Premesso che:
il perdurare delle condizioni di alta pressione e l'assenza delle precipitazioni, usuali in questo periodo dell'anno, stanno caratterizzando la situazione meteorologica italiana degli ultimi giorni;
a gennaio è caduto circa il 60 per cento di acqua in meno rispetto alla media, dopo un dicembre che è stato il più secco negli ultimi 2 secoli e un novembre con piogge praticamente dimezzate;
sono, pertanto, messe a dura prova non solo la qualità dell'aria che si respira nelle grandi città ma anche, e soprattutto, il normale svolgersi dell'andamento del lavoro agricolo in tante regioni italiane;
considerato che:
la situazione appare decisamente critica a Ferrara e in Emilia-Romagna: le ultimissime analisi effettuate, infatti, dicono chiaramente che a livello regionale le falde sono completamente scariche;
le criticità vanno dalle quantità di acqua inconsistenti alle riserve contenute in invasi quasi azzerate; a tali criticità, a differenza delle annate maggiormente siccitose 2011-2012, si aggiunge anche la mancanza di neve;
l'assenza di piogge, inoltre, alimenta preoccupazioni circa lo stato dei principali bacini idrici: secondo le rilevazioni effettuate nei pressi di Pontelagoscuro (Ferrara), a fine gennaio, il livello del fiume Po presenta livelli idrometrici inferiori di circa 2 metri, al pari di quelli estivi;
tenuto conto che:
il rischio è che si arrivi in estate senza l'indispensabile scorta d'acqua per le colture;
i mesi scorsi ed il mese di febbraio dovrebbero essere i periodi dell'anno di massime precipitazioni e, se l'inverno si concluderà in questo modo, purtroppo le colture orticole ne risentiranno negativamente;
particolarmente colpito, infatti, risulta essere il settore agricolo, con colture a rischio, così come sono in grandi difficoltà le coltivazioni di mais, necessarie per l'alimentazione degli animali, che hanno bisogno di una adeguata irrigazione e per le quali si prospetta un crollo dei raccolti;
i consorzi di bonifica, che trasportano la risorsa idrica a tutta l'agricoltura, hanno già da tempo lanciato l'allarme, richiamando l'attenzione su tale problema;
infatti, senza la dovuta attenzione, i prodotti tipici alla base del made in Italy agroalimentare potrebbero venire colpiti duramente già in primavera con conseguenti perdite sostanziali di resa;
per far fronte a questa situazione occorrono interventi strutturali ed è necessario sviluppare ogni iniziativa atta all'accelerazione dell'attuazione del piano di sviluppo rurale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della preoccupante situazione meteorologica dell'Emilia-Romagna, che prelude ad esiti incerti delle produzioni agricole, a causa della mancanza di precipitazioni;
se non ritengano di attivare al più presto il piano irriguo nazionale.
a partire dall'approvazione del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stati previsti criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle Regioni e dei Comuni degli elenchi arborei;
il decreto interministeriale 23 ottobre 2014 stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 10 del 2013, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte dei Comuni, delle Regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. In particolare all'art. 3 sancisce come termine perentorio la data del 31 luglio 2015 come limite massimo per il censimento degli alberi monumentali per i Comuni italiani, e la data del 31 dicembre per la redazione di elenchi regionali, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni;
l'inottemperanza o la persistente inerzia delle Regioni o dei Comuni comporta, previa diffida ad adempiere entro il prescritto termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
l'articolo 7 della legge n. 10 indica al comma 1 i criteri generali secondo i quali classificare un "albero monumentale": "a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private";
inoltre, all'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che venga effettuata la piantumazione di un albero per ogni neonato residente ed ogni minore adottato nel rispettivo comune;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti i criteri di classificazione indicati dall'articolo 7 non vengono rispettati e, in particolare, sembrerebbero considerati solo quelli sanciti dalla lettera a), quelli cioè relativi a caratteristiche dimensionali e botaniche degli alberi. Importanti risultano essere anche i criteri dettati dall'intero comma 1 e dai restanti commi, in particolare per quel che riguarda la valenza storica e culturale degli alberi da classificare,
quale sia lo stato di esecuzione del censimento degli alberi monumentali a livello nazionale;
se, nella predisposizione del censimento, i dettami di tutti i commi dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 siano effettivamente rispettati e, in caso contrario, se i Ministri in indirizzo intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, emanare circolari relative all'applicazione;
quale sia lo stato di avanzamento delle procedure preordinate alle piantumazioni per ogni nuovo nato ai sensi dell'articolo 2;
se, una volta verificato lo stato di attuazione della legge, non ritengano di avviare tutte le opportune procedure di competenza per il completamento, a livello nazionale, del censimento previsto dalla normativa.