SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


*232ª seduta: mercoledì 17 giugno 2015, ore 15
233ª seduta: giovedì 18 giugno 2015, ore 14,30


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, degli atti:
1. Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità - Relatrice alla Commissione BELLOT
(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96) Seguito e conclusione esame. Parere favorevole con osservazioni
(n. 164)
2. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - Relatore alla Commissione FORNARO
(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)Seguito esame e rinvio
(n. 172)
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2015) 129 definitivo)
2. Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2015) 135 definitivo)
- Relatore alla CommissioneSUSTA

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli - Relatore alla CommissioneMauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 40 definitivo)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) - Relatore alla Commissione MOLINARI
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(624)
2. Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1559)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(22)
2. ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 14ª Commissione)
(25)
3. ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(33)
4. Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(153)
5. Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 12ª Commissione)
(167)
6. DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(341)
7. BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(569)
8. Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(773)
9. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose
(Pareri della 1a, della 2ª, della 5a, della 7ª, della 8ª e della 10a Commissione)
(924)
10. Raffaela BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1161)
11. D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(1198)
12. LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1473)
- Relatore alla Commissione MOSCARDELLI

III. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI ISGRO'. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


DEL BARBA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza, è stata contestata a numerosi autotrasportatori la violazione delle disposizioni previste dalla normativa doganale dell'Unione europea in materia di franchigia dai dazi; in particolare, a decorrere dal luglio 2012, sono stati notificati verbali di contestazione a circa 70 aziende di autotrasporto, con l'imposizione del pagamento delle accise e delle relative sanzioni per un totale di circa 6 milioni di euro;

le violazioni contestate riguardano, con riferimento al periodo 2009-2012, l'importazione dal Comune di Livigno (territorio extradoganale ai sensi dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) di carburante contenuto all'interno di serbatoi ritenuti non "normali" in quanto di dimensioni maggiorate rispetto a quelli installati dai costruttori dei rispettivi veicoli;

secondo quanto previsto dal citato regolamento comunitario, il Comune di Livigno è parificato dal punto di vista doganale ad un Paese esterno all'Unione europea; pertanto, le merci spedite dal suo territorio soggiacciono alla regolamentazione doganale dell'Unione europea;

in particolare, per le spedizioni dal territorio di Livigno è applicabile l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.1186/2009, che prevede la franchigia dai dazi doganali e quindi l'esenzione per il carburante contenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di trasporto merci, a condizione che detti contenitori siano "normali";

considerato che:

la nozione di "normalità" del serbatoio, in quanto non univocamente determinata sul piano normativo, è stata oggetto nel tempo di diversi pronunciamenti giurisprudenziali, anche parzialmente divergenti;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-247/97 del 3 dicembre 1998, ha inizialmente affermato che i serbatoi maggiorati installati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere, e non dal costruttore stesso, non possano intendersi come "normali" e dunque non possano dare diritto all'esenzione daziaria;

successivamente, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di un giudizio in materia di tassazione di prodotti energetici (causa C-152/2013, sentenza del 10 settembre 2014), pur facendo salvi gli effetti della precedente sentenza, ha esteso e riformulato la nozione di "serbatoio normale", affermando che vi debbano essere ricompresi tutti i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su veicoli commerciali, purché consentano a tali veicoli l'utilizzazione diretta del carburante;

a fronte di tale orientamento della Corte di giustizia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi rivolto una formale richiesta di chiarimento alla Commissione europea per accertare se la nozione più estensiva di "serbatoio normale" si possa applicare anche ai fini dell'esenzione delle franchigie doganali, ricevendone al riguardo una risposta negativa: la nozione estensiva sarebbe applicabile alla sola circolazione di carburanti all'interno del mercato unico (disciplina delle accise) e non anche - come nel caso in questione - all'importazione da un Paese terzo verso detto mercato (disciplina delle dogane);

accertata, pertanto, la necessità di corrispondere il tributo (accise) non assolto per la parte di carburante importato oltre i limiti della franchigia previsti dalla normativa doganale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dunque rivolto 2 successive richieste di parere all'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di non applicare le sanzioni amministrative in applicazione di altrettante disposizioni dello "Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla legge n. 212 del 2000: l'articolo 10, comma 3, che prevede che non siano irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma tributaria; l'articolo 10, comma 2, che tutela il legittimo affidamento del contribuente in buona fede;

