AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 20 MARZO 2007
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sull’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.
L’ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l’esame in sede consultiva per la valutazione dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 1411 (Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario) e, dalla prossima settimana, con l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1366 (Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi).
Si è convenuto, inoltre, di procedere a una nuova audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su libertà dell’informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona, sicurezza pubblica.
Infine si è deciso di anticipare alle ore 9, anziché alle ore 13, di giovedì 22 marzo la riunione del Comitato ristretto costituito per l’esame del disegno di legge n. 772 (servizi pubblici locali).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1003) Sabina ROSSA ed altri. - Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
(5) PASTORE ed altri. - Istituzione del "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001
(1139) BUTTIGLIONE ed altri. - Istituzione del "Giorno della Patria" in data 12 novembre, in memoria delle vittime italiane di Nassiriya e delle altre missioni di pace all'estero, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione dei Democraticicristiani e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1168) QUAGLIARIELLO ed altri. - Istituzione della "Giornata della memoria" dedicata ai martiri per la patria e la libertà caduti sul fronte della lotta al terrorismo internazionale
(1173) Rosa Maria VILLECCO CALIPARI ed altri. - Istituzione del "Giorno del Ricordo" dedicato ai civili e ai militari caduti nell'ambito di missioni internazionali
- e petizione n. 115 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Si procede all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1003, assunto a base dell’esame, pubblicati in allegato al resoconto.

Il relatore PASTORE (FI) sottolinea che il disegno di legge n. 1003, fra tutte le iniziative in titolo, rappresenta in misura maggiore l’unità politica che si è determinata nel Paese contro il terrorismo. In particolare, la vicenda del rapimento e dell’uccisione dell’onorevole Aldo Moro e della sua scorta è particolarmente significativa e può essere considerata quale riferimento per la celebrazione di un giorno della memoria di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Illustra quindi l’emendamento 1.2 che propone la data del 16 marzo, anniversario della strage di via Mario Fani in Roma e del rapimento di Aldo Moro come data per la celebrazione del Giorno della memoria, in luogo di quella prevista nel testo, il 9 maggio, anniversario dell’assassinio dello statista.
Dà conto anche degli emendamenti 1.5 e 1.3, di contenuto redazionale, e dell’emendamento 1.4 che sottolinea il fine a cui risponde l’intento di rinnovare e costruire una memoria storica e condivisa, cioè la difesa della libertà e della democrazia in Italia.

Il senatore GRASSI (RC-SE) illustra l’emendamento 1.1, che indica per la celebrazione della Giornata della memoria la data del 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana, a Milano, che come confermano le audizioni dei familiari delle vittime del terrorismo, appare più significativa di quella indicata nel testo.

Il senatore CALVI (Ulivo) sottolinea come sia difficile individuare una data più significativa delle altre per ricordare le vittime dei numerosi atti di terrorismo che si sono verificati in Italia. A suo avviso, la data del 16 marzo indicata dal relatore può raccogliere il consenso più ampio fra le forze politiche e può davvero assumere il significato della memoria di tutte le vittime del terrorismo.

Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che alcune date indicate dalle forze politiche per la celebrazione del Giorno della memoria potrebbero determinare divisioni. Il 16 marzo, invece, è una data che rappresenta l’unità dei partiti politici storici che insieme, sia pure con alcune distinzioni, condivisero le decisioni da assumere in occasione del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro e della sua scorta, un segnale della presa di coscienza diffusa circa la pericolosità del terrorismo e circa la necessità di sconfiggerlo.

Il presidente BIANCO, intervenendo nel dibattito, osserva che ciascuna delle proposte legislative in titolo risponde a motivazioni ideali profonde. Il complesso lavoro svolto dalla Commissione e gli incontri con i rappresentanti dei familiari delle vittime del terrorismo ha indotto a individuare il disegno di legge n. 1003 quale proposta su cui possono convergere tutti i partiti politici. Osserva che il suggerimento dei familiari delle vittime di indicare per il giorno della memoria la data del 12 dicembre è proposta di grande dignità e potrebbe tuttavia dare luogo a divisioni e a interpretazioni divergenti.
Auspica, pertanto, che la Commissione convenga con la proposta del relatore di indicare la data del rapimento dell’onorevole Moro e dell’uccisione degli uomini della sua scorta per la celebrazione della Giornata della memoria.

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) ritiene che la data del 16 marzo abbia un alto valore simbolico, anche per le conseguenze che la vicenda del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro determinarono sui partiti politici storici e in particolare sulla Democrazia Cristiana. Tuttavia, a suo avviso, la celebrazione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo dovrebbe svolgersi con modalità articolate, da individuare d’intesa con i consigli regionali, per corrispondere alla sensibilità delle varie comunità colpite da eventi terroristici in tempi e luoghi distinti.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) condivide la proposta del relatore di celebrare il Giorno della memoria il 16 marzo, anniversario di un evento che ha determinato una grande unità politica del Paese contro il terrorismo.

Il relatore PASTORE (FI) invita i proponenti a ritirare l’emendamento 1.1 in modo che la Commissione non debba esprimersi a favore o contro una particolare data, quella del 12 dicembre, a cui sono collegati fatti e vicende rispetto alle quali vi è un’oggettiva divisione fra le forze politiche.

Il senatore VILLONE (Ulivo) ritiene opportuno rinviare il seguito dell’esame per consentire un’ulteriore riflessione che consenta di convergere sull’indicazione di una data per la celebrazione del Giorno della memoria.

Si associa il senatore ZANDA (Ulivo).

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione è comunque in attesa del parere della Commissione bilancio sull’emendamento 1.5 del relatore, formulato allo scopo di corrispondere al parere già reso sul disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE

(1375) BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l’emendamento 1.0.1, in quanto estraneo alla materia oggetto del disegno di legge.

Il senatore CALDEROLI (LNP) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

Il relatore SINISI (Ulivo) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, di contenuto prevalentemente redazionale. In particolare l’emendamento 1.4 propone una formulazione omogenea con le altre disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Invita a ritirare l’emendamento 1.1, per effetto del quale sarebbero esclusi dalla disciplina dei soggiorni brevi gli ingressi per visite e per studio; in tal modo si penalizzerebbero, ad esempio, coloro che entrano nel territorio dello Stato per motivi di ricerca. Invita i proponenti a ritirare anche l’emendamento 1.2 e a riformulare l’emendamento 1.3, nel senso di aggiungere alla fine del secondo periodo del comma 1 le parole: “, se richiesto”. In tal modo si terrebbe conto delle giuste preoccupazioni dei proponenti di quella proposta, nel senso che qualora il visto sia concesso per un periodo inferiore ai 3 mesi, il soggiorno è ammesso per la durata del visto, altrimenti vale il termine del soggiorno breve.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime un parere conforme a quello del relatore e si associa al suo invito ai proponenti per una riformulazione dell’emendamento 1.3. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 e considera opportuno anche specificare il riferimento al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286, che disciplina il caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza.

Il relatore SINISI (Ulivo) osserva che un riferimento specifico alla lettera b) dell’articolo 13, comma 2, potrebbe risultare non esaustivo. A suo avviso, è preferibile un riferimento generale all'espulsione amministrativa, come disciplinata dal medesimo articolo 13.

Il senatore CALDEROLI (LNP) insiste per la votazione dell’emendamento 1.1 e ritira l’emendamento 1.2. Inoltre, accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Governo, presenta e illustra l’emendamento 1.3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, sul quale esprimono parere favorevole il sottosegretario Marcella Lucidi e il relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni è respinto l’emendamento 1.1 e sono accolti gli emendamenti 1.4, 1.3 (testo 2), 1.5 e 1.6. Successivamente è posto in votazione l’articolo 1 nel testo emendato, che risulta approvato. È poi approvato l’articolo 2.

Si passa, infine, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore VILLONE (Ulivo) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore SAPORITO (AN) dichiara che il suo Gruppo si asterrà nella votazione.

Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

A nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il voto favorevole i senatori MAFFIOLI (UDC), SARO (DC-PRI-IND-MPA) e GRASSI (RC-SE).

Il relatore SINISI (Ulivo) e il PRESIDENTE rivolgono un ringraziamento alla Commissione per l’approfondimento e la tempestività della discussione del disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, è posto in votazione ed è approvato.


IN SEDE REFERENTE

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il sottosegretario Beatrice MAGNOLFI, rispondendo al senatore Saporito che aveva invitato il Governo a raccogliere i dati concernenti gli effetti connessi all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 97 del 2001, osserva che la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego trova applicazione soltanto con riferimento ai procedimenti penali instaurati successivamente all’entrata in vigore di quella legge e che il disegno di legge in esame è volto proprio a ridurre la pena minima necessaria per dare corso all’estinzione automatica. Ricorda che, in ragione della lentezza della giustizia penale, la gran parte dei procedimenti successivi all’entrata in vigore della legge n. 97 (6 aprile 2001) non si sono ancora conclusi e dunque è oggettivamente difficile reperire dati statistici probanti.
Fermo restando che sono in corso ulteriori approfondimenti e verifiche analitiche, annuncia il proposito del Governo di avviare, anche in base ai dati raccolti in attuazione dell’articolo 4 del disegno di legge in esame, un costante e articolato monitoraggio per numero e per tipo dei procedimenti conclusi con la condanna dei dipendenti pubblici per delitti contro la pubblica amministrazione. Con riferimento all’obbligo di comunicazione delle sentenze di condanna o di applicazione della pena da parte delle cancellerie, rammenta che la relazione sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte delle amministrazioni dello Stato approvata dalla Corte dei conti ha evidenziato gravi carenze informative nei rapporti tra quelle cancellerie e gli uffici disciplinari delle amministrazioni pubbliche, auspicando in sostanza un intervento del legislatore.

