SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)


308ª seduta: martedì 18 ottobre 2016, ore 14,30
309ª seduta: mercoledì 19 ottobre 2016, ore 14,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:
Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)- Relatrice alla Commissione Elena FERRARA
(Parere alla 1ª Commissione)
(1261-B)
Esame e rinvio
II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale - Relatore alla Commissione MARTINI
(Osservazioni alla 2ª Commissione)
(n. COM (2016) 593 definitivo)
Esame e rinvio
2. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE - Relatore alla Commissione LIUZZI
(Osservazioni alla 11ª Commissione)
(n. COM (2016) 625 definitivo)


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca - Relatrice alla Commissione DI GIORGI
(Previe osservazioni della 1ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124)
(n. 329)
Seguito dell'esame e rinvio


IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri) - Relatrice alla Commissione Elena FERRARA
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(2371)
Seguito discussione e rinvio

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica - Relatrice alla Commissione PUGLISI
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1196)
2. Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere - Relatore alla Commissione CONTE
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 11ª Commissione)
(1847)
3. Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini - Relatore alla Commissione MARTINI
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(2227)
Seguito esame e rinvio
4. Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla Commissione Elena FERRARA
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione)
(2459)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri)
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2443)
2. Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2474)
- Relatrice alla Commissione PUGLISI

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2304)
2. Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2355)
- Relatori alla Commissione Laura FASIOLO e MARIN

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª e della 14ª Commissione)
(2400)
2. BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione)
(288)
3. D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª e della 14ª Commissione)
(679)
4. LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 12ª e della 14ª Commissione)
(1548)
5. CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 12ª e della 14ª Commissione)
(1557)
- Relatori alla Commissione CONTE e LIUZZI

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(322)
2. TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli exIstituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(934)
3. Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(972)
4. MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(1616)
- Relatore alla Commissione MARTINI
Rinvio del seguito dell'esame congiunto
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BLUNDO, FUCKSIA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, SERRA, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, DONNO, PAGLINI, PETROCELLI- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 si è proceduto alla nomina dei dirigenti di ruolo di prima e seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con decreto del Ministero dell'istruzione n. 207 del 9 aprile 2015 si è altresì proceduto all'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e degli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ripartendoli tra gli uffici centrali e periferici del Ministero, come da tabella allegata allo stesso decreto;

al decreto n. 207 è poi seguito un avviso pubblico per la raccolta dei curricula, in cui non vi è stata alcuna indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione della documentazione presentata dai candidati. Inoltre, non sono stati indicati neppure i componenti della commissione giudicante, nonché i requisiti che occorreva possedere per farne parte. Infine, il termine di 7 giorni entro il quale era obbligatorio inviare la documentazione risulta essere oggettivamente molto breve e insufficiente per garantire la corretta pubblicità e trasparenza della procedura di selezione. Oltre a non aver poi avuto alcuna notizia sull'avviso pubblico, nonostante, a quanto risulta agli interroganti, vi siano già i vincitori che avrebbero anche firmato i contratti di assunzione; risulta altresì che per i 2 posti previsti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro non sia addirittura stato previsto alcun avviso pubblico;

considerato inoltre che:

all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola è stabilito che, al fine di "assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001";

inoltre, si statuisce che "Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica disciplinata dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga inadeguata e poco trasparente la gestione della procedura di selezione per la copertura dei posti previsti per le Direzioni generali e i Dipartimenti del Ministero, nonché per gli Uffici scolastici regionali, così come ripartiti nel decreto ministeriale n. 207 del 9 aprile 2015;

se non ritenga opportuno fare chiarezza sulle motivazioni che sottendono alla mancata indicazione all'interno dell'avviso pubblico dei componenti della commissione di valutazione dei curricula dei candidati, nonché dei criteri di valutazione degli stessi curricula;

quali iniziative intenda porre in essere per garantire in futuro una maggiore trasparenza nella procedura di selezione delle figure dirigenziali che, ai sensi del comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dovranno per il triennio 2016-2018 occuparsi della valutazione dei dirigenti scolastici.


