SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

12a Commissione permanente
(IGIENE E SANITA')



251ª seduta: giovedì 2 luglio 2015, ore 8,30


ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:
1. D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(Doc. XXII, n. 4)
2. BARANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause degli sperperi e dei disavanzi sanitari regionali
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(Doc. XXII, n. 6)
3. DI BIAGIO. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sull'efficienza del Servizio sanitario nazionale
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(Doc. XXII, n. 7)
- e del disegno di legge:
Ignazio MARINO ed altri. - Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(84)
- Relatrice alla Commissione SILVESTRO

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1324)
2. Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(154)
3. MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione)
(693)
4. D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(725)
5. Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(818)
6. BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(829)
7. D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(833)
- Relatrice alla Commissione DE BIASI

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Ignazio MARINO ed altri. - Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(91)
2. Laura BIANCONI. - Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(163)
3. SCILIPOTI ISGRO'. - Incentivi per la ricerca e disposizioni per favorire l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(258)
4. BARANI. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e della loro cura
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(294)
5. DE POLI. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(487)
6. DE POLI. - Disposizioni a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(513)
7. D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura. Istituzione dell'Agenzia nazionale per le malattie rare
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(831)
8. Manuela GRANAIOLA. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti dei pazienti affetti da malattie rare
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1068)
- Relatori alla Commissione AIELLO e BIANCO

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(225)
2. D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina tradizionale cinese e dell'agopuntura
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(254)
3. SCILIPOTI ISGRO'. - Disposizioni concernenti la pratica e l'insegnamento dell'agopuntura e delle discipline affini
(Parere della 1ª Commissione)
(256)
4. STUCCHI. - Disciplina della medicina omeopatica
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(429)
5. Maurizio ROMANI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(768)
- Relatrice alla CommissioneBIANCONI

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. DE POLI. - Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali a fini terapeutici
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(352)
2. Manuela GRANAIOLA ed altri. -Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(913)
- Relatore alla Commissione DALLA ZUANNA

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1092)
2. Laura BIANCONI. - Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1495)
- Relatrice alla CommissioneBIANCONI

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Ignazio MARINO ed altri - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(86)
2. Daniela DONNO ed altri - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1619)
- Relatrice alla Commissione MATTESINI


VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. MANCONI. - Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1608)
2. Emilia Grazia DE BIASI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1630)
3. Laura BIANCONI e Federica CHIAVAROLI. - Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1636)
- Relatrice alla Commissione MATTESINI

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Elena FATTORI ed altri. - Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)- Relatrice alla CommissioneBIANCONI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(983)
2. Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie - Relatore alla CommissioneAIELLO
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(998)
3. Annalisa SILVESTRO ed altri - Norme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 - Relatrice alla Commissione DIRINDIN
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1472)
4. Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi) - Relatore alla CommissioneROMANO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1534)
5. VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie - Relatrice alla Commissione MATURANI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1611)

X. Esame dei disegni di legge:
1. Serenella FUCKSIA. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita - Relatrice alla Commissione MATTESINI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1284)
2. MANCONI ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita - Relatrice alla Commissione MATTESINI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1607)
3. PALERMO e MANCONI. - Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale - Relatrice alla Commissione MATTESINI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1792)
4. PALERMO e MANCONI. - Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale - Relatrice alla Commissione MATTESINI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1793)
5. SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Relatrice alla Commissione MATTESINI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1885)
6. Maria RIZZOTTI ed altri. - Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita - Relatrice alla Commissione MATTESINI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1888)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione BIANCO
(Parere alla 1ª Commissione)
(1870)

2. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla Commissione SILVESTRO
(Relazione alla 14ª Commissione)
(1962)

3. Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali - Relatore alla Commissione AIELLO
(Parere alla 5ª Commissione)
(1977)

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni


INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BISINELLA- Al Ministro della salute. -


