SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


300ª seduta: martedì 1° dicembre 2015, ore 16
301ª seduta: mercoledì 2 dicembre 2015, ore 15,15
302ª seduta: giovedì 3 dicembre 2015, ore 14,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: seguito dell'esame del documento conclusivo

III. Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: esame del documento conclusivo

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:
1. Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla Commissione CHIAVAROLI
(Parere alla 10a Commissione) Esame e rinvio
(2085)
2. Conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio - Relatore alla Commissione MOSCARDELLI
(Parere alla 5a Commissione) Esame e rinvio
(2145)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi - Relatore alla CommissioneGianluca ROSSI
(Previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)
(n. 226)

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, degli atti:
1. Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE - Relatore alla Commissione SUSTA
(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
(n. 235)
2. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
(n. 241)


ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(624)
2. Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
- Relatore alla CommissioneMOLINARI
(1020)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(57)
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(22)
2. ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 14ª Commissione)
(25)
3. ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(33)
4. Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(153)
5. Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 12ª Commissione)
(167)
6. DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(341)
7. BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(569)
8. Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(773)
9. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose
(Pareri della 1a, della 2ª, della 5a, della 7ª, della 8ª e della 10a Commissione)
(924)
10. Raffaela BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1161)
11. D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(1198)
12. LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1473)
13. SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia - Relatore alla CommissioneMOSCARDELLI
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2066)
- Relatore alla Commissione MOSCARDELLI

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI ISGRO'. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO




INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, GIROTTO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, PETROCELLI, FUCKSIA, SCIBONA, BERTOROTTA, PUGLIA, MORRA, SERRA, PAGLINI, MORONESE, DE PIETRO, BLUNDO, DONNO- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

la Società gestione impianti nucleari (Sogin) SpA è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (art. 13, comma 2); con la trasformazione dell'ENEL in una holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla Sogin, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le 4 centrali nucleari italiane di Trino vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e "Garigliano" di Sessa Aurunca (Caserta);

a seguito dell'esito del referendum del 1987 la Sogin, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi;

Sogin è una società partecipata direttamente al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. In qualità di organismo di diritto pubblico, la società ha iniziato ad avvalersi dal 2009 dei servizi Consip attraverso la stipula di convenzioni;

tra le convenzioni messe a disposizione da Consip alle pubbliche amministrazioni sono annoverate "Facility management 2" e "Reti locali 3" a cui Sogin ha aderito, stipulando il contratto di fornitura di servizi in un caso, di beni nell'altro, con due diversi aggiudicatari;

in un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" on line del 14 luglio 2013 vengono evidenziati alcuni interrogativi in merito all'applicazione della convenzione "Facility management 2" all'interno dello stabilimento Sogin di Borgo Sabotino (Latina), di cui alcuni non avrebbero ad oggi trovato risposta. Relativamente al contratto di fornitura stipulato sulla base della convenzione "Reti locali 3", è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti alla Sogin da parte del primo firmatario della presente interrogazione in merito all'appropriatezza dei lavori accessori alla posa in opera, portati avanti nell'ex centrale nucleare di Latina;

considerato che:

Consip è una società partecipata direttamente dal Ministero dell'economia. È nata nel 1997 per supportare il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in campo informatico e nel 1992 il Ministero ha incaricato Consip di gestire il programma per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Il programma è stato poi integrato nel 2006 costituendo il "sistema a rete" tra Consip e le centrali regionali di acquisto;

Consip ha quindi il compito di affiancare i vari enti nella pianificazione strategica degli acquisti e di supportarli nella fase di gestione del processo vero e proprio di acquisizione. Le convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero (art. 26 della legge n. 488 del 1999), nell'ambito dei quali il fornitore aggiudicatario di una gara si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni;

in data 8 aprile 2008 sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione è stato pubblicato un bando per una gara di tipologia "cartacea", che aveva per oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale, reception, facchinaggio, chiamato "Facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella "scheda riassuntiva" pubblicata sul sito web "acquistiinretepa" è riportata la data di attivazione, 7 gennaio 2010, e di scadenza, 6 gennaio 2012;

