Premesso che:
la medicina nucleare provvede a garantire prestazioni integrate in percorsi clinico-assistenziali, coerenti con le linee guida emanate dalle società scientifiche e con i criteri della evidence based medicine (EBM), nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo n. 230 del 1995; decreto legislativo n. 241 del 2000; decreto legislativo n. 187 del 2000; decreti ministeriali 3 dicembre 1996 e 30 marzo 2005; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997);
le strutture di medicina nucleare sono strutture cliniche dotate: a) di medici specialisti in medicina nucleare abilitati all'utilizzo clinico dei radiofarmaci; b) di personale e strumentazione adeguati alla preparazione dei radiofarmaci diagnostici e terapeutici; c) di posti letto finalizzati a ricoveri di pazienti ai quali siano somministrate dosi di radiofarmaci superiori a quelle stabilite nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 187 del 2000;
nel decreto del Ministero della salute 30 marzo 2005, concernente l'approvazione e la pubblicazione del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana sulle "Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare", si stabilisce "Le strutture di medicina nucleare dove si preparano radiofarmaci devono dotarsi di un organigramma funzionale e di uno nominativo nel quale siano definite chiaramente le figure responsabili. Il minimo organigramma comprende un responsabile generale al quale riferiscono un responsabile per l'assicurazione della qualità, un responsabile per le operazioni di preparazione e un responsabile per i controlli di qualità, tra loro indipendenti in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 187/00) il responsabile generale è il medico nucleare'';
il termine per l'entrata in vigore delle "Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare" è stato più volte prorogato;
l'allegato 1 del decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, recante "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (cosiddetto regolamento Balduzzi), colloca la medicina nucleare tra le specialità con posti letto con un bacino compreso tra 2-4 posti letto per milione di abitanti;
questi posti letto sono classificati, a seconda delle regioni, come posti letto tecnici, che pertanto non danno luogo a ricoveri ordinari con conseguente DRG (diagnosis related group), a dispetto di una sostanziale chiarezza delle norme elencate, che indicano come il ricovero in medicina nucleare comporti a tutti gli effetti un'importante attività clinica svolta dallo specialista in medicina nucleare;
la Regione Lazio ha affrontato tale problematica con il decreto del presidente della Giunta regionale del Lazio, in qualità di commissario ad acta, del 26 marzo 2012, n. 40, che ha previsto che i ricoveri in medicina nucleare sono da considerare appropriati a priori;
il decreto stabilisce che: "Sono esclusi dalla valutazione con il metodo APPRO i ricoveri di brachiterapia o per terapie radiometabiliche (DRG 409 - Radioterapia) erogate per neoplasie maligne (Diagnosi principale con codice ICD-9-CM V 58.0 Diagnosi Secondaria con codice ICD-9-CM di neoplasia maligna; Procedure con codice ICD9-CM 92,27, 92,28, 92,29) in quanto richiedono ospedalizzazioni impegnative in ambienti protetti e soggetti a complesse misure di radioprotezione, che necessitano di un elevato impegno assistenziale multidisciplinare sia nella fase clinica sia in quella di prevenzione delle contaminazioni ambientali";
considerato che:
il fatto che la stessa funzione terapeutica dello specialista in medicina nucleare non trovi alternative in altre funzioni professionali è ulteriormente resa evidente nel documento congiunto di intesa sottoscritto nel 2004 tra i Presidenti di AIMN (Associazione italiana di medicina nucleare) ed AIRO (Associazione italiana di radioterapia oncologica), avente per oggetto la radioterapia metabolica, che sottolinea il ruolo autonomo del medico nucleare;
nel documento si legge "In buona sostanza è evidente che il ruolo autonomo del medico nucleare non può essere messo in discussione, perché è il medico nucleare che nella maggior parte dei casi ha competenza in merito nonché la responsabilità delle strutture per tali terapie, incluse protezioni, licenze necessarie per la detenzione e lo smaltimento";
appare evidente che lo specialista in medicina nucleare è il responsabile unico dell'impiego dei radiofarmaci per scopi diagnostici e terapeutici e, conseguentemente, è anche il responsabile della gestione clinica del paziente ricoverato;
premesso inoltre che a parere dell'interrogante la situazione desta notevoli preoccupazioni, perché non garantisce uniformità di trattamento a livello nazionale, ma dà luogo a ingiustificabili disparità nell'erogazione di questo tipo di prestazioni,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di stabilire in modo univoco che i ricoveri per terapia con radiofarmaci debbano essere effettuati nelle strutture di medicina nucleare e siano da considerare ricoveri ordinari a tutti gli effetti, concludendosi con la compilazione di una SDO (scheda di dimissione ospedaliera), soggetti a una tariffazione con un DRG appropriato, coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.