'avvio del dibattito è stato inoltre necessario per poter esporre ai componenti le possibili soluzioni individuate dalla Presidenza.

Il senatore PARRINI ritiene che la Giunta sia tenuta ad esprimere un indirizzo conclusivo unicamente al termine dello svolgimento del dibattito, quando saranno state manifestate tutte le posizioni dei vari componenti. In ogni caso, considera positivamente l'emergere di una sostanziale condivisione in ordine alla necessità di risolvere con urgenza i problemi di funzionamento della 3a Commissione, determinati a seguito delle dichiarazioni politiche del suo Presidente.
Ritiene comunque che le due principali strade da percorrere siano costituite dalle spontanee dimissioni del senatore Petrocelli, ovvero da un atto di trasferimento dello stesso senatore ad altra Commissione, al fine di determinarne la decadenza dalla carica.
Pur non essendovi dubbio sul fatto che i precedenti di trasferimento ad altra Commissione non abbiano sinora mai riguardato la carica di Presidente - la quale, a differenza dei Vicepresidenti e dei Segretari è sempre attribuita ad un solo soggetto - ritiene che la Giunta possa pronunciarsi in via preventiva, esprimendo l'avviso che ove tale trasferimento avesse luogo sarebbe da ritenersi del tutto conforme al Regolamento.
Rileva infine l'opportunità di tener conto con la massima attenzione dell'estrema urgenza del tema all'ordine del giorno e della necessità di individuare misure idonee con assoluta tempestività. Di fronte a una vera e propria guerra in atto, e con la Commissione affari esteri del Senato impossibilitata a funzionare regolarmente, non vi sarebbe nulla di peggio di un rimedio di carattere sostanzialmente interlocutorio e non risolutivo.

La senatrice DE PETRIS condivide i rilievi del senatore Parrini, facendo presente di aver sottolineato l'estrema urgenza della questione già nella giornata di ieri, prima che la Giunta desse formalmente inizio ai propri lavori.
A suo avviso, le soluzioni ipotizzabili coincidono sostanzialmente con quelle riassunte dalla Presidenza. Con riguardo all'ipotesi di dimissioni dell'intera Commissione, ritiene che l'attuale formulazione del Regolamento non consenta di assicurare che da tale atto possa derivare con certezza la decadenza del Presidente, proprio in quanto costui sarebbe l'unico a non dimettersi. In ogni caso, tale soluzione risulterebbe da ascrivere più al campo delle scelte strettamente politiche che a quello dell'interpretazione regolamentare.
Con riguardo all'ipotesi di comunicare il trasferimento ad altra Commissione del senatore Petrocelli da parte del Presidente del Gruppo di appartenenza, ritiene che tale soluzione non sia del tutto priva di criticità sotto il profilo politico-istituzionale. A tale riguardo, richiama l'attenzione della Giunta sui precedenti verificatisi nella scorsa legislatura in occasione del dibattito sulla riforma della Costituzione. In tale occasione, il trasferimento di alcuni componenti della Commissione affari costituzionali per ragioni di mero dissenso politico diede luogo a polemiche e critiche estremamente accese, nonostante il fatto che si trattasse di senatori che non rivestivano alcuna carica specifica.
Per quanto i trasferimenti di senatori ad altra Commissione risultino estremamente frequenti, ritiene in particolare che i casi in cui tale trasferimento avvenga contro la volontà dell'interessato costituiscano ipotesi assai più delicate e da valutare con la massima attenzione. Nel rilevare che il Gruppo misto, del quale è ella stessa Presidente, presenta già il caso della senatrice Moronese, che ha conservato la carica - come previsto dal Regolamento - a seguito dell'espulsione da parte del Gruppo di appartenenza, osserva altresì che le riforme regolamentari che la Giunta ha approvato nell'odierna seduta impongono una cautela ancora maggiore, proprio in quanto le cause di decadenza risultano strettamente tipizzate.
Per tali ragioni ritiene necessario, ove si ritenesse percorribile la soluzione conforme al precedente Gubert, un'espressa interpretazione della Giunta circa la piena compatibilità con il Regolamento della possibilità di trasferire ad altra Commissione qualsiasi componente, compreso il Presidente.
Qualora poi - prosegue la senatrice De Petris - si valutasse l'opportunità di procedere a una formale modifica regolamentare, si potrebbe a suo avviso valutare l'introduzione di una disposizione che stabilisca lo scioglimento e la conseguente ricostituzione di una Commissione permanente in caso di dimissioni contestuali di una maggioranza qualificata dei suoi componenti.
Qualora invece tale soluzione non fosse ritenuta agevolmente percorribile, ribadisce il proprio convincimento circa l'assoluta necessità di un parere interpretativo della Giunta, che assicuri la conformità di un atto di trasferimento di un Presidente ad altro collegio da parte del proprio Capogruppo. Ove il senatore Petrocelli, all'esito del probabile procedimento di espulsione, risultasse trasferito al Gruppo misto, in assenza di tale parere il trasferimento risulterebbe ancor più problematico proprio in quanto il Gruppo misto è, per definizione, privo di connotazione politica.
La presenza di un pronunciamento che corrobori la correttezza di tale procedura risulta ancor più necessaria alla luce della recente sentenza del Consiglio di garanzia, che ha dichiarato "la nullità dei provvedimenti di espulsione", ordinando l'integrazione dei senatori interessati nel Gruppo di provenienza.
Preannuncia in ogni caso - ove il senatore Petrocelli entrasse a far parte del Gruppo misto - la propria indisponibilità ad adottare un provvedimento di trasferimento in assenza di un previo parere della Giunta che ne confermi la conformità al Regolamento.
Osserva infine che anche qualora la Giunta esprimesse tale parere, occorrerebbe precisare in modo accurato la natura di extrema ratio di tale soluzione, al fine di non trasformarla in uno strumento di contrapposizione e pressione politica, che non potrebbe in alcun modo condividere.

Il senatore AUGUSSORI precisa che, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, la Giunta può intervenire solo in due ambiti di competenza: in sede di esame di proposte di modifica del Regolamento, nonché laddove siano ad essa sottoposte questioni di interpretazione da parte del Presidente del Senato o da parte di uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno a un terzo dei componenti del Senato.
A suo parere, la questione in esame non rientra specificamente nelle due ipotesi previste dall'articolo 18. La Giunta potrebbe tuttavia essere coinvolta nell'interpretazione del Regolamento laddove si verificasse il trasferimento di un Presidente di Commissione da parte del suo Capogruppo, anche se la Presidenza ha già illustrato precedenti che ritiene già di per sé pienamente conformi alla questione in esame.

Interviene brevemente la senatrice DE PETRIS per ribadire l'assoluta necessità di un pronunciamento della Giunta che confermi la legittimità di una tale soluzione.

Il senatore PARRINI, nell'associarsi alle considerazioni della senatrice De Petris, ritiene necessario un parere formale della Giunta, deliberato attraverso una votazione, proprio in quanto nel caso in esame è coinvolta la responsabilità e il ruolo dei Presidenti di Gruppo.

Il PRESIDENTE raccomanda ai componenti di non anticipare valutazioni che la Giunta sarà chiamata a fornire la prossima settimana, avendo a disposizione un bagaglio informativo adeguato.
Anche in ragione della richiesta del Gruppo Movimento 5 Stelle, rinvia pertanto il seguito dell'esame della questione ad una successiva riunione, che avrà luogo martedì 3 maggio alle ore 16.


La seduta termina alle ore 19,52


EMENDAMENTI AL TESTO APPROVATO



Art. 78.

78.1
Zaffini, Malan

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «La Presidenza può`» sopprimere la seguente: «altresì`».

78.2
I Relatori

Sopprimere il comma 6-bis.

78.3
Zaffini, Malan

Sopprimere il comma 6-bis.
Art. 105.

105.1
Faraone

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé´ stante quando ne facciano richiesta cinque Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione, secondo l’ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una delle proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti entro un termine fissato dal Presidente.».


105.1 (testo 2)
Faraone

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta cinque Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione, secondo l’ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo, e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione».



Art. 113.
113.1
Parrini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle elezioni mediante schede, ciascun Senatore scrive sulla scheda prima il cognome e poi il nome, a pena di nullità del voto.».

113.1 (testo 2)
Parrini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle elezioni mediante schede, ciascun Senatore scrive sulla scheda per esteso prima il nome e poi il cognome, a pena di nullità del voto».


Art. 135-ter.
135-ter.1
De Petris

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. E` ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.».



Art. 138.
138.0.1
Faraone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 138-bis.
Integrazione della composizione della Commissione parlamentare per le
questioni regionali ed effetti dei pareri da questa adottati

1. Se la Commissione per le questioni regionali è presieduta da un Senatore, il Presidente del Senato invita i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, a partecipare ai lavori della Commissione.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere condizionato alla formulazione di modifiche, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento adottato dalla Commissione per le questioni regionali, disciplina le modalità per l’integrazione della Commissione, i procedimenti cui essa prende parte e i modi con i quali essa può richiedere di esprimere un parere sui disegni di legge e gli emendamenti all’esame delle Commissioni e dell’Assemblea del Senato.».


138.0.1 (testo 2)
Faraone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 138-bis.
Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. La Commissione per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
2. La disposizione di cui al presente articolo è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore.»


138.0.1 (testo 3)
Faraone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 138-bis.
Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. La Commissione per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
2. La disposizione di cui al presente articolo è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore.»


Art. 153.
153.1
Faraone

Al comma 2, sostituire le parole: «, il Presidente, d’intesa con l’interrogante, dispone, dandone comunicazione all’Assemblea, che l’interrogazione venga iscritta,» con le seguenti: «questa è iscritta».


Art. 161.
161.1
Faraone

Sostituire il comma 3-quater con il seguente:
«3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull’approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di coordinamento formale del testo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del Regolamento. Ulteriori precisazioni atte a modificare il testo possono essere formulate prima della votazione al solo fine di adeguare le disposizioni da porre in votazione alle condizioni formulate, ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente. In tal caso, se il testo sottoposto all’esame dell’Assemblea per il voto di fiducia, presenta profili di novità rispetto a quello già esaminato nella Commissione competente, è sempre ammessa la richiesta, da parte di un Gruppo, di procedere ad un esame autonomo ed incidentale di tali disposizioni. Sulle disposizioni introdotte dal Governo dopo l’esame in Commissione, oggetto di modifica in ragione del parere della 5ª Commissione permanente, l’Assemblea discute e delibera in via incidentale secondo quanto disposto dall’articolo 93, comma 4. Salvi i casi di urgenza stabiliti dal Presidente, il voto non è ammesso prima di ventiquattro ore dalla presentazione del testo.».



161.2
Zaffini, Malan

Dopo il comma 3-quater inserire il seguente:
«3-quinquies. Il voto dei senatori di diritto e a vita, nelle votazioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, non viene computato ai fini della votazione sulla questione di fiducia».