AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007
111ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BIANCO
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi. Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso il rispettivo parere.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.9/100 e 3.2/100 e che la Commissione bilancio ha preannunciato un parere non ostativo sugli emendamenti 2.9 e 3.2 del Governo, qualora modificati, rispettivamente, attraverso i suddetti emendamenti.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore PASTORE (FI), a nome del suo Gruppo preannuncia il voto favorevole sull’emendamento 2.34. Ricorda l’atteggiamento complessivamente costruttivo dell’opposizione e i contrasti emersi in seno alla maggioranza fra due visioni opposte, una più aperta al mercato, l’altra diretta a conservare un maggiore spazio per l’intervento diretto dell’ente pubblico. In particolare, denuncia il tentativo di ritorno alla gestione diretta dei servizi pubblici, con una deroga fondata su criteri non rigorosi, in base all’emendamento 2.3.

Il senatore VILLONE (Ulivo), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 2.34, contesta il giudizio appena espresso sul confronto che si è svolto all’interno della maggioranza: a suo avviso, si è trattato di una riflessione opportuna, che prelude a una soluzione fondata su modello moderno di gestione dei servizi e mette ordine in un settore in cui nel passato più recente è stata perseguita una privatizzazione esasperata senza tenere conto delle esigenze reali dell’interesse pubblico, talvolta con esiti disastrosi. Di qui l’opportunità di conservare una possibilità di scelta per le istituzioni pubbliche, in coerenza con l’interpretazione più corretta del principio di sussidiarietà orizzontale. Semmai, a suo avviso, il difetto del sistema risiede nella mancanza di una valida alternativa alla gestione pubblica e sottolinea come l’inefficienza nella gestione dei servizi caratterizzi non solo le gestioni pubbliche ma anche quegli ambiti in cui vi è stato un intervento esteso dei privati.

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA), dichiarando il suo voto favorevole sull’emendamento 2.34, ritiene che all’interno della maggioranza abbiano prevalso gli orientamenti della sinistra più radicale, che ha insistito per l’esclusione della gestione dei servizi idrici, per il mantenimento delle gestioni in economia e dell’affidamento in house, nonché per il rinvio ad altro provvedimento delle questioni relative agli effetti sul personale nei casi di riorganizzazione dei servizi. A suo avviso, gli emendamenti del Governo determinano un complessivo arretramento dell’iniziativa.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) dichiara di aggiungere la sua firma all’emendamento e ricorda la posizione del suo Gruppo, favorevole alla più ampia apertura al mercato, pur nella necessità di un controllo rigoroso da parte dell’ente pubblico. In tale prospettiva, la sua parte è costretta a rivedere il giudizio favorevole espresso inizialmente sul disegno di legge n. 772, a causa dell’oggettivo regresso che si determina con l’introduzione degli emendamenti del Governo, che comportano una riduzione dell’efficienza dei servizi pubblici e il perdurare di fenomeni di clientelismo. In particolare, ritiene sbagliato escludere la gestione dei servizi idrici dal processo di liberalizzazione, considerata l’esigenza di investimenti rilevanti per ammodernare la rete di distribuzione dell’acqua. Annuncia un voto positivo sull’emendamento.

Il senatore FLUTTERO (AN) esprime il rammarico del suo Gruppo per l’approccio riduttivo che emerge dalle proposte del Governo: in tal modo il Paese perderà una opportunità concreta per riconquistare margini di competitività sul piano internazionale. A suo giudizio, le gestioni pubbliche, nei confronti delle quali non vi è una preclusione ideologica, dovrebbero confrontarsi sul mercato nell’interesse degli utenti, cittadini o imprese. In direzione contraria, a suo avviso, è la deroga prevista con l’emendamento 2.3, che mantiene la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia. Annuncia un voto favorevole sull’emendamento 2.34.

Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) respinge il contenuto allarmista delle dichiarazioni dei Gruppi di opposizione. A suo avviso occorre rifuggire da soluzioni fondamentaliste e favorire un incontro fra approcci diversi in materia di gestione dei servizi pubblici. Infatti, anche in altri Paesi si tiene in considerazione il fatto che alcuni beni hanno redditività o produttività differita nel tempo e dunque non possono essere trattati come merci. È il caso delle risorse idriche, per le quali il programma della maggioranza prevede una regolazione complessiva.
I risultati delle privatizzazioni realizzate negli anni più recenti, a suo avviso, non consente di esprimere una preferenza assoluta per le gestioni private o per quelle pubbliche, mentre vi è l’esigenza di riservare all’ente locale la scelta sulle modalità più efficaci nella gestione dei servizi di propria competenza. Annuncia il suo voto contrario sull’emendamento 2.34.

Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Consum) ritiene che il processo di privatizzazione avviato negli anni ’90 abbia determinato un arretramento complessivo dei servizi, un aumento dei costi, un incremento dei danni ambientali. Il rischio di clientelismo denunciato dal senatore Maffioli, dipende semmai dal funzionamento dei partiti e non dal modello di gestione dei servizi pubblici. Egli ritiene che la trasformazione di un bene comune in merce non rappresenti un progresso, anche perché si tratta di ambiti di profitto troppo facili e dunque interessanti per le imprese private sulle quali non gravano neppure gli oneri di salvaguardia dell’ambiente. L’iniziativa privata, invece, dovrebbe orientarsi verso la sfida nei settori di mercato più rischiosi e competitivi.
Infine, sottolinea il ruolo fondamentale delle associazioni dei consumatori ai fini della verifica della qualità dei servizi. Annuncia il suo voto favorevole sull’emendamento 2.34.

L’emendamento 2.34 è posto in votazione ed è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.90 è stato ritirato dai proponenti.

Il senatore SAPORITO (AN) presenta una riformulazione dell’emendamento 2.75 (2.75 testo 2), sul quale esprimono parere favorevole il Relatore e la rappresentante del Governo.

Al riguardo il senatore QUAGLIARIELLO (FI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, denunciando poi l’approccio ideologico e aprioristico dei Gruppi della maggioranza nell’esame del disegno di legge. Sebbene anche il Governo in carica nella scorsa legislatura non abbia realizzato una riforma tale da mettere il Paese al livello degli standard europei, a suo avviso con l’introduzione degli emendamenti del Governo il testo in esame rischia di determinare un regresso nel tentativo di contemperare l’esigenza di una effettiva apertura al mercato e la necessità di assicurare un controllo dell’ente pubblico con modalità trasparenti. Vi è il rischio che attraverso la pretesa di autonomia degli enti locali si determini un aggravio dei bilanci e del costo della politica.
A fronte di tale mutamento di contenuto della proposta in esame, fa presente che la disponibilità dei Gruppi di opposizione sarà drasticamente riconsiderata.

È quindi posto in votazione l’emendamento 2.75 (testo 2) che risulta accolto. Risulta così assorbito l’emendamento 2.1/3.

Il senatore PASTORE (FI) ricorda di aver ritirato l'emendamento 2.1/1 e preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 2.1/2 (testo 2). Egli ribadisce l’avviso che i servizi pubblici sono tutti potenzialmente suscettibili di gestione da parte del privato che si misura sul mercato in termini di soddisfazione per gli utenti e attraverso procedure competitive. A suo avviso, il principio di sussidiarietà orizzontale presuppone una contrazione dello spazio di intervento dell’ente pubblico quando il servizio può essere erogato dai privati. In proposito ricorda la revisione dell’articolo 113 del testo unico degli enti locali approvata nella scorsa legislatura, che ha riaffermato la natura pubblica delle reti e ha escluso il ricorso alla gestione in economia e alle aziende speciali per i servizi locali di rilevanza economica, salva la possibilità di gestione diretta per i servizi non economici.

L’emendamento 2.1/2 (testo 2) è quindi posto in votazione ed è accolto, come pure l’emendamento 2.1 così modificato. Nelle votazioni successive è accolto l’emendamento 2.2 del Governo e sono respinti gli emendamenti 2.56 e 2.35 (fatto proprio dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) in assenza dei proponenti).

Il presidente BIANCO ritira l’emendamento 2.102.

Dopo che il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) ha ritirato l’emendamento 2.3/2, fatto proprio per l’assenza dei proponenti, si procede alla votazione del subemendamento 2.3/3 (testo 2).

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Si associa il senatore MALAN (FI), il quale sottolinea l’inefficacia del processo di liberalizzazione proclamato dal Governo e denuncia la riproposizione di una concezione statalista attraverso le aziende speciali con le quali, inoltre, si realizzeranno nuove forme di clientelismo.

Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) e il senatore VILLONE (Ulivo), in assenza dei proponenti fanno propri e ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.116 e 2.145.

L’emendamento 2.3/3 (testo 2) è quindi posto in votazione ed è accolto, così come il 2.3 nel testo emendato. Ne risulta assorbito l’emendamento 2.156.


Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ULTERIORE PER DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una ulteriore seduta domani, mercoledì 16 maggio, alle ore 18 e comunque al termine dei lavori dell’Assemblea, per proseguire l’esame degli emendamenti del disegno di legge n. 772.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

772
Art. 2






2.34
Eufemi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). – 1. All'articolo 113, comma 5, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''provvedimenti o circolari specifiche'' e prima del '';'' sono aggiunti i due seguenti periodi: ''I provvedimenti o circolari provvedono a disciplinare il contenuto minimo del bando di gara mediante il quale, con unica procedura ad evidenza pubblica, viene scelto il socio ed affidato il conferimento della titolarità del servizio in modo da garantirne il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione imposti dalla normativa europea e nazionale in materia di appalti e concessioni. La società, dopo la sua costituzione con le predette modalità, opera a tutti gli effetti come un competitore nel mercato, nel rispetto degli obblighi previsti per gli operatori privati''.
2. All'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''pubblici che la controllano'', sono aggiunti i due seguenti periodi: ''La società non può svolgere, né in via diretta né partecipando a gare, attività al di fuori dell'ambito territoriale degli enti pubblici titolari del capitale sociale, non può partecipare a gare per l'affidamento di servizi, lavori, forniture o per il conferimento della titolarità di altri servizi e non può in alcun modo operare nel mercato come competitore. Le normative di settore prevedono le ipotesi nelle quali questa modalità di conferimento del servizio è ammessa solo in via eccezionale e temporanea e subordinata ad una congrua motivazione delle ragioni che non consentono un utile ricorso alle procedure di conferimento della titolarità del servizio con le procedure di gara di cui alle lettere a) e b).
3. All'articolo 113, comma 15-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''investimenti effettuati da parte del gestore'' sono aggiunti i due seguenti periodi: ''Gli enti territoriali o gli altri organismi di diritto pubblico nei cui territori la titolarità della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dopo la data del 1º gennaio 2007, risulti essere ancora conferita a società con procedure diverse dall'evidenza pubblica, sono tenuti, nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi, a trasmettere una dettagliata relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, nella quale devono