(3-02127)

BLUNDO, PUGLIA, SANTANGELO, COTTI, GIARRUSSO- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 94, prevede che "per il triennio 2016- 2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni";

con decreto ministeriale n. 882 del 12 novembre 2015, sono stati individuati 48 incarichi di livello dirigenziale non generale, con funzioni ispettive. Le risorse umane selezionate avranno un incarico a tempo determinato, precisamente della durata di 3 anni, opereranno in grandissima parte presso l'amministrazione periferica (45 su 48) e dovranno occuparsi della valutazione dei dirigenti scolastici e del personale docente. La figura del dirigente tecnico con funzioni ispettive è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 297 del 1994, e dal decreto ministeriale n. 60 del 23 luglio 2010, e tra i suoi compiti è riconosciuto quello di redigere, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, nonché di fornire adeguato supporto alle attività di aggiornamento e formazione del personale dirigenziale e docente delle scuole;

considerato che:

l'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 stabilisce che gli incarichi per le funzioni ispettive sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di far conoscere esattamente il numero dei posti disponibili e le modalità di ripartizione degli stessi tra l'amministrazione centrale e quelle periferiche, nonché i criteri mediante i quali procedere alla valutazione comparativa. La medesima procedura è imposta anche dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 882 del 12 novembre 2015;

nonostante sia riconosciuto in capo all'amministrazione centrale, contestualmente all'avvio della procedura di selezione, l'obbligo di rendere noti i criteri di scelta dei candidati, sia negli avvisi dell'amministrazione centrale, che in quelli degli uffici scolastici regionali, è presente solo un generico richiamo a quanto disposto nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza che vi sia indicazione precisa dei criteri mediante i quali sono scelti dirigenti tecnici ispettori. Pur essendo riferite a un unico avviso pubblico, i criteri e le tabelle di valutazione, alle quali si è fatto riferimento, ovviamente dove sono stati pubblicati, risultano essere differenti da regione a regione e, inoltre, vi sarebbero numerose segnalazioni di punteggi non correttamente calcolati o attribuiti, ovvero di casi in cui i candidati sono venuti a conoscenza dei suddetti criteri, solo dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti, previsto dalla legge n. 241 del 1990. In Molise, tale richiesta è stata soddisfatta solo dopo l'inoltro di una formale diffida ad adempiere, ma lo stesso ufficio non ha mai pubblicato gli esiti della procedura di interpello. Si rileva, inoltre, che, in alcune regioni, non sono stati neanche attribuiti dei punteggi, ma che la scelta del vincitore sia stata fatta sulla base di giudizi apodittici e che tali scelte siano state pubblicate, solo dopo la formalizzazione degli incarichi, impedendo un'eventuale azione di impugnativa;

considerato inoltre che vista la riconosciuta valenza della funzione ispettiva che tali dirigenti tecnici andranno a svolgere, quanto esposto risulta essere, a parere degli interroganti, molto grave e in palese violazione dell'obbligo di garantire una procedura valutativa ispirata ai criteri di trasparenza e imparzialità per gli incarichi dirigenziali, requisiti peraltro più volte evidenziati anche nella legge n. 107 del 2015. Inoltre, agli interroganti risulta addirittura che i criteri di valutazione non solo non sono stati specificati prima, come sarebbe normale fare in ogni procedura concorsuale o paraconcorsuale, ma, in alcuni casi, sono stati addirittura definiti dalle commissioni valutatrici successivamente, a curricula già noti. Segnalazioni che farebbero quasi pensare ad un modus operandi finalizzato a individuare precisi criteri di valutazione volti a favorire alcuni candidati piuttosto che altri, nell'iter di selezione;

considerato per di più che, ad avviso degli interroganti:

il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge e la scelta dei candidati sulla base di quanto indicato ha prodotto disparità di trattamento da parte delle diverse commissioni regionali, al punto da generare numerosi contenziosi tra l'amministrazione e alcuni candidati;

la definizione e preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione è un passaggio obbligatorio nella procedura di selezione di qualsiasi dirigente pubblico e pertanto anche per tali dirigenti;

