Premesso che:
il nomenclatore tariffario è il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del servizio sanitario nazionale;
il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999, dal titolo: "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe";
il servizio sanitario nazionale dovrebbe garantire alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell'invalidità le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito;
il decreto ministeriale citato individua nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e le modalità di erogazione;
i problemi del nomenclatore sono tutti riconducibili al suo mancato aggiornamento, ovvero al fatto che da ben 14 anni riporta le medesime tipologie di protesi e ausili, con relativi prezzi. È chiaro che quello che poteva essere all'avanguardia nel 1999 al giorno d'oggi possa essere considerato assolutamente superato. Ma sul fronte nomenclatore tariffario, le parti chiamate in causa non sono solo quelle degli utenti: a essere interessato da questo blocco è un intero comparto, che comprende anche rivenditori e produttori, oltre che lo stesso Stato;
il nomenclatore tariffario dalla parte dell'utente stabilisce quali ausili possano essere erogati al disabile che abbia la prescrizione da parte di un medico specialista che attesti la necessità di quello strumento (decreto ministeriale n. 332 del 1999 art. 4, comma 2), ma un documento redatto 14 anni fa include necessariamente ausili che al giorno d'oggi possono essere, se non obsoleti, quantomeno superati;
se un paziente necessita di una carrozzina "fruibile" (carrozzina che sarà quella che il medico prescrittore avrà valutato come necessaria alle esigenze), sarà costretto a pagare di tasca propria la differenza di costo rispetto alla tariffa prevista per quell'ausilio dal nomenclatore. È una scelta che non tutti, economicamente parlando, possono prendersi il lusso di sostenere;
se i primi ad essere evidentemente interessati dal mancato aggiornamento del nomenclatore sono, necessariamente, i disabili, è tutto il comparto a essere interessato. Per quanto riguarda i produttori, dal 1999 ad oggi le voci di produzione per il settore hanno visto un aumento nei capitoli di spesa (costo del lavoro, costo delle materie prime, costo dei componenti delle protesi, costo per la sicurezza, costi ambientali e medici per il personale); sono rimasti fermi invece i prezzi: quando ad acquistare è il servizio sanitario nazionale, il prezzo di riferimento è, appunto, quello del nomenclatore tariffario;
il nomenclatore riporta codici generici e specifici per le varie esigenze (del 1999), caratteristiche e relativo prezzo dell'ausilio e della protesi. Quindi il SSN paga al rivenditore al quale un utente si rivolge esattamente il prezzo corrispondente al codice al quale è ricondotto quel dato ausilio. Questo significa che non ha importanza che tipo di modello specifico di carrozzina si scelga, e non ha importanza neppure quanto costi al rivenditore: il SSN rimborserà esattamente la cifra corrispondente a quel codice. Di conseguenza nei casi in cui il prodotto costi meno rispetto al 1999 (è il caso di alcune carrozzine pieghevoli semplici, ad esempio, il cui prezzo è diminuito grazie a industrializzazione del prodotto e abbattimento dei costi che ha ridotto il prezzo del l'ausilio), la Asl va incontro ad un esborso di denaro maggiore. Si stima, secondo calcoli di stampa, che l'aggiornamento del tariffario, per il comparto di massa, quello che comprende carrozzine e montascale, consentirebbe un risparmio enorme: "Un ribasso del 70 per cento per molti ausili", afferma Maria Teresa Agati, presidente autorevole del centro studi e ricerche ausili tecnici per persone disabili di Federvarie-Confindustria;
un intervento, se da un lato deve tenere conto della necessità di ottimizzazione e trasparenza sul fronte della spesa e degli sprechi (ad esempio attraverso il ricorso a pubblici bandi di fornitura), dall'altro non può negare il fondamentale aspetto della efficacia dei dispositivi che per essere tali devono rispondere alle specifiche esigenze di chi ne ha bisogno;
il provvedimento di aggiornamento deve prendere in considerazione tutte le conseguenze possibili al fine di ridurre i costi per i pazienti, in primis evitando che per la fretta, si demandi alle ASL la soluzione di quello che compete al Ministero (la definizione delle tariffe o "costi standard" per ogni tipologia di ausilio), imponendo gare d'appalto con tutte le conseguenze infauste: impossibilità per l'assistito di scegliere l'ausilio più idoneo, individuato previe valutazioni tecniche di diversi ausili e dopo prove sul paziente del dispositivo e degli accessori; difformità di assistenza tra le diverse ASL (in un'ASL può vincere un certo modello, in un'altra un modello con diverse caratteristiche, con un prezzo ed un valore inferiore),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga assolutamente indifferibile provvedere non solo all'aggiornamento, ma al completo ripensamento del nomenclatore tariffario in vigore in Italia dal 1999, considerando quanto sia necessario a chi, sulla sua base, si vede fornire dal SSN strumenti per la propria vita quotidiana, per il movimento, per la comunicazione, per tutto ciò che comporta una vita dignitosa;
quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di evitare che si creino distorsioni nella fornitura di tali servizi e disparità di trattamento tra i cittadini.
