AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017
532ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 480)
(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

IL PRESIDENTE comunica che, in occasione dell'audizione informale dei componenti della Commissione istituita dal Governo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, svoltasi nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di martedì 5 dicembre, è stata depositata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
In qualità di relatore, illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) esprime un giudizio critico sulla proposta di parere, sostanzialmente analoga a quella presentata presso l'omologa commissione dell'altro ramo del Parlamento. A suo avviso, esso è frutto di un accordo tra le stesse forze politiche che hanno sostenuto la legge elettorale.
Nell'esprimere insoddisfazione per le osservazioni contenute nella proposta, si sofferma sulla definizione dei collegi nella regione Lazio. In proposito, sarebbe stato necessario, a suo avviso, inserire - almeno di forma di osservazione - un rilievo riguardante la composizione dei collegi uninominali Camera per la circoscrizione Lazio 1, al fine di evitare la frammentazione del territorio del comune di Roma, determinata dall'inserimento di una zona cittadina nel collegio uninominale Lazio 07 (Roma-Ciampino-Pomezia).
Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice De Petris, esprime riserve sull'esito dei lavori della Commissione, che - a suo avviso - non hanno tenuto conto delle posizioni delle diverse forze politiche. Ritiene, infatti, che la proposta di parere sia il frutto di un accordo solo fra alcuni Gruppi parlamentari e il Governo.
Ritiene che la votazione sulla proposta sia solo l'epilogo di un percorso che, a partire dall'approvazione di una legge elettorale censurabile sotto molti aspetti, è finalizzato a consegnare il Paese a un Governo sostenuto da una maggioranza eterogenea e trasversale.
Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) rileva che, a seguito dell'audizione del Presidente dell'ISTAT e degli altri membri della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, si è potuto prendere atto della sostanziale compiutezza del lavoro svolto. Al contempo, è apparso necessario introdurre alcuni correttivi che, all'interno dei limiti posti dai principi e criteri direttivi della legge delega, potesse consentire soluzioni più rispondenti alle esigenze di omogeneità dei bacini.
Condivide le osservazioni contenute nella proposta di parere, che - a suo avviso - consentono modifiche migliorative allo schema di decreto legislativo.
Valuta anche con favore la scelta di esprimere un parere coerente con quello che sarà espresso dall'omologa commissione dell'altro ramo del Parlamento.
Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore MORRA (M5S) annuncia che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno alla votazione, in coerenza con la posizione fortemente critica manifestata nel corso dell'esame parlamentare di approvazione della legge elettorale.
Nel convenire con le considerazioni critiche espresse dalla senatrice De Petris e dalla senatrice Lo Moro, ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere siano frutto di un accordo solo tra alcune forze politiche, grazie al quale il Governo potrà modificare lo schema di decreto legislativo secondo le proprie determinazioni, giustificando le sue scelte con l'esigenza di recepire i rilievi formulati nei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore BRUNI (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) ritiene che il lavoro sia stato caratterizzato da un'impropria accelerazione dei tempi, che non ha consentito di approfondire le molteplici questioni coinvolte allo scopo di superare le più rilevanti criticità.
In particolare, ritiene che la scelta di basarsi sui collegi definiti nel 1993 riveli una scarsa considerazione delle profonde mutazioni intervenute, sotto il profilo socio-economico, in molte zone del Paese.
Si rammarica, inoltre, del mancato accoglimento di alcuni rilievi, da lui proposti, con riferimento specifico alla regione Puglia, allo scopo di rendere più omogenei i relativi bacini elettorali e così assicurare una rappresentanza parlamentare più capace di rispondere alle esigenze del territorio.
Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore PAGLIARI (PD), nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di parere avanzata dal relatore, annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia (n. 473)
(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Naccarato, presenta una proposta di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.


IN SEDE DELIBERANTE

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati
(2723) ALBERTINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità
(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2891. Assorbimento del disegno di legge n. 2723)

Il PRESIDENTE propone di dare per acquisite le fasi di esame in sede referente e, in assenza di interventi in discussione generale, di adottare come testo base il disegno di legge n. 2891, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo una verifica per le vie brevi, comunica che i Gruppi parlamentari hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di emendamenti.
Avverte, quindi, che si procederà senz'altro alla votazione finale, in quanto il disegno di legge è composto da un unico articolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Risulta, pertanto, assorbito il disegno di legge n. 2723.


