AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2007
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lettieri e per l'interno Rosato.

La seduta inizia alle ore 15.

PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI

Il PRESIDENTE riferisce la determinazione assunta all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari al fine di sottoporre al Presidente del Senato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sull’impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta con i Ministri, in particolare Capi di Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo.
Al riguardo, si avverte infatti l’esigenza di acquisire elementi di informazione sull’entità degli incarichi e sui criteri seguiti nelle autorizzazioni da parte dei rispettivi organi di autogoverno, anche al fine di valutare le compatibilità di quegli incarichi con le funzioni giurisdizionali, consultive e di controllo esercitate dagli organi di appartenenza. Una prima serie di audizioni potrebbe comprendere, quindi, il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, i rappresentanti degli organi di autogoverno, l’Avvocato Generale dello Stato, che potrebbero fornire, anzitutto, i dati di fatto inerenti al fenomeno.

La Commissione prende atto delle indicazioni dell’Ufficio di Presidenza appena riferite dal Presidente, che intanto si riserva di inoltrare al Presidente del Senato la decisione adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati alcuni emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.
Dichiara inammissibile l’emendamento 1.1, in quanto privo di portata modificativa. Precisa, al riguardo, che l’emendamento potrebbe invece essere ritenuto ammissibile, qualora opportunamente riformulato. Dichiara improponibili anche i rimanenti emendamenti, tendenti ad inserire ulteriori disposizioni dopo l’articolo 1, in quanto estranei all’oggetto del provvedimento: invita i presentatori di tali emendamenti a riproporli, almeno in parte, in occasione dell’imminente esame del provvedimento del Governo che dispone proroghe di termini legislativi.

Il senatore PALMA (FI) prende atto della dichiarazione di inammissibilità dell’emendamento 1.1; tuttavia, ritiene che la sostituzione di una parte del comma 1343 all’atto della sua entrata in vigore avrebbe un’efficacia maggiore rispetto all’abrogazione. Essa infatti, presuppone la vigenza del comma 1343, anche solo per un breve termine; il giudice, quindi, dovrebbe applicare la norma sanzionatoria più favorevole.

Il relatore VILLONE (Ulivo) condivide l’opinione secondo cui sarebbe stato preferibile modificare il testo del disegno di legge finanziaria prima dell’approvazione finale, secondo il suggerimento del presidente di turno del Senato, senatore Calderoli, che tuttavia fu respinto da alcuni esponenti dell’opposizione.
Tuttavia, egli ritiene che la soluzione prescelta dal Governo sia valida e giuridicamente efficace: infatti, si dovrebbe respingere la tesi che una norma successiva non può abrogare quella precedente se quest’ultima è esistente ma inerte, perché in attesa che si realizzi la condizione per la sua operatività.
Inoltre, la proposta di cui all’emendamento 1.1, intervenendo successivamente all’entrata in vigore del comma 1343, non impedirebbe il realizzarsi della prescrizione dal nuovo termine indicato da quella disposizione.

Il senatore PALMA (FI) sottolinea che l’emendamento 1.1 avrebbe il pregio di correggere la disposizione nel momento in cui essa entra in vigore, mentre l’abrogazione non può che riguardare una norma vigente. Invita comunque a riflettere sull’utilità della formula adottata dal decreto-legge, tenendo conto del rilevante danno economico che deriverebbe dall’entrata in vigore del comma 1343.

Il senatore CALDEROLI (LNP) esprime perplessità sulla motivazione in base alla quale il Presidente ha dichiarato inammissibile l’emendamento 1.1. Esso, infatti, avrebbe una effettiva portata normativa se si condivide il presupposto che anche solo per un breve lasso di tempo il comma 1343 è entrato in vigore.

Il senatore MARTINAT (AN) ritiene che l’emendamento 1.0.1 dovrebbe essere considerato ammissibile; una semplice modifica del titolo del disegno di legge consentirebbe di estendere l’ambito del provvedimento e di recepire la proposta da lui avanzata, volta a corrispondere a uno specifico ammonimento dell’Unione europea e a evitare l’annunciata procedura di infrazione.

Il PRESIDENTE conferma la dichiarazione di inammissibilità dell’emendamento 1.0.1, sottolineando che il decreto-legge n. 299 è circoscritto a una specifica fattispecie, mentre il titolo del provvedimento evidentemente non può che esprimerne il contenuto. Quanto all’emendamento 1.1, ribadisce che la sua inammissibilità è dovuta esclusivamente al tenore della formulazione, che ne inficia ogni valore normativo.

