SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)


164ª seduta: mercoledì 4 marzo 2015, ore 15,30


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni
Svolte

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - Relatore alla Commissione LIUZZI
(Relazione alla 14ª Commissione)
(1758)
Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali - Relatrice alla Commissione IDEM
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(361)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(322)
2. TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli exIstituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(934)
3. Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(972)
4. MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(1616)
- Relatore alla Commissione MARTINI

BLUNDO, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BENCINI, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, CASALETTO, MORONESE, LEZZI, NUGNES, FATTORI, TAVERNA, CIAMPOLILLO, PUGLIA, COTTI, BUCCARELLA, MUSSINI, BULGARELLI, PETROCELLI, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA , MANGILI, CASTALDI, CATALFO, VACCIANO, BATTISTA, GIARRUSSO, SIMEONI, AIROLA- Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. -

Premesso che in un'apposita relazione, riguardante la parte meridionale dell'agro romano, il Ministero dei beni e delle attività culturali attesta esplicitamente che l'area compresa, a Roma, tra via Laurentina e Castel di Leva si contraddistingue per "un'alta qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna romana, caratterizzato dall'ampiezza dei quadri panoramici, dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico e dalla diffusione tanto di beni archeologici che architettonici, questi ultimi rappresentati da antichi casali, sorti a partire dai secoli XV-XVI attorno a nuclei fortificati medievali e da quelli più recenti risalenti alle bonifiche realizzate a cavallo tra Otto e Novecento";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

l'area comprende anche Tor Chiesaccia, importante complesso monumentale di proprietà comunale, sottoposta a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La zona, nonostante sia vincolata all'inedificabilità dal Piano territoriale paesistico della Regione Lazio n. 15/3, è oggetto di innumerevoli violazioni e difformità urbanistiche, a causa di alcune concessioni edilizie, la n. 102 protocollo 12432 e la n. 103 protocollo 12433, assegnate al gruppo imprenditoriale Caltagirone;

tali permessi edificatori hanno prodotto la costruzione di palazzi molto più alti, fino a 5 piani in più rispetto alle prescrizioni contenute nella valutazione d'impatto ambientale regionale, dalla quale risulta che l'area è destinata a verde e servizi pubblici. A tal proposito, era stato anche indetto dal Comune di Roma un concorso, dal titolo "Adotta un monumento", al fine di adibire l'intero complesso monumentale di Tor Chiesaccia ad aula didattica all'aperto per gli alunni delle scuole del quartiere Fonte Laurentina;

tali costruzioni, oltre ad essere innalzate su una necropoli, derogherebbero al divieto di edificare o alterare i terreni nel raggio di 100 metri dal punto di collocazione di Tor Chiesaccia, come invece stabilito in un decreto della Direzione regionale della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (DDR 18 novembre 2009) con il quale si vieta la costruzione di edifici che "precludano la percezione ed il profilo della Torre" e che "non siano strettamente in aderenza ai palazzi del quartiere limitrofo". A ciò si aggiunge, infine, il proliferare di incendi dolosi volti a danneggiare i monumenti ed il crollo di una parte della chiesa medievale, verificatosi nel gennaio 2013, a causa delle vibrazioni prodotte da escavatori e camion operanti nel cantiere;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la vicenda ha suscitato l'attenzione di numerosi organi di informazione e giornalisti locali, in particolar modo del giornalista Silvio Talarico, da molto tempo impegnato nella raccolta di informazioni e filmati che documentino gli abusi compiuti sull'area. Durante uno dei suoi reportage Talarico, nel gennaio 2011, dopo aver documentato il mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere di via Lapardiello/via Nanni, fu vittima di un violento pestaggio da parte degli stessi operai. Sempre secondo quanto risulta agli interroganti, una precedente ispezione nel cantiere da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Regione Lazio, il 9 dicembre 2010, avrebbe inoltre evidenziato violazioni alla normativa antinfortunistica con contestuale redazione di verbale e comunicazione del reato alla Procura della Repubblica di Roma. Inoltre lo stesso Talarico dal 2008 ad oggi ha presentato numerose segnalazioni, solleciti, esposti e denunce agli organi di vigilanza e alla procura della Repubblica di Roma, senza purtroppo ottenere alcun effetto;

