Premesso che:
nella seduta di martedì 4 agosto 2015, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato ha approvato il parere sull'atto del Governo n. 181, "Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali", che contiene, fra l'altro, la seguente osservazione: "per procedere nella riorganizzazione e nel rilancio del modello di amministrazione per agenzie iniziata meritoriamente dal decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di predisporre una analisi valutativa - che si avvalga anche di una comparazione fra il modello attuato nel nostro paese e i migliori standard internazionali - degli aspetti istituzionali, organizzativi, strategici e operativi delle amministrazioni fiscali, anche ricorrendo alle professionalità e competenze di organismi terzi, di rilievo internazionale, fra cui prioritariamente l'Ocse e il Fondo monetario internazionale";
con comunicato stampa n. 204 del 14 ottobre 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che "A seguito della riforma fiscale attuata dal Governo tra il 2014 e il 2015, in virtù della delega del Parlamento, il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan intende promuovere l'implementazione operativa dei principi che hanno ispirato la delega: un rapporto rinnovato tra contribuente e amministrazione fiscale, basato sulla fiducia e la collaborazione, orientato a incrementare il livello di adempimento spontaneo e prevenendo il contenzioso tributario. A tal fine il ministro ha conferito al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) l'incarico di individuare tra le esperienze internazionali buone pratiche che potrebbero essere adottate anche dalla nostra amministrazione fiscale. La missione del FMI comincia oggi, mentre la missione dell'OCSE si svolgerà tra qualche settimana. Alle missioni partecipano anche esperti internazionali in materia di amministrazione fiscale";
a più riprese, da allora, i componenti della 6ª Commissione permanente del Senato hanno chiesto informazioni circa l'esito dell'analisi valutativa compiuta dal Fondo monetario internazionale e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ottenendo dai rappresentanti del Governo rassicurazioni sul fatto che il Parlamento ne sarebbe stato informato, non appena fossero arrivati i rapporti di tali organismi;
da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2016, rispondendo ad apposita domanda della senatrice Guerra, il Ministro ha confermato che i rapporti di Fmi e Ocse sono arrivati e sono all'attenzione del Governo, aggiungendo che tali rapporti potranno costituire la base del futuro dibattito sull'assetto delle agenzie fiscali e che il Parlamento sarà al più presto informato sulla questione;
il 1° giugno 2016, nel corso della trasmissione di Rai 2 "Virus - Il contagio delle idee", il conduttore Porro, durante un'intervista al Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbe dichiarato di avere avuto informazioni da membri di Governo sul contenuto dei rapporti "secretati" di Ocse e Fmi da cui emergerebbe che, mentre nei confronti dei grandi contribuenti l'atteggiamento dell'Agenzia delle entrate è "compliant", "nei confronti dei micro e degli invisibili" si registrerebbe un atteggiamento "vessatorio";
l'11 giugno 2016, sempre il giornalista Porro scrive un articolo su "il Giornale" dal titolo "Equitalia trema per i dossier rimasti segreti", in cui ribadisce che "Gli analisti dell'Ocse dipingono un quadretto delle nostre Agenzie e in particolare dell'attività di riscossione nei confronti dei microcontibuenti da brivido. Lo stesso che migliaia di invisibili conoscono bene (…) Negli ultimi quindici anni queste Agenzie hanno concentrato nelle loro mani un potere incontrollabile. Alle funzioni di accertare banalmente l'evasione ed eventualmente (sic!) riscuoterla, hanno sommato un potere, micidiale, di condizionamento delle norme fiscali e di loro interpretazione che schiaccia il contribuente. A scriverlo ora sono anche analisti internazionali e indipendenti". E continua spiegando come nel rapporto Ocse si dice che il comportamento delle Agenzie è di essere "forti con i deboli e più o meno corrette con i forti", continuando con l'affermare che sarebbe il contenuto di questi rapporti a spingere il premier a lanciare l'idea di "abolire Equitalia" e che i rapporti sono secretati perché "si ha paura del loro impatto politico",
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui i rapporti inviati da Ocse e Fmi, a seguito di un'analisi valutativa effettuata anche su sollecitazione della 6ª Commissione permanente del Senato e su una materia che è stata oggetto di delega al Governo da parte del Parlamento, non siano stati resi tempestivamente noti al Parlamento stesso, anche al fine di evitarne rappresentazioni parziali, a fronte di presunte fughe di notizie;
se i contenuti dei rapporti "anticipati" a più riprese dal giornalista Porro rispondano o meno a verità, e se, in caso contrario, il Ministro in indirizzo non ritenga che sia suo dovere smentirli, in modo da evitare che sia gettato inutilmente discredito su agenzie che lavorano al servizio dello Stato;
se risponda a verità che dall'analisi valutativa degli organismi internazionali discende l'opportunità del superamento di Equitalia e, in questo caso, in quale direzione il Governo intenda avanzare le sue proposte.
Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
a partire dagli anni '90 la Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (9.978 contratti);
la Barclays consigliava alla clientela di stipulare questo mutuo in euro assicurando tassi più bassi, e di conseguenza rate mensili più accessibili rispetto ai prodotti concorrenti sul mercato, grazie al fatto che il tasso di interesse era legato al Libor del franco svizzero (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) che era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale nei tassi aumentava il margine di guadagno dell'istituto bancario scaricando sul cliente il rischio di cambio. Il tasso di cambio comporta infatti sul piano astratto un'uguale alea contrattuale per entrambe le parti, ma, nel concreto del caso specifico, il rischio era solamente per il mutuatario. Va altresì sottolineato che la banca, prima di proporre sul mercato questo prodotto finanziario, aveva studiato i grafici storici dell'andamento euro-franco svizzero, dai quali si evinceva chiaramente che nel periodo di vendita degli stessi il tasso di cambio aveva raggiunto i massimi storici e che quest'ultimo sarebbe sicuramente sceso nel medio-lungo termine, con la conseguenza di un aggravio economico per i mutuatari;
nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevedeva, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo andasse prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso, utilizzando peraltro impropriamente il termine di capitale "restituito";
il procedimento di indicizzazione al franco svizzero seguito dall'intermediario in caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo avviene nel seguente modo: la banca moltiplica il capitale residuo al tasso convenzionale e lo divide per il tasso attuale sottraendo il fondo fruttifero previsto dal mutuo. Tale procedura comporta secondo la banca l'indicizzazione del capitale residuo prima al tasso di cambio vigente al momento della stipula del mutuo e successivamente al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione. Tale operazione, sotto il profilo matematico bancario-finanziario, risulta errata, in quanto, se si volesse convertire una moneta in euro in un'altra in franchi svizzeri, sarebbe necessario moltiplicare la somma in euro al tasso di cambio attuale, mentre, se si volesse convertire una somma in franchi svizzeri in un'altra in euro, si dovrebbe dividere la somma in franchi svizzeri al tasso attuale. Nella fattispecie, la banca cela un prestito in valuta, facendo credere invece un prestito in euro al fine di convincere il mutuatario che non vi è alcun rischio di cambio di valuta e di riportare una somma in euro ad un tasso di cambio attuale tenuto conto di quello della stipula. La banca al momento della vendita di tale finanziamento ben sapeva che il tasso di cambio convenzionale (tasso di cambio al momento della stipula del mutuo, non corrispondente ai tassi del giorno) si trovava nella fase più alta della curva storica del tasso di cambio euro-franco svizzero, e che tale curva (e quindi tale rapporto tra le due monete) sarebbe sicuramente scesa negli anni creando un aggravio per il mutuatario al momento della restituzione di quanto prestato dalla banca. Tale meccanismo non si configura soltanto nel caso dell'estinzione anticipata ma si configura anche nella vita del mutuo stesso in ogni singola rata. In tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario (ABF), con decisione n. 5874 del 29 luglio 2015, il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;
considerato che:
dal 2008, il franco svizzero ha iniziato ad apprezzarsi sull'euro (e nel 2011 la banca ha tolto dal mercato il prodotto senza darne avviso ai mutuatari) e alcune famiglie hanno scoperto di dover restituire a Barclays cifre più elevate rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava (e invia tuttora) gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro, non indicando alcun importo in franchi svizzeri;
il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero colpisce ogni singola rata in quanto la stessa è composta essenzialmente dalla quota interessi e dalla quota capitale che soggiace agli effetti del cambio di valuta. Nel gennaio 2015 inoltre la Banca centrale svizzera (Bns) ha abolito il tasso di cambio minimo di 1,20 franchi per un euro e parallelamente ha abbassato di 0,5 punti il tasso d'interesse di riferimento portandolo a meno 0,75 per cento;
nei contratti di cui si tratta, poi, la Barclays ha applicato dei tassi di cambio convenzionali, maggiorandoli già di qualche punto percentuale rispetto a quelli effettivi del giorno, aspetto che ha fatto sì che la banca avesse già una rivalutazione monetaria in suo favore al momento della firma del contratto;
tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare solo rate mensili più accessibili grazie al tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;
