SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


*153ª seduta: martedì 11 novembre 2014, ore 15
154ª seduta: mercoledì 12 novembre 2014, ore 15,30
155ª seduta: giovedì 13 novembre 2014, ore 14,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni


AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'atto:
Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso - Relatrice alla Commissione GUERRA Seguito esame e rinvio
(n. 389)

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:
Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) Esame e rinvio
(1559)
II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1259)
2. Deputati CAUSI e MISIANI. - Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione GIACOBBE
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 13a e della 14a Commissione) Seguito esame e rinvio
(1564)

III. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli - Relatore alla CommissioneMauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 40 definitivo)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, PEPE, GIARRUSSO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia ai sensi della legge n. 281 del 1985. Vigila sui mercati finanziari, su intermediari e banche e su emittenti e società quotate per garantire un'operatività trasparente e corretta fondamentalmente per la tutela del risparmio e la salvaguardia della fiducia degli investitori nel sistema finanziario;

la Consob ha quindi un ruolo pivot per uno sviluppo moderno dell'economia nazionale;

risulta agli interroganti, da notizie stampa mai adeguatamente smentite, di episodi che mostrano come il presidente Vegas abbia avviato una gestione politica e monocratica di questa importante autorità ed improntata al più puro capitalismo di relazione. Inoltre, a parere degli interroganti si possono desumere legami continuativi e posizioni perlomeno condivise, se non precedentemente concordate, su questioni di competenza della Consob con il Ministro pro tempore Giulio Tremonti e con esponenti del Partito Democratico;

il presidente Vegas ha, in 3 anni di mandato, effettuato 5 riordini organizzativi che hanno moltiplicato le strutture organizzative, avviato uno spoiling system con cui sono stati "eliminati" i dirigenti scomodi, e fatto entrare nella Consob una serie di soggetti esterni in posizioni apicali. Si legge in un articolo del "il Fatto Quotidiano" del 23 ottobre 2013: «Aulicino è uno dei 44 dirigenti assunti senza concorso con contratto a termine dalla Consob negli ultimi anni. Come tutti può aspirare, grazie alla stabilizzazione varata dal governo Monti proprio per Consob nel 2012, al contratto a tempo indeterminato passando per un semplice colloquio con una commissione presieduta - si dice - da chi lo ha assunto: il presidente Giuseppe Vegas stesso. In 27 casi su 44 i contrattisti hanno già superato una selezione pubblica (è il caso della figlia di Paolo Scaroni, ad dell'Eni, per esempio) in altri casi i dirigenti sono stati chiamati direttamente dal vecchio presidente Lamberto Cardia o da Vegas, o sono stati selezionati dai cacciatori di teste. I casi più rilevanti dell'era Vegas sono quelli del direttore generale Gaetano Caputi (300 mila euro lordi) o di Francesca Amaturo (111 mila euro lordi) capo dell'ufficio di presidenza. Solo per Aulicino un funzionario interno aveva fatto ricorso al Tar insieme al sindacato Falbi. I giudici amministrativi hanno annullato il suo contratto nel luglio scorso impedendone la stabilizzazione. Niente paura. Grazie a un emendamento approvato ieri al Senato nel decreto legge sulla pubblica amministrazione Aulicino potrà riottenere la sua chance. È la politica bellezza»;

a parere degli interroganti con queste decisioni organizzative è stata avviata una gestione politica e non tecnica della Consob, come possono dimostrare anche i casi di seguito riportati;

è noto, infatti, che dal luglio 2011 un esposto dettagliato aveva fornito chiari elementi alla Consob per comprendere la gravità delle operazioni "Alexandria" e "Santorini" di MPS (Monte dei Paschi di Siena). Nonostante questo, la Consob non è intervenuta e nemmeno ha attivato i propri uffici competenti tecnicamente per l'analisi di quelle operazioni. Le operazioni ancora nell'ultimo bilancio di settembre 2013 non sono contabilizzate come derivati di credito con conseguenti occultamenti di perdite. Inoltre, sempre da notizie stampa si apprende che Deutsche bank e Nomura, controparti di MPS hanno contabilizzato queste operazioni in maniera differente e che l'autorità tedesca BaFin è intervenuta pesantemente su Deutsche bank proprio sul tema dell'accordo per l'occultamento di perdite tra il management di MPS e quello di Deutsche bank. A questo si aggiunge che, nonostante a ottobre 2012 Profumo e Viola rappresentarono a Consob di aver rinvenuto la documentazione relativa all'operazione con Nomura, le prime informazioni pubbliche vengono rese note al mercato solo a fine gennaio 2013 dopo che oramai erano trapelate sulla stampa. Sulla vicenda è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00691 che ad oggi non ha ricevuto risposta;

il secondo caso riguarda la fusione tra Unipol e Fonsai. Per quanto consta agli interroganti, a gennaio 2012 il presidente Vegas incontra il dottor Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, insieme ad alcuni dirigenti della Consob ed altri soggetti. Secondo una prima versione dei fatti resa dal presidente Vegas al senatore Elio Lannutti, nel corso dell'audizione alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato a febbraio 2012, la riunione sarebbe avvenuta presso Mediobanca, mentre secondo una successiva versione dei fatti (sempre resa dal presidente Vegas durante l'audizione alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati di ottobre 2012 all'onorevole Alberto Fluvi) la stessa sarebbe avvenuta presso la sede della Consob. A prescindere dalla logistica, il tema oggetto dell'audizione era l'esenzione dall'OPA (offerta pubblica di acquisto); l'iniziativa è fuori dalle regole di funzionamento della Consob, tanto che il commissario Michele Pezzinga dichiara pubblicamente che simili decisioni si prendono collegialmente in Commissione e non nell'ambito di confronti vis-à-vis. Sull'esenzione dall'OPA decisa dalla Consob era fondamentale il supporto delle decisioni prima dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), poi dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), relativamente alla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione coinvolte nella fusione; l'interazione tra le due autorità di vigilanza in merito, per quanto pubblica, non è, a parere degli interroganti, inequivoca;

a partire da aprile 2012 nell'ambito di documenti predisposti dalle due società di assicurazioni emerge il problema dei titoli strutturati di Unipol e della loro corretta valorizzazione in bilancio; anche la Procura della Repubblica e l'opinione pubblica sono preoccupati, dato che si tratta di svariati miliardi di euro. Da quel momento si sovrappongono le notizie stampa che evidenziano interessamenti diretti del Ministro pro tempore Giulio Tremonti anche con riferimento ad un finanziamento che Unipol avrebbe dovuto erogare per l'allargamento del porto di Ostia. La Commissione a fine anno 2013 (quindi con il commissario Michele Pezzinga già decaduto dalla carica) non ha sollevato rilievi alla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol, come si evince dal documento concernente il giudizio di equivalenza sulla fusione;

il terzo caso è quello della tutela del risparmio attraverso la corretta rappresentazione dei rischi resa dagli scenari probabilistici. Questo strumento, sviluppato dalla Consob durante la presidenza di Luigi Spaventa, informa i potenziali investitori di quante probabilità ci sono di rientrare nel proprio investimento, di guadagnare o di perdere ed in quale entità; si tratta degli strumenti che le banche adottano per la loro attività proprietaria e quindi una loro trasparenza nei confronti dei risparmiatori altro non è che un modo per eliminare le asimmetrie informative e rimuovere sul nascere potenziali conflitti di interesse. Il presidente Vegas, in linea con quanto sostenuto dal ministro pro tempore Tremonti, ha in numerose occasioni espresso contrarietà all'utilizzo di queste informazioni nella vendita dei prodotti finanziari, sostenendone addirittura l'invalidità tecnica e rimuovendone l'obbligatorietà dietro apparenti divieti imposti dalle direttive comunitarie. Addirittura il servizio studi della Consob ha di recente pubblicato una ricerca che intende mettere in dubbio la correttezza di questo approccio. Ciò è avvenuto nonostante oltre 100 accademici di fama internazionale ne abbiano sottoscritto la validità scientifica in pubbliche consultazioni degli organismi nazionali ed esteri che si occupano della regolamentazione dei mercati finanziari e nonostante la circostanza che gli scenari probabilistici siano stati previsti dalla IOSCO (Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari) nelle proprie consultazioni e siano stati introdotti nella regolamentazione da diverse autorità europee (Portogallo, Inghilterra e, da ultimo, Olanda);

a questo si aggiunge che l'illustrazione delle probabilità per un investimento sono divenute anche nella migliore dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, civile e penale, il riferimento per definire profili di scarsa diligenza e correttezza ed anche comportamenti truffaldini da parte delle banche nei confronti dei risparmiatori, di piccole e medie imprese e degli enti locali;

infine, il Movimento 5 Stelle proprio sulla scorta di queste argomentazioni aveva proposto un emendamento alla legge di stabilità per rendere obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob, considerati i compiti istituzionali di vigilanza sulla vendita dei derivati, che purtroppo non è stato approvato. Considerato che nel testo definitivo della legge di stabilità si elimina solo apparentemente la possibilità per gli enti locali di fare operazioni in derivati: il "vaso di Pandora" dei derivati venduti agli enti locali è quindi riaperto senza alcuna forma di tutela;

considerato che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno conoscere: 1) quali sarebbero stati i meriti e le professionalità così specifiche da consentire assunzioni dirette nonché se queste siano avvenute con il placet di tutta la Commissione, alla luce del fatto che non è stata seguita alcuna selezione pubblica per assumere il personale sopra indicato, né un interpello tale da verificare la presenza di simili professionalità già tra il personale dipendente della Consob; 2) se corrisponda al vero che il dottor Caputi sia stato assunto nonostante i molteplici incarichi (componente dell'autorità di garanzia degli scioperi, della commissione per i reati valutari, nonché amministratore di numerose società) incompatibili in base alla legge istitutiva della Consob; 3) se il presidente Vegas fosse al corrente di queste incompatibilità al momento dell'assunzione (come dichiarato durante l'audizione alla VI Commissione della Camera dei deputati dell'ottobre 2012) e se sia vero che il dottor Caputi, man mano che tali incompatibilità venivano rese note dalla stampa, abbia provveduto a rimuoverle attraverso delle dimissioni postume; 4) se il presidente Vegas fosse al corrente del presunto intervento volto a stabilizzare in Consob il dottor Aulicino e, in caso contrario, se abbia assunto interventi di controllo interno per verificare la genesi di una simile iniziativa; 5) per quali motivi da ottobre 2012 a fine gennaio 2013 la Consob abbia reso noto al mercato di avere in corso verifiche sugli andamenti di borsa anomali del titolo, accreditando così di volta in volta le notizie più disparate e contribuendo quindi a violare l'integrità dei mercati invece di informare subito il mercato delle perdite connesse alle operazioni con Deutsche bank e Nomura; 6) se la Consob abbia verificato i motivi sottesi alla differente contabilizzazione tra MPS e le sue controparti Deutsche bank e Nomura; 7) se ci siano state collaborazioni con la BaFin, in che cosa siano consistite e quale sia il contenuto del provvedimento della BaFin; 8) se il presidente Vegas abbia mai discusso del caso o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto con il Ministro pro tempore Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 9) dove sia avvenuto l'incontro con il dottor Nagel di gennaio 2012, chi vi abbia partecipato, cosa fosse stato deciso, come il presidente Vegas abbia spiegato la diversa versione dei fatti resa ai due membri del Parlamento; 10) se la decisione assunta dalla Commissione, in sede di rilascio del giudizio di equivalenza sul documento di fusione, di non richiedere integrazioni per illustrare al mercato rilievi della Consob sulla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol sia in linea con la posizione tecnica dei diversi uffici incaricati, se la decisione sia stata assunta in assenza del commissario Pezzinga e, in tal caso, se la decisione sia stata assunta con l'astensione o il voto contrario dell'altro commissario; 11) se nelle interazioni con l'IVASS vi sia un documento ufficiale in cui si evidenzi chiaramente che ricorrano i presupposti per l'esenzione da OPA concessa dalla Consob; 12) se il presidente Vegas fosse al corrente della vicenda del "porto di Ostia" e/o abbia mai discusso dell'operazione Unipol-Fonsai o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto nella attività di controllo svolte o che l'istituto avrebbe potuto svolgere con riferimento a questa operazione o ai soggetti in essa coinvolti, con il Ministro pro tempore Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 13) se sia stato il presidente Vegas a commissionare la ricerca al servizio studi orientandone i risultati e quale sia stata la posizione degli altri commissari in merito; 14) se il presidente Vegas sia intervenuto su membri del Parlamento per promuovere il ritiro dell'emendamento alla legge di stabilità con cui si sarebbe resa obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob e se abbia mai discusso la questione con il Ministro pro tempore Tremonti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se risulti al Ministro in indirizzo che una dipendente fuori ruolo con qualifica impiegatizia presso il Ministero dell'economia ricopra un incarico apicale presso la Consob;

quali siano le disposizioni comunitarie e nazionali, nell'ambito del testo unico finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modifiche, che vietano la previsione degli scenari probabilistici nella documentazione per l'offerta e/o la vendita dei prodotti finanziari;

se sia a conoscenza di quali siano le posizioni che la Consob sta assumendo in occasione dei tavoli di revisione delle direttive comunitarie in materia di trasparenza dei rischi, e in particolare se tali posizioni siano o meno favorevoli agli scenari probabilistici;

quali misure di carattere normativo, anche urgenti, intenda assumere per mettere la Consob in condizione di esercitare al meglio le funzioni di efficienza, trasparenza e legalità a presidio dei risparmiatori, nonché rafforzare l'indipendenza e la terzietà della stessa.


(3-00797)

GIROTTO, GAMBARO, DE PETRIS, MERLONI, ICHINO, PELINO, COLLINA, CONSIGLIO, CARRARO, SCIASCIA, BIGNAMI, MOLINARI, CASTALDI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

in data 19 dicembre 2013 è stata emanata la circolare n. 36 delle direzioni centrali "Normativa" e "Catasto e cartografia" dell'Agenzia delle entrate, con la quale sono stati approfonditi, da un lato, i profili catastali rilevanti degli impianti fotovoltaici e, dall'altro, i profili fiscali;

in passato si era creata un'evidente discrasia: l'Agenzia del territorio, infatti, ha sempre sostenuto che gli impianti fotovoltaici, come pure quelli eolici e le altre centrali elettriche, devono essere considerati beni immobili, perché lo spostamento degli stessi non può avvenire senza oneri gravosi. L'Agenzia delle entrate, invece, fino alla circolare citata, ha ritenuto che gli stessi impianti, che ai fini catastali sono immobili, ai fini della fiscalità devono essere considerati beni mobili. Il provvedimento del 19 dicembre 2013, derivante evidentemente dall'incorporazione dell'Agenzia del territorio da parte dell'Agenzia delle entrate, elimina questa discrasia, chiarendo che gli impianti, salvo alcune eccezioni, sono sempre considerati immobili, sia ai fini catastali che a quelli fiscali;

in particolare, gli impianti fotovoltaici sono considerati beni mobili quando incrementano il valore catastale di un immobile in una percentuale inferiore al 15 per cento o nei casi seguenti: 1) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso; 2) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato per immobili già censiti al catasto; 3) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;

in tutti gli altri casi, quindi, gli impianti fotovoltaici dovranno essere considerati alla stregua di beni immobili e agli stessi si applicherà una percentuale di ammortamento del 4 per cento. Per i pannelli fotovoltaici che non risultino accatastati autonomamente, in quanto totalmente o parzialmente integrati nell'unità immobiliare, si seguirà la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventati parte integrante e l'aliquota applicabile sarà quella del bene in cui l'impianto risulta integrato, quindi usualmente il 3 per cento;

ne consegue, ad esempio, che un'impresa proprietaria di un impianto fotovoltaico prima della circolare del dicembre 2013 deduceva dal suo reddito d'impresa una quota pari al 9 per cento dei costi dell'impianto (l'aliquota d'ammortamento prevista per i beni mobili), mentre adesso, considerato che l'impianto deve essere ammortizzato con l'aliquota prevista per i beni immobili, cioè il 4 per cento, deduce meno e, sebbene abbia un periodo di ammortamento più lungo, potrà abbattere il carico fiscale in maniera meno consistente;

dagli ultimi dati del GSE (gestore dei servizi energetici) i contribuenti penalizzati dalla circolare n.36/E/2013 sarebbero circa 313.000, i quali hanno installato impianti con potenza compresa tra 3 e 20 chilowatt;

considerato che:

i pannelli fotovoltaici si caratterizzano, altresì, per la loro "autonomia strutturale", che consente loro di funzionare a prescindere dai supporti su cui sono installati. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, infatti, hanno una vita utile decisamente inferiore a quella dei fabbricati su cui sono realizzati. Le associazioni di categoria hanno rilevato come i pannelli fotovoltaici abbiano una vita utile mediamente pari a 25 anni;

ai fini dell'assoggettabilità degli impianti alle imposte comunali sugli immobili, occorre inoltre valutare la natura di "opera di pubblica utilità" riconosciuta ex lege (ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003) ai parchi fotovoltaici, in quanto impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Anche la giurisprudenza tributaria (a solo titolo di esempio la sentenza n. 11 del 12 gennaio 2009 della commissione provinciale tributaria di Bologna, riferita ad un impianto eolico, ma facilmente estendibile a quelli fotovoltaici) ha rimarcato la funzione di pubblica utilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di farli rientrare nella categoria catastale E, anziché D, e quindi esenti da imposizioni;

considerato inoltre che:

come evidenziato nella lettera inviata dalle associazioni di settore al Ministro pro tempore dello sviluppo economico Zanonato nel mese di gennaio 2014, ammontano a circa 45 miliardi di euro gli investimenti realizzati in Italia dal 2010 ad oggi per il fotovoltaico, con un gettito fiscale stimabile in circa 12 miliardi. Sotto il profilo strettamente ambientale, grazie al fotovoltaico l'Italia ha evitato la produzione di 9,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica solo nel 2013. Sotto il profilo dell'autosufficienza energetica ha evitato nel periodo 2011-2013 l'importazione di 9 miliardi di metri cubi di gas naturale che equivalgono a circa 2,7 miliardi di euro di beneficio per la nostra bilancia commerciale;

come evidenziato da rappresentanti del GSE nell'audizione del 17 marzo 2014 presso la X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, il settore fotovoltaico italiano ha dato occupazione a 72.300 persone nel corso del 2012 tra occupati diretti, indiretti e dell'indotto;

nel 2013 l'energia elettrica da fotovoltaico ha contribuito a soddisfare il 7,96 per cento della produzione nazionale di energia elettrica;

continuare ad investire nelle energie rinnovabili significa assicurare al nostro Paese indipendenza energetica e competitività, oltre a garantire la creazione di nuovi posti di lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché l'Agenzia delle entrate riveda la propria posizione, confermando la qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili, a garanzia degli investimenti effettuati dai contribuenti e più in generale, dello sviluppo di un settore strategico per la ripresa economica del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di produzione di energia con le fonti rinnovabili.


(3-00981)

RICCHIUTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno - Premesso che:

la capacità di riscossione dei Comuni italiani (intesa come idoneità pratica di un Comune a incassare le entrate proprie previste all'inizio dell'anno) è analizzata dal rapporto "OpenBilanci", servizio di "OpenPolis" che analizza i bilanci dei Comuni italiani. Vengono evidenziate le sperequazioni evidenti tra aree geografiche del Paese: ai primi posti si collocano Trento (88,53 per cento) e Olbia (90,19 per cento), subito dietro alla capolista Bolzano, che riscuote il 91,77 per cento di quanto le spetta. I Comuni capoluogo di provincia che riscuotono meno delle metà di quanto previsto sono Reggio Calabria (46,7 per cento), Isernia (46,58 per cento), Trapani (44,11 per cento) e Palermo (43,69 per cento);

la gestione efficiente delle entrate locali costituisce un'imprescindibile necessità per il corretto funzionamento di un sistema fiscale incentrato sull'adempimento spontaneo, configurandosi altresì come funzioni essenziali e strategiche nell'ambito delle attività gestionali dell'ente, da cui deriva la sua stessa continuità istituzionale: ciò appare evidente alla luce del progressivo decremento dei trasferimenti erariali statali a favore delle entrate proprie, del correlato processo di federalismo fiscale e della responsabilizzazione istituzionale e politica conseguente;

la legge 11 marzo 2014, n. 23, reca una delega al Governo, per adottare provvedimenti legislativi anche mirati alla revisione dell'attuale sistema di riscossione delle entrate degli enti locali; all'articolo 10, comma 1, le lettere c) ed e) riguardano, infatti, la revisione dell'attuale sistema di riscossione delle entrate degli enti locali mediante ingiunzione e il riordino della disciplina della gestione esternalizzata dei servizi di riscossione;

i crediti degli enti locali presentano, nella maggior parte dei casi, un valore unitario nominale al di sotto dei 1.000 euro; ma le attuali procedure, poste a tutela del cittadino-contribuente moroso, determinano un aggravamento dell'iter di recupero dei crediti di basso valore al punto di renderlo antieconomico: per attivare una procedura esecutiva o cautelare in relazione a crediti fino a 1.000 euro, a fronte di un'ingiunzione fiscale ovvero di una cartella esattoriale non pagata, occorre inviare al debitore un nuovo sollecito contenente una comunicazione dettagliata sul debito, e solo trascorsi 4 mesi dall'imposto intervallo, perdurando l'inadempimento, è possibile procedere in tal senso;

stando ad uno studio realizzato da "KPMG" nel 2013 sui modelli di recupero crediti per la pubblica amministrazione, l'applicazione di un modello stragiudiziale di recupero crediti agli enti pubblici, oltre a consentire un consistente abbattimento dei residui attivi dei bilanci comunali, genererebbe un valore aggiunto stimato in circa 5 miliardi di euro di crediti recuperati senza iscrizione a ruolo delle posizioni debitorie;

considerato che:

l'attività di recupero crediti stragiudiziale consiste essenzialmente nell'invio di solleciti di pagamento, nell'invito telefonico a pagare rivolto allo stesso debitore, al fine di indurlo a versare spontaneamente all'ente quanto dovuto. Nel complesso, si tratta di attività che già richiedono particolari abilitazioni (conduzione di un'agenzia di affari per il recupero crediti, previo possesso della licenza della Questura competente per territorio ai sensi dell'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciata a fronte della verifica dei requisiti di onorabilità civile e morale del soggetto richiedente; l'agenzia deve inoltre essere iscritta alla locale Camera di commercio);

prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, di natura sia tributaria che patrimoniale; a tal fine, il Comune può, già oggi, avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero. Ad oggi, vi è una sostanziale assenza nel contesto nazionale di modelli ed operatori dedicati al recupero stragiudiziale e giudiziale dei tributi locali. Si registrano, quindi, tempi di riscossione lunghi e performance di recupero della riscossione coattiva inadeguate (come segnalato dai frequenti rilievi della Corte dei conti);

l'Agenzia delle entrate, con circolare 26/E del 1° agosto 2013 sulle perdite sui crediti, ha fornito chiarimenti riguardanti la radiazione di crediti, legittimando pienamente l'utilizzo delle relazioni delle imprese di recupero crediti a tale scopo,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione da parte degli enti locali, fornendo maggiore flessibilità alle procedure di recupero dei crediti e salvaguardando, nel contempo, gli interessi erariali;

se non ritengano di precisare, attraverso i decreti di attuazione della delega fiscale, la possibilità e la liceità per gli enti locali dell'esternalizzazione delle attività di recupero delle proprie entrate ad agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.


(3-01133)

PADUA, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, SOLLO, COMPAGNONE, MASTRANGELI, ROMANO, SCAVONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

nei giorni 13 e 16 dicembre 1990 un'ampia parte della Sicilia sud-orientale, compresa tra le province di Catania, Ragusa e Siracusa, è stata interessata da un evento sismico di ragguardevole intensità, passato alla storia come "terremoto di Carlentini" o "terremoto di Santa Lucia";

l'ordinanza 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, ha previsto la sospensione di taluni termini relativi al versamento di tributi e contributi in favore dei cittadini colpiti dal sisma; in particolare l'art. 3 ha disposto sulle modalità di individuazione dei soggetti beneficiari delle sospensioni e delle agevolazioni;

l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma, destinatari dei provvedimenti agevolativi, potessero definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento;

considerato che:

tale disposizione ha dato adito a differenti interpretazioni: in particolare gli uffici dell'Agenzia delle entrate hanno interpretato la normativa sulle agevolazioni fiscali in senso non estensivo né analogico: difatti la lettura data dall'Agenzia è andata nel senso che quanto disposto facesse esclusivo riferimento ai casi di mancato pagamento e non riguardasse i contribuenti che avevano già assolto i propri tributi;

la tesi contrapposta supportata dai contribuenti, a favore della restituzione di una quota parte pari al 90 per cento dei tributi già assolti per il triennio 1990-1992, ha fatto riferimento, invece, alla prospettiva secondo cui il beneficio della riduzione fiscale a un decimo dell'imposta non fosse da correlare allo stato di assolvimento degli obblighi tributari;

la sentenza della Corte di cassazione, n. 20641, del 1° ottobre 2007, che ha accolto il ricorso presentato dai contribuenti, ha sostenuto la tesi interpretativa dei medesimi; secondo la Corte, infatti, a prevalere doveva essere la prospettiva secondo cui "spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo a un decimo", in forza del principio costituzionale della parità di trattamento in situazioni uguali e a quello di ragionevolezza;

nella sostanza la suprema Corte ha ritenuto che il beneficio normativo fosse attuabile "concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al titolo medesimo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege";

l'ordinanza della Cassazione 12 giugno 2012, n. 9577, richiamando precedenti pronunce favorevoli al riconoscimento del diritto al rimborso emesse in materia di contributi previdenziali (tra cui la sentenza n. 20641 del 2007, nonché le sentenze 7 maggio 2010, n. 11133, e 10 maggio 2010, n. 11247), ha confermato quanto sostenuto nella sentenza n. 20641 del 2007;

come riporta il testo della risposta all'interrogazione 5-07535 resa in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera dei deputati dal sottosegretario di Stato pro tempore per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, durante la XVI Legislatura, l'Agenzia delle entrate dapprima ha impartito agli uffici la prosecuzione dei giudizi, ritenendo che la sentenza della Cassazione del 2007 "non potesse dirsi espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale", in seguito, forte dell'avvio di un'indagine formale della Commissione europea che paventava l'ipotesi che la misura di agevolazione potesse essere qualificata come "aiuto di Stato", ha deciso di proseguire i contenziosi concernenti i dinieghi dei rimborsi e di "opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di cassazione favorevoli ai contribuenti che esercitano attività d'impresa";

nell'ultimo periodo della risposta si legge che: "Pertanto, alla luce di quanto sin qui rappresentato, l'Agenzia delle entrate precisa che, solo con riferimento ai contenziosi instaurati da contribuenti non esercenti attività di impresa, intende predisporre istruzioni agli Uffici per l'abbandono delle relative controversie, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992";

l'ordinanza della Cassazione 2 maggio 2013, n. 10242, ha confermato che il rimborso del 90 per cento spetta a tutti i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 che hanno instaurato il contenzioso entro il 31 marzo 2012, in ottemperanza a quanto stabilito in precedenza dall'ordinanza n. 9577 del 12 giugno 2012 e in controtendenza con la sentenza n. 23589 del 20 dicembre 2012 della suprema Corte che, invece, aveva previsto che i termini per presentare l'istanza per il rimborso scadessero il 1° gennaio 2005;

anche la sentenza n. 471-1-13 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa riconosce il beneficio a tutti i contribuenti che hanno instaurato il contenzioso con l'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2012;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa la direttiva n. 1 del 2013 della stessa Agenzia delle entrate invitava le strutture territoriali ad abbandonare le controversie sui rimborsi, almeno quelle in favore di quei contribuenti non esercitanti attività d'impresa;

molti contribuenti, più di qualche centinaio, che avrebbero diritto al rimborso dei tributi nel triennio 1990-1992, avendo presentato l'istanza di rimborso nei tempi previsti, non hanno ancora ricevuto indietro il 90 per cento di quanto versato; vi è quindi uno scollamento fattuale e gravissimo tra quanto affermato spesse volte ormai dai giudici e i fatti seguenti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Agenzia delle entrate provveda al rimborso integrale, nella misura pari al 90 per cento di quanto versato, delle imposte versate nel triennio 1990-1992 dai soggetti di cui all'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno instaurato il contenzioso presentando l'istanza di rimborso entro il 31 marzo 2012.


(3-01168)