da un articolo del 28 giugno 2012, pubblicato nel quotidiano on line "blizquotidiano" si apprende che l'ammontare totale dell'appalto "Facility management 2" è quantificato in un miliardo e 36 milioni di euro, suddivisi in 12 lotti regionali con 124 ditte concorrenti riunite in 16 raggruppamenti temporanei. Per l'impianto Sogin di Borgo Sabotino (lotto 7), "Facility management 2" è stata aggiudicata da una rete temporanea di imprese (RTI) con capofila l'azienda Siram;

il 7 agosto 2008, sul portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, è stato pubblicato un bando per un'altra gara "cartacea" denominata "Reti locali 3", da attuare tramite lo strumento convenzione. In questa circostanza l'oggetto di fornitura riguardava prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia e dati, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali, con data di attivazione 22 ottobre 2009 e scadenza 15 ottobre 2011. Gli impianti Sogin che hanno usufruito della convenzione "Reti locali 3" sono quelli di Casaccia (Roma), Trisaia di Rotondella (Matera), Garigliano e Latina ed hanno visto Telecom Italia SpA in qualità di fornitore dell'appalto;

considerato inoltre che:

"Facility management 2" è un appalto pubblico di servizi tra l'amministrazione contraente Sogin e il fornitore RTI Siram. Il servizio offerto al contraente include anche i servizi "extra canone", ovvero prestazioni attivabili unicamente se precedute dall'attivazione di servizi a "canone standard";

risulta agli interroganti che internamente alla Sogin frequentemente si sia ricorso a tale tipologia di servizi in modo improprio, ossia attivando i servizi "extra canone" senza transitare dai servizi a "canone standard", usufruendo conseguentemente di un costo minore a scapito del mercato degli appalti. La convenzione "Facility management 2", come da definizione, è destinata agli immobili gestiti dalla pubblica amministrazione adibiti prevalentemente ad uso ufficio. A tal proposito, nel capitolato tecnico del bando, nella nota di pagina 13 si legge che "Il requisito di prevalenza (in mq) per l'immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura sussisterà qualora la superficie delle aree destinate ad uso ufficio a cui, eventualmente, accedono immobili o parti pertinenti e/o accessori ed aventi una destinazione differente dall'uso sopra descritto, siano maggiori del 50% rispetto alla superficie netta totale";

nell'articolo de "il Fatto Quotidiano" del 14 luglio si afferma che «Per la centrale di Latina, ad esempio, ci sono il deposito dei fusti radioattivi, il magazzino, l'edificio reattore e via discorrendo. Immobili che pare difficile inquadrare come uffici. Nei documenti tecnici che descrivono questa specifica convenzione, è ben precisato che cosa debba intendersi per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio» e «A prescindere dal numero complessivo dei contratti e dall'arco temporale, il compenso annuale legato all'aspetto della manutenzione degli edifici per il fornitore è generalmente costituito da un canone fisso annuo, calcolato in base alla superficie coperta dell'immobile, e non sul numero di servizi (numero di lavelli, bagni, ecc.) su cui eseguire effettivamente gli interventi di manutenzione. Nelle strutture industriali ci sono, di norma, molti meno servizi rispetto ad un fabbricato adibito ad ufficio. Calcolando il costo secondo la superficie dello stabile, il vantaggio per il fornitore è evidente. Inoltre, all'interno di questi edifici, alcuni in via di dismissione, ci sono ben poche persone che ad oggi lavorano, un numero nettamente inferiore a quello presente in un immobile simile utilizzato come ufficio. La manutenzione quindi è molto meno impegnativa rispetto ad un fabbricato per uso uffici. La rappresentanza sindacale dei dirigenti della Sogin ha assicurato che per la pulizia dei locali non è previsto un canone fisso annuo calcolato solo sulla superficie dell'immobile ma un costo differenziato con valori alti, medi e bassi a seconda dei punti, e quindi dell'onere lavorativo, dell'edificio. Nessun chiarimento però è stato fatto per l'aspetto manutentivo»;

risulta agli interroganti che relativamente alla convenzione "Reti locali 3", diventata poi appalto pubblico di fornitura e lavori di posa in opera accessori alla fornitura, una volta siglato il contratto tra Sogin e Telecom siano state realizzate opere accessorie e strumentali molto diverse da quelle previste nelle convenzioni, opere cioè non del tutto accessorie, di cui si suppone che il valore sia nettamente superiore a quello delle reti dati installate all'interno degli edifici;

nell'accordo della convenzione tra Consip e Telecom, pubblicato sul portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione, all'art. 3, comma 3, in merito alla "Disciplina applicabile e criterio di prevalenza" si legge che "In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico". Inoltre all'art. 4, comma 2, lettera b), relativamente all'"Oggetto della Convenzione" si ribadisce che, salvo eccezioni, il capitolato tecnico Sogin e le richieste in esso contenute prevalgono sull'offerta tecnica Telecom si specifica che "nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche ad eseguire la fornitura di prodotti e servizi, nonché a prestare tutte le attività necessarie, per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia-dati, nonché i servizi connessi ed i servizi opzionali, tutto come meglio descritto ed indicato dettagliatamente, anche in merito alle specifiche tecniche e di conformità, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativo, nell'Offerta Tecnica, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a Euro 10.097.635,92 (...), IVA esclusa";

l'art. 14, comma 3, del codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, disciplina il caso in cui un appalto perda la prevalenza dell'oggetto principale del contratto e, nel caso dell'appalto "Reti locali 3" la caratteristica di fornitura, diventando così un contratto misto. L'art. 14 dispone che: "Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto". La normativa trae motivazione nell'evitare abusi nell'uso delle convenzioni che, altrimenti, diventerebbero uno strumento di turbativa del mercato e utilizzati per aggirare il codice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritenga di dover accertare quale sia la validità dei contratti stipulati secondo i vari lotti della convezione Consip "Facility management 2", con particolare riferimento alla non applicabilità agli edifici industriali anche verificando, presso ciascuna sede industriale Sogin, la copia del contratto di manutenzione, la lista degli edifici a cui il contratto stesso sarebbe stato applicato e se ad oggi è ancora attiva la fornitura di tali servizi;

quali siano le modalità effettive di attivazione e gestione dei lavori in extra canone e quali gli estremi, la documentazione di tutte le attività svolte con tale modalità e la reale congruenza tra i lavori a canone e quelli in extra canone;

se risulti quali siano le modalità tramite le quali la Sogin abbia liquidato i lavori svolti definiti extra convenzioni, sulla base di quali tariffari, come siano stati individuati i quantitativi dei materiali posti in opera da remunerare, chi abbia sviluppato i progetti verificandone i computi metrici con i quali tali lavori sono stati e sono remunerati considerando che, a parere degli interroganti, i prezzi da applicare nel contratto specifico, secondo la proposta del fornitore, dovrebbero essere maggiori di quelli previsti in convenzione;

quale sia, in considerazione del comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la prevalenza fattuale dell'appalto "Reti locali 3" e, nell'eventualità in cui non fosse in prevalenza un appalto di fornitura, se sia da considerarsi valida la convenzione stessa, nonché a chi sia attribuibile l'autorizzazione della realizzazione di opere non accessorie alla convenzione considerando che, a parere degli interroganti, ciò appare in aperta violazione alle prescrizioni dei capitolati tecnici, delle convenzioni stesse e del codice degli appalti;

se sia possibile valutare la bontà e la validità dell'assegnazione degli appalti per le due convenzioni.


(3-02192, già 4-02549)



BOTTICI, CAPPELLETTI, DONNO, BULGARELLI, TAVERNA, MANGILI, AIROLA, FUCKSIA, PETROCELLI, MORONESE, SANTANGELO, PAGLINI, CASTALDI, COTTI- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

in data 30 giugno 2015 all'interrogazione 3-01766, presentata dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli ha fornito risposta, così riassunta nel resoconto della 6ª Commissione permanente: «Il sottosegretario Paola DE MICHELI illustra una serie di dati forniti da Equitalia SpA relativamente al carico di ruoli riferiti ad annualità pregresse, al netto di sgravi, sospensioni e riscossioni, alla data del 28 febbraio 2015, posto che per la valutazione della reale e definitiva massa inesigibile è necessario attendere la presentazione delle prescritte comunicazioni di inesigibilità. Del carico complessivo, pari a 527 miliardi di euro, circa 20,7 miliardi sono interessati da rateazioni in corso. Relativamente alle iniziative, finalizzate al recupero dei miliardi di euro non ancora riscossi, in considerazione dell'effettiva opportunità di indirizzare l'attività di esazione del credito prioritariamente nei confronti dei debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro vi è una stretta collaborazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS ed Equitalia, con l'obiettivo di ridurre significativamente il lasso temporale intercorre tra le attività di verifica, accertamento e riscossione e di migliorare il coordinamento tra le singole fasi indicate, ponendo le basi, altresì, di una maggiore sinergia tra i principali attori coinvolti finalizzata alla tempestività delle azioni cautelari ed esecutive. Particolare attenzione viene riservata anche alla cooperazione internazionale, funzionale alla possibilità di effettivo recupero "oltre confine". In virtù, peraltro, delle recenti innovazioni legislative e amministrative che agevolano l'interscambio di informazioni, rendendo fruibile il supporto operativo degli Stati esteri. A questo scopo, sono state assunte apposite iniziative per favorire la circolarità di dati rilevanti ai fini dell'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei contribuenti interessati, in modo da disporre in tempo reale di ogni elemento utile per azioni mirate, immediate ed efficaci. Tra le iniziative degne di nota, vi è, altresì, l'intensificazione dei rapporti di collaborazione con le procure, per rinvenire celermente eventuali iniziative fraudolente con finalità elusive. Dal costante scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali preposti a ciascuna delle fasi individuate e da una reale condivisione critica dei flussi informativi, si attendono ritorni positivi in termini di riscossione delle pendenze debitorie facenti capo, in particolare, ai cosiddetti "grandi morosi". Nel contesto delineato occorre, in ogni caso, tenere a mente il ruolo che, per orientare prioritariamente l'azione nei confronti di questa tipologia di debitori, spetterà al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione: tale organismo avrà, infatti, il compito di elaborare annualmente i criteri per individuare le categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, che saranno, peraltro, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti. In ordine, infine, alla richiesta di conoscere quali siano i nomi dei 121.409 soggetti che avrebbero debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro, non può che trovare applicazione l'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in base al quale tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio. Inoltre al di fuori della specifica disciplina di settore, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici di dati diversi da quelli sensibili è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza di tale norma, laddove sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In ogni caso, la stessa può essere iniziata se è decorso il termine previsto dall'articolo 39, comma 2, dello stesso decreto legislativo, relativo agli obblighi di comunicazione al Garante e salva l'adozione di diversa determinazione di quest'ultimo. In conclusione rileva che nel 2014, per le riscossioni si è apprezzata una crescita di circa il 4 per cento con incrementi, in particolare, pari a oltre il 15 per cento per i ruoli INPS e al 17,5 per cento per i ruoli INAIL»;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la risposta del sottosegretario De Micheli ha consentito di individuare nuovi elementi che sono meritevoli di ulteriore approfondimento;

dal confronto tra le convenzioni stipulate tra Ministero dell'economia e Agenzia delle entrate emerge chiaramente che, nel corso degli anni, è mutato il meccanismo per il calcolo della quota incentivante di ricavi da destinare all'Agenzia poiché sono variati sia gli obiettivi incentivati presi a riferimento per il calcolo del punteggio sintetico di risultato sia il peso loro attribuito; ad esempio confrontando il quadro sinottico degli obiettivi incentivati presente negli allegati alla convenzione triennale per gli esercizi 2008-2010 con il quadro sinottico degli obiettivi incentivati, presente negli allegati alla convenzione triennale per gli esercizi 2013-2015, emerge chiaramente che a parità di "totale punteggio prefissato" (che è rimasto di 138 punti) nella convenzione 2008-2010 erano ben 38 i punti attribuibili sulla base del numero di accertamenti eseguiti mentre nella convenzione 2013-2015 non vi è più riferimento al numero di accertamenti ma alle "riscossioni complessive"; invece, nel quadro sinottico degli obiettivi incentivati relativo alla convenzione 2012-2014 il numero totale di punti ottenibili a seguito del raggiungimento del numero di accertamenti eseguiti è di ben 70 punti (20 cui sommare 30 e 20);

in virtù degli esempi appena citati si può, quindi, affermare che il punteggio attribuito al numero di accertamenti effettuati, cioè il loro peso ponderato, è stato significativo nel conseguimento del punteggio sintetico di risultato e, quindi, delle soglie che consentissero all'Agenzia delle entrate di accedere alla quota incentivante di ricavi;

dalla suddetta analisi, che potrebbe estendersi anche a tutte le altre convenzioni triennali, discende che, nella maggioranza dei casi, non vi è stata correlazione tra le somme effettivamente riscosse e, quindi, entrate nelle casse dell'erario e la quota incentivante di ricavi attribuita all'Agenzia delle entrate poiché, nella maggioranza dei casi, l'obiettivo incentivante è stato individuato nel numero di accertamenti e non negli importi effettivamente riscossi;

considerato infine che risulta agli interroganti che, nelle convenzioni 2014-2016 e 2015-2017, tra gli obiettivi incentivati non siano individuati né le riscossioni né gli accertamenti, ma vi sia un generico riferimento al "totale controlli",

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" del 2 luglio 2015 relativamente all'ammontare totale delle somme iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia, che ammonterebbe a 682,2 miliardi di euro;

in caso negativo, a quanto ammonti ad oggi la cifra in questione;

per quale motivo le convenzioni triennali tra Ministero e Agenzia delle entrate vengano stipulate in modo tale da creare sovrapposizione tra i loro periodi di vigenza;

quanta parte, in valore assoluto e in percentuale, delle somme attualmente iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia, sia relativa ad attività avviate dall'Agenzia delle entrate in vigenza di convenzioni con il Ministero che hanno come obiettivi incentivati il raggiungimento di un certo numero di accertamenti;

quanta parte, in valore assoluto e in percentuale, delle somme attualmente iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia sia relativa ad attività avviate dall'Agenzia in vigenza di convenzioni con il Ministero che hanno come obiettivi incentivati il raggiungimento di un certo ammontare di riscossioni;

quale sia il motivo per cui, nelle convenzioni successive, si sia ritenuto di abbandonare l'obiettivo incentivato denominato "riscossioni complessive" che era presente nella convenzione 2013-2015;

in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato "totale controlli" presente nelle convenzioni 2014-2016 e 2015-2017;

in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato "indice di vittoria numerico" presente nelle convenzioni 2013-2015 e 2014-2016;

in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato "indice di sostenibilità delle pretese impugnate in giudizio - IVAN" presente nella convenzione 2015-2017;

su quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia siano state avviate azioni esecutive;

quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a soggetti sottoposti a procedure concorsuali e quale sia la distribuzione tra le varie tipologie di procedure concorsuali;

quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a persone fisiche decedute;

quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a soggetti che risultano nullatenenti.


(3-02310)

CHIAVAROLI- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esclude che incorra nella decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione, in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice, l'acquirente che, nei 5 anni dall'acquisto, alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile;

l'art. 5-bis, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede invece che, nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo od a condurlo per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere; il successivo comma 2 prevede che, in caso di violazione dei citati obblighi, sono dovute, oltre alle imposte ed agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute;

l'art. 5-bis non riproduce, né richiama, la causa di inoperatività della decadenza di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 228; ad avviso dell'interrogante, quest'ultima disposizione, in quanto lex specialis, prevale sulla lex generalis di cui all'art. 5-bis, benché cronologicamente posteriore;

ad avviso dell'interrogante, deve pertanto ritenersi che non decada dalle agevolazioni, anche in materia di compendio unico, l'acquirente che, nei 5 anni dall'acquisto, alieni o conceda in godimento il fondo in favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l'adozione di una norma d'interpretazione autentica o di coordinamento che permetta di dirimere i dubbi ermeneutici nella direzione esposta.


(3-02340)