secondo le istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate dalla Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e ai servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;
considerato che, ad avviso dell'interrogante:
la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;
la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano; come è stato affermato anche dalla Banca d'Italia, tramite l'ABF nelle decisioni favorevoli del collegio di coordinamento n. 5855, n. 5856 e n. 5874 del 29 luglio 2015 con le quali viene reso nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata;
il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia e, a detta dei mutuatari, neppure i funzionari stessi della Barclays erano informati sull'intero contenuto dei mutui. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"; maggiormente prima di vendere un prodotto ad "alto rischio" gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;
se i mutuatari fossero stati resi a conoscenza del vero meccanismo del mutuo, non avrebbe firmato con un tasso convenzionale maggiorato o avrebbero monitorato la situazione optando per la conversione del mutuo nel momento stesso in cui i tassi di cambio hanno iniziato a scendere, evitando così rivalutazioni monetarie dalle cifre astronomiche. A ulteriore prova che i mutuatari non erano a conoscenza di tale meccanismo è il semplice fatto che le lamentele (cause) sono partire soltanto dopo aver richiesto i conteggi di estinzione e mai prima, in quanto tale rivalutazione incide anche sulle rate mensili del mutuo;
la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-ter del testo unico, secondo il quale nessuna penale o onere o aggravio può essere applicato in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-sexies, comma 1, tra l'altro, statuisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore";
considerato inoltre che:
con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'ABF ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa;
con la decisione del 20 maggio 2015 n. 4135, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;
il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;
considerato che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alle citate decisioni del collegio di coordinamento;
considerato, infine, che questa su questa tipologia di mutuo esistono già delle sentenze favorevoli al mutuatario anche a livello europeo (Spagna e Corte europea),
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziali in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays bank Plc sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;
se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;
quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;
se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro sull'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;
se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.
Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti, la sentenza n. 24 del 2 maggio 2012 del Tribunale civile di Torre Annunziata ha dichiarato il fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione SpA, per aver emesso obbligazioni in violazione di quanto disposto dall'articolo 2412 del codice civile, per un valore di 858 milioni di euro circa;
a giudizio degli interroganti, con tale fallimento ha avuto formalmente inizio una vicenda inquietante che ha minato ulteriormente la già esigua credibilità del sistema di acquisto di titoli al portatore, nonché dei suoi strumenti di tutela e controllo. Detto fallimento, è difatti, quasi unico per le sue smisurate dimensioni, tanto che ha drammaticamente coinvolto, in maniera diretta, oltre 13.000 risparmiatori e, in maniera indiretta, l'intera area costiera vesuviana dove, in larga parte, risiedono i risparmiatori truffati e nella quale operava la società;
il raggiro perpetrato ai danni dei risparmiatori è stato fondato ingenerando in loro la convinzione che stessero effettuando investimenti a capitale garantito, in quella che era stata fatta apparire come una regolare ed autorizzata attività di emissioni di obbligazioni. Gli stessi invero acquistavano titoli obbligazionari;
la società partecipava ad aste pubbliche sin dal 1996 e, per quanto risulta agli interroganti, con assemblea straordinaria di azionisti e obbligazionisti, essa avrebbe annunciato l'avvenuta accettazione di un prestito obbligazionario. Tale prassi si sarebbe verificata sugli anni 1998, 2000, 2002 e 2004;
l'apparente solidità della Deiulemar, poi fallita, peraltro "certificata" secondo le regole della contabilità previste dalla normativa vigente, veniva ingenerata negli ignari risparmiatori anche dalle dimensioni internazionali della società;
considerato, inoltre, che:
da quanto emerso dalle attività di indagine sinora effettuate dalla magistratura civile e penale, l'emissione di titoli da parte della fallita Deiulemar risulterebbe essere stata effettuata quantomeno dal 1996;
dalle indagini effettuate, in particolare, sarebbe emerso che sin dal 1997, l'Ufficio italiano dei cambi, oggi confluito nella Banca d'Italia, avrebbe già all'epoca rigettato la richiesta di iscrizione della società nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni (testo unico bancario), per mancanza dei presupposti di legge; nel 2002, poi, la Banca d'Italia, in relazione ai fatti evidenziati, avrebbe segnalato la società alla competente Procura della Repubblica;
Nunzia D'Aniello e Anna Imparato hanno presentato, in data 16 luglio 2013, presso il Senato, una petizione popolare (n. 360), sottoscritta da 3.026 persone, che è stata assegnata alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro). Nonostante gli innumerevoli solleciti e l'accoglimento della stessa presso la Commissione delle petizioni europee per violazione dell'art. 3, la petizione ad oggi non è ancora stata esaminata dalla Commissione competente del Senato;
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
occorre evidenziare che dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata sarebbe emerso che, dal 2005 e sino a tutto il 2012, vi sarebbero state oltre 30.000 movimentazioni sui conti correnti riconducibili ai soci della Deiulemar, per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro;
non risulta chiaro secondo gli interroganti quali siano stati i controlli preventivi delle autorità vigilanti, essendo la Deiulemar un emittente diffuso soggetto alla vigilanza della Consob e ancor di più della Banca d'Italia, e quali le ragioni dei mancati controlli su un deficit di circa 600 milioni di euro che brucia il risparmio, spesso di una vita, di almeno di 13.000 risparmiatori determinando le gravissime ripercussioni economiche e sociali che hanno coinvolto decine di migliaia di famiglie;
considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti:
le indagini in corso sono tuttora lente e complesse e continuano dal 2002;
la determina unica del defunto capitano Michele Iuliano (ex amministratore unico della società Deiulemar compagnia di navigazione) giuridicamente non sarebbe riscontrabile in quanto, nel 2007, non è stata indetta nessuna assemblea straordinaria che possa giustificare l'immissione dell'enorme quantità di titoli emessi sul mercato in esecuzione della determina dell'amministratore unico;
inoltre, sono sorti dubbi circa la presenza di un documento attestante un prestito dato alla Deiulemar socio unico dalla Montetitoli SpA su impulso della Banca d'Italia, anche alla luce del fatto che quest'ultima ha dichiarato di aver fornito ampia collaborazione all'autorità giudiziaria sin dal 2002;
ad oggi non sono ancora pervenuti ispettori da parte del Ministero della giustizia;
la Deiulemar non ha mai modificato lo statuto né indetto alcuna assemblea straordinaria per passare da società plurima a socio unico;
l'ultima promessa fatta dalla curatela fallimentare risale a 6 mesi fa, con l'approvazione del riparto parziale che prevede il pagamento in favore dei creditori chirografari nella misura dell'1 per cento sulla somma investita relativa ai crediti ammessi.
nella comunicazione si spiega che, in ragione di alcune problematiche emerse in relazione ai codici IBAN comunicati e della conseguente difficoltà di procedere con gli accrediti delle somme in favore di tutti gli aventi diritto, il pagamento avverrà mediante assegni circolari;
purtroppo ad oggi molti dei creditori, fra cui anche persone anziane, non hanno ancora ricevuto il promesso riparto dell'1 per cento;
rilevato infine che, ad avviso degli interroganti, risulta fortemente censurabile la condotta posta in essere fin dal 2002 sulla vicenda in questione da parte del gruppo Deiulemar, degli organismi di controllo e vigilanza, nonché della competente autorità giudiziaria,
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, nel rispetto delle indagini che la magistratura conduce, per gli aspetti di propria competenza, intendano adottare urgenti iniziative per fare chiarezza su un fallimento dai risvolti, a parere degli interroganti, clamorosi;
quali iniziative di competenza intendano assumere, affinché non siano come al solito i risparmiatori a pagare per la leggerezza ed il mancato senso di responsabilità di coloro che possono aver condotto gestioni censurabili;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, adottare le opportune iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari coinvolti;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intraprendere, al fine di verificare se vi siano stati controlli da parte della Prefettura, del Tribunale e della Camera di commercio, anche relativamente alla partecipazione della società Deiulemar ad aste pubbliche.