SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVI LEGISLATURA --------------------

6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)



59ª seduta: giovedì 5 febbraio 2009, ore 14,30



ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni. Svolte

AFFARE ASSEGNATO


Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:
Deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, concernente "Le metodologie e le procedure di elaborazione delle previsioni di entrata per titolo, per UPB e per capitolo". - Relatore alla Commissione FERRARA.
(n. 9)
IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COSTA. - Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14ª Commissione)
(414)
2. BARBOLINI. - Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14ª Commissione)
(507)
- Relatore alla Commissione GERMONTANI. II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 1. COSTA. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 10a e della 11a Commissione)
(413)
2. GIOVANARDI. - Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a e della 10a Commissione)
(465)
3. BARBOLINI ed altri. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 10a e della 11a Commissione)
(508)
- Relatore alla Commissione VACCARI.

INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

        BARBOLINI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
            nella XV legislatura, in data 12 settembre 2007, il Senato ha approvato, in sede di discussione delle mozioni 1-00093 e 1-00101, un ordine del giorno sottoscritto dalle forze politiche di maggioranza e opposizione, con il quale si impegnava il Governo a stanziare nella manovra finanziaria per il 2008 adeguate risorse per l’assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici espletati dalle Agenzie fiscali;
            tale impegno è stato puntualmente attuato dal Governo Prodi, con l’introduzione all’articolo 1, commi 345, 346 e 347 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) di disposizioni per l’assunzione di personale, nel triennio 2008-2010, da parte delle Agenzie fiscali, da impiegare in via prioritaria per le attività di accertamento, ispettive e di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi;
            nel 2006, l’Agenzia delle entrate aveva bandito un concorso per 1500 funzionari tributari da assumere con contratto di formazione lavoro, al temine del quale, oltre ai vincitori, sono risultati idonei circa 1.500 partecipanti, a disposizione dell’Agenzia per eventuali scorrimenti. Nel 2007 la stessa Agenzia ha indetto un nuovo concorso per altri 500 funzionari a contratto formazione lavoro, al termine del quale, oltre i vincitori, sono risultati idonei altri 500 partecipanti;
            l’Agenzia delle entrate, conformandosi a quanto previsto nella legge finanziaria per il 2008, ha previsto, per l’anno 2008, l’assunzione mediante contratti di formazione lavoro di 750 persone provenienti dalle graduatorie dei suddetti concorsi, utilizzando a tal fine una graduatoria nazionale unica;#F1#
            analogamente, l’Agenzia delle dogane, una volta ricevuta la graduatoria nazionale dall’Agenzia delle entrate, ha previsto, a partire dal mese di luglio del 2008, l’assunzione di 465 idonei, da ripartire tra le varie direzioni regionali secondo un piano di dotazioni organiche molto complesso;
            il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto il blocco di tutte le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle delle Agenzie fiscali, che contrariamente alle attese, sono ora chiamate a ridurre i propri organici, ad accorpare le strutture organizzative e le funzioni istituzionali;
            i comitati spontanei dei soggetti risultati «idonei» nei concorsi banditi dalle Agenzie fiscali iniziano a denunciare ritardi nelle assunzioni programmate dalle medesime Agenzie,
        si chiede di sapere:
            se gli idonei dei concorsi banditi dalle Agenzie fiscali nel 2006 e 2007 rientrino nelle disposizioni di blocco delle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112;
            se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dar corso alle assunzioni già previste dalla legge finanziaria per il 2008, in considerazione del fatto che vi è la copertura della spesa e che l’organico a disposizione dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane non è sufficiente a dare continuità alle attività antielusive ed antievasive;
            se non reputi necessario potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi e all’evasione tributaria anche attraverso l’assunzione di personale che risulta già essere inserito in graduatorie di concorsi già espletati.
(3-00137)
        BARBOLINI, FILIPPI Marco. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
            a decorrere dal 1º gennaio 2009, con l’entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (DAC), di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, potrebbero sorgere alcuni rilevanti problemi con riguardo alle procedure doganali comunitarie che regolano lo scambio di merci;
            tra le novità più rilevanti apportate al DAC, emerge in tutta evidenza la nuova definizione di «autorizzazione unica» che, a seguito delle modifiche introdotte, potrà essere richiesta non solo per i regimi doganali economici e per la destinazione particolare, ma anche per le procedure semplificate e per la procedura domiciliata. Qualora l’autorizzazione venga richiesta per più procedure in più di uno Stato membro, essa si configurerà come una «autorizzazione integrata» («Integrated Authorisation»);
            altra significativa novità è rappresentata dall’introduzione di un paragrafo all’articolo 201 del DAC, con il quale si dispone che le autorità doganali possano autorizzare la presentazione della dichiarazione doganale in un ufficio doganale diverso da quello in cui le merci sono presentate o saranno presentate o dove potranno essere controllate, a condizione che l’ufficio doganale si trovi nello stesso Stato membro e che le merci siano dichiarate in una procedura doganale da una persona che detiene un’autorizzazione unica per le procedure semplificate o per la procedura domiciliata;
            vengono introdotti, inoltre, quattro paragrafi nell’articolo 253 del DAC, tra i quali uno prevede la possibilità per qualsiasi persona di richiedere un’autorizzazione per le procedure semplificate o per la procedura domiciliata. In particolare, è previsto che un rappresentante doganale possa richiedere tale autorizzazione qualora abbia un sistema soddisfacente di gestione delle scritture contabili e se l’autorità doganale che rilascia l’autorizzazione sia in grado di identificare la persona rappresentata e assicurare i controlli doganali. Inoltre, l’uso delle procedure semplificate e della procedura domiciliata potrà essere utilizzata unicamente da operatori che emettono dichiarazioni doganali elettroniche e il rappresentante doganale potrà scegliere se usare la rappresentanza diretta o indiretta;
        considerato che:
            i vantaggi per gli operatori economici derivanti dalla nuova autorizzazione unica, in assenza di un’armonizzazione della disciplina in materia di IVA e delle accise, saranno comunque minimi ed inferiori alle attese;
            occorre garantire agli operatori economici una corretta informazione sull’applicazione dei divieti e delle restrizioni nazionali, anche attraverso la pubblicazione delle medesime sul sito internet delle varie amministrazioni doganali;
            le modifiche contenute nel nuovo regolamento, che consentono a chiunque abbia il requisito di effettuare la dichiarazione doganale, rischiano di penalizzare le professionalità e le competenze di quanti negli anni si sono formati a seguito di tirocini ed esami banditi dal Ministero dell’economia e delle finanze a garanzia dell’affidabilità degli operatori impegnati nelle pratiche doganali;
            la dichiarazione delle merci presso dogane diverse da quelle dove si trovano le merci stesse, non garantisce che il carico per cui è stata chiesta la dichiarazione doganale sia effettivamente lo «stesso carico» che otterrà il «visto»,
        si chiede di sapere;
            quali siano i vantaggi attesi per le imprese italiane in termini economici ed occupazionali, in conseguenza dell’entrata in vigore, a partire dal 1º gennaio 2009, delle nuove disposizioni del Codice doganale comunitario;
            se il Ministro in indirizzo ritenga che tali nuove disposizioni prefigurino un allentamento dei controlli doganali ed un meno incisivo contrasto all’elusione e alle frodi fiscali;
            quali iniziative intenda adottare, in vista dell’entrata in vigore delle nuove misure, per evitare che si verifichino irregolarità doganali, per rafforzare gli accertamenti sulle merci, per contrastare le frodi e gli atti illeciti e per evitare, di conseguenza, una diminuzione delle entrate di dazi doganali ed IVA.
(3-00384)