La seduta termina alle ore 9,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 480


La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che:
i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 165 del 2017 delineano con sufficiente chiarezza il perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo, pur residuando necessariamente per il legislatore delegato un certo margine di discrezionalità nell'individuazione della soluzione ottimale per ciascuna circoscrizione;
la disciplina di delega individua infatti, assieme ad alcuni criteri obbligatori, un insieme di criteri da applicare di norma, quali l'omogeneità del bacino territoriale sotto gli aspetti economico-sociali e delle caratteristiche storico-culturali, la continuità del territorio di ciascun collegio, nonché il mantenimento dell'integrità del territorio comunale;
in tal senso, se alcune potenziali criticità sono direttamente ascrivibili alla meccanica applicazione dei criteri di delega, in altri casi le soluzioni individuate nell'ambito dello schema di decreto si prestano a valutazioni di opportunità in comparazione con altre soluzioni, parimenti compatibili con i criteri di delega, che possono risultare per alcuni aspetti meglio rispondenti alle specifiche esigenze di coerenza e omogeneità dei bacini elettorali;
lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (art. 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (art. 2 – Tabelle B.1 e B.2),
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
le Tabelle A.1 e B.1, che recano l’elenco dei collegi uninominali con l’indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio, individuano ciascun collegio uninominale con un codice alfanumerico e con l’indicazione del nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. Per i comuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), vi è un elenco a parte, in un’apposita sezione, con l’indicazione del territorio del relativo collegio. In proposito, al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa, è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;
lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all’articolo 3, comma 1, che, nel caso in cui vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune. In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di specificare che tale previsione si applichi nel caso in cui l’istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;
andrebbe valutata, al contempo, l’opportunità di fare riferimento anche alla fattispecie disciplinata dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, riguardante l’ipotesi del distacco di un comune da una Regione e la sua aggregazione ad altra Regione; la questione si pone, in particolare, nel caso della recente approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge che dispone il distacco dal Veneto al Friuli Venezia Giulia del comune di Sappada che, in base allo schema di decreto legislativo in esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio uninominale 07 (Belluno). Il testo approvato dal Parlamento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede, al comma 2, che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine". Appare dunque opportuno specificare che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una Regione ed aggregazione ad un’altra, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell’ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;
nella circoscrizione del Senato Piemonte, appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte 01, per garantire la coerenza economico-sociale del territorio, unificando i due collegi uninominali della Camera Piemonte 1-05 (Ivrea) e Piemonte 1-07 (Settimo Torinese) e aggregando, di conseguenza, i collegi della Camera Piemonte 1-09 (Pinerolo) con il collegio Piemonte 1-08 (Moncalieri);
nella circoscrizione del Senato Emilia-Romagna, appare opportuno trasferire i comuni di Bomporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola dal collegio uninominale Emilia-Romagna 06 (Reggio nell'Emilia) al collegio uninominale Emilia-Romagna 05 (Modena), al fine di assicurare la continuità e l'omogeneità del territorio. I quattro comuni, infatti, costituiscono un'unione insieme ai comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario, che però sono aggregati al collegio di Modena. Appare dunque necessario ricomporre ad unità un territorio che condivide una comune pianificazione urbanistica, sociale ed economica;
nella circoscrizione della Camera Toscana, come fatto presente anche nella relazione illustrativa, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ricorrendo ai collegi uninominali del 1993. Tale metodo è ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato; peraltro, nella circoscrizione Toscana, tale metodo è stato derogato, portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute necessarie dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 165 del 2017, per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera; i collegi uninominali della Camera andrebbero a tal fine ridefiniti, in particolare sottraendo dal collegio Toscana 06 (Pistoia) i comuni di Capannori e Porcari, e inserendoli nel collegio Toscana 09 (Lucca); sottraendo dal collegio Toscana 04 (Empoli) i comuni di Lamporecchio e Larciano e inserendoli nel collegio Toscana 06 (Pistoia); sottraendo i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal collegio Toscana 12 (Siena) e inserendoli nel collegio Toscana 14 (Grosseto), in quanto comuni situati nella provincia di Grosseto; sottraendo il comune di Castelfiorentino dal collegio Toscana 11 (Poggibonsi) e inserendolo nel collegio Toscana 04 (Empoli), al fine di un'adeguata compensazione della popolazione residente; sottraendo il comune di Camaiore dal collegio Toscana 09 (Lucca) e inserendolo nel collegio Toscana 08 (Massa), anche in questo caso per compensare la popolazione; sottraendo il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio Toscana 03 (Sesto Fiorentino) e inserendolo nel collegio Toscana 07 (Arezzo), per assicurare maggior omogeneità territoriale;
nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, come rilevato anche nella relazione illustrativa, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, mentre nello schema di decreto legislativo l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpando collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative; di conseguenza, è opportuno sottrarre il collegio uninominale Toscana 04 (Empoli) dal collegio plurinominale Toscana 02 e inserirlo nel collegio plurinominale Toscana 03. Occorre altresì sottrarre il collegio uninominale Toscana 05 (Prato) dal collegio plurinominale Toscana 03 e inserirlo nel collegio plurinominale Toscana 01;