Premesso che:

il nomenclatore tariffario è il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del servizio sanitario nazionale;

il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999, dal titolo: "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe";

il servizio sanitario nazionale dovrebbe garantire alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell'invalidità le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito;

il decreto ministeriale citato individua nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e le modalità di erogazione;

i problemi del nomenclatore sono tutti riconducibili al suo mancato aggiornamento, ovvero al fatto che da ben 14 anni riporta le medesime tipologie di protesi e ausili, con relativi prezzi. È chiaro che quello che poteva essere all'avanguardia nel 1999 al giorno d'oggi possa essere considerato assolutamente superato. Ma sul fronte nomenclatore tariffario, le parti chiamate in causa non sono solo quelle degli utenti: a essere interessato da questo blocco è un intero comparto, che comprende anche rivenditori e produttori, oltre che lo stesso Stato;

il nomenclatore tariffario dalla parte dell'utente stabilisce quali ausili possano essere erogati al disabile che abbia la prescrizione da parte di un medico specialista che attesti la necessità di quello strumento (decreto ministeriale n. 332 del 1999 art. 4, comma 2), ma un documento redatto 14 anni fa include necessariamente ausili che al giorno d'oggi possono essere, se non obsoleti, quantomeno superati;

se un paziente necessita di una carrozzina "fruibile" (carrozzina che sarà quella che il medico prescrittore avrà valutato come necessaria alle esigenze), sarà costretto a pagare di tasca propria la differenza di costo rispetto alla tariffa prevista per quell'ausilio dal nomenclatore. È una scelta che non tutti, economicamente parlando, possono prendersi il lusso di sostenere;

se i primi ad essere evidentemente interessati dal mancato aggiornamento del nomenclatore sono, necessariamente, i disabili, è tutto il comparto a essere interessato. Per quanto riguarda i produttori, dal 1999 ad oggi le voci di produzione per il settore hanno visto un aumento nei capitoli di spesa (costo del lavoro, costo delle materie prime, costo dei componenti delle protesi, costo per la sicurezza, costi ambientali e medici per il personale); sono rimasti fermi invece i prezzi: quando ad acquistare è il servizio sanitario nazionale, il prezzo di riferimento è, appunto, quello del nomenclatore tariffario;

il nomenclatore riporta codici generici e specifici per le varie esigenze (del 1999), caratteristiche e relativo prezzo dell'ausilio e della protesi. Quindi il SSN paga al rivenditore al quale un utente si rivolge esattamente il prezzo corrispondente al codice al quale è ricondotto quel dato ausilio. Questo significa che non ha importanza che tipo di modello specifico di carrozzina si scelga, e non ha importanza neppure quanto costi al rivenditore: il SSN rimborserà esattamente la cifra corrispondente a quel codice. Di conseguenza nei casi in cui il prodotto costi meno rispetto al 1999 (è il caso di alcune carrozzine pieghevoli semplici, ad esempio, il cui prezzo è diminuito grazie a industrializzazione del prodotto e abbattimento dei costi che ha ridotto il prezzo del l'ausilio), la Asl va incontro ad un esborso di denaro maggiore. Si stima, secondo calcoli di stampa, che l'aggiornamento del tariffario, per il comparto di massa, quello che comprende carrozzine e montascale, consentirebbe un risparmio enorme: "Un ribasso del 70 per cento per molti ausili", afferma Maria Teresa Agati, presidente autorevole del centro studi e ricerche ausili tecnici per persone disabili di Federvarie-Confindustria;

un intervento, se da un lato deve tenere conto della necessità di ottimizzazione e trasparenza sul fronte della spesa e degli sprechi (ad esempio attraverso il ricorso a pubblici bandi di fornitura), dall'altro non può negare il fondamentale aspetto della efficacia dei dispositivi che per essere tali devono rispondere alle specifiche esigenze di chi ne ha bisogno;

il provvedimento di aggiornamento deve prendere in considerazione tutte le conseguenze possibili al fine di ridurre i costi per i pazienti, in primis evitando che per la fretta, si demandi alle ASL la soluzione di quello che compete al Ministero (la definizione delle tariffe o "costi standard" per ogni tipologia di ausilio), imponendo gare d'appalto con tutte le conseguenze infauste: impossibilità per l'assistito di scegliere l'ausilio più idoneo, individuato previe valutazioni tecniche di diversi ausili e dopo prove sul paziente del dispositivo e degli accessori; difformità di assistenza tra le diverse ASL (in un'ASL può vincere un certo modello, in un'altra un modello con diverse caratteristiche, con un prezzo ed un valore inferiore),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga assolutamente indifferibile provvedere non solo all'aggiornamento, ma al completo ripensamento del nomenclatore tariffario in vigore in Italia dal 1999, considerando quanto sia necessario a chi, sulla sua base, si vede fornire dal SSN strumenti per la propria vita quotidiana, per il movimento, per la comunicazione, per tutto ciò che comporta una vita dignitosa;

quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di evitare che si creino distorsioni nella fornitura di tali servizi e disparità di trattamento tra i cittadini.

(3-01512)
interrogazione svolta


PADUA, CIRINNA', FERRARA Elena, IDEM, MATTESINI, PAGLIARI, PIGNEDOLI, SILVESTRO, BOCCHINO, COMPAGNONE, MASTRANGELI, SCAVONE- Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie. -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'unità di Terapia intensiva neonatale (Utin) è un reparto ospedaliero specializzato che permette la cura e il monitoraggio, attraverso specifiche attrezzature, delle patologie neonatali ed ha come obiettivo la cura di tutti i neonati "a rischio", cioè di quei neonati la cui vita o la cui salute presente e futura sono messe in pericolo da situazioni o patologie che si manifestano durante la vita fetale, al momento della nascita o nei 30 giorni successivi;

il decreto 25 maggio 2010 dell'assessore per la salute della Regione Siciliana, recante "Riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera e territoriale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 18 giugno 2010, stabilisce, nel distretto Cl2, l'attivazione dell'Utin con 6 posti letto presso l'ospedale di Gela (unica sede nella provincia di Caltanissetta);

anche il decreto 2 dicembre 2011 dell'assessore regionale per la salute, recante "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 5 gennaio 2012, stabilisce, nell'ambito territoriale della Sicilia centrale, nella provincia di Caltanissetta, l'inserimento dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela tra i 15 punti nascita di secondo livello;

nell'allegato 1 al decreto, in merito all'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, si legge che "l'attività delle strutture pubbliche ad oggi esistenti è pari a 2109 parti calcolato quale valore medio degli ultimi cinque anni di attività. Nel territorio di competenza non sono attive case di cura private che effettuano attività ostetrico-ginecologica, pertanto complessivamente l'attività del bacino provinciale è pari a 2109 parti calcolato quale stima del valore medio degli ultimi cinque anni il cui trend di attività è stabile"; la stima sui parti rileva quindi 1.454 unità a Gela e 655 a Caltanissetta (in una struttura di primo livello);

considerato che:

nonostante l'Assessorato abbia successivamente individuato la data del 31 dicembre 2013 come ultimo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali della struttura di secondo livello nell'ospedale di Gela, tuttavia essa non è mai stata attivata;

inoltre il decreto 14 gennaio 2015, recante riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Siciliana, non prevede la presenza di un'unità di terapia intensiva neonatale a Gela, cancellando anche dal punto di vista formale un'unità specializzata mai divenuta operativa;

la conseguenza pratica della situazione attuale è che un bacino di circa 300.000 persone rimane "scoperto" in merito alla presenza di un apposito reparto ospedaliero nella provincia di Caltanissetta in grado di trattare i casi specificamente i casi di patologia neonatale;

quindi, non solo non si è mai proceduto all'attivazione dell'Utin nell'ospedale "Vittorio Emanuele" ma, forse proprio a causa di tale difetto, si è deciso di operare il taglio completo di un'unità importantissima nata, finora, solamente "su carta";

tuttavia si rischia, operando secondo tale prospettiva, di stabilizzare e validare un reale disservizio per i cittadini siciliani residenti nella provincia di Caltanissetta;

infine il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, unione comprendente quasi 30 associazioni locali, ha di recente inviato una missiva alle sedi istituzionali nazionali e regionali competenti in materia sanitaria al fine di portare all'attenzione delle stesse la situazione che riguarda l'Utin di Gela;

considerato, inoltre, che pur essendo chiaramente la questione specifica rimandata alla competenza regionale in merito all'organizzazione e alla distribuzione locale dei punti nascita e della rete ospedaliera, senza quindi nessuna pretesa lesiva delle specifiche competenze, tuttavia non si può tralasciare la necessità di porre un rimedio, quanto più possibile, alle disparità territoriali nell'accesso alle cure,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non intendano promuovere specifiche iniziative al fine di assicurare un adeguato livello delle prestazioni sanitarie per i casi di patologia neonatale nella provincia di Caltanissetta.
(3-01627)
interrogazione svolta



