SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


162ª seduta: martedì 2 dicembre 2014, ore 16
163ª seduta: mercoledì 3 dicembre 2014, ore 15
164ª e 165ª seduta: giovedì 4 dicembre 2014, ore 9 e 15

ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni Svolgimento delle interrogazione n. 3-00797 e della interrogazione n. 3-01158

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione) Rinvio del seguito dell'esame
(1259)
2. Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1559)

3. Deputati CAUSI e MISIANI. - Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione GIACOBBE
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 13a e della 14a Commissione)
(1564)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli - Relatore alla CommissioneMauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 40 definitivo)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, PEPE, GIARRUSSO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia ai sensi della legge n. 281 del 1985. Vigila sui mercati finanziari, su intermediari e banche e su emittenti e società quotate per garantire un'operatività trasparente e corretta fondamentalmente per la tutela del risparmio e la salvaguardia della fiducia degli investitori nel sistema finanziario;
la Consob ha quindi un ruolo pivot per uno sviluppo moderno dell'economia nazionale;
risulta agli interroganti, da notizie stampa mai adeguatamente smentite, di episodi che mostrano come il presidente Vegas abbia avviato una gestione politica e monocratica di questa importante autorità ed improntata al più puro capitalismo di relazione. Inoltre, a parere degli interroganti si possono desumere legami continuativi e posizioni perlomeno condivise, se non precedentemente concordate, su questioni di competenza della Consob con il Ministro pro tempore Giulio Tremonti e con esponenti del Partito Democratico;
il presidente Vegas ha, in 3 anni di mandato, effettuato 5 riordini organizzativi che hanno moltiplicato le strutture organizzative, avviato uno spoiling system con cui sono stati "eliminati" i dirigenti scomodi, e fatto entrare nella Consob una serie di soggetti esterni in posizioni apicali. Si legge in un articolo del "il Fatto Quotidiano" del 23 ottobre 2013: «Aulicino è uno dei 44 dirigenti assunti senza concorso con contratto a termine dalla Consob negli ultimi anni. Come tutti può aspirare, grazie alla stabilizzazione varata dal governo Monti proprio per Consob nel 2012, al contratto a tempo indeterminato passando per un semplice colloquio con una commissione presieduta - si dice - da chi lo ha assunto: il presidente Giuseppe Vegas stesso. In 27 casi su 44 i contrattisti hanno già superato una selezione pubblica (è il caso della figlia di Paolo Scaroni, ad dell'Eni, per esempio) in altri casi i dirigenti sono stati chiamati direttamente dal vecchio presidente Lamberto Cardia o da Vegas, o sono stati selezionati dai cacciatori di teste. I casi più rilevanti dell'era Vegas sono quelli del direttore generale Gaetano Caputi (300 mila euro lordi) o di Francesca Amaturo (111 mila euro lordi) capo dell'ufficio di presidenza. Solo per Aulicino un funzionario interno aveva fatto ricorso al Tar insieme al sindacato Falbi. I giudici amministrativi hanno annullato il suo contratto nel luglio scorso impedendone la stabilizzazione. Niente paura. Grazie a un emendamento approvato ieri al Senato nel decreto legge sulla pubblica amministrazione Aulicino potrà riottenere la sua chance. È la politica bellezza»;
a parere degli interroganti con queste decisioni organizzative è stata avviata una gestione politica e non tecnica della Consob, come possono dimostrare anche i casi di seguito riportati;
è noto, infatti, che dal luglio 2011 un esposto dettagliato aveva fornito chiari elementi alla Consob per comprendere la gravità delle operazioni "Alexandria" e "Santorini" di MPS (Monte dei Paschi di Siena). Nonostante questo, la Consob non è intervenuta e nemmeno ha attivato i propri uffici competenti tecnicamente per l'analisi di quelle operazioni. Le operazioni ancora nell'ultimo bilancio di settembre 2013 non sono contabilizzate come derivati di credito con conseguenti occultamenti di perdite. Inoltre, sempre da notizie stampa si apprende che Deutsche bank e Nomura, controparti di MPS hanno contabilizzato queste operazioni in maniera differente e che l'autorità tedesca BaFin è intervenuta pesantemente su Deutsche bank proprio sul tema dell'accordo per l'occultamento di perdite tra il management di MPS e quello di Deutsche bank. A questo si aggiunge che, nonostante a ottobre 2012 Profumo e Viola rappresentarono a Consob di aver rinvenuto la documentazione relativa all'operazione con Nomura, le prime informazioni pubbliche vengono rese note al mercato solo a fine gennaio 2013 dopo che oramai erano trapelate sulla stampa. Sulla vicenda è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00691 che ad oggi non ha ricevuto risposta;
