II. Interrogazioni
Svolte
Premesso che:
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", ha confermato, in materia di requisiti fisici, i principi contenuti nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee 80/1263/CEE, del 4 dicembre 1980, recepita in Italia con legge 11 marzo 1988, n. 111, recante "Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale";
il decreto ministeriale 23 giugno 1988, n. 263, emanato in attuazione della legge n. 111, stabilisce i requisiti fisici per il rilascio della patente, individuando una serie di patologie limitative per la concessione e il rinnovo della patente di guida;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), all'appendice II in merito all'articolo 320 elenca le malattie ed affezioni che condizionano il rilascio del certificato di idoneità alla guida. Nello specifico, prevede che la patente di guida per chi soffre di insufficienza renale grave possa essere rilasciata o confermata limitatamente per le categorie A e B, quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto;
tali disposizioni prevedono che la certificazione relativa alle malattie debba essere rilasciata dalla commissione medica locale, generalmente presente nel solo comune capoluogo di provincia e con validità non superiore a due anni;
la direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida, stabilisce che in presenza di alcune patologie, quali il diabete, ai fini del rilascio o rinnovo della patente sia sufficiente un certificato del medico specialista, senza necessità di ricorrere alla commissione medica locale;
le evidenti contraddittorietà di tali disposizioni hanno comportato casi in cui, per le persone trapiantate, la Commissione competente ha riconosciuto la patente per periodi superiori a 2 anni, con conferme anche della patente di categoria C,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti e se non ritengano necessario intraprendere ogni utile iniziativa al fine di adeguare la normativa sul rilascio e rinnovo della patente relativamente alla competenza da assegnare al medico specialista, alla conferma della categoria C e alla durata del rinnovo di patente in relazione alla reale condizione di salute, come previsto in generale dalla normativa europea.