in Italia, la dispensazione di alcune tipologie di farmaci è soggetta all'obbligo di prescrizione medica ai sensi degli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE";
l'importazione di farmaci non autorizzati in Italia è consentita solo previa richiesta del medico e apposita autorizzazione del Ministero della salute (decreto Ministero della sanità 11 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72);
rilevato che:
è stata recentemente approvata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/62/UE (di revisione della direttiva 2001/83/CE relativa al settore farmaceutico) che ha introdotto importanti misure per impedire ai farmaci contraffatti l'accesso al mercato europeo;
il Governo italiano ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, nel quale si prevede un sistema nazionale antifalsificazione gestito dall'Aifa con la partecipazione del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, del Nas, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre autorità istituzionali;
ai sensi del comma 3 dell'articolo 112-quater del decreto legislativo n. 219 del 2006 le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti alla vendita on line di alcuni farmaci;
per il rilascio dell'autorizzazione occorre comunicare denominazione, partita Iva e indirizzo completo del sito logistico, data dell'inizio dell'attività di vendita on line, indirizzo del sito internet utilizzato a tal fine e tutte le informazioni necessarie a identificarlo;
ogni Regione secondo l'articolo 117 della Costituzione, in materia sanitaria, ha piena autonomia nella gestione dei tempi per fornire l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 112-quater citato,
considerato che il comma 6 del citato articolo 112-quater prevede che, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea, il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale che mette in vendita medicinali al pubblico on line. Tale logo deve essere chiaramente visibile nei siti web delle farmacie autorizzate alla vendita a distanza al pubblico di medicinali;
preso atto che:
nonostante i controlli e il sistema nazionale antifalsificazione ad oggi esistono realtà, ascrivibili a diverse autorità nazionali preposte alla tenuta del registro dei domini (cosiddetto registar) presenti a Panama, Hong Kong o Singapore, che, con i loro portali on line tradotti in italiano, vendono farmaci a prezzi competitivi, anche con obbligo di ricetta ai cittadini residenti sul territorio italiano;
tale pratica, oltre a rappresentare un grave rischio per la tutela della salute, a parere dell'interrogante potrebbe costituire anche un danno alle attività presenti su territorio nazionale;
inoltre, il link al portale del Ministero, contenente l'elenco dei soggetti accreditati al commercio sul web, potrebbe non costituire un'efficace protezione contro le falsificazioni o la vendita di prodotti on line non autorizzati o contraffatti, dal momento che sarà possibile effettuare "siti-copia" con la stessa grafica ma con vendite operate dalla criminalità organizzata;
preso atto, infine, che secondo la normativa vigente dal 1° luglio 2015 i farmaci senza obbligo di prescrizione potranno essere acquistati via internet,
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la possibilità della nascita anche nel settore farmaceutico di fenomeni come il cosiddetto Cybersquatting (copia dell'immagine di una già avviata attività, sfruttando il marchio) o il più sofisticato phishing (raccolta dei dati in forma non autorizzata riproducendo un sito-copia);
se non ritenga di dover potenziare il sistema nazionale antifalsificazione gestito dall'Aifa con l'istituzione di un dominio unico per tutti i siti internet delle farmacie che chiederanno l'autorizzazione alla vendita on line dei farmaci;
se non ritenga di costituire un apposito ufficio presso il Ministero per il controllo e il monitoraggio del rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 112-quater del decreto legislativo n. 219 del 2006, al fine di garantire in tutte le Regioni una uniforme interpretazione e applicazione, anche temporale, delle disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni alla vendita on line dei farmaci.