il secondo caso riguarda la fusione tra Unipol e Fonsai. Per quanto consta agli interroganti, a gennaio 2012 il presidente Vegas incontra il dottor Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, insieme ad alcuni dirigenti della Consob ed altri soggetti. Secondo una prima versione dei fatti resa dal presidente Vegas al senatore Elio Lannutti, nel corso dell'audizione alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato a febbraio 2012, la riunione sarebbe avvenuta presso Mediobanca, mentre secondo una successiva versione dei fatti (sempre resa dal presidente Vegas durante l'audizione alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati di ottobre 2012 all'onorevole Alberto Fluvi) la stessa sarebbe avvenuta presso la sede della Consob. A prescindere dalla logistica, il tema oggetto dell'audizione era l'esenzione dall'OPA (offerta pubblica di acquisto); l'iniziativa è fuori dalle regole di funzionamento della Consob, tanto che il commissario Michele Pezzinga dichiara pubblicamente che simili decisioni si prendono collegialmente in Commissione e non nell'ambito di confronti vis-à-vis. Sull'esenzione dall'OPA decisa dalla Consob era fondamentale il supporto delle decisioni prima dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), poi dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), relativamente alla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione coinvolte nella fusione; l'interazione tra le due autorità di vigilanza in merito, per quanto pubblica, non è, a parere degli interroganti, inequivoca;
a partire da aprile 2012 nell'ambito di documenti predisposti dalle due società di assicurazioni emerge il problema dei titoli strutturati di Unipol e della loro corretta valorizzazione in bilancio; anche la Procura della Repubblica e l'opinione pubblica sono preoccupati, dato che si tratta di svariati miliardi di euro. Da quel momento si sovrappongono le notizie stampa che evidenziano interessamenti diretti del Ministro pro tempore Giulio Tremonti anche con riferimento ad un finanziamento che Unipol avrebbe dovuto erogare per l'allargamento del porto di Ostia. La Commissione a fine anno 2013 (quindi con il commissario Michele Pezzinga già decaduto dalla carica) non ha sollevato rilievi alla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol, come si evince dal documento concernente il giudizio di equivalenza sulla fusione;
il terzo caso è quello della tutela del risparmio attraverso la corretta rappresentazione dei rischi resa dagli scenari probabilistici. Questo strumento, sviluppato dalla Consob durante la presidenza di Luigi Spaventa, informa i potenziali investitori di quante probabilità ci sono di rientrare nel proprio investimento, di guadagnare o di perdere ed in quale entità; si tratta degli strumenti che le banche adottano per la loro attività proprietaria e quindi una loro trasparenza nei confronti dei risparmiatori altro non è che un modo per eliminare le asimmetrie informative e rimuovere sul nascere potenziali conflitti di interesse. Il presidente Vegas, in linea con quanto sostenuto dal ministro pro tempore Tremonti, ha in numerose occasioni espresso contrarietà all'utilizzo di queste informazioni nella vendita dei prodotti finanziari, sostenendone addirittura l'invalidità tecnica e rimuovendone l'obbligatorietà dietro apparenti divieti imposti dalle direttive comunitarie. Addirittura il servizio studi della Consob ha di recente pubblicato una ricerca che intende mettere in dubbio la correttezza di questo approccio. Ciò è avvenuto nonostante oltre 100 accademici di fama internazionale ne abbiano sottoscritto la validità scientifica in pubbliche consultazioni degli organismi nazionali ed esteri che si occupano della regolamentazione dei mercati finanziari e nonostante la circostanza che gli scenari probabilistici siano stati previsti dalla IOSCO (Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari) nelle proprie consultazioni e siano stati introdotti nella regolamentazione da diverse autorità europee (Portogallo, Inghilterra e, da ultimo, Olanda);
a questo si aggiunge che l'illustrazione delle probabilità per un investimento sono divenute anche nella migliore dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, civile e penale, il riferimento per definire profili di scarsa diligenza e correttezza ed anche comportamenti truffaldini da parte delle banche nei confronti dei risparmiatori, di piccole e medie imprese e degli enti locali;
infine, il Movimento 5 Stelle proprio sulla scorta di queste argomentazioni aveva proposto un emendamento alla legge di stabilità per rendere obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob, considerati i compiti istituzionali di vigilanza sulla vendita dei derivati, che purtroppo non è stato approvato. Considerato che nel testo definitivo della legge di stabilità si elimina solo apparentemente la possibilità per gli enti locali di fare operazioni in derivati: il "vaso di Pandora" dei derivati venduti agli enti locali è quindi riaperto senza alcuna forma di tutela;
considerato che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno conoscere: 1) quali sarebbero stati i meriti e le professionalità così specifiche da consentire assunzioni dirette nonché se queste siano avvenute con il placet di tutta la Commissione, alla luce del fatto che non è stata seguita alcuna selezione pubblica per assumere il personale sopra indicato, né un interpello tale da verificare la presenza di simili professionalità già tra il personale dipendente della Consob; 2) se corrisponda al vero che il dottor Caputi sia stato assunto nonostante i molteplici incarichi (componente dell'autorità di garanzia degli scioperi, della commissione per i reati valutari, nonché amministratore di numerose società) incompatibili in base alla legge istitutiva della Consob; 3) se il presidente Vegas fosse al corrente di queste incompatibilità al momento dell'assunzione (come dichiarato durante l'audizione alla VI Commissione della Camera dei deputati dell'ottobre 2012) e se sia vero che il dottor Caputi, man mano che tali incompatibilità venivano rese note dalla stampa, abbia provveduto a rimuoverle attraverso delle dimissioni postume; 4) se il presidente Vegas fosse al corrente del presunto intervento volto a stabilizzare in Consob il dottor Aulicino e, in caso contrario, se abbia assunto interventi di controllo interno per verificare la genesi di una simile iniziativa; 5) per quali motivi da ottobre 2012 a fine gennaio 2013 la Consob abbia reso noto al mercato di avere in corso verifiche sugli andamenti di borsa anomali del titolo, accreditando così di volta in volta le notizie più disparate e contribuendo quindi a violare l'integrità dei mercati invece di informare subito il mercato delle perdite connesse alle operazioni con Deutsche bank e Nomura; 6) se la Consob abbia verificato i motivi sottesi alla differente contabilizzazione tra MPS e le sue controparti Deutsche bank e Nomura; 7) se ci siano state collaborazioni con la BaFin, in che cosa siano consistite e quale sia il contenuto del provvedimento della BaFin; 8) se il presidente Vegas abbia mai discusso del caso o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto con il Ministro pro tempore Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 9) dove sia avvenuto l'incontro con il dottor Nagel di gennaio 2012, chi vi abbia partecipato, cosa fosse stato deciso, come il presidente Vegas abbia spiegato la diversa versione dei fatti resa ai due membri del Parlamento; 10) se la decisione assunta dalla Commissione, in sede di rilascio del giudizio di equivalenza sul documento di fusione, di non richiedere integrazioni per illustrare al mercato rilievi della Consob sulla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol sia in linea con la posizione tecnica dei diversi uffici incaricati, se la decisione sia stata assunta in assenza del commissario Pezzinga e, in tal caso, se la decisione sia stata assunta con l'astensione o il voto contrario dell'altro commissario; 11) se nelle interazioni con l'IVASS vi sia un documento ufficiale in cui si evidenzi chiaramente che ricorrano i presupposti per l'esenzione da OPA concessa dalla Consob; 12) se il presidente Vegas fosse al corrente della vicenda del "porto di Ostia" e/o abbia mai discusso dell'operazione Unipol-Fonsai o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto nella attività di controllo svolte o che l'istituto avrebbe potuto svolgere con riferimento a questa operazione o ai soggetti in essa coinvolti, con il Ministro pro tempore Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 13) se sia stato il presidente Vegas a commissionare la ricerca al servizio studi orientandone i risultati e quale sia stata la posizione degli altri commissari in merito; 14) se il presidente Vegas sia intervenuto su membri del Parlamento per promuovere il ritiro dell'emendamento alla legge di stabilità con cui si sarebbe resa obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob e se abbia mai discusso la questione con il Ministro pro tempore Tremonti,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se risulti al Ministro in indirizzo che una dipendente fuori ruolo con qualifica impiegatizia presso il Ministero dell'economia ricopra un incarico apicale presso la Consob;
quali siano le disposizioni comunitarie e nazionali, nell'ambito del testo unico finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modifiche, che vietano la previsione degli scenari probabilistici nella documentazione per l'offerta e/o la vendita dei prodotti finanziari;
se sia a conoscenza di quali siano le posizioni che la Consob sta assumendo in occasione dei tavoli di revisione delle direttive comunitarie in materia di trasparenza dei rischi, e in particolare se tali posizioni siano o meno favorevoli agli scenari probabilistici;
quali misure di carattere normativo, anche urgenti, intenda assumere per mettere la Consob in condizione di esercitare al meglio le funzioni di efficienza, trasparenza e legalità a presidio dei risparmiatori, nonché rafforzare l'indipendenza e la terzietà della stessa.