nella circoscrizione della Camera Umbria, per assicurare l’omogeneità storico-culturale dell’area, si evidenzia l’esigenza di sottrarre i comuni di Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale della Camera Umbria 03 (Terni) e di aggregarli al collegio uninominale Umbria 02 (Foligno);
nella circoscrizione della Camera Lazio 2, come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo dispone lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale; per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia si sarebbe potuto effettuare trasferendo alcuni comuni della provincia di Viterbo, inseriti nel collegio di Civitavecchia, nel collegio della provincia di appartenenza, così riportandoli all'interno della loro naturale sede amministrativa e organizzativa. In tale caso, si sarebbe potuto realizzare un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste; vi è dunque l’esigenza di ridefinire i due collegi uninominali della Camera, trasferendo i comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Sutri, Capranica e Oriolo Romano dal collegio uninominale Lazio 02 (Civitavecchia) al collegio uninominale Lazio 01 (Viterbo) e trasferendo il comune di Mazzano Romano dal collegio uninominale Lazio 01 (Viterbo) al collegio uninominale Lazio 02 (Civitavecchia);
nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l’opportunità di trasferire il comune Silvi, unico comune della provincia di Teramo rimasto nel collegio comprendente il territorio del collegio di Pescara, dal collegio uninominale Abruzzo 03 (Pescara) al collegio uninominale Abruzzo 02 (Teramo), così da ripristinare l’integrità della provincia di Teramo;
nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe apparire opportuno, al fine di riportare in soglia i collegi uninominali, trasferire i comuni di Casandrino, Melito di Napoli e Mugnano dal collegio uninominale Campania 01 (Giugliano in Campania) al collegio uninominale 04 (Casoria) e trasferire i comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e Fratta Minore dal collegio uninominale 04 (Casoria) al collegio uninominale 01 (Giugliano in Campania); tale soluzione permetterebbe di formare un nuovo collegio al Senato, aggregando il collegio uninominale Camera 05 (Napoli Arenella-Vomero) con il collegio uninominale Camera 04 (Casoria). In questo modo, il collegio uninominale 03 (Acerra Pomigliano) potrebbe essere aggregato al collegio uninominale 02 (Nola). Per tradizione e condizione socio-economica infatti i due collegi sono naturalmente affini, anche considerando che condividono la stessa diocesi e lo stesso tribunale;
nella circoscrizione della Camera Campania 2, al fine di assicurare una maggiore omogeneità dei territori, appare opportuno trasferire i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) al collegio uninominale 08 (Salerno);
nella circoscrizione della Camera Basilicata sono da determinare complessivamente due collegi uninominali alla Camera, tre in meno rispetto ai cinque collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato; al fine di valorizzare l’omogeneità geografica e storico-culturale delle relative aree, anche in relazione alla loro collocazione rispetto all’asse autostradale, si prospetta l’opportunità di una diversa aggregazione dei cinque collegi definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993; in particolare, il collegio uninominale 01 (Potenza) andrebbe formato mediante l'aggregazione dei collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), così da essere orientato lungo l’asse autostradale; il collegio uninominale 02 (Matera) dovrebbe essere formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni di Senise, Castronuovo di Sant’Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e sono conseguentemente aggregati al collegio uninominale 01 (Potenza);
con riferimento alla definizione dei collegi plurinominali per il Senato nella circoscrizione Sicilia, si ritiene più congrua una ripartizione della circoscrizione regionale in 2 collegi plurinominali in luogo di 3. Tale soluzione appare coerente con l'esigenza di assicurare la massima compattezza territoriale, evitando un’irragionevole scomposizione del territorio. Il secondo dei tre collegi plurinominali, nell’aggregare i collegi uninominali di Agrigento, Gela e Messina, presenta infatti un profilo geografico irregolare, in quanto attraversa la Regione da nord a sud e da est a ovest, in tal modo unificando territori tra loro disomogenei sul piano economico-sociale e per caratteristiche storico-culturali. Appare pertanto più corretta la previsione di due soli collegi plurinominali, a est e a ovest dell’isola, che potrebbero coincidere con le due circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati. Tale scelta, peraltro, si pone in piena sintonia con le osservazioni del Governo contenute nella relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo;
nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, nel rispetto dell’unità territoriale, economica e sociale, appare necessario ricomporre nei collegi i comuni della provincia di Catania. Pertanto al collegio uninominale 04 (Acireale) occorre aggregare i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; occorre di conseguenza sottrarre al collegio uninominale 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni, e aggiungere il comune di Belpasso; appare, altresì, necessario aggiungere al collegio uninominale 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e sottrarre ad esso il comune di Belpasso; al collegio uninominale 09 (Avola) occorre sottrarre di conseguenza i comuni di Militello, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio uninominale 10 (Siracusa) è necessario sottrarre di conseguenza il comune di Carlentini;
nella circoscrizione della Camera Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione, in modo da assicurare l’unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l’omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, tenendo conto di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico-sociale, storico-culturale e linguistico, quali quelli rappresentati dalle precedenti articolazioni provinciali, e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali.