GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2014
87ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(1232)
Deputato Donatella FERRANTI ed altri.
-
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali
, approvato dalla Camera dei deputati
(380)
BARANI.
-
Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali
(944)
SCALIA ed altri.
-
Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.
Il presidente PALMA, dopo aver ricordato che nel corso della seduta di martedì si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1232, avverte che si procederà alla acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Fa presente peraltro, riservandosi di informarne la Presidenza del Senato, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori e che, da quanto risulta, la Commissione bilancio non si esprimerà neanche nel corso della prossima settimana, così che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti e quindi alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo.
Dopo che il PRESIDENTE si è riservato di valutare la proponibilità dell'emendamento 15.0.3, il relatore D'ASCOLA (
NCD
), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (identici); 11.1, 12.5, 12.7, 12.11, 15.2 e 15.7, si rimette alla Commissione sull'emendamento 15.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.
Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 12.11, 15.7 e 15.0.2, per le quali si riserva di esprimere il parere.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUL DECRETO-LEGGE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. 146, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI
Il presidente PALMA informa che la Camera dei deputati, nel corso della seduta antimeridiana di oggi, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Svolge quindi talune considerazioni critiche sul provvedimento e in particolare sulla riduzione della pena per il piccolo spaccio e la conseguente inapplicabilità della custodia cautelare in carcere; sulla introduzione di una liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre - per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione e che trova applicazione, pur richiedendo una motivazione rafforzata, anche per i reati di particolare allarme sociale di cui all’art. 4-
bis
dell’ordinamento penitenziario.
Alla luce di tali rilievi si rende necessario un approfondito esame dal parte della Commissione con l'eventuale approvazione di proposte modificative del decreto-legge. Propone pertanto di organizzare i lavori della prossima settimana in modo da consentire - compatibilmente con i tempi d'esame da parte della Commissione affari costituzionali sui presupposti costituzionali - la conclusione dell'
iter
del disegno di legge in Commissione entro la giornata di martedì e l'approvazione del disegno di legge di conversione entro la settimana, così da garantire l'eventuale, ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati entro il prescritto termine di sessanta giorni. Più nel dettaglio, propone di destinare alla discussione generale due sedute, di fissare, per martedì alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti e di procedere all'esame e alla votazione delle proposte emendative, ove possibile, nel corso della seduta notturna di martedì. Fa presente, poi, che qualora il disegno di legge di conversione dovesse essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e non dovessero essere resi, entro la giornata di martedì, i pareri della Commissione bilancio, la Commissione potrebbe valutare di procedere comunque alla votazione degli emendamenti.
Conclude segnalando al Governo, ai fini delle sue successive determinazioni, che, ormai in diverse occasioni, l'esame dei disegni di legge di conversione di competenza della Commissione giustizia risulta protrarsi presso l'altro ramo del Parlamento oltre il termine di 30 giorni, limitando così i tempi di trattazione del Senato.
Dopo brevi interventi dei senatori BARANI (
GAL
), CAPPELLETTI (
M5S
) e LUMIA (
PD
), la Commissione conviene con le proposte del Presidente.
IN SEDE REFERENTE
(20)
MANCONI ed altri.
-
Concessione di amnistia e indulto
(21)
COMPAGNA e MANCONI.
-
Concessione di amnistia e indulto
(1081)
BARANI.
-
Concessione di amnistia e indulto
(1115)
BUEMI ed altri.
-
Concessione di amnistia e indulto
- e petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.
Il senatore AIROLA (
M5S
), dopo una breve ricognizione della disciplina codicistica in materia di amnistia ed indulto, svolge considerazioni sul Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, l'ultimo di concessione di amnistia. In proposito, nel sottolineare come attualmente non siano ravvisabili le condizioni che nel 1990 giustificarono il ricorso all'amnistia, osserva che sarebbe più opportuno limitare la riflessione sul solo istituto dell'indulto.
Passando al merito dei disegni di legge in titolo, rileva che essi prevedono cumulativamente entrambi gli istituti di clemenza e come in nessuno di essi sia esclusa l'applicazione dell'amnistia per i reati finanziari e per quelli commessi da recidivi, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.
Al di là di tali tratti comuni, i disegni di legge si differenziano per le tipologie di reato per i quali può essere concessa l'amnistia e per la durata delle pene estinguibili con l'indulto.
Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 20, il quale prevede l'amnistia per tutti i reati puniti nel massimo con quattro anni di reclusione, ad esclusione dei reati più gravi. Tra i reati più gravi non risultano però ricompresi la truffa, il furto e altri delitti in materia di violazione della segretezza e della
privacy
.
Svolge poi ulteriori rilievi sul disegno di legge n. 1115, che consente il ricorso all'amnistia per gravi reati quali la corruzione di minorenne, la ricettazione, il riciclaggio e l'usura. Ben più ampio appare l'ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge n. 21, il quale prevede la concessione dell'amnistia per reati quali il furto aggravato, la ricettazione, e tutti i reati societari del codice civile.