(3-00797)

FASIOLO - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
nel 2005 le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale del Friuli-Venezia Giulia hanno siglato un accordo integrativo regionale (delibera reg n. 269 del 20 febbraio 2006) con l'Assessorato per la salute della Regione che prevedeva, nell'ambito del servizio sanitario regionale, nuovi modelli organizzativi all'accesso agli studi dei medici di medicina generale, allo scopo di offrire al cittadino un servizio più consono ai bisogni dell'utenza, anticipando di fatto il progetto di riforma del servizio sanitario nazionale, sfociato nel decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (legge Balduzzi), che prevede il riordino dei servizi territoriali e il rafforzamento dell'assistenza sanitaria sul territorio, come già sancito dall'articolo 26-ter dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generalen (MMG);
l'obiettivo dell'accordo regionale è stato di determinare: 1) un aumento dell'orario di apertura degli studi; 2) un'informatizzazione integrata negli stessi (medicina in rete e di gruppo); 3) una deburocratizzazione dell'attività del MMG attraverso l'assunzione del collaboratore di studio (personale amministrativo esclusivamente funzionale al servizio pubblico e non ad alcuna attività libero-professionale e assolutamente riservato pertanto ai pazienti del servizio sanitario nazionale già in carico al singolo medico);
in riferimento alla deburocratizzazione, l'accordo ha infatti stabilito le modalità di assunzione del collaboratore di studio (3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), prevedendo il completo rimborso spese al MMG per l'assunzione dello stesso da parte della Regione, di fatto una partita di giro);
la figura del collaboratore di studio si è resa necessaria per far fronte alle nuove esigenze di salute dei cittadini residenti in Friuli-Venezia Giulia, regione in cui è in atto un processo di riorganizzazione del sistema sanitario che mira ad assegnare agli ospedali la gestione delle patologie acute, a ridurre i tempi di ricovero e a favorire le cure al di fuori delle strutture ospedaliere, ciò anche in considerazione dell'allungamento della vita della popolazione (attualmente oltre il 23 per cento della popolazione supera i 65 anni);
l'accordo ha fatto registrare un rapido e significativo incremento (dal 13 al 37 per cento) delle assunzioni di "collaboratori di studio" da parte dei MMG del Friuli-Venezia Giulia con un oggettivo miglioramento dell'offerta del servizio sanitario a livello territoriale;
rilevato che numerosi medici di medicina generale operanti in regime di convenzione per un pubblico servizio in Friuli-Venezia Giulia si sono visti recapitare dalle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate ingiunzioni di pagamento per l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP relativa assunzione dei "collaboratori di studio";
considerato che:
tali professionisti hanno assunto un collaboratore di studio in virtù d'una legge regionale, condizione che di per sé, pur portando ad una migliore organizzazione del servizio offerto (esclusivamente però nell'ambito del servizio sanitario nazionale), non determinava ovviamente alcun vantaggio in termini economici al MMG, datore di lavoro, ciò significando che la presenza del collaboratore non determinava mai quel quid pluris fonte di aumento del reddito, essenziale ai fini dell'attribuzione dell'imposta IRAP;
stanti tali presupposti, l'adesione all'accordo regionale da parte del MMG equiparava lo stesso al MMG che non si avvale del collaboratore di studio e che è esentato alla presentazione della dichiarazione IRAP, ai sensi della sentenza della Cassazione civile Sez. V, Sent. n. 11533 del 12 maggio 2010, rientrando lo studio medico nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale convenzionata con il SSN. Inoltre il medico di medicina generale che aveva aderito all'accordo regionale, al fine unico di favorire un migliore accesso allo studio esclusivamente agli assistiti, attraverso le visite per appuntamento, attivando la medicina di iniziativa (prevista dall'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale) avrebbe subito una " discriminazione", in termini di pagamento IRAP, rispetto al MMG che non aveva dato corso ad alcun processo di innovazione e che, paradossalmente, mantenendo lo status quo non era soggetto all'IRAP, non ravvedendosi nella sua attività alcuna ipotetica autonoma organizzazione;
