Premesso che:
ogni anno centinaia di prodotti vengono ritirati dal commercio perché contengono corpi estranei, perché sono contaminati da batteri patogeni, perché ci sono degli errori nelle etichette, oppure le date di scadenza sono inesatte i consumatori raramente vengono informati, anche se si tratta di alimenti in grado di nuocere alla salute;
nella primavera 2013, 8 lotti di frutti di bosco surgelati prodotti da 4 aziende hanno provocato 400 casi di epatite A: la maggior parte delle persone colpite non è stata avvertita in modo adeguato dai supermercati e dalle autorità e si è ammalata;
alcune aziende coinvolte nell'epidemia hanno deciso di non pubblicare né l'annuncio né le foto delle confezioni sul proprio sito, mentre il Ministero della salute ha diffuso un comunicato, carente e senza fotografie, dopo molte settimane,
alla fine di luglio è scoppiata un'allerta botulino, poi rientrata, per dei vasetti di pesto; in questo caso nonostante la gravità della situazione (le tossinfezioni da botulino possono essere mortali) e la vendita di decine di migliaia di vasetti, il Ministero ha aspettato 3 giorni prima di pubblicare le foto del prodotto e anche i supermercati coinvolti hanno fornito informazioni con esagerato ritardo;
purtroppo non si tratta di episodi isolati, ogni anno le catene ritirano dagli scaffali decine di alimenti per problemi seri e centinaia per aspetti di minor rilievo che comunque rendono le confezioni invendibili; in genere i clienti non sono informati, e solo in pochi casi viene esposto un piccolo cartello nei punti vendita;
altri Paesi europei pubblicizzano regolarmente le campagne di richiamo mentre in Italia le campagne di ritiro dei prodotti non sono pubblicizzate attraverso i siti dei supermercati e il Ministero diffonde solo occasionalmente le notizie dei prodotti oggetto di allerta, e quando lo fa, in genere non propone le foto;
questo accade nonostante il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore;
in particolare l'articolo 19, par. 1, prevede che, se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il suo controllo immediato, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore deve informare i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiamare i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;
avvisare i consumatori può sembrare complicato ma oggi basterebbe pubblicare on line gli avvisi dei prodotti ritirati o richiamati per rendere accessibili le informazioni a un vasto numero di cittadini e alle persone che non tornano nello stesso punto vendita dove dovrebbe in ogni caso essere affisso un cartello,
si chiede di sapere:
se e con quali misure il Ministro in indirizzo intenda affrontare la grave situazione, con particolare riguardo alle azioni da osservare immediatamente anche da parte dei supermercati e ogni altro punto vendita alimentare, qualora le contaminazioni riguardino botulino, listeria, epatite ed altre gravi patologie di origine alimentare;
se ritenga utile diffondere con regolarità sul proprio sito e attraverso i media le foto e le schede dei prodotti alimentari ritirati dal mercato perché ritenuti pericolosi per la salute, affiancando a tali notizie l'elenco dei punti vendita in cui sono stati commercializzati.
si definisce patent linkage la pratica di collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi, ovvero qualsiasi altra approvazione relativa ad un farmaco generico, allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento;
ogni forma di patent linkage è espressamente vietata dalla normativa dell'Unione europea, secondo la quale gli enti regolatori, nel concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, nel definirne il prezzo e nello stabilirne la classe di rimborsabilità non devono tener conto della copertura brevettuale, bensì solo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali;
recentemente il Parlamento europeo ha dato via libera alla proposta di revisione della direttiva 89/105/CEE sulla trasparenza delle procedure di fissazione dei prezzi dei medicinali, sancendo ancora una volta (la terza in due anni) il principio del divieto di ogni forma di patent linkage poiché contraria non solo al diritto dell'Unione europea, ma anche al principio generale della suddivisione delle competenze tra autorità deputate alla fissazione dei prezzi dei farmaci, nonché alla loro valutazione e i giudici, competenti in tema di proprietà intellettuale;
considerato che:
l'Italia ha già subito una procedura di infrazione da parte delle autorità europee per una forma di patent linkage introdotta nell'ordinamento dall'articolo 68, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il codice della proprietà industriale, conclusasi con l'abrogazione della norma suddetta ad opera dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalle legge 24 marzo 2012, n. 27;
l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, subordina nuovamente l'inserimento dei medicinali equivalenti nel prontuario farmaceutico nazionale alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare della specialità di riferimento, inserendo in tal modo una nuova forma di patent linkage nella normativa italiana;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha auspicato, nella sua relazione depositata nel corso dell'audizione in Ufficio di presidenza svolta presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato l'11 giugno 2013, l'abrogazione della normativa suddetta in quanto ostacolo all'ingresso sul mercato dei farmaci generici e pertanto pregiudizievole per la concorrenza,
se il Governo non ritenga opportuno verificare l'ammontare del danno che la normativa suddetta sta arrecando alle casse del Servizio sanitario nazionale;
se non intenda intervenire nelle opportune sedi di competenza per dare seguito alla pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima che l'Italia incorra in una nuova procedura di infrazione, promuovendo al più presto con azioni di competenza al fine di provvedere all'abrogazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.
interrogazione svolta
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 15, comma 13, lettera c) dispone che le regioni, sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi che saranno definiti con apposito regolamento e tenendo conto della mobilità interregionale, adottino provvedimenti di riduzione dello standard di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per 1.000 abitanti comprensivi di 0,7 posti letto per abitanti per post acuti di cui 0,2 per lungodegenza e 0,5 per riabilitazione, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per 1.000 abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni;
il comma 4, lettere c), d), e), dell'art. 2 della legge regionale siciliana n. 5 del 2009 prevede una equilibrata distribuzione territoriale, anche attraverso l'accorpamento e/o eliminazione di strutture organizzative risultanti superflue, il superamento della frammentazione, la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sottoutilizzati o a bassa complessità con razionali modelli organizzativi più rispondenti agli accertati bisogni di salute e il potenziamento dei servizi sanitari territoriali;
in data 14 gennaio 2015, è stato emanato il decreto dell'Assessorato della Salute per la riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 23 gennaio 2015);
tale decreto prevede oltre alla riconversione dei piccoli ospedali anche la loro unione in strutture che assumono una differente valenza assistenziale sulla base delle funzioni assegnate, svolgendo funzioni di sola degenza ospedaliera, ma anche di tipo ambulatoriale e residenziale;
presupposto fondamentale per il nuovo modello organizzativo, visto l'alto numero di strutture attive di piccole dimensioni presenti in Sicilia, è la riorganizzazione dei piccoli ospedali contestualmente al sistema del soccorso territoriale e dei trasporti sanitari tra i nodi della rete, in una logica unitaria che garantisca uniformità di accesso e di servizio su tutto il territorio regionale;
il presidio ospedaliero "Santo Stefano" di Mazzarino (Caltanissetta), nato come "ospedale di zona" per garantire la risposta sanitaria ad un bacino di utenza pari a 50.314 abitanti, presenti nel territorio tra Mazzarino e i paesi limitrofi (Riesi, Barrafranca, Butera, Sommatino e Delia), svolge ancora oggi un ruolo importante, in quanto serve le comunità decentrate rispetto agli ospedali di Gela e Caltanissetta, nei quali, stante le notizie di stampa, i pronto soccorso risultano spesso ingolfati ed hanno serie difficoltà di evadere le richieste di intervento in tempi brevi;
con nota prot. n. 8532/A del 2 maggio 2013, il commissario straordinario, dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, professor Vittorio Virgilio, vista anche la distanza dai più vicini ospedali di Gela e Caltanissetta (rispettivamente 45 chilometri), inquadrava la struttura di Mazzarino fra i presidi ospedalieri localizzati in zone "particolarmente disagiate", caratterizzate da condizioni geografiche e meteorologiche ostili nonché da una rete viaria peculiare e complicata tale da produrre una conseguente notevole dilatazione dei tempi di intervento sanitario;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
tale presidio ospedaliero, in forza delle disposizioni dell'Assessorato regionale della Salute, sarebbe destinato a diventare "ospedale di comunità" per pazienti che soffrono di malattie croniche e non hanno bisogno del ricovero;
organizzazioni sindacali, cittadini e gruppi politici locali di ogni schieramento da anni lottano per scongiurare la chiusura o una riconversione che di fatto ridurrebbe l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la qualità dei servizi soprattutto per le fasce più deboli che potrebbero riscontrare maggiori disagi dovuti alla difficoltà di spostamento in strutture site a vari chilometri di distanza;
a parere degli interroganti, ancora oggi Ia richiesta di prestazioni di chirurgia e medicina nel territorio di riferimento dell'ospedale "Santo Stefano" risulta fondamentale, in particolari casi di emergenza per la salvezza di vite umane;
considerato inoltre che:
a parere degli interroganti, la questione dei piccoli ospedali risulta di vitale importanza per la salute e l'urgenza di territori come quelli del comprensorio di Mazzarino; zone di fatto disagiate e con gravi carenze infrastrutturali che ne limitano fortemente la viabilità;
i cittadini costituiscono de facto i referenti più importanti di ogni azione politica ed è per questo che vanno tutelati innanzitutto nelle necessità di base, che passano attraverso i servizi essenziali che lo Stato eroga per mezzo delle strutture strumentali progettate per questo scopo;
la conservazione della salute e la cura delle malattie sono chiaramente da inquadrare, anche in virtù della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come uno dei bisogni primari che lo Stato è tenuto a tutelare;
l'articolo 32 della Costituzione sancisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti",
quali azioni di competenza il Governo intenda svolgere per assicurare alle comunità di Mazzarino, Riesi, Barrafranca, Butera, Sommatino e Delia i livelli essenziali di assistenza, che sempre in base al dettato costituzionale lo Stato è tenuto a fornire;
se non ritenga necessario promuovere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile affinché la Regione siciliana definisca un'attenta riorganizzazione sanitaria sul territorio e sviluppi opportune strategie d'intervento che,
agendo sull'organizzazione, e sull'appropriatezza clinica, investendo sulla valorizzazione delle risorse umane e professionali, determinino le condizioni per il miglioramento continuo della qualità dei servizi e dello stato di benessere della popolazione, nonostante il progressivo decremento del finanziamento complessivo del sistema sanitario e sociosanitario, scongiurando un eventuale decisione di chiusura dell'ospedale "Santo Stefano" di Mazzarino e garantendo l'assistenza territoriale.