D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

in Italia, la dispensazione di alcune tipologie di farmaci è soggetta all'obbligo di prescrizione medica ai sensi degli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE";

l'importazione di farmaci non autorizzati in Italia è consentita solo previa richiesta del medico e apposita autorizzazione del Ministero della salute (decreto Ministero della sanità 11 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72);

rilevato che:

è stata recentemente approvata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/62/UE (di revisione della direttiva 2001/83/CE relativa al settore farmaceutico) che ha introdotto importanti misure per impedire ai farmaci contraffatti l'accesso al mercato europeo;

il Governo italiano ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, nel quale si prevede un sistema nazionale antifalsificazione gestito dall'Aifa con la partecipazione del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, del Nas, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre autorità istituzionali;

ai sensi del comma 3 dell'articolo 112-quater del decreto legislativo n. 219 del 2006 le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti alla vendita on line di alcuni farmaci;

per il rilascio dell'autorizzazione occorre comunicare denominazione, partita Iva e indirizzo completo del sito logistico, data dell'inizio dell'attività di vendita on line, indirizzo del sito internet utilizzato a tal fine e tutte le informazioni necessarie a identificarlo;

ogni Regione secondo l'articolo 117 della Costituzione, in materia sanitaria, ha piena autonomia nella gestione dei tempi per fornire l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 112-quater citato,

considerato che il comma 6 del citato articolo 112-quater prevede che, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea, il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale che mette in vendita medicinali al pubblico on line. Tale logo deve essere chiaramente visibile nei siti web delle farmacie autorizzate alla vendita a distanza al pubblico di medicinali;

preso atto che:

nonostante i controlli e il sistema nazionale antifalsificazione ad oggi esistono realtà, ascrivibili a diverse autorità nazionali preposte alla tenuta del registro dei domini (cosiddetto registar) presenti a Panama, Hong Kong o Singapore, che, con i loro portali on line tradotti in italiano, vendono farmaci a prezzi competitivi, anche con obbligo di ricetta ai cittadini residenti sul territorio italiano;

tale pratica, oltre a rappresentare un grave rischio per la tutela della salute, a parere dell'interrogante potrebbe costituire anche un danno alle attività presenti su territorio nazionale;

inoltre, il link al portale del Ministero, contenente l'elenco dei soggetti accreditati al commercio sul web, potrebbe non costituire un'efficace protezione contro le falsificazioni o la vendita di prodotti on line non autorizzati o contraffatti, dal momento che sarà possibile effettuare "siti-copia" con la stessa grafica ma con vendite operate dalla criminalità organizzata;

preso atto, infine, che secondo la normativa vigente dal 1° luglio 2015 i farmaci senza obbligo di prescrizione potranno essere acquistati via internet,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la possibilità della nascita anche nel settore farmaceutico di fenomeni come il cosiddetto Cybersquatting (copia dell'immagine di una già avviata attività, sfruttando il marchio) o il più sofisticato phishing (raccolta dei dati in forma non autorizzata riproducendo un sito-copia);

se non ritenga di dover potenziare il sistema nazionale antifalsificazione gestito dall'Aifa con l'istituzione di un dominio unico per tutti i siti internet delle farmacie che chiederanno l'autorizzazione alla vendita on line dei farmaci;

se non ritenga di costituire un apposito ufficio presso il Ministero per il controllo e il monitoraggio del rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 112-quater del decreto legislativo n. 219 del 2006, al fine di garantire in tutte le Regioni una uniforme interpretazione e applicazione, anche temporale, delle disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni alla vendita on line dei farmaci.


(3-02007)

interrogazione svolta