il MMG che si avvale della figura del collaboratore di studio e che riceve il rimborso spese dalla Regione in base all'accordo integrativo regionale siglato nel 2005, è costretto ad adottare provvedimenti onerosi (ad esempio l'adeguamento della struttura alle norme sulla sicurezza del lavoratore, corso antiincendio, responsabile di servizio di prevenzione e protezione, eccetera) non contemplati dal rimborso regionale previsto dall'accordo e, pertanto, a parità di numero di assistiti presenta un minus reddituale rispetto al collega, senza collaboratore e sicuramente non soggetto ad IRAP;
considerato che:
il medico di medicina generale è un lavoratore autonomo convenzionato con il SSN (decreto legislativo n. 502 del 1992);
il MMG che esercita la professione come regolamentato dalla convenzione nazionale dispone di una struttura la cui ampiezza e articolazione sono imposte dagli standard richiesti dalle ASL per l'erogazione del servizio sanitario;
la remunerazione del medico convenzionato viene liquidata dalle ASL e viene determinata in base a criteri standardizzati (numero assistiti in carico e fino ad un massimo di 1.500). Lo studio, gli strumenti diagnostici e la presenza di collaboratori non rendono più produttiva l'attività (maggiori guadagni);
la presenza di attrezzature e personale nello studio non producono un aumento del reddito ma al contrario lo riducono;
per lo studio del medico di medicina generale convenzionato con il SSN le spese per miglioramenti strutturali e organizzativi non producono maggiori guadagni, ma solo migliori servizi per i cittadini;
l'attività professionale del medico convenzionato non può svolgersi in sua assenza, per quanto possa essere ampia e sofisticata la sua organizzazione e la struttura organizzativa non potrà supplire alla sua assenza;
i proventi provengono esclusivamente dall'attività esercitata in regime convenzionale e non dalla struttura, e quindi, come hanno sostenuto la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, nell'attività del medico di famiglia non è presente il quid pluris, ossia la maggiore capacità di arricchimento;
considerato, inoltre, che;
una recente sentenza della Corte di cassazione, n. 22020 del 25 settembre 2013, esenta dal tributo il MMG con dipendente part time in considerazione del fatto che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non può non ravvisare l'autonoma organizzazione in una capacità produttiva che deve sempre più essere "impersonale e aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista, tale da garantirgli una quota appunto aggiuntiva di profitto;
con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014 la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla non sussistenza di una stabile organizzazione di supporto al MMG ed ha precisato che la presenza del collaboratore non costituisce elemento che di per sé provi l'esistenza di autonoma organizzazione. In particolare i giudici hanno affermato che il MMG è tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, all'efficienza del servizio con ciò riconoscendo la specificità del ruolo del MMG convenzionato con il SSN e l'opportunità che lo stesso si possa dotare degli elementi finalizzati a tale servizio;
a supporto di tale sentenza vi è anche la recente comunicazione del presidente nazionale dell'ordine dei medici;
quanto stabilito dalla sentenza, pertanto, pone in evidenza come i MMG della Regione Friuli-Venezia Giulia, ottemperando alle disposizioni previste dall'accordo regionale, abbiano adottato le misure stabilite esclusivamente al fine di dare maggiore efficienza al servizio pubblico nell'ambito della prestazione professionale svolta in qualità di MMG, in regime di parasubordinazione e mai per incrementare economicamente la propria redditualità;
l'accordo collettivo nazionale stabilisce, inoltre, che le Regioni stipulino accordi regionali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale, in funzione delle necessità specifiche del sistema sanitario regionale, al fine di porre in essere "obiettivi di salute della popolazione" attraverso modelli organizzativi concordati (artt. 4-5)". Il comma 4 dell'art 4 dell'accordo collettivo così recita: "Il livello di negoziazione regionale, Accordo integrativo regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio sanitario regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale"
è dunque evidente come l'assunzione del collaboratore di studio da parte di elevato numero di MMG del Friuli-Venezia Giulia sia stata dettata esclusivamente in funzione dell'accordo regionale siglato nel 2005 e sia funzionale a offrire ai cittadini un servizio pubblico migliore e non sia mai stata correlata ad un aumento del profitto del singolo medico;
l'accordo integrativo regionale definisce quindi: le modalità di assunzione del personale secondo il vigente contratto nazionale dei dipendenti che prevede, nell'ultimo contratto nazionale, compiti specifici per il dipendente del MMG che opera in funzione del SSN; la tipologia oraria del servizio; un mansionario operativo del collaboratore riservato unicamente ai pazienti in carico al medico e quindi funzionale al servizio pubblico;
la Regione si impegna, come già sopra riferito, a rimborsare il MMG aderente volontariamente al progetto delle spese sostenute, per un massimo di 3 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana;
i criteri individuati dalla Suprema corte di cassazione ai fini dell'individuazione del requisito dell'autonoma organizzazione nelle attività di lavoro autonomo non possono essere considerati come universalmente validi; verso alcune attività professionali, infatti, i predetti criteri risultano inapplicabili in considerazione della peculiare modalità di svolgimento;
conseguentemente, la presenza di un collaboratore di studio, lungi dal costituire un elemento in grado di potenziare la capacità produttiva impersonale del MMG, deve essere interpretata unicamente come una misura posta all'asservimento del paziente e dello stesso SSN, senza rappresentare alcun fattore produttivo di reddito;
non si comprende come la Regione abbia potuto adottare criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalle realtà regionali in cui è stato promosso un analogo processo di riorganizzazione delle cure territoriali, dove non si osserva quello che a giudizio dell'interrogante costituisce un accanimento applicativo in senso restrittivo nell'assoggettamento all'imposta IRAP, nei confronti di MMG che svolgono l'attività professionale nell'ambito della convenzione con il SSN, supportati da personale di studio, a sostegno del sistema sanitario pubblico;
inoltre risulta la stessa Direzione centrale della salute della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 30 gennaio 2014 abbia inviato alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate una comunicazione in merito, nella quale viene sottolineato come l'utilizzo di personale atto a svolgere meri compiti esecutivi non comporti, ottemperando alle nuove modalità organizzative dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, alcun incremento retributivo del professionista;
la recente sentenza della Corte di cassazione n. 22020 del 25 settembre 2013 dispone che la presenza del dipendente non è di per sé elemento costitutivo di autonoma organizzazione e non depone per alcun aumento della capacità produttiva e la sentenza della Corte di cassazione n. 958 del 17 gennaio 2014 sancisce che la presenza del collaboratore non costituisce elemento che di per sé provi l'esistenza di autonoma organizzazione e in particolare i giudici hanno affermato che il MMG è tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, all'efficienza del servizio sanitario e conseguentemente la specificità del ruolo del MMG convenzionato pone lo stesso nella condizione di dotarsi degli elementi finalizzati all'efficienza di tale servizio;
un'applicazione difforme nell'assoggettamento della tassazione IRAP in Friuli-Venezia Giulia ai medici con e senza collaboratore prevedibilmente indurrà i MMG, per evitare i costi aggiuntivi a loro carico, a completo svantaggio dei cittadini e con significativi danni occupazionali, optino per il regresso nella qualità del servizio con il licenziamento forzato dei numerosi collaboratori, disperdendo tra l'altro professionalità,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, non ritengano necessario intervenire in merito al fine di scongiurare incoerenze applicative nella disciplina dell'IRAP in ambito nazionale e far sì che si creino i presupposti per un'omogenea declinazione della legge Balduzzi che prevede la riorganizzazione delle cure primarie nonché nuovi assetti organizzativi territoriali a vantaggio del cittadino che si avvale dei servizi del SSN.