Conclude soffermandosi criticamente sul disegno di legge n. 1081, il quale rende amnistiabili quasi tutti i reati contemplati dal codice penale e dalle leggi speciali.
Il senatore BARANI (
GAL
) ritiene che il ricorso agli istituti dell'amnistia e dell'indulto sia assolutamente necessario per risolvere la drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, che espone il Paese a reiterate condanne in sede europea per violazione dei diritti umani.
L'esigenza di un intervento è stata sollecitata anche dal Capo dello Stato in un messaggio alle Camere e dal Primo Presidente della Corte di cassazione.
Si sofferma quindi sul disegno di legge del quale egli stesso è primo firmatario, che ripropone, seppur con qualche aggiustamento, il testo del decreto di amnistia del 1946. Al di là delle ragioni di carattere sociale connesse al sovraffollamento, l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto appare auspicabile per far fronte agli elevati costi economici che derivano da una gestione inefficiente della amministrazione della giustizia. Al riguardo, ricorda l'elevato numero di detenuti successivamente ritenuti innocenti e la inumana condizione delle strutture carcerarie che determina per lo Stato l'obbligo di corrispondere ingenti somme a titolo di risarcimento del danno per ingiusta detenzione o per danni morali.
Dopo aver sottolineato l'esigenza di prevedere misure per sanzionare coloro che, amministrando erroneamente la giustizia, limitano la libertà personale degli individui, conclude esprimendo l'auspicio di una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo.
Il presidente PALMA (
FI-PdL XVII
) fa presente che nel corso della discussione generale sono emerse da parte di diversi componenti dei vari gruppi parlamentari posizioni di radicale contrarietà ai provvedimenti di clemenza, la cui approvazione, come è noto, richiede maggioranze qualificate.
Sottolinea che il ricorso reiterato a provvedimenti d'urgenza non sembra aver consentito di ovviare ai problemi del sovraffollamento carcerario, la cui soluzione è peraltro richiesta perentoriamente a livello europeo.
Per poter valutare adeguatamente la congruità delle misure adottate in via d'urgenza, chiede al Ministro della giustizia di fornire i dati relativi al numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari alla data di approvazione dei decreti-legge n. 211 del 2011 e n. 78 del 2013, nonché i dati relativi ai detenuti presenti nelle carceri a tre mesi dall'approvazione e a quelli dei detenuti definitivamente liberati.
Sollecita inoltre l'acquisizione di analoghi dati relativi al numero dei detenuti presenti al momento dell'approvazione e a quelli attualmente presenti, con riguardo al decreto-legge n. 146 del 2013.
Infatti, qualora i dati dimostrino una scarsa incidenza, in termini di riduzione del sovraffollamento, delle misure adottate in via d'urgenza e che in molti casi stravolgono il sistema della esecuzione della pena e delle misure cautelari, domanda se non sia più opportuna una più seria riflessione sugli istituti di clemenza.
Il senatore BUEMI (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) rileva che il problema annoso dell'adozione di provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, andrebbe fronteggiato nel più ampio quadro degli interventi da compiere sul processo penale, sulle infrastrutture carcerarie e in generale sull'individuazione di coerenti linee di politica della pena. Presupposto indefettibile è l'organicità dei provvedimenti normativi da adottare in ciascuno di questi ambiti; solo in questo senso può dirsi che l'amnistia o l'indulto non possono essere ritenuti un'urgenza assoluta se esaminati fuori dal contesto generale. Non a caso le leggi
ex
articolo 79 della Costituzione devono tendere a un equilibrio continuo tra la condizione di espiazione della pena e il controllo dei rischi di indebolimento della funzione di prevenzione generale assolta dal diritto penale. Al di là delle puntuali scelte alla base di ciascuno dei disegni di legge in esame, che presentano opzioni di amnistia e di indulto alquanto variegate e tutte meritevoli di attento esame, la situazione attuale impone una scelta tra il proposito di ridurre gli effetti del sovraffollamento carcerario con misure diverse - quali quelle in parte contenute nel decreto-legge che sta per giungere in Senato per la conversione - e l'alternativa di ricorrere senza esitazioni alla via indicata dal messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato. Sul punto conclude con due ulteriori rilievi. In primo luogo, concorda sull'esigenza di richiedere quanto prima i dati relativi agli effetti sortiti dalla decretazione d'urgenza cui si è fatto ricorso per ridurre il numero dei detenuti. Solo così si potrà comprendere se provvedimenti d'indulto e amnistia siano rinviabili o anche evitabili. In secondo luogo, si deve tenere presente che la condanna comminata all'Italia per le condizioni in cui versano gli istituti di pena mette esplicitamente in luce la lesione dei diritti fondamentali dei detenuti, rivelando quindi una responsabilità di carattere assolutamente preminente e un'autentica emergenza umanitaria.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.