SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)



190ª seduta: giovedì 12 marzo 2015, ore 14,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

I. Audizione del vice ministro Casero sulle azioni di contrasto all'evasione fiscale internazionale anche in relazione ai recenti accordi riferiti alla trasparenza dei rapporti finanziari
Audizione svolta

II. Interrogazioni
interrogazioni svolte

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:
Deputati CAUSI e MISIANI. - Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione GIACOBBE
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 13a e della 14a Commissione)
(1564)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - Relatore alla CommissioneMauro Maria MARINO
(Relazione alla 14ª Commissione)
(1758)


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
1. Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento - Relatrice alla Commissione CHIAVAROLI
(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)
(n. 147)
2. Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI
(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)
(n. 148)
IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:
MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) - Relatore alla Commissione MOLINARI
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(624)
II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1259)
2. Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1559)

III. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI ISGRO'. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli - Relatore alla CommissioneMauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 40 definitivo)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
VACCIANO , SIMEONI , MOLINARI , FUCKSIA , GIROTTO , CATALFO , BERTOROTTA , MORRA , SCIBONA- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 19 marzo 2014, in un servizio televisivo del programma "Le Iene", un consulente commerciale avanzava le lamentele di correntisti rispetto ad ambiguità relative ad alcune voci di spesa nel contratto di sottoscrizione con la Banca di Sassari, in particolare, tali dubbi si concentravano sull'impossibilità di chiarire il criterio di applicazione della voce "scritture";
in sostanza, presso questo istituto bancario il costo di un bonifico on line pattuito per contratto a 1,10 euro che viene detratto in tempo reale congiuntamente alla somma da versare al destinatario dell'operazione, raggiungeva il totale di 4,90 euro, a causa dell'aggiunta di due righe di testo descrittive dell'operazione all'interno dell'estratto conto cartaceo, che hanno comportato una maggiorazione totale di 3,80 euro, ossia 1,90 euro per ciascuna riga descrittiva dell'operazione;
stesso discorso per il pagamento attraverso il modulo F24, strumento gratuito presso la maggior parte degli sportelli delle imprese che erogano servizi finanziari, messo a disposizione del contribuente per il pagamento di tasse dovute allo Stato. Nel caso preso in considerazione, il modello F24 viene nominato nel contratto di sottoscrizione come operazione gratuita, alla quale però viene aggiunto lo stesso tipo di addizionale di 1,10 euro, comunque non legata anche in questo caso ad alcuna operazione prettamente bancaria;
come ultima informazione saliente nel servizio televisivo viene sottolineato che i sottoscrittori di conti correnti presso la Banca di Sassari sono all'incirca un milione e mezzo, il che fa pensare che l'ammontare di questi introiti dubbi possa aggirarsi ipoteticamente intorno al milione di euro;
considerato che:
con il provvedimento del 9 febbraio 2011, "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", la Banca d'Italia richiama un insieme di criteri volti a garantire nei confronti dei clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli, inoltre, la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti, facilitando la confrontabilità con altre offerte affini. Infatti, a parere degli interroganti, può accadere che la documentazione elaborata dagli intermediari, sia nella fase precontrattuale che postcontrattuale, sebbene completa nei contenuti, non risulti intuitivamente comprensibile;
in merito ai costi di un conto corrente, essi dovrebbero essere esatti come controprestazione all'obbligazione adempiuta ai sensi del contratto sottoscritto, tuttavia è opinione degli interroganti che negli estratti conto periodici a volte emergano dei costi che sono collegabili solo in maniera indiretta ad un servizio specifico reso al cliente dalla banca, voci di costo risibili, indicate tra le spese di cui il cliente è passibile, ma difficilmente individuabili nella vera e propria sommatoria economica delle varie prestazioni bancarie. Un chiaro esempio è costituito dalle "scritture", come esemplificato sopra;
sempre riguardo all'ammissibilità di tali scritture associate al servizio di bonifico, pare che essa entri palesemente in contrasto con quanto sancito dall'articolo 117 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al comma 6: "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", poiché anche se il loro costo è comunque esplicitato nel contratto di sottoscrizione, non è sicuramente pubblicizzato congiuntamente alla tariffa standard del servizio. Continuando, sulla base del successivo comma 7, alla lettera b), la normativa sancisce: "In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: (...) b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto". A rafforzare la necessità di chiarezza, si richiama di nuovo il provvedimento della Banca d'Italia sulla trasparenza, sezione II, paragrafo 3 - Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui, in cui si legge: "Qualora un'operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo";