con riferimento alla prima richiesta, l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto che nella vicenda in esame l'irrogazione delle sanzioni amministrative fosse pienamente legittima, non potendosi configurare alcuna incertezza normativa, mentre, con riguardo al secondo quesito, ha riconosciuto come applicabile la norma che tutela il legittimo affidamento a condizione che ricorrano "in punto di fatto e con valutazione da effettuarsi caso per caso (rimessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) una serie di circostanze consistenti nella apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'amministrazione finanziaria e nella buona fede del contribuente" (note dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. nn. 48642 P e 94496 P, rispettivamente del 30 gennaio 2015 e del 24 febbraio 2015);

considerato, altresì, che:

a fronte dei chiarimenti ottenuti circa il quadro normativo applicabile, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impartito istruzioni ai propri uffici nel senso indicato dall'Avvocatura generale dello Stato, per cui in presenza di un nesso diretto ed immediato tra il comportamento dell'amministrazione e quello dell'operatore in buona fede non si sarebbe dovuto procedere all'applicazione delle sanzioni;

nel frattempo, diverse sentenze della commissione tributaria provinciale di Sondrio, nel rigettare i ricorsi di parte avverso la richiesta di pagamento del tributo e degli interessi, escludevano esplicitamente, con identiche motivazioni, che nelle vicende in questione fosse utilmente invocabile l'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000; i giudici tributari hanno in particolare escluso che gli autotrasportatori si fossero conformati ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ovvero che il comportamento o la condotta tenuta fosse stata posta in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa;

al momento, a fronte di 60 sentenze di rigetto dei ricorsi presentati dagli operatori interessati (56 innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio e 4 innanzi alla commissione tributaria regionale di Milano), solo due pronunce della commissione tributaria regionale di Milano (sez. 7, sent. n. 1970/2015 depositata l'11 maggio 2015 e sent. n. 2265/2015, depositata il 22 maggio 2015) sono risultate favorevoli all'appellante sotto il profilo della sussistenza del principio dell'affidamento e della buona fede;

in questi ultimi due casi, il giudice tributario, pur in presenza dei medesimi presupposti su cui si sono fondate le precedenti sentenze sfavorevoli agli autotrasportatori, ha ritenuto provata la buona fede degli stessi, in considerazione del "ritardo con cui l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ai controlli che la hanno condotta ad emettere l'atto di accertamento" (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 1970/2015) e "atteso che la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo" (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 2265/2015);

l'esclusione della sussistenza del legittimo affidamento e della buona fede ha determinato per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'obbligo, in tutti i casi decisi dal giudice tributario in modo negativo per gli operatori, di procedere all'irrogazione anche delle sanzioni amministrative; ne è derivato un ulteriore contenzioso, tuttora pendente, innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio, chiamata a pronunciarsi in merito ai ricorsi proposti dagli autotrasportatori avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative;

come ulteriore conseguenza, nel corso delle ultime udienze innanzi alle commissioni tributarie, i legali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno rinunciato a richiedere il rinvio, fino ad allora invocato in pendenza dei chiarimenti in sede amministrativa, con l'effetto di determinare la contestuale emissione, per i fatti contestati, di circa trecento cartelle di pagamento indirizzate ad aziende e singoli lavoratori;

a fronte di tale situazione, anche su sollecitazione dei numerosi autotrasportatori colpiti da sentenze sfavorevoli di primo grado, alcuni parlamentari della Provincia di Sondrio, tra cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, si sono attivati per instaurare un dialogo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di effettuare una ricognizione generale della situazione sotto entrambi i profili, amministrativo e giurisprudenziale, e di pervenire ad una sollecita risoluzione del contenzioso;

a tal fine, l'Agenzia delle dogane ha interpellato nuovamente l'Avvocatura generale dello Stato (con richiesta di parere del 28 maggio 2015), per accertare se le pretese sanzionatorie dell'amministrazione fiscale possano essere riconsiderate alla luce delle citate sentenze della commissione tributaria regionale di Milano che, a parità di fatti e circostanze rispetto alle pregresse pronunce avverse agli autotrasportatori, hanno ritenuto sussistente il legittimo affidamento e la buona fede degli stessi;