una recente istruttoria prodotta dal responsabile di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, l'architetto Nicandro Gnarra, rilevando i vincoli riferiti all'ex articolo 10, comma 1, ed ex parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, richiedeva la sospensione di ogni opera urbanistica sull'area. Tale istruttoria risulterebbe misteriosamente smarrita ed il funzionario risulterebbe essere stato frettolosamente trasferito ad altro incarico. Anche le denunce presentate dallo stesso Gnarra, nelle quali verrebbe evidenziato il sofisticato sistema costruito all'interno della Soprintendenza di Roma per la gestione delle istruttorie e pratiche, caratterizzato da una organizzazione estremamente accentratrice, dall'assenza di registri di passaggio e protocolli interni, non hanno avuto alcun seguito,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici esistenti in un'area dalla notevole rilevanza storica, archeologica e architettonica, come quella di Tor Chiesaccia;

se sia a conoscenza del misterioso smarrimento dell'istruttoria redatta dal responsabile di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, con la quale si chiedeva la sospensione di qualsiasi opera urbanistica nell'area;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire perché siano sospese le concessioni, rilasciate dal Comune di Roma, relative alla citata area dell'agro romano, nell'attesa dell'espletamento delle necessarie verifiche.


(3-00927)

BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, MASTRANGELI, MOLINARI, CASALETTO- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013 aveva disposto l'attivazione presso gli atenei e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di corsi speciali di durata annuale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (percorsi abilitanti speciali);

all'art. 1, comma 3, si prevedeva quale requisito l'aver "svolto almeno un anno scolastico di servizio nella classe di concorso per la quale si intende partecipare";

all'art.2, comma 1, si prevedeva altresì che: "Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art.1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale";

entrambe le disposizioni sopra citate escludevano quindi dalla partecipazione ai PAS gli insegnanti in servizio a tempo indeterminato presso scuole statali, violando a parere degli interroganti il principio costituzionale del libero accesso i concorsi pubblici, di formazione ed elevazione professionale;

considerato altresì che:

a seguito delle recenti riforme degli ordinamenti scolastici, in particolare i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 2010, nonché delle stratificazioni normative che si sono succedute all'interno dell'ordinamento scolastico, molte classi di concorso si sono ritrovate fortemente in sofferenza creando il fenomeno dei " docenti in esubero";

l'unica soluzione proposta loro è stata la riqualificazione sul sostegno, forzando di fatto le inclinazioni dei docenti nonché svalutando percorsi formativi e professionali che sarebbero dovuti essere valorizzati e non così mortificati;

i docenti a tempo indeterminato, quindi, non hanno di fatto alcuna possibilità di abilitarsi in altra classe di concorso e questo risulta a giudizio degli interroganti illogico oltre che profondamente ingiusto, in quanto si preclude la possibilità di intraprendere ulteriori percorsi formativi che invece dovrebbero essere sempre auspicati in un contesto come la scuola, il cui miglioramento personale e professionale è da sempre perseguito;

considerato inoltre che:

il 2 ottobre 2014 il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4420/2014 si è pronunciato in via cautelare per l'ammissione di docenti a tempo indeterminato ai corsi PAS, con riserva, in assenza anche di servizio specifico;

è stata ribadita in quella sede l'illogicità dell'esclusione dei soli docenti assunti a tempo indeterminato dalla partecipazione ai PAS ammettendo però dipendenti con contratto a tempo indeterminato di altre istituzioni pubbliche e private, e sottolineando la poca consistenza della esclusione giustificata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con superiori ragioni di " risoluzione del precariato",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno istituire un nuovo percorso abilitante speciale riservato ai docenti con contratto a tempo indeterminato che vogliano abilitarsi in altra classe di concorso, predisponendo all'uopo dei corsi che tengano conto delle specifiche esigenze lavorative in cui si trovano tali docenti;

se non ritenga opportuno, altresì, rimuovere la limitazione alla partecipazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato alle eventuali procedure abilitanti che sono o saranno poste in essere.


(3-01686)