Premesso che:
con l'entrata in vigore la legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, è prescritta l'obbligatorietà delle vaccinazioni al fine dell'iscrizione agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie fino all'età di 16 anni, sia pubbliche, sia parificate, sia private;
la legge non contiene previsioni per quanto riguarda altri tipi di strutture comunitarie, comprese le ludoteche, che possono operare anche nelle fasce orarie scolastiche;
secondo quanto risulta agli interroganti, a Caserta e provincia, ma verosimilmente anche in altre parti d'Italia, così come si ricava dalla lettura dei post inseriti sui social media, molti genitori di bambini nella fascia d'età delle scuole d'infanzia contrari all'obbligatorietà dei vaccini si stanno rivolgendo a strutture private non classificate come "scuole", ma che nei fatti svolgono attività ricreativa e didattica;
le stesse accettano iscrizioni di bambini non vaccinati non avendo alcun obbligo contrario,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti che potrebbero assumere proporzioni allarmanti nel giro di poche settimane;
se sia stata valutata la possibilità di chiarire che per "scuole private" si intende qualunque struttura che svolga attività didattica anche se non catalogata come tale;
se sia stato previsto un monitoraggio degli eventuali abbandoni delle scuole d'infanzia in prossimità del marzo 2018, data entro la quale i genitori sono tenuti ad integrare la documentazione sanitaria consegnata alle scuole.
la sentenza n. 9234/2017 del Tar Lazio, Sez. III bis, pronunciata sul ricorso n. 06443/2017, proposto dalla professoressa Silvia Canuto, ha annullato le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 374 del 2017, di aggiornamento della seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, nella parte in cui esclude dalla possibilità di inserimento in seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP (insegnante tecnico pratico);
il parere dell'Avvocatura di Stato del 12 agosto 2017, n. 396352, comunicava all'amministrazione la non consumabilità delle scelte operate dal Tar, aggiungendo inoltre che tale scelta si conformava alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, che con ordinanza n. 1836/2016, in occasione del concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, aveva già chiarito, proprio in relazione alla categoria degli insegnanti ITP, che, "pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici concorsi a posti e a cattedre, è e deve essere interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio", dichiarando quindi la propria intenzione a non procedere in appello e invitando l'amministrazione a conformarsi alla recente decisione del Tar Lazio, in quanto ciò avrebbe costituito l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti vantanti posizioni omogenee;
la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35937 del 17 agosto 2017, avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di istituto di II fascia dei docenti diplomati ITP. Sentenza sfavorevole Tar Lazio 9234/2017 decreto Presidenziale 4142/17", inviata dalla Direzione generale per il personale scolastico agli Uffici scolastici regionali li invita a conformarsi al contenuto della sentenza Tar Lazio n. 9234/2017 provvedendo all'inserimento in seconda fascia degli insegnanti tecnico pratici che avessero un contenzioso pendente relativo all'inserimento nella seconda fascia di istituto;
in data 29 agosto 2017 è stata emanata la nota n. 37381 avente ad oggetto "Anno scolastico 2017/2018 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.";
in particolare, al paragrafo "1 - conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo", evidenzia che "È possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse";
l'unico accertato ricorrente destinatario delle misure di cui alla sentenza n. 9234/2017 era la professoressa Silvia Canuto e in via generale, nonostante le migliaia di ricorsi finora presentati dai docenti tecnico pratici per l'inserimento nella seconda fascia di istituto, solo una piccola percentuale risulta attualmente destinataria di misure giuridiche cautelari, mentre la maggior parte risulta ancora in attesa di una pronuncia;
considerato inoltre che:
a parere degli interroganti, il contenuto della nota n. 35937 del 17 agosto 2017 appare poco chiaro ed ambiguo, giacché non si comprende se l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia dei docenti tecnico pratici, che abbiano dimostrato di avere un contenzioso in atto finalizzato all'inserimento nelle graduatorie, debba dare diritto alla convocazione da tale graduatoria o fascia e, quindi, alla stipula di contratti oppure se, diversamente, esso debba essere interpretato ai sensi della nota n. 37381 che prevede la concessione di tale opportunità esclusivamente ai soggetti destinatari di misure giuridiche favorevoli;
tale ambiguità ha portato gli uffici scolastici e le scuole ad un'interpretazione soggettiva, con risultati ed effetti contrastanti e opposti;
gli insegnanti tecnico pratici non destinatari di misure giuridiche favorevoli, ma ugualmente inseriti in seconda fascia per effetto dei contenziosi avviati, sono stati in alcuni casi regolarmente convocati dalla seconda fascia potendo quindi stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi annuali o di supplenze, mentre in altri casi ciò è stato reso impossibile,
se la nota debba essere interpretata nel senso che l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti tecnico pratici che abbiano dimostrato di avere un contenzioso in atto comporti per loro il diritto di stipula di contratti per l'assunzione, o se tale nota sia finalizzata al semplice inserimento con riserva, e non dia quindi diritto alla chiamata, giacché finalizzata semplicemente ad evitare il rifacimento continuo e in corso d'anno delle graduatorie;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che gli evidenziati dubbi interpretativi possano incentivare alcuni particolari ricorsi.