N° 1236 Art. 1
Sostituire l'articolo con il seguente:
1.0.1 MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI, COLLINO IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
a) al comma 85, di modifica dell'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le lettere e) e d) ed il primo periodo della lettera f) sono abrogate;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c) al comma 89 di modifica dell'articolo 21, comma 5, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il capoverso 5 è abrogato.»
1.0.6 SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO IMPROPONIBILE
1.0.3 SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO IMPROPONIBILE
1.0.2 SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO IMPROPONIBILE
1.0.4 SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO IMPROPONIBILE
"522-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della CRI senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche".»
1.0.5 SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO IMPROPONIBILE
"777-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro siano divenuti permanentemente inabili al 100 per cento".»