secondo l'art. 127, comma 1, del testo unico bancario, la Banca d'Italia "può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni" affinché sia salvaguardata la "trasparenza delle condizioni contrattuali" e la "correttezza dei rapporti con la clientela";
inoltre il testo unico concede al cliente 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento dell'estratto conto per proporre reclamo contro errori della banca. Trascorsi i 60 giorni l'estratto conto si intende approvato dal cliente. Dall'altra parte la legge (art. 1832 del codice civile) concede però più tempo, 6 mesi dalla ricezione dell'estratto conto, per contestare eventuali errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni. Qualora poi l'errore sia sostanziale, ad esempio il cliente contesta le spese che ritiene non dovute per contratto, i termini per la contestazione possono arrivare anche a 10 anni (i termini di prescrizione dipendono qui dal diritto leso);
oltre alla mancata trasparenza delle comunicazioni al cliente per il servizio erogato, i fatti accaduti presso la Banca di Sassari evidenziano che i due servizi, quali bonifici e F24, hanno un prezzo diverso da quello pubblicizzato e la normativa di riferimento si limita all'obbligatorietà della trasparenza e della pubblicità;
la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, all'art. 32, rubricato "Spese inerenti all'informazione", prevede: "Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull'utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell'informazione ai sensi del presente titolo"; inoltre il prestatore e l'utente "possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta all'utente di servizi di pagamento. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento", data l'obbligatorietà della comunicazione informativa, come stabilito dall'art. 48 della direttiva;
nella stessa direttiva si trova una distinzione in merito a chi potrebbe essere il destinatario dell'ambito di applicazione delle regole sulle singole operazioni di pagamento. L'art. 30 così recita: "Il presente titolo si applica alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente parzialmente, se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore", quando per consumatore si intende "una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale" (art. 4), mentre si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, che a prescindere dalla forma giuridica rivestita eserciti un'attività economica. Quindi sono microimprese anche gli artigiani e le imprese familiari di dimensioni ridotte;
da ultimo, al comma 2 dell'art. 30 della direttiva viene precisato che "Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle microimprese così come ai consumatori", comma che, di fatto, comporta a parere degli interroganti una mancata attuazione da parte dello Stato membro italiano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga che in forza dell'art. 127 del testo unico bancario la Banca d'Italia possa disporre tutto ciò che è in suo potere per garantire l'adeguata trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela da parte degli istituti bancari;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di dissipare qualsiasi dubbio interpretativo rispetto all'applicazione dei costi aggiuntivi delle singole operazioni di pagamento, comunque non associate al prezzo pubblicizzato ai clienti, di modo che tutti gli istituti di credito possano attenersi ad una linea di comportamento chiara e non fraintendibile;
se intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di rivedere la normativa di riferimento prevedendo l'estensione alle microimprese, oltre che ai consumatori, delle disposizioni del titolo III della direttiva 2007/64/CE inerente alla "Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento".
(3-00885)
PELINO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il comma 413 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 2013) prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a un'intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;
la misura consente una stabilizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 481, della legge n. 228 del 2012;
essa si applica esclusivamente al settore privato e ai lavoratori che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore, nel corso dell'anno, a 30.000 euro;
la misura è stata adottata mediante l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2014, recante "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014";
a giudizio dell'interrogante tale misura, premiale della produttività, costituisce un importante incentivo per i lavoratori e per le imprese e sarebbe necessario prevedere, anche per l'anno 2015, le medesime agevolazioni,
si chiede di sapere quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per promuovere, anche per il 2015, l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri menzionato e se, in che tempi e con quali modalità lo voglia adottare.
(3-01647)