rilevato, infine, che:

il percorso di dialogo e collaborazione con l'Agenzia delle dogane avviato nei mesi scorsi, anche su impulso dell'interrogante, ha permesso di chiarire alcuni aspetti della questione, evidenziando la persistente incertezza normativa a riguardo della "normalità" dei serbatoi degli automezzi e la manifesta buona fede degli autotrasportatori, già sottoposti durante il periodo in questione a puntuali controlli doganali, senza che alcuna irregolarità fosse rilevata nelle loro dichiarazioni e nelle procedure utilizzate per il rifornimento e il passaggio in zona doganale;

in particolare, nell'ambito di 2 successivi incontri svoltisi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Direzione generale delle dogane è stata riconosciuta la necessità di pervenire in tempi rapidissimi a una rapida e omogenea risoluzione di tutte le controversie pendenti,

si chiede di sapere:

se, in pendenza della definizione dei giudizi innanzi alle commissioni tributarie nei confronti degli autotrasportatori che abbiano importato carburante oltre i limiti previsti dalla franchigia doganale, non si ritenga innanzitutto opportuno sollecitare l'amministrazione fiscale e le sue articolazioni territoriali affinché:

procedano ad una tempestiva rivalutazione della posizione amministrativa degli stessi autotrasportatori ogni qual volta, nell'ambito dei giudizi instaurati sulle sanzioni, emergano ulteriori elementi o nuove valutazioni degli organi giudicanti che comprovino la sussistenza dei presupposti applicativi dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000;

venga concessa, a fronte di motivata richiesta da parte degli operatori ed in presenza di idonea garanzia, la sospensione amministrativa della riscossione degli importi contenuti negli atti sanzionatori fino all'esito del giudizio di primo grado;

in generale, con quali modalità il Ministero e le sue articolazioni territoriali intendano attivarsi, nei limiti delle rispettive prerogative e competenze, per pervenire ad una sollecita definizione del contenzioso, attraverso il riconoscimento in punta di fatto della buona fede degli autotrasportatori, da accertarsi caso per caso (come riconosciuto dall'Avvocatura generale dello Stato) ancorché sulla base di criteri omogenei e coerenti di valutazione, che escludano ogni disparità di trattamento;

in definitiva, se non si giudichi indispensabile un intervento del Governo, nei limiti di propria competenza, posto che l'effetto combinato dell'imposto pagamento delle accise e delle relative sanzioni, per un totale di circa 6 milioni di euro, assommato alle spese legali di difesa, sta colpendo pesantemente l'attività delle numerose aziende di autotrasporto operanti nella provincia di Sondrio e i singoli lavoratori coinvolti, esponendo le prime al rischio di fallimento e i secondi alla necessità di difendersi in giudizio dall'ingiusta accusa di contrabbando, avendo soltanto svolto il loro lavoro e avendo sempre dichiarato correttamente i rifornimenti effettuati.


(3-01959)


MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, PEPE, ROMANI Maurizio, CAMPANELLA, ORELLANA, MUSSINI, BIGNAMI, BOCCHINO, CASALETTO, DE PIETRO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

organi di stampa specialistici e gli stessi membri del Governo da tempo annunciano l'uscita del decreto attuativo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo previsto dalla legge di stabilità per il 2015;

il provvedimento, risulta agli interroganti, sarebbe stato inviato alla Ragioneria generale dello Stato per essere vistato e attualmente si troverebbe nella disponibilità del Ministero dello sviluppo economico, in attesa del testo per la concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il testo attuativo dovrebbe prevedere l'abolizione del limite di fatturato che, di fatto, renderebbe fruibile tale misura anche alla media impresa italiana, bisognosa di essere rafforzata nel suo tentativo di innovazione, frustrato soprattutto quando deve competere nei mercati internazionali;

il credito d'imposta, infatti, prevede la creazione di un progetto di ricerca di livello apprezzabile che vada a giustificarlo: la ricerca e, ovviamente, lo sviluppo sono ciò che può rendere interessante una piccola e media impresa per investitori nazionali ed internazionali, oltre che per la sua sopravvivenza sul mercato globale;

il decreto avrebbe il pregio, data la sua natura autonoma e generalizzabile, di essere cumulabile con altri incentivi fiscali, dando uno stimolo non indifferente alle nostre imprese, generalmente bisognose (per dimensioni e sottocapitalizzazione) di robuste iniezioni di risorse;

il credito d'imposta andrebbe ad incentivare al 50 per cento quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con apposito decreto ministeriale, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell'IVA) ed inoltre l'acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

considerato che:

lo strumento costituirebbe, per i motivi citati, un notevole supporto per le piccole e medie imprese che intendano fare ricerca e risultare un potenziale incentivo nei mercati di capitale, utile a far superare quell'assistenzialismo ben poco meritocratico delle agevolazioni e degli incentivi statali;

ad oggi il decreto, ritengono gli interroganti, sembra sia inspiegabilmente fermo nei meandri ministeriali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che debba essere emanato subito tale decreto, per il raggiungimento degli obiettivi citati in premessa, fondamentali per le piccole e medie imprese, costituenti l'ossatura del sistema produttivo nazionale.


(3-01961)

GIOVANARDI, FORMIGONI, ALBERTINI, ROSSI Luciano - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

in questo periodo circa 20 milioni di contribuenti sono alle prese con la dichiarazione 730 precompilata;

dal 2015 non è più possibile rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate per trasmettere la dichiarazione "Unico Persone Fisiche", possibilità che era consentita negli anni passati. Il contribuente, se voleva, poteva rivolgersi agli uffici per l'assistenza, la compilazione, la presentazione e l'invio;

il precedente sistema realizzava un doppio vantaggio reciproco: offriva al contribuente un servizio qualificato e gratuito eliminando controlli, richieste successive di documentazione eccetera; consentiva un controllo formale (su tutta la documentazione esibita) preventivo eliminando ulteriori verifiche da parte dell'Agenzia;

l'eliminazione di tale possibilità contrasta a parere degli interroganti con la "collaborazione volontaria " spesso citata ed invocata dall'Agenzia delle entrate che usa il termine….. filoinglese " voluntary disclosure";
venuta meno questa alternativa ed escluso un 10 per cento (ad essere ottimista) che è in grado e vuole utilizzare la procedura telematica direttamente, tutti dovranno rivolgersi esclusivamente ad un intermediario (centro di assistenza fiscale o professionista abilitato), anche coloro che nel 2014 (solo 50.000 nella sola Emilia-Romagna) portarono direttamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione, pagando così una tassa per pagare le tasse (si valuta un esborso variante dai 20 ai 30 milioni di euro);

i costi del servizio sono i più disparati, variano con tariffe di qualsiasi genere e/o tipo da un minimo di 30 euro fino a raggiungere 120,

si chiede di conoscere:

quale sia l'esatta portata dei seguenti provvedimenti e il significato delle espressioni in essi contenute:

a) art.7, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175: "….sono rimodulate, senza incremento di oneri … per i contribuenti… le misure dei compensi.. tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti … Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015";

b) decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 di rimodulazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale: nella premessa "…..per tener conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale …. La rimodulazione dei compensi tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti abilitati può essere effettuata in base al diverso impegno profuso dagli stessi in ragione dell'assistenza prestata …"; art.1 " Le misure sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in € …; Il compenso …..è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni….";

c) audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 marzo 2015 pag. 11 ultima "….Proprio per tener conto del diverso livello di responsabilità e dell'importanza del ruolo dei CAF e dei professionisti, nonché per evitare ricadute negative sui prezzi alla clientela con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 sono stati rimodulati i compensi che lo Stato riconosce per tali attività agli intermediari. Inoltre l'art.7 del decreto legislativo n.175 del 2014 prevede espressamente che l'attuazione delle disposizioni sul modello 730 precompilato non possa comportare un incremento degli oneri per i cittadini ";

quali iniziative si intendano adottare per evitare che l'introduzione del 730 precompilato, la sua elaborazione e trasmissione comporti " ulteriori oneri per i contribuenti " con maggiori costi nell'adempimento di un obbligo fiscale, che, dal 2015 non possono effettuare presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.


(3-01976)