GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
MERCOLEDI' 13 LUGLIO 2022
25a seduta


Presidenza del Presidente del Senato
ALBERTI CASELLATI


La seduta inizia alle ore 8,45


seguito esame, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del regolamento, degli emendamenti al Doc. II, n. 12


Il PRESIDENTE introduce i lavori ripercorrendo brevemente i contenuti del dibattito svoltosi in Giunta nella seduta di ieri. Nell'auspicare il raggiungimento della più ampia convergenza di tutti i componenti, dà quindi la parola ai relatori.

Il relatore CALDEROLI chiede una sospensione dei lavori della Giunta per consentire, attraverso una riunione informale dei componenti del Comitato ristretto, di raggiungere la più ampia condivisione in relazione al parere sugli emendamenti presentati per l'esame in Aula del Documento II, n. 12. Preannuncia quindi che, in accordo con il correlatore Santangelo e in base alle indicazioni emerse nel dibattito in Giunta di ieri, chiederà il rinvio della discussione in Assemblea alla prossima settimana.

Il PRESIDENTE, anche alla luce della riunione informale del Comitato ristretto preannunciata dal senatore Calderoli, esprime perplessità circa le conseguenze applicative sul piano normativo del combinato disposto dell'articolo 13, comma 1-bis, ultimo periodo, e dell'articolo 27, comma 3-ter, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento del Doc. II, n. 12. A suo parere, infatti, la disposizione del comma 3-ter citato, in assenza di una ulteriore specificazione, rischia di poter essere ritenuta applicabile anche al Presidente del Senato in qualità di Presidente di organi collegiali diversi dal Consiglio di Presidenza.

Il relatore CALDEROLI ritiene che in base al disposto dell'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 13, la possibilità che il Presidente del Senato decada dalla propria carica risulta espressamente esclusa.

Il senatore SCHIFANI osserva tuttavia che l'articolo 13 si riferisce espressamente al solo Consiglio di Presidenza, laddove invece il Presidente del Senato presiede anche altri organi collegiali quale, ad esempio, la stessa Giunta per il Regolamento.

Il relatore CALDEROLI specifica che il comma 3-ter dell'articolo 27 è stato introdotto in sede di Comitato ristretto per estendere espressamente anche a tutti gli organi collegiali del Senato, inclusi gli organi giurisdizionali interni, la previsione della decadenza dalle cariche del rispettivo Ufficio di Presidenza in caso di cambio di Gruppo. Tuttavia, al fine di scongiurare un'interpretazione distorsiva della norma, propone di aggiungere al comma 3-ter la specificazione che tale disposizione non si applica agli organi collegiali presieduti dal Presidente del Senato.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per la proposta del relatore Calderoli. Rimette tuttavia alla sensibilità dei relatori e dei componenti del Comitato ristretto l'indicazione della migliore soluzione normativa. Sospende quindi la seduta per consentire l'avvio dei lavori della seduta dell'Assemblea e la successiva riunione informale del Comitato ristretto.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 15,15.

Il PRESIDENTE chiede ai relatori se, all'esito dell'incontro informale del Comitato ristretto, sia stato raggiunto un intendimento comune circa il parere sugli emendamenti presentati in Assemblea al Doc. II, n. 12.

Il relatore CALDEROLI dà brevemente conto del metodo di lavoro adottato in seno al Comitato ristretto svoltosi nel corso della mattinata, nel quale si è proceduto ad un'attenta opera di mediazione, al fine di proporre l’espressione di un parere favorevole soltanto sugli emendamenti sui quali è stato riscontrato un consenso generale. Tale consenso ha altresì riguardato una serie di riformulazioni a firma dei relatori. Procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, alla luce degli esiti dell'incontro informale del Comitato ristretto.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15. 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.38 e 1.39.
Risultano ritirati dai presentatori gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.37, 1.41 e 1.42.
Con riferimento all'emendamento 1.10, d'iniziativa dei relatori, propone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni espresse dalla senatrice De Petris nella seduta della Giunta di ieri, e condivise dal Comitato ristretto. Tale riformulazione consente ai senatori che si dimettono dal proprio Gruppo di aderire non solo a tutti gli altri Gruppi escluso il Gruppo Misto, ma anche alle componenti politiche dello stesso Gruppo Misto, ferma restando la necessità dell'autorizzazione del Presidente del Gruppo ovvero del rappresentante legale del partito rappresentato dalla componente politica.
Accogliendo le indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto sul tema del numero minimo dei componenti per la costituzione di un Gruppo, i relatori presentano due nuovi emendamenti: l'emendamento 1.300 prevede la riduzione da sette a sei del numero minimo di senatori per la costituzione di un Gruppo all'inizio della Legislatura; la proposta 1.301 riduce invece da dieci a nove il numero minimo di componenti per la costituzione di un Gruppo in corso di Legislatura, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del testo del Regolamento proposto dalla Giunta. Conseguentemente, i relatori invitano al ritiro degli emendamenti 1.14, 1.18 e 1.19.
Con riferimento all'emendamento 1.17, d'iniziativa dei relatori, propone una riformulazione, nella quale viene ulteriormente precisata la necessità della sussistenza dei requisiti minimi di formazione di un Gruppo - numero minimo di sei e elezione di almeno un senatore - anche nel caso di formazione di un Gruppo rappresentativo di un partito che si sia presentato alle elezioni in aggregazione con altri partiti o movimenti con un unico contrassegno.
Sull'emendamento 1.36 (testo 3) propone l'espressione di un parere favorevole limitatamente alla lettera a), poiché la lettera b) riguarda i contenuti di un nuovo emendamento che i relatori intendono presentare sullo stesso tema.
Con riguardo alla questione precedentemente posta dal Presidente, presenta un nuovo emendamento dei relatori 1.302, nel quale al comma 3-ter dell'articolo 27 si precisa che la disposizione non si applica agli organi collegiali presieduti dal Presidente del Senato.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.27, 1.40 e 1.45, nonché sulla lettera a) dell'emendamento 1.43 - identico alla proposta 1.44 - che fissa a tre minuti il tempo a disposizione per le dichiarazioni di voto in dissenso.
Sull'emendamento 1.24 propone infine il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE chiede se, rispetto ai pareri illustrati dal senatore Calderoli, i componenti ritengano di formulare osservazioni.

Il senatore AUGUSSORI chiede chiarimenti sulla riformulazione dell'emendamento 1.10. Fermo restando il divieto, per il senatore che si dimette dal proprio Gruppo, di iscriversi al Gruppo Misto, osserva che l'attuale formulazione dell'emendamento - che consente comunque di al senatore che si dimette dal proprio Gruppo di aderire ad una componente politica costituita in seno al Gruppo Misto - potrebbe prestarsi ad un uso distorto: il senatore dimissionario potrebbe fittiziamente aderire ad una componente, per poi uscirne subito dopo e restare componente del Gruppo Misto.

Il senatore PARRINI, pur nella consapevolezza che un'eventuale questione interpretativa sul punto sarà rimessa alla Giunta per il Regolamento della prossima Legislatura, ritiene che stante la formulazione dell'emendamento 1.10 (testo 2) dei relatori e gli intendimenti espressi più volte da tutti i componenti della Giunta, non sarà possibile consentire ad alcun senatore che si dimette dal proprio Gruppo di iscriversi al Gruppo Misto.

Il senatore FARAONE chiede se, in base a quanto previsto dalla riformulazione dell'emendamento 1.10, il Presidente del Gruppo Misto possa rifiutare l'adesione ad una componente da parte di un senatore che si sia dimesso dal proprio Gruppo. Esprime inoltre la preoccupazione che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 14, nel testo proposto dalla Giunta, possa indurre a ritenere che il senatore che si dimette dal proprio Gruppo, qualora non si iscriva ad altro Gruppo entro i tre giorni previsti, sia costretto a restare tra i senatori considerati non iscritti per tutta la durata della Legislatura.