Il senatore SAPORITO (AN) osserva che l’inammissibilità di un emendamento che investa una materia estranea al decreto-legge, dovrebbe indurre ad analoga preclusione per le proposte di modifica che il Governo normalmente avanza in sede di esame dei disegni di legge di conversione, su argomenti del tutto diversi.

Il sottosegretario LETTIERI, rispondendo ai quesiti posti nella seduta del 23 gennaio, informa che il Ministero dell’economia e delle finanze ha tempestivamente inoltrato alla Corte dei conti le richieste sulla previsione dei procedimenti che si interromperebbero e del danno erariale che si determinerebbe con l’entrata in vigore del comma 1343. Il Procuratore Generale della Corte dei conti ha confermato, anzitutto, che i dati sono necessariamente approssimativi; essi si basano su criteri oggettivi e prudenziali e fanno riferimento sia al numero dei procedimenti suscettibili di pronunce di prescrizione e conseguente estinzione dei processi, sia all’ammontare complessivo delle condanne già pronunciate in primo grado: sulla base dei dati relativi al periodo 2001-2006, il numero dei giudizi destinati all’estinzione sarebbero 3475, con un ammontare complessivo delle condanne pari a più di 814 milioni di euro, a cui si deve aggiungere la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giustizia per un’incidenza media del 20 per cento. Si dovrebbero considerare, inoltre, gli effetti a regime, cioè i giudizi non ancora definiti in primo grado, pari a circa 90.000 casi, nonché quelli che non si aprirebbero neppure per l’abbreviazione dei termini di prescrizione. La mancata conversione del decreto-legge n. 299, quindi, produrrebbe una riduzione dei risarcimenti di danno erariale di vari miliardi di euro, in ogni caso non inferiore a tre volte l’ammontare suindicato.
Il Procuratore Generale della Corte dei conti sottolinea anche il rischio che l’entrata in vigore del comma 1343 vanifichi il recupero di ingenti importi, come i 32 milioni di euro versati dal comune di Roma in esecuzione di una condanna, e sottolinea che la funzione di garanzia della giustizia contabile va oltre il calcolo quantitativo dei recuperi finanziari e si connota di valori di tutela e di ripristino della legalità, con effetti monitori nei riguardi dei disonesti e degli incapaci e di giusto riconoscimento delle doti di onestà e capacità professionale che invece prevalgono negli appartenenti alla pubblica amministrazione.
Il rappresentante del Governo ricostruisce quindi la vicenda che ha portato all’introduzione del comma 1343 nell’emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Ricorda che l’elaborazione del maxiemendamento è avvenuta in tempi ristrettissimi, il che ha impedito la puntuale revisione del testo. Intervenuta la determinazione di espungere dal testo già elaborato le norme sulla prescrizione della responsabilità amministrativa, si è proceduto a una ricerca informatica per parole chiave: il tentativo di ricerca in base al nome del primo presentatore dell’emendamento originario, si è rivelato infruttuoso; sono state usate, allora, le parole testuali “Corte dei conti”, mediante le quali, però, è stata individuata solo la seconda parte delle disposizioni in questione e dunque non è stata cancellata la disposizione poi confluita nel comma 1343. Dell’errore materiale il Governo si è accorto solo dopo il deposito del maxiemendamento in Assemblea. La rettifica dell’errore prima dell’approvazione finale non è stata possibile per le obiezioni dell’opposizione, consultata in proposito, come d’uso in circostanze del genere.

Il PRESIDENTE dà atto al sottosegretario Lettieri di aver risposto con puntualità ai quesiti posti dalla Commissione.

Il senatore CALDEROLI (LNP) sollecita una verifica circa la congruenza dalle cifre esposte dal sottosegretario Lettieri rispetto alla valutazione degli effetti finanziari del maxiemendamento proposto dal Governo durante l’esame del disegno di legge finanziaria.

Il senatore PALMA (FI) ringrazia il sottosegretario Lettieri per le informazioni fornite e rileva che il danno complessivo per l’erario ammonta a circa 2,7 miliardi di euro. Prende atto della ricostruzione dei fatti che hanno portato alla maldestra introduzione di una norma così grave nel disegno di legge finanziaria e domanda se sono state assunte misure nei confronti di chiunque sia responsabile di un errore che denota comunque una negligenza.

Il PRESIDENTE osserva che dalla ricostruzione fornita dal rappresentante del Governo si desume un incidente non evitabile, date le circostanze, neppure con la massima diligenza.