(3-01158)




MARINO Mauro Maria, LEPRI, BIANCO, BORIOLI, CHITI, ESPOSITO Stefano, FAVERO, FERRARA Elena, FISSORE, FORNARO, MANASSERO, ZANONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
le disastrose alluvioni che nei giorni scorsi hanno colpito nuovamente la città di Genova e i territori del basso Piemonte, in particolare la provincia di Alessandria, rendono ancora una volta di scottante attualità il problema ambientale, con particolare riguardo al dissesto idrogeologico e alla necessità di proseguire con maggiore forza l'opera di messa in sicurezza dei nostri territori;
le risorse necessarie, sebbene mai sufficienti, sono state nell'arco degli anni e delle precedenti Legislature accuratamente previste e poi man mano disattese, destinandole ad altre problematiche di volta in volta ritenute prioritarie, magari solo per ragioni elettorali e di emozione del momento;
in particolare, dopo i catastrofici eventi alluvionali che nel novembre 1994 misero in ginocchio una parte importante d'Italia (in specie il Piemonte, non dimenticando Valle d'Aosta, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna) venne avviata per la prima volta una seria politica di intervento e prevenzione;
in quell'occasione il Governo reagì con prontezza. Vennero infatti subito emanati i seguenti provvedimenti: per l'emergenza, il decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, ove venivano stanziati 3.820 miliardi di lire; per la ricostruzione, il decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, ove venivano stanziati 11.000 miliardi di lire;
per far fronte alla necessità di un così alto fabbisogno finanziario (ben 14.820 miliardi di lire) venne previsto all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994 un'addizionale del 50 per cento della tariffa dell'imposta di bollo applicata dalle banche in accordo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;
l'addizionale del 50 per cento venne applicata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e nell'arco di circa 16 anni il Ministero dell'economia e delle finanze ha incassato parecchi miliardi di euro, solo una minima parte dei quali sono stati destinati allo "scopo al quale la tassa era destinata";
tale "tassa di scopo", pur venendo impropriamente soppressa alla fine dell'anno 2011 a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ("salva Italia"), ha continuato a ingenerare risorse per circa un miliardo di euro (di cui 76.480.495 euro ancora per il 2015) e le stesse non sono mai state destinate agli scopi previsti;
da tempo quindi i miliardi di euro generati da questa imposta, prevista per la ricostruzione del Piemonte e delle altre regioni colpite dall'alluvione, non vengono più beneficiati dal Piemonte stesso e questo nonostante l'espressa volontà della Presidenza del Consiglio dei ministri che con gli atti n. 149 del 28 luglio 2000 e n. 31 del 7 febbraio 2001 riconfermò, anche a distanza di 7 anni dall'evento calamitoso originario, l'assegnazione al Piemonte dell'80 per cento delle risorse, al fine di proseguire l'opera di messa in sicurezza delle imprese site in aree a rischio di esondazione avviata con il decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997, per la rilocalizzazione delle imprese;
le risorse non risultano pertanto utilizzate per scopi non previsti dalla legge di origine, e ciò ha contribuito ad interrompere opere e interventi che a distanza di anni causano le tragedie alle quali anche di recente si è assistito;
grazie al fondo è stata, in particolare, in Piemonte avviata negli anni a seguire un'importante opera che ha visto mettere in sicurezza, grazie alla legge n. 228 del 1997, oltre un migliaio di imprese;
considerata la crisi in atto, la deindustrializzazione che da anni colpisce il Piemonte, che si mostra una delle regioni d'Italia che più soffrono di questa situazione di recesso con un aumento preoccupante dei disoccupati e della povertà della classe media,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni della mancata destinazione dei fondi annualmente generati dall'imposta di bollo, sia nelle annualità precedenti la sua soppressione sia in particolare negli anni successivi (2012, 2013 e 2014), considerando che si è generato poco meno di un miliardo di euro e ancora per il prossimo anno 2015 ne sono previsti 76,5 milioni circa;
se, a fronte di questa drammatica realtà, non sia corretto che l'accisa recuperata dall'addizionale del 50 per cento sui bolli delle banche venga, come previsto dalla legge originale di attuazione, ridestinata al Piemonte e alle altre Regioni colpite per essere utilizzata con le finalità di ristoro dei danni subiti dai soggetti alluvionati, per proseguire l'opera di prevenzione del rischio di eventi calamitosi mediante la rilocalizzazione delle imprese al di fuori delle aree a rischio, nonché al fine di evitare eventi futuri mediante la messa in sicurezza dei territori, che consentirebbe un risanamento ambientale strutturale utile al contempo al rilancio dell'economia e a un forte incremento occupazionale.