Il relatore CALDEROLI assicura che un senatore non iscritto potrà in qualunque momento aderire ad altro Gruppo parlamentare previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Precisa inoltre che l'emendamento dei relatori 1.10 (testo 2) non richiede l'autorizzazione del Presidente del Gruppo Misto per l'adesione del senatore fuoriuscito ad una componente, ma richiede invece l'autorizzazione del legale rappresentante del partito o movimento politico della componente medesima.

Il senatore PARRINI concorda con l'interpretazione del relatore Calderoli, ricordando come durante tutto il dibattito svoltosi in Giunta sia sempre stato chiaro che i senatori non iscritti, trascorso il termine di tre giorni, potranno in ogni tempo iscriversi - fatta eccezione per il Gruppo Misto - a qualunque altro Gruppo purché autorizzati dal relativo Presidente.

Il senatore PERILLI considera la discussione in Giunta su questi punti di particolare importanza, poiché i lavori preparatori della riforma costituiranno una sorta di interpretazione autentica delle disposizioni che il Senato si accinge ad approvare. Nel prendere atto del parere espresso dal relatore Calderoli sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, ritira gli emendamenti 1.23, 1.25 e 1.29.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, il PRESIDENTE invita la Giunta ad esprimersi sulle proposte di parere illustrate dal relatore Calderoli.

La Giunta conviene con le indicazioni formulate dai relatori.

Il relatore CALDEROLI passa quindi all'illustrazione dei pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli 2, 4 e 5 del Doc. II, n. 12, alla luce degli esiti dell'incontro informale del Comitato ristretto.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.0.10 e 5.1.
Risultano ritirati dai presentatori gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.16, 4.1, 4.0.1, 5.2, 5.3 e 5.6.
Esprime parere favorevole condizionato ad una riformulazione sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.9, 2.23 e 2.0.1. In particolare, all'emendamento 2.1 i relatori propongono di sopprimere l'inciso: «per la durata della legislatura»; quanto all'emendamento 2.3, si propone di renderlo sostitutivo del comma 8 dell'articolo 29, anziché aggiuntivo di un nuovo comma. Con riguardo all'emendamento 2.9 i relatori propongono una riformulazione volta ad aggiungere al comma 1-bis dell'articolo 47 il seguente periodo: «A seguito dell'audizione si può aprire un dibattito a sé stante». In relazione all'emendamento 2.23 si propone di aggiungere la possibilità che alle interrogazioni che riguardano l'operato delle autorità indipendenti possa rispondere, in alternativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche il ministro competente per materia. Infine con riguardo all'emendamento 2.0.1, i relatori invitano a riformularlo prevedendo che, la stampa su carta e la distribuzione degli atti parlamentari, ove previste dal Regolamento, siano sostituite prevalentemente dalla pubblicazione in formato digitale, demandando al contempo al Consiglio di Presidenza il compito di definire gli atti per i quali viene disposta la stampa e la distribuzione.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.10, 2.20, 2.22 e 5.0.200.
In relazione alla possibilità di partecipazione ai lavori della Commissione Politiche dell'Unione Europea da parte dei componenti del Parlamento Europeo, il relatore Calderoli propone - attraverso la presentazione di un nuovo emendamento dei relatori 2.300 - che tale possibilità possa essere limitata ai soli parlamentari europei eletti in Italia.
Con riferimento alla nuova procedura per l'espressione dei pareri della Commissione bilancio, i relatori presentano il nuovo emendamento 2.301 che consente alla Presidenza di fissare un termine più breve diverso da quello di quindici giorni previsto nel Documento per il conferimento del mandato al relatore anche senza il parere della 5a Commissione; conseguentemente, i relatori invitano al ritiro dell'emendamento 2.8, che riguarda il medesimo tema.
Sul tema del voto a data certa presenta il nuovo emendamento 2.302, a firma dei relatori; conseguentemente, invita al ritiro degli emendamenti 2.11, 2.12 (testo corretto) e 2.13, che riguardano il medesimo istituto.
In relazione al tema dei collaboratori parlamentari, il relatore presenta il nuovo emendamento 2.0.300, che demanda al Consiglio di Presidenza la fissazione dei criteri che i Gruppi e i Senatori devono adottare nei rapporti di lavoro di loro competenza; conseguentemente, invita al ritiro degli emendamenti presentati sul punto, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9.
Con riferimento al tema della riduzione dei contributi ai Gruppi parlamentari in caso di trasferimento di senatori da un Gruppo ad un altro, il relatore presenta il nuovo emendamento dei relatori 5.300; conseguentemente, invita al ritiro dell'emendamento 5.4, per confluire su tale proposta. Invita altresì al ritiro dell'emendamento 5.5, ovvero di valutarne la trasformazione in un ordine del giorno.
Il relatore propone infine una riformulazione all'emendamento 5.0.1, d'iniziativa dei relatori stessi, che limita la cessazione degli effetti dei pareri della Giunta per il Regolamento e delle circolari solo a quelli riferiti direttamente agli articoli modificati dal testo della Riforma del Regolamento in esame.