MARINO Mauro Maria- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
si apprende dagli organi di stampa che la Procura di Cuneo ha notificato il proseguimento di indagini sui vertici della fondazione Cassa di risparmio della città a 6 dei 7 attuali componenti del consiglio d'amministrazione, oltre che a un componente dimissionario e al segretario generale, con le accuse di appropriazione indebita, falso ideologico, ostacolo agli organi di vigilanza e frode fiscale;
le vicende giudiziarie, che vedono coinvolti gli esponenti apicali della fondazione dal 2010, sono state oggetto negli anni di molteplici iniziative parlamentari, alle quali non è seguito alcun provvedimento di ispezione effettiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
il protrarsi di tale grave situazione ha causato la seria preoccupazione e in alcuni casi l'indignazione di numerosi cittadini, non solo piemontesi, che hanno chiesto con fermezza ad alcuni esponenti parlamentari di intervenire su un ente che costituisce la settima fondazione bancaria italiana, detenendo il 25 per cento di Ubi-Banca regionale europea e un ingente patrimonio accumulato in oltre 150 anni di storia;
considerato che un potenziale intreccio di interessi tra dimensione privata, finanza e politica pregiudicherebbe il buon funzionamento di un ente che, nato con l'obiettivo di incentivare il risparmio, dovrebbe fondare la propria responsabilità istituzionale sul valore della trasparenza, nella gestione di un patrimonio la cui titolarità appartiene all'intera comunità di riferimento,
si chiede di sapere quali iniziative siano state adottate dal Ministro in indirizzo titolare della vigilanza sulla fondazione e quali azioni intenda tempestivamente avviare, anche attraverso specifiche ispezioni, per risolvere una situazione che da anni crea perplessità nell'opinione pubblica, al fine di fornire risposte concrete a una crescente domanda di chiarezza sull'operato della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, che rappresenta una delle colonne portanti dell'economia piemontese.
(3-01716 già 4-03146)

ROSSI Gianluca , VACCARI- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), ha introdotto, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'articolo 17-ter, che al comma 1 prevede: "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", chiarendo con il comma 2 che: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito";
la norma introduce nel nostro ordinamento il cosiddetto split payment, ossia un sistema attraverso il quale le pubbliche amministrazioni elencate nello stesso articolo 17-ter, all'atto del pagamento delle fatture ricevute in relazione ai propri acquisti di beni e servizi, non corrispondono più ai fornitori l'importo lordo della fattura, ma solo l'imponibile, trattenendo l'IVA e riversandola direttamente all'erario;
tale disposizione si inquadra tra quelle finalizzate ad innovare il sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di ridurre il "VAT gap" e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire, da un lato, l'erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi;
tale meccanismo fiscale introduce una deroga al principio di neutralità dell'IVA, disciplinato dall'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per mezzo del quale il "contribuente iva" ad ogni versamento periodico dovuto corrisponde all'erario la differenza tra l'IVA sulle sue vendite addebitata ai suoi clienti e l'IVA sugli acquisti dovuta ai fornitori. Lo split payment costituisce altresì una deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo;
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 Serie generale, recante le "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", interviene a disciplinare le "pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali";
in termini applicativi, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l'indicazione che l'imposta deve essere versata dall'acquirente o committente direttamente a favore dell'erario. Da un punto di vista soggettivo, la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
per limitare gli effetti negativi il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria. A tal fine si prevede che il Ministro dell'economia, con un decreto attuativo da emanare, dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui all'articolo 17-ter;
le deroghe previste riguardano le circostanze in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta e le prestazioni di servizi siano assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti;
le implicazioni pratiche sono molteplici: le verifiche di Equitalia previste dal decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40 sui pagamenti superiori a 10.000 euro, oltre il quale va effettuata la verifica, sarà calcolato facendo riferimento solo all'imponibile; gli interventi sostitutivi saranno attuati con riferimento al solo importo dell'imponibile; quanto all'espropriazione presso terzi, le certificazioni ex art. 547 del codice di procedura civile, relative alla sussistenza e consistenza dei propri debiti nei confronti del soggetto esecutato, dovranno essere rilasciate solo per gli importi imponibili; gli acquisti on line con carte di credito prepagate saranno soggetti allo split payment e si potranno fare solo acquisti non soggetti a IVA o con IVA assolta all'editore; le fatture passive emesse da associazioni sportive soggette a regime IVA forfettario in base alla legge n. 398 del 1991 saranno soggette allo split payment;
allo stato attuale, la nuova normativa non prevede esclusioni per i soggetti che rientrano nel regime IVA forfettario e per i numerosi soggetti no profit: società sportive, ivi comprese le società cooperative e le associazioni dilettantistiche disciplinate all'articolo 90, commi da 17 a 18-ter, della legge n. 289 del 2002; associazioni senza scopo di lucro; associazioni pro loco; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fine di lucro. Questi soggetti possono aderire alle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, in base alla quale, ai fini Iva, beneficiano della detrazione forfetaria del 50 per cento, calcolata sull'imposta relativa alle fatture emesse nell'esercizio delle prestazioni di natura commerciale, come nei casi della pubblicità e delle sponsorizzazioni. Oltre a tutto per queste ultime, non essendo distinguibili in modo sicuro rispetto alle altre prestazioni, l'articolo 29 del decreto legislativo, n. 175 del 2014, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", ha allineato la percentuale forfetaria al 50 per cento, sopprimendo la precedente, che era solo di un decimo;
considerato che:
in più sedi è stato evidenziato che qualora l'impresa abbia come principale committente la pubblica amministrazione, con il sistema dello split payment non avrà modalità di compensare l'IVA che dovrà pagare ai fornitori con quella che invece non riceverà più per il pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione, creando con ciò un flusso di cassa fortemente sbilanciato, ciò anche in considerazione del fatto che il rimborso IVA richiede tempistiche non sempre prevedibili;
secondo i dati forniti dall'osservatorio CNA, derivanti dall'applicazione delle nuove regole IVA su split payment e reverse charge, nel 2015 le imprese che lavorano per la pubblica amministrazione, pari a circa 2 milioni, soffriranno di un ammanco di cassa mensile pari complessivamente ad un miliardo e mezzo, a causa del mancato incasso dell'IVA. In media, ognuna di loro avrà bisogno di 9.300 euro al mese. I dati CNA evidenziano, inoltre, che le imprese avranno il problema di recuperare completamente l'IVA sulle operazioni di vendita effettuate con la pubblica amministrazione, non potendo più compensarla con l'IVA sulle vendite. In tal modo, le imprese si dovrebbero quindi trovare a recuperare circa 15 miliardi di IVA sugli acquisti;
rilevato che in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" all'articolo 8, è stato introdotto il comma 3-bis, che eleva, fino al 31 dicembre 2015, dal 10 al 20 per cento l'importo contrattuale dell'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013. La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato articolo 26-ter, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;
preso atto che il 24 febbraio 2015, in risposta alla lettera inviata dall'ANCE di Cuneo, gli uffici del commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici hanno spiegato in una propria missiva: «Nella sua lettera lei fa riferimento alla possibile applicazione di un sistema nel quale le autorità pubbliche verserebbero l'Iva per beni e servizi a loro forniti su un conto speciale ("split payment") e esprime le sue preoccupazioni al riguardo. (…) Le confermo che la Commissione ha ricevuto di recente una domanda di deroga sulla base dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva) concernente questa semplificazione». Tale articolo stabilisce che «il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali». Queste misure, però, «non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale». Il primo dubbio, nel caso dello split payment italiano, è che non è stata richiesta l'autorizzazione preventiva (la novità è in vigore da inizio 2015). Inoltre, la misura potrebbe incidere in maniera significativa sul livello delle entrate IVA. L'articolo 395 della direttiva prevede una procedura perché venga richiesta l'autorizzazione. Entro 2 mesi la Commissione può chiedere chiarimenti allo Stato membro. E questo è già avvenuto. «Tale domanda, per la quale la commissione ha contattato le autorità italiane, è attualmente in corso di ulteriore esame e deliberazione». Il prossimo passaggio, non appena saranno stati raccolti tutti gli elementi necessari a decidere, è informare gli altri Paesi membri (oltre, ovviamente, all'Italia) proponendo una deroga o bloccando tutto. «Le assicuro che la Commissione osserva attentamente gli eventi recenti nonché i possibili sviluppi»,
si chiede di sapere:
quali interventi di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di mitigare le ricadute della nuova disciplina dello split payment che, seppure condiviso nel merito, nella sostanza rischia di creare problemi di liquidità per le imprese e gli enti locali;
se non ritenga opportuno, allo scopo di limitare tali rischi di liquidità, semplificare le procedure e ridurre i tempi di rimborso dell'IVA per le imprese che applicano il reverse charge e lo split payment;
se intenda prevedere il superamento del meccanismo dello split payment per tutte le imprese che, a partire dal 31 marzo 2015, regoleranno con fatturazione elettronica tutti i rapporti e le prestazioni effettuate con le pubbliche amministrazioni;
viste le problematiche rilevate da associazioni dilettantistiche e ONLUS, se non ravveda il Governo la necessità di derogare per i soggetti no profit all'applicazione dello split payment.
(3-01735)