(3-01460 già 4-02988)


DEL BARBA, SANTINI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
la popolazione residente nelle province interamente montane è quotidianamente esposta a una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti interruzioni o limitazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali;
buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone interamente montane sono irraggiungibili per gran parte dell'anno a causa del gelo e delle precipitazioni nevose;
i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono, spesso a proprie spese, in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di canali, muri a secco, terrazzamenti, strade consortili e altri presìdi volti a preservare il patrimonio comune;
la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi terreni posti in zone di pianura, tanto che la produzione vitivinicola in queste zone è fino a 4 volte più costosa di quella di pianura, venendo perciò comunemente definita "viticoltura eroica";
in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo, attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
considerato che:
l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, destinata ad ampliare, già dall'anno d'imposta 2014 e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo, la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta;
in particolare, ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
considerato, altresì, che:
per le difficoltà di collegamento, per la maggior parte dei Comuni di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o costruita ab initio a fondovalle; pertanto, la sua altitudine, assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni, non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura "montana" di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;
pertanto, se il decreto ministeriale, a tutt'oggi in via di emanazione, assumesse tale indice come nuovo riferimento per l'individuazione dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell'IMU agricola si determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole a parere dell'interrogante disparità di trattamento tra territori del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota della casa comunale;
inoltre, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) riconosce e tutela la specificità degli enti di area vasta interamente montani e confinanti con Paesi stranieri, prevedendo in capo ad essi la cura e la valorizzazione del territorio e attribuendo loro particolari forme di autonomia;
in tal senso, le province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, i cui comuni sono tutti riconosciuti dall'ISTAT come totalmente montani, dovrebbero ritenersi assoggettati a questo particolare regime di autonomia, manifestamente incompatibile con l'assimilazione di trattamento fiscale disposta dal decreto-legge n. 66 del 2014,
si chiede di sapere:
se il Governo, in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, abbia tenuto in adeguata considerazione le esigenze di peculiare tutela poste dallo status di territorio agricolo montano, in particolare attraverso l'adozione di criteri per l'individuazione dei Comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità;
in particolare, se i Ministri in indirizzo abbiano valutato l'opportunità di adottare a tal fine i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, recante "Provvedimenti in favore dei territori montani", che individuava come montani i "comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri"; tale criterio, già lungamente utilizzato dal legislatore, consentirebbe una più obiettiva e puntuale valutazione delle condizioni di ciascun Comune ai fini dell'esenzione dalla IMU per i territori agricoli, con ciò scongiurando il rischio di instaurazione di contenziosi destinati a pregiudicare la stessa efficacia della nuova disciplina fiscale, nonché l'entità del gettito atteso;
in ogni caso, se il Governo non ritenga opportuno rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina, in ottemperanza al principio di non retroattività delle disposizioni fiscali, di cui alla legge n. 212 del 2000 (cosiddetto statuto del contribuente), anche per consentire ai Comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la riscossione dell'imposta;
infine, se non ritenga indispensabile riconoscere il peculiare status di autonomia recentemente attribuito alle Province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, ai sensi della legge n. 56 del 2014, attraverso un'espressa esclusione dei Comuni delle province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola dall'ambito di applicazione della nuova disciplina fiscale.
(3-01465)



RUSSO, FILIPPI, SONEGO, PEGORE, BATTISTA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
da oltre un decennio è stata introdotta nell'ordinamento italiano la "tonnage tax" dopo che da lungo tempo tale regime fiscale era presente in altri Stati comunitari con i quali l'economia marittima italiana era in competizione;
il nuovo regime fiscale ha effettivamente permesso il rafforzamento della marineria italiana ed entrate per l'erario che diversamente non ci sarebbero state;
recentemente, a seguito di ispezione tributaria, è stato avviato il procedimento per una sanzione di quasi 60 milioni di euro a carico della società di navigazione "Italia marittima" proprio sulla base di presunte irregolarità nell'applicazione della tassa;
le contestazioni alla società oggetto di ispezione tributaria potrebbero costituire la vanificazione della tonnage tax,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che l'istituto della tonnage tax debba continuare ad essere uno dei tratti costitutivi della politica tributaria per l'economia marittima italiana;
se ritenga che le contestazioni a carico della società Italia marittima siano coerenti con la lettera e le finalità del decreto legislativo n. 344 del 2003 che ha introdotto il regime della tonnage tax nella legislazione italiana.
(3-01476)