Il senatore CALVI (Ulivo) si dice convinto che l’effettiva soluzione della vicenda potrà esservi solo in sede giurisdizionale; a suo avviso, la soluzione scelta dal Governo è valida e potrà essere sostenuta in quella sede. Quanto all’entità del danno, ritiene che la valutazione prudenziale del Procuratore Generale della Corte dei conti è senz’altro solo teorica, poiché i giudici contabili faranno prevalere la tesi dell’inefficacia del comma 1343.

Il senatore SAPORITO (AN) ringrazia il sottosegretario Lettieri per l’informativa esauriente e puntuale. Teme, peraltro, che la disposizione abrogativa non raggiunga l’effetto desiderato e invita il Governo a predisporsi per affrontare la questione in sede giurisdizionale.

Il senatore SINISI (Ulivo) ritiene che le previsioni circa il danno che si determinerebbe con l’entrata in vigore del comma 1343 siano eccessive. Ricorda di aver sottoscritto la proposta di modifica che poi è stata introdotta parzialmente nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, ritenendo necessario limitare la responsabilità dell’amministratore pubblico al periodo in cui egli è investito della carica; sarebbe stato opportuno, tuttavia, escludere l’applicazione del comma 1343 per i procedimenti pendenti. Auspica che in futuro la Commissione affronti con maggiore serenità la materia, individuando una soluzione rispondente ai princìpi di giustizia.

Il relatore VILLONE (Ulivo) esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Egli condivide alcune perplessità sull’idoneità della disposizione abrogativa, ma ritiene che altre soluzioni indicate siano anche più inadatte. Propone di rinviare la discussione sul tema della responsabilità dei pubblici amministratori a un’altra occasione, esprimendosi intanto con favore sul disegno di legge in esame.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato da conferire al relatore per proporre al Senato la conversione in legge del decreto-legge.

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) ritiene che le previsioni riferite dal rappresentante del Governo sul danno erariale siano eccessivamente pessimiste. Semmai si dovrebbero acquisire elementi informativi sul gettito assicurato all’erario dall’attività delle Procure della Corte dei conti, a suo parere molto esiguo. Si augura che in sede parlamentare si esamini la questione della responsabilità amministrativa, assumendo provvedimenti per accelerare i processi contabili.
Preannuncia, quindi, un voto di astensione.

Il senatore PASTORE (FI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione, ritenendo che il decreto-legge sia inidoneo a ripristinare la situazione giuridica precedente.

Il senatore SAPORITO (AN) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo per le motivazioni già espresse durante la discussione.

Anche il senatore MAFFIOLI (UDC), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Villone il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in titolo, con la richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(1084) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello
(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO (AN) ricorda il voto della Camera dei deputati che ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale n. 1084. Esso reca una modifica dell’articolo 27 della Costituzione, nella parte in cui ammette una possibile eccezione “nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” alla generale esclusione della pena di morte. Rammenta, inoltre, che l’Italia non ha mai utilizzato quella possibilità per una convinzione che è ormai patrimonio della cultura giuridica e dei valori morali ispirati ai princìpi del cristianesimo. Durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono state sottolineate ulteriori motivazioni: la contraddizione fra pena di morte e funzione rieducativa della pena, la necessità di sostenere la moratoria universale delle esecuzioni capitali proposta dal Governo italiano, la conferma delle norme di legge che hanno soppresso il riferimento alla pena capitale nel codice penale militare di guerra, la necessità di introdurre un impedimento costituzionale a ogni futuro tentativo di reintroduzione della pena di morte e l’adeguamento della legislazione italiana ai princìpi della Carta europea dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.
Sottolinea, infine, la convergenza fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, che fa onore al Parlamento e pone l’Italia fra i protagonisti della civiltà giuridica europea e mondiale, da sempre contraria al ricorso alla pena di morte.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.




EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

1236
Art. 1






1.1
CARRARA, PALMA, PASTORE
INAMMISSIBILE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entra in vigore previa sostituzione al comma 1343 delle parole: "è stata realizzata la condotta produttiva di danno" con le parole: "si è prodotto il fatto dannoso".»



1.0.1
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI, COLLINO
IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 85, di modifica dell'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le lettere e) e d) ed il primo periodo della lettera f) sono abrogate;

b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

c) al comma 89 di modifica dell'articolo 21, comma 5, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il capoverso 5 è abrogato.»



1.0.6
SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO
IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i commi da 159 a 162 sono abrogati.»



1.0.3
SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO
IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 404 a 407 sono abrogati.»



1.0.2
SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO
IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 430 a 433 sono abrogati.»



1.0.4
SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO
IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 522 è aggiunto il seguente:

"522-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della CRI senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche".»



1.0.5
SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO
IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 777 è inserito il seguente:

"777-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro siano divenuti permanentemente inabili al 100 per cento".»