Il relatore CALVI (Ulivo) sottolinea l’importanza dell’articolo 4 al fine della comunicazione delle sentenze di condanna e delle decisioni idonee a incidere sul procedimento disciplinare. Richiama la finalità principale del provvedimento, volto a evitare che funzionari pubblici possano riassumere il proprio ufficio dopo una sentenza di condanna che segua il rito abbreviato, senza che l’amministrazione di pertinenza abbia potuto esercitare l’azione disciplinare.
A suo avviso, comunque, l’assenza di dati statistici non dovrebbe impedire il proseguimento dell’esame: infatti quelle disposizioni hanno la finalità di prevenire gravi lesioni dell’ordinamento.

Il senatore SAPORITO (AN) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita ai suoi quesiti. A suo giudizio, l’acquisizione di elementi informativi sulla reale diffusione del fenomeno della riassunzione di funzioni da parte dei pubblici dipendenti condannati per reati contro la pubblica amministrazione è indispensabile per verificare la compatibilità delle norme in esame con il principio di cautela dell’azione disciplinare introdotto dal legislatore per soddisfare le esigenze di autotutela.

Il relatore CALVI (Ulivo) precisa che il disegno di legge non intende incidere nel rapporto fra procedimento penale ordinario e azione disciplinare: si tratta di impedire gli effetti elusivi del processo disciplinare che derivano dall’utilizzo del rito abbreviato e dalla sentenza del patteggiamento.

Il sottosegretario Beatrice MAGNOLFI condivide l’esigenza di preservare gli strumenti di garanzia per i pubblici dipendenti, sottolineata dal senatore Saporito. Ricorda che oltre alla riduzione della pena minima a seguito della quale si determina l’automatica estinzione del rapporto, l’iniziativa in titolo appresta importanti strumenti per evitare tempi morti tra la sentenza di condanna e la trasmissione della notizia alla pubblica amministrazione, nonché per un’efficace azione di monitoraggio (sollecitata anche dal senatore Saporito), in base ai suggerimenti della stessa Corte dei conti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani mercoledì 21 marzo alle ore 15 e per giovedì 22 alle ore 11,30 è integrato, in sede consultiva, per l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, del disegno di legge n. 1411 (Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1003

Art. 1






1.1
Grassi, Gaggio Giuliani

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce il 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana, a Milano, quale “Giornata della memoria”, al fine di ricordare tutte le vittime delle stragi e del terrorismo.».






1.2
Pastore, relatore

Al comma 1, sostituire le parole da “9 maggio” sino a “Aldo Moro” con le seguenti: “16 marzo, anniversario della strage di via Mario Fani in Roma e del rapimento di Aldo Moro”.



1.6
Malan

Sostituire le parole “9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro” con le seguenti: “16 marzo, anniversario del sequestro di Aldo Moro e dell'assassinio dei cinque uomini della sua scorta”.






1.5
Pastore, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: “sono organizzate” con le seguenti: “sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,”.






1.3
Pastore, relatore

Al comma 2, sopprimere le parole da “nelle” a “nonché”, e la parola “iniziative”.






1.4
Pastore, relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nella difesa della libertà e della democrazia in Italia”.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1375

Art. 1






1.1
Calderoli, Franco Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "per visite, affari, turismo e studio" con le seguenti: "per affari e turismo".






1.4
Sinisi, relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "inferiore a tre mesi", con le seguenti: "non superiore a tre mesi".






1.2
Calderoli, Franco Paolo

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto e ai cittadini comunitari".






1.3
Calderoli, Franco Paolo

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto".






1.3 (testo 2)
Calderoli

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", se richiesto".






1.5
Sinisi, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: "entro otto giorni dal suo ingresso", con le seguenti: "entro otto giorni dall'ingresso".






1.6
Sinisi, relatore

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "sul territorio dello Stato", con le seguenti: "nel territorio dello Stato".






1.0.1
Gasbarri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio e della sigla riconoscibile dell'addetto alla ricezione.

9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle norme del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso.".»