N° 772 Art. 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). – 1. All'articolo 113, comma 5, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''provvedimenti o circolari specifiche'' e prima del '';'' sono aggiunti i due seguenti periodi: ''I provvedimenti o circolari provvedono a disciplinare il contenuto minimo del bando di gara mediante il quale, con unica procedura ad evidenza pubblica, viene scelto il socio ed affidato il conferimento della titolarità del servizio in modo da garantirne il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione imposti dalla normativa europea e nazionale in materia di appalti e concessioni. La società, dopo la sua costituzione con le predette modalità, opera a tutti gli effetti come un competitore nel mercato, nel rispetto degli obblighi previsti per gli operatori privati''. 2. All'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''pubblici che la controllano'', sono aggiunti i due seguenti periodi: ''La società non può svolgere, né in via diretta né partecipando a gare, attività al di fuori dell'ambito territoriale degli enti pubblici titolari del capitale sociale, non può partecipare a gare per l'affidamento di servizi, lavori, forniture o per il conferimento della titolarità di altri servizi e non può in alcun modo operare nel mercato come competitore. Le normative di settore prevedono le ipotesi nelle quali questa modalità di conferimento del servizio è ammessa solo in via eccezionale e temporanea e subordinata ad una congrua motivazione delle ragioni che non consentono un utile ricorso alle procedure di conferimento della titolarità del servizio con le procedure di gara di cui alle lettere a) e b). 3. All'articolo 113, comma 15-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''investimenti effettuati da parte del gestore'' sono aggiunti i due seguenti periodi: ''Gli enti territoriali o gli altri organismi di diritto pubblico nei cui territori la titolarità della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dopo la data del 1º gennaio 2007, risulti essere ancora conferita a società con procedure diverse dall'evidenza pubblica, sono tenuti, nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi, a trasmettere una dettagliata relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, nella quale devono adeguatamente motivare le ragioni per le quali ritengono che tali affidamenti siano conformi alle modalità di conferimento di cui al comma 5. Nel caso in cui tale conformità non sussista si devono iniziare immediatamente le corrette procedure per un nuovo affidamento della titolarità del servizio conformemente alle norme del presente decreto''».
Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Al comma 1, inserire prima della parola: «entro» il seguente periodo: «previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia sullo schema del decreto legislativo».
Al comma 1, inserire dopo le parole: «ad adottare,» il seguente periodo: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati, ».
All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo parere acquisto in sede di Conferenza».
All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».
All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e».
All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari,».
Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare,» inserire le seguenti parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
Al comma 1, dopo le parole: «in materia di servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».
Al comma 1, la parola: «modificando» è sostituita dalla seguente: «integrando».
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
«a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante:
1) procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici di servizi, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici; 2) affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house ed in particolare a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; 3) affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, nelle quali la scelta dei soci privati avvenga attraverso l'espletamento di gare con procedure competitive e la previsione di norme e clausole contrattuali volte ad assicurare un efficace controllo pubblico nella gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse».
Al comma 1, sostituire la lettera a)con la seguente:
«a) Ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire il servizio in economia o mediante azienda speciale, prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive a evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia o mediante aziende speciali ovvero aziende consortili».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire» inserire le seguenti: «o direttamente, attraverso i propri uffici o apposite strutture operative, oppure in economia, oppure».
All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale»
All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "mediante propri organismi privi di autonoma personalità giuridica,".
All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante aziende speciali".
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia».
All'emendamento 2.9, alla lettera f-bis), dopo la parola: “incentivare”, inserire le seguenti: “, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,”.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
«f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori;».
All'emendamento 3.2, alla lettera a-bis), sostituire le parole: “l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie”, con le seguenti: “l'istituzione, presso autorità amministrative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero con oneri a carico delle parti, di specifiche sedi conciliative per la definizione delle controversie”.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;».