N° 1003 Art. 1
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce il 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana, a Milano, quale “Giornata della memoria”, al fine di ricordare tutte le vittime delle stragi e del terrorismo.».
Al comma 1, sostituire le parole da “9 maggio” sino a “Aldo Moro” con le seguenti: “16 marzo, anniversario della strage di via Mario Fani in Roma e del rapimento di Aldo Moro”.
1.6 Malan
Sostituire le parole “9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro” con le seguenti: “16 marzo, anniversario del sequestro di Aldo Moro e dell'assassinio dei cinque uomini della sua scorta”.
Al comma 2, sostituire le parole: “sono organizzate” con le seguenti: “sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,”.
Al comma 2, sopprimere le parole da “nelle” a “nonché”, e la parola “iniziative”.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nella difesa della libertà e della democrazia in Italia”.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1375 Art. 1
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "per visite, affari, turismo e studio" con le seguenti: "per affari e turismo".
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "inferiore a tre mesi", con le seguenti: "non superiore a tre mesi".
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto e ai cittadini comunitari".
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto".
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", se richiesto".
Al comma 2, sostituire le parole: "entro otto giorni dal suo ingresso", con le seguenti: "entro otto giorni dall'ingresso".
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "sul territorio dello Stato", con le seguenti: "nel territorio dello Stato".
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"9-bis. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio e della sigla riconoscibile dell'addetto alla ricezione.
9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle norme del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso.".»