considerato altresì che già nel 2015 il Ministero ha seguito lo stesso, a parere degli interroganti, discutibile modus operandi nella procedura di selezione per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali non generali, presso le direzioni generali e i dipartimenti del Ministero, nonché gli uffici scolastici regionali. Anche in quell'occasione, infatti, dopo aver emanato il decreto ministeriale 9 aprile 2015, n. 207, il Ministero lanciò un avviso pubblico per la raccolta dei curricula, senza indicare i criteri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione della documentazione presentata dai candidati e addirittura senza nemmeno indicare i componenti della commissione giudicante, nonché i requisiti che occorreva possedere per farne parte. Su quest'altra problematica la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già presentato un'interrogazione a risposta orale in 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, 3-02127, che non ha mai ricevuto risposta, in cui si chiedeva sulla scia di quanto accaduto per le direzioni generali e i dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, quali iniziative il Ministro in indirizzo intendesse attuare per garantire una maggiore trasparenza nella procedura di selezione, prevista dal comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle segnalazioni pervenute e nel rispetto di tutti coloro che hanno inviato la loro candidatura, non ritenga urgente e doveroso adottare tutte le iniziative utili a garantire una selezione dei dirigenti tecnici ispettori, rispettosa dei principi fondanti del nostro ordinamento giuridico, nonché delle disposizioni legislative testè richiamate.


(3-02956)

MONTEVECCHI, MORONESE, BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, SANTANGELO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

sull'articolo pubblicato il 21 giugno 2016 dal quotidiano "la Repubblica", edizione Bologna, si legge che è stata inviata una lettera al rettore e al Senato accademico dell'Università di Bologna e tra i firmatari vi è anche la consigliera regionale Silvia Prodi, nipote dell'ex premier Romano Prodi;

nella suddetta missiva cinque ex studenti del professor Enrico Lorenzini, oggi laureati con lode in Ingegneria, protestano contro il conferimento allo stesso del titolo di Professore Emerito. In particolare, il docente, 16 anni fa, era stato accusato di plagio ed oggi tale vicenda è tornata di attualità, alimentando proteste e molti mormorii;

il quotidiano riporta testualmente parte del contenuto della citata lettera indirizzata al Rettore: "Siamo laureati dell'Alma Mater ed ex studenti del professor Enrico Lorenzini, al quale Lei recentemente ha consegnato il titolo di professore emerito". I cinque ex studenti, di cui alcuni attualmente esercitano all'estero, sono: il professor Giovanni Bruno, Giovanna Cicognani, coordinatore scientifico presso l'istituto di ricerca internazionale Laue-Langevin, Francesco Festa, la professoressa Rita Fioresi e Silvia Prodi, consigliere regionale del Partito democratico ("la Repubblica", edizione di Bologna del 21 giugno 2016);

a quanto si apprende dal suddetto articolo, "gli ex studenti e laureati ingegneri fanno riferimento a una lettera dell'allora Rettore Fabio Roversi Monaco, datata 6 marzo 2000, e pubblicata dal settimanale L'Espresso in cui il professor Lorenzini viene accusato dal Senato Accademico di aver copiato un suo manuale (ma dall'accusa il docente si è sempre difeso, prosciolto anche dal consiglio di disciplina del Cun). "Anche alla luce del contenuto della lettera" di Roversi Monaco, "esprimiamo sdegno per questa decisione" (...) "In qualità di laureati dell'Università di Bologna, e di cittadini, riteniamo doveroso che Lei chiarisca pubblicamente le responsabilità di una scelta che appare ingiustificabile"" ("la Repubblica", edizione di Bologna del 21 giugno 2016);

l'art 111 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede: "Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito", qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari: il titolo di "professore onorario" qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche";

l'Università di Bologna ha proposto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'attribuzione del titolo di professor emerito al professor Enrico Lorenzini; titolo che è stato concesso, successivamente a ricorso per ottemperanza, in accoglimento del quale la sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna 15 gennaio 2015, imponeva la sottoscrizione del decreto ministeriale per la nomina del suddetto professore al Ministero;