Il PRESIDENTE chiede se, rispetto ai pareri illustrati dal relatore Calderoli, i componenti ritengano di formulare osservazioni.

Con riferimento all'emendamento 2.0.300, il senatore SCHIFANI informa la Giunta di aver posto già nella riunione informale del Comitato ristretto il tema della possibile stabilizzazione del personale dipendente dei Gruppi: nel rispetto delle competenze del Consiglio di Presidenza, preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno in merito.

La senatrice DE PETRIS, nei limiti indicati dal senatore Schifani, condivide la necessità di affrontare nella sede propria il tema del personale dei Gruppi e della loro stabilizzazione, soprattutto nella prospettiva di un Senato che vede ridotti di circa un terzo i propri componenti.

Il PRESIDENTE pone all'attenzione della Giunta le proprie perplessità riguardanti il parere favorevole espresso con riferimento all'emendamento 2.23, relativo alla possibilità di presentare interrogazioni riguardanti l'attività delle Autorità indipendenti. L'operato delle Autorità indipendenti, infatti, non potrebbe a rigore formare oggetto di un'interrogazione parlamentare in quanto il Governo - sia nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nella persona del ministro competente - non potrebbe comunque rispondere nel merito della loro attività.
Nello svolgimento delle peculiari competenze affidate a tali Autorità, la legge ne presuppone infatti sia l'indipendenza nei confronti del governo, sia l'autonomia rispetto all'esecutivo nel merito delle decisioni. Non a caso in questa Legislatura la Presidenza, alla luce delle citate caratteristiche normative ed in conformità alle indicazioni pervenute in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha stabilito l'inammissibilità di atti di sindacato ispettivo concernenti direttamente l'attività delle Autorità indipendenti, provocando peraltro numerose lamentele da parte dei senatori interroganti.
Prevedere una competenza del governo a rispondere in caso di interrogazioni parlamentari concernenti l'attività delle Autorità indipendenti - come propone l'emendamento 2.23 - rischierebbe di rappresentare un'indebita interferenza dell'esecutivo nell'attività di tali organi. Nonostante abbia sempre tutelato l'autonomia parlamentare e la pienezza delle sue funzioni - prosegue il Presidente - ritiene che la soluzione proposta nell'emendamento citato contenga elementi di criticità applicativa, e paventa il rischio che il governo si dichiari impossibilitato a rispondere.

Il relatore SANTANGELO ritiene che la modifica all'articolo 145 del Regolamento promossa dall'emendamento 2.23 rappresenti uno strumento di conoscenza in più a disposizione dei senatori. Tale strumento dovrà - ovviamente - essere esercitato nel rispetto delle prerogative della Presidenza del Senato stabilite dall'articolo 8 del Regolamento in materia di giudizio di ricevibilità degli atti. Per quanto concerne i profili di legittimità dello strumento d'iniziativa parlamentare nei confronti dell'attività delle Autorità indipendenti, ricorda che già a Regolamento vigente è possibile audire i componenti di tali organismi in Commissione, sede nella quale i parlamentari possono porre domande e chiedere conto del loro operato.

Il PRESIDENTE prende atto dei chiarimenti forniti; ribadisce tuttavia che, a suo parere, tale soluzione risulta tecnicamente discutibile in punto di diritto, poiché rischia di invadere il perimetro dei rapporti tra organismi indipendenti e Parlamento.

Il senatore SCHIFANI concorda con le perplessità espresse dal Presidente. Alla luce del dettato normativo la possibilità di chiamare a rispondere in sede parlamentare le Autorità delle proprie decisioni - specialmente se di natura squisitamente tecnica - sembra scarsamente praticabile.

Il senatore ZAFFINI replica che, pur comprendendo le obiezioni mosse dal Presidente sul piano tecnico-giuridico, a suo avviso nessun organismo può considerarsi indipendente ed insindacabile rispetto al Parlamento, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica. Peraltro, a suo parere, lo strumento del sindacato ispettivo ha una funzione prevalentemente conoscitiva e valutativa, che coinvolge il governo in qualità di "interlocutore naturale", e che può certamente riguardare l'attività di altri enti o Autorità.

Il PRESIDENTE ricorda che alcune Autorità indipendenti sono di nomina parlamentare, e che la loro attività è, per alcuni ambiti di competenza, insindacabile da parte del governo.

Il senatore PERILLI interviene brevemente per sottolineare la propria posizione rispetto ai pareri espressi dai relatori sugli emendamenti presentati agli articoli 2, 4 e 5 del Doc. II, n. 12. Precisa in particolare di essere d'accordo con tutti i pareri illustrati ma di non condividere il contenuto dell'emendamento dei relatori 2.302, relativo al cosiddetto "voto a data certa", sul quale esprime sin d'ora la sua contrarietà. Ciò nonostante, per facilitare un accordo complessivo in seno alla Giunta nel corso dell'esame ai sensi dell'articolo 167, comma 4, dichiara di ritirare l'emendamento 2.13 a sua firma, che limita il voto a data certa ai soli disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati. Ritira altresì gli emendamenti a sua prima firma 2. 17 e 2.21.

Il senatore PARRINI dichiara di ritirare l'emendamento 5.5.

Il PRESIDENTE si sofferma quindi sui contenuti dell'emendamento 5.0.200, in materia di linguaggio inclusivo, diretto ad assicurare la parità tra uomini e donne nella comunicazione istituzionale e nell'attività dell'Amministrazione del Senato. A tale proposito, in qualità di prima donna Presidente del Senato, ricorda che la propria attività professionale e politica sono state sempre caratterizzate da una particolare attenzione ai diritti delle donne. Sottolinea di aver combattuto in prima persona battaglie per i diritti delle donne, e lottato personalmente contro pregiudizi, essendo stata una delle poche donne - appena il 5 per cento - a suo tempo iscritte alla Facoltà di Giurisprudenza e, nell'esercizio della professione forense, una delle prime donne a pretendere di essere chiamata avvocatessa.
A suo parere, la questione femminile è stata sempre caratterizzata dalla battaglia per assicurare alle donne la libertà di scelta. La formulazione dell'emendamento 5.0.200 sembra non assicurare proprio tale libertà, che rappresenta invece il principio dell'indipendenza della donna, imponendo un linguaggio o una declinazione di genere senza possibilità di esprimere la propria scelta.
La questione della parità tra uomo e donna è anzitutto una questione culturale che - fortunatamente - negli ultimi anni ha modificato profondamente la società, chiarendo definitivamente la parità tra i due generi e cementando il diritto alla libera determinazione da parte delle donne, le cui conquiste vanno sempre più in tale direzione. Diversamente, si rischia di cadere nel pregiudizio opposto di pre-definizione della donna, ingabbiandola in un linguaggio predeterminato. Sulla base di queste ragioni, di carattere storico e culturale, invita i componenti della Giunta ad un'ulteriore riflessione sulla formulazione dell'emendamento 5.0.200.

La senatrice UNTERBERGER ritiene di non poter condividere le considerazioni svolte dal Presidente. Da donna, convintamente femminista, ritiene infatti che il linguaggio sia uno strumento culturale di cambiamento per la società. La parità di genere passa anche dal linguaggio, come dimostra l'esempio del mondo tedesco dove la parità è praticata concretamente anche attraverso la declinazione in femminile di ruoli e funzioni. Per queste ragioni, anzitutto di tipo culturale, condivide il parere favorevole espresso dai relatori sull'emendamento 5.0.200: le istituzioni devono dare l'esempio, ed il cammino per la garanzia di un'effettiva parità deve iniziare anche dal linguaggio.

La senatrice DE PETRIS ritiene che il dibattito sul linguaggio di genere nei ruoli e nelle funzioni abbia rappresentato una costante - a partire da Alma Sabatini alla fine degli anni Ottanta - nella partecipazione delle donne alla vita professionale, politica ed istituzionale. Il pregiudizio latente nella lingua e l'ostacolo che può rappresentare alla piena parità tra uomini e donne è evidente: impegnare il Senato in una battaglia che è in primo luogo culturale rappresenta un esempio ed anche la direzione del cambiamento sociale in atto, che vede le donne sempre più rappresentate in tutte le posizioni e ruoli apicali.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi, invita la Giunta ad esprimersi sui pareri espressi dai relatori sugli emendamenti riferiti agli articoli 2, 4 e 5 presentati per l’esame in Assemblea del Doc. II, n. 12.

La Giunta conviene con le indicazioni formulate dai relatori.

La seduta termina alle ore 16,20.


EMENDAMENTI PRESENTATI AL DOCUMENTO II, N. 12

Art.1


1.10 (testo 2)

i relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: «altro Gruppo già costituito» inserire le seguenti: «ad eccezione del Gruppo Misto».

Conseguentemente, dopo il terzo periodo inserire il seguente:

«è tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo Misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico».

1.300

i relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 4, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei».

1.17 (testo 2)

i relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, può essere costituito un solo Gruppo o una sola componente politica all'interno del Gruppo Misto: a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno».

1.301

i relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «nove».

1.35 (testo 2)

schifani, bernini

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 1, sostituire le parole:

«3a Affari esteri e difesa

4a Politiche dell'Unione europea»

con le seguenti:

«3a Affari esteri e Politiche dell'Unione europea

4a Difesa»

1. 302

i relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 27», comma 3-ter, aggiungere le seguenti parole: «, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato».


Art. 2


2.300

i relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 23.», comma 1.bis, dopo le parole: «Parlamento europeo» inserire le seguenti: «eletti in Italia».

2.301

i relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «ridotto», con la seguente «diverso».

2.302

i relatori

Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:


«Art. 55»

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da «stabilendo» fino alla fine del periodo e dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, terzo e quarto periodo non può essere richiesta per le leggi di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».

2.0.300

i relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis

(Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei senatori e dei Gruppi parlamentari)


1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi ed i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro competenza.».


Art. 5

5.300

i relatori

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: «stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento della quota proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati ai bilanci del Senato. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato».

5.0.1 (testo 2)

i relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Disposizione finale)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma».