SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


12a Commissione permanente
(IGIENE E SANITA')


98ª seduta: giovedì 1° agosto 2019, ore 8,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni
Interrogazioni svolte


IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(770)
2. ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(363)
- Relatrice alla Commissione CASTELLONE
Seguito esame congiunto e rinvio
IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(189)
2. Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(903)
- Relatore alla Commissione DI MARZIO

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(299)
2. Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(485)
3. VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(672)
4. Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(899)
- Relatore alla Commissione MAUTONE
Seguito discussione congiunta e rinvio

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª e della 14ª Commissione)
(716)
2. DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª e della 11ª Commissione)
(116)
3. Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1219)
- Relatore alla Commissione SILERI
IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(300)
2. Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei pazienti stomizzati e incontinenti
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1040)
- Relatore alla CommissioneSILERI

V. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri)
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1250)
2. Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(184)
3. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(302)
- Relatrice alla Commissione FREGOLENT

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria - Relatori alla Commissione Maria Cristina CANTU' e DI MARZIO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(638)
2. Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari - Relatore alla Commissione MARINELLO
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(869)
3. SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi - Relatore alla Commissione MAUTONE
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(888)
4. Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (Approvato dalla Camera dei deputati)- Relatore alla Commissione SILERI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1201)
VII. Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Anna Maria BERNINI ed altri. - Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1202)
2. Giuseppe PISANI ed altri. - Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1272)
- Relatore alla Commissione DI MARZIO
Discussione congiunta e rinvio
VIII. Discussione del disegno di legge:
MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare - Relatore alla Commissione SILERI
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1346)
Discussione e rinvio

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Uso del medicinale triptorelina - Relatore alla Commissione SILERI
(n. 207)
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


BINETTI , SICLARI , FANTETTI , STABILE , TESTOR , GALLONE , RIZZOTTI , BERUTTI , SACCONE - Al Ministro della salute. -
Premesso che:

il Consiglio dei ministri, in attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", all'articolo 1, comma 1, prevede una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica;

il comma 4 del medesimo articolo prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

ad 1 anno dalla pubblicazione della legge n. 3 del 2018 occorre rilevare che il sistema della ricerca clinica italiana, che attende da tempo misure urgenti e sostanziali per poter essere competitivo a livello internazionale, si ritrova con un intervento legislativo che affronta solo alcuni dei molti e importanti punti sottolineati dalla legge citata e se molte sono le omissioni e i rimandi a decisioni da prendere successivamente, ancora più stridenti appaiono alcune contraddizioni;

il decreto legislativo, recante "Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE recante "Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali", adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere c), f), h) n. 4, n) ed o), della legge 11 gennaio 2018, n. 3", all'articolo 1, al comma 1, lettera e), recita testualmente: "Al fine di sostenere gli studi clinici osservazionali e le sperimentazioni cliniche senza fine di lucro, anche a basso livello di intervento, per il miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria, nonché per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, è fatto obbligo per il promotore di rimborsare le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le eventuali mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello stesso studio come attività senza fini di lucro, ivi comprese le potenziali entrate connesse alla valorizzazione della proprietà intellettuale";

la prima interpretazione che si può dare al suddetto comma è che da ora in avanti i promotori di ricerca no profit dovranno rimborsare tutte le spese, dirette e indirette, connesse alla sperimentazione, "Al fine di sostenere gli studi clinici osservazionali e le sperimentazioni senza fine di lucro". Ossia i costi della sperimentazione, di qualunque natura ed entità, ricadranno interamente su di loro, senza poter usufruire di nessuna agevolazione, sotto nessun profilo;

appaiono ambigue anche altre espressioni contenute nel testo, come ad esempio: sperimentazioni "a basso livello di intervento"; "spese dirette e indirette"; "valorizzazione della proprietà intellettuale";

non è, inoltre, chiaro perché i costi della ricerca indipendente vadano caricati tutti sul ricercatore, se effettivamente gli studi clinici osservazionali e le sperimentazioni cliniche sono orientate al miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria; analogamente, se si vuole realmente valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca indipendente, non si capisce perché non la si debba finanziare adeguatamente;

d'altra parte il bando AIFA 2017 per la ricerca indipendente, recentemente pubblicato, aveva un budget complessivo di soli 7 milioni di euro da destinare alla ricerca farmacologica; cifra oggettivamente inferiore a quella di ogni altro Paese europeo;

se le cose stanno in questo modo: assenza di finanziamenti per la ricerca indipendente; costi, diretti ed indiretti, interamente caricati sulle spalle del ricercatore; allora bisogna considerare che ciò sarebbe la fine di una ricerca indipendente, che almeno in Italia, versa già in gravi difficoltà,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo circa la corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo citato in premessa, anche a beneficio del dibattito in commissione, stante la probabilità che emergano gli aspetti contraddittori del decreto, da qualunque aspetto si intenda esaminarlo: scientifico, etico, assistenziale o economico.


(3-00640)


BOLDRINI - Al Ministro della salute. -
Premesso che:

l'emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi, causando numerose emorragie. Solo in Italia ne soffrono oltre 5.000 persone, mentre in Europa sono circa 32.000 quelle affette dal tipo A e B;

per affrontare le problematiche relative alla tutela dei soggetti con emofilia, intanto, il 13 marzo 2013 è stato sottoscritto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite (Mec), al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea), riducendo così differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti;

tale provvedimento evidenzia la necessità di garantire un'adeguata presa in carico del paziente con Mec in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche croniche;

ad oggi secondo la Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo), solo alcune Regioni hanno dato seguito al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia-Romagna;

garantire quanto contenuto nell'accordo, dunque, oltre ad un'ottimale presa in carico del paziente emofiliaco, condurrebbe a una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi, oltre che ad interventi di politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze. Infatti i traguardi terapeutici raggiunti hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione generale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi di verificare la reale applicazione dell'accordo e di conseguenza adoperarsi al fine di garantire un'adeguata ed uniforme presa in carico del paziente affetto da malattie emorragiche congenite su tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali, in base alle evidenze scientifiche e tenendo conto degli indirizzi esistenti per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche croniche.


(3-00810)