successivamente, articoli di stampa, confermati da documentazione acquisita, a seguito di accesso agli atti, hanno fatto emergere che il professor Lorenzini era stato accusato di gravi casi di plagio accademico, relativi a 2 suoi volumi, dal titolo "Ebollizione" e "Traccia delle lezioni di termotecnica del reattore", edite da Pitagora Editrice Bologna, rispettivamente nel 1979 e nel 1973 ("l'Espresso" del 1° giugno 2016);

in particolare, in una lettera firmata dal rettore pro tempore dell'Università di Bologna, professor Roversi-Monaco, pubblicata come allegato al citato articolo, a firma di Fabrizio Gatti, si afferma che: "Il Senato Accademico (…) aveva dato l'incarico di esaminare la questione a due Presidi (...)" e aggiunge che l'indagine si era conclusa "con il riscontro dell'identità assoluta del volume "Ebollizione" con due capitoli - integralmente tradotti: senza aggiunte, senza note, senza commenti, e senza citazione alcuna dell'autore - del volume scritto da M.M. El Wakil, dal titolo "Nuclear heat transport". Aggiungeva Roversi-Monaco che in un altro caso (relativo al volume "Traccia delle lezioni di termotecnica del reattore", per un errore materiale indicato nella lettera come "Traccia delle esercitazioni di termodinamica del reattore"), " [...] la commissione ha riscontrato invece strette analogie con l'edizione italiana curata da Giona e Passino dal volume "I principi delle operazioni unitarie" di Alan S. Foust"" ("l'Espresso" del 1° giugno 2016);

sulla vicenda deliberò la corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale senza peraltro che fosse garantita all'Università di Bologna la partecipazione al procedimento, né tanto meno la produzione di documenti, come risulta dalla constatazione che nessuno dei consiglieri apparteneva all'Università di Bologna, e dalla lettera del rettore professor Roversi Monaco del 20 settembre 2000;

nel citato documento della corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale si delibera che: "Considerata la buona fede del professor Lorenzini, che non ha mai percepito alcun compenso per le sue pubblicazioni, né se ne è servito ai fini di carriera, atteso che le stesse non risultano inserite nell'elenco allegato al curriculum datato 1994", e si aggiunge che "nonostante debba riconoscersi nel comportamento del Prof. Lorenzini una dose di leggerezza ed ingenuità, possa tuttavia essere esclusa qualsiasi intenzione di consumare un plagio";

l'Università di Bologna, come rappresentata dal suo rettore (Lettera Roversi Monaco del 6 marzo 2000) notava invece, tra l'altro, che uno dei due titoli aveva "costo di L. 25.000", ed era "nel catalogo della Casa editrice Pitagora";

sempre rispetto a quanto affermato nella delibera della Corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale, l'università di Bologna, come rappresentata dal suo rettore, notava invece, tra l'altro, che i 2 titoli appaiono nell'elenco allegato al curriculum, datato 1994, del professore in questione;

considerato, inoltre, che a quanto risulta agli interroganti:

nella sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 570 del 2009 si legge che veniva sostanzialmente affermato, sulla base della documentazione prodotta, che erano vere le accuse di plagio e violazione di copyright rivolte al professor Lorenzini dal professor Roversi-Monaco;

il "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito" in vigore presso l'Università di Bologna all'art.1 afferma tra l'altro che: "Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai professori (…) che (…) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni dell'Ateneo in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito o leso il prestigio dell'Istituzione Accademica";

l'articolo 27, comma 3, del codice etico dell'Università di Bologna, a cui il citato regolamento rimanda, afferma: "L'Università non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente (…). Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore diverso da quello reale. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non intenda procedere con adeguate verifiche, al fine di chiarire se l'Università di Bologna abbia mai fornito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca spiegazioni di quanto accaduto, posto il procedimento amministrativo avanti il TAR dell'Emilia-Romagna, e quali eventuali provvedimenti intenda assumere all'esito delle verifiche condotte;

se, anche a seguito dell'ampia attenzione che hanno rivolto ad essa i mezzi di informazione, i fatti narrati non possano essere lesivi della reputazione e della credibilità non solo dell'Università di Bologna, ma dell'intero sistema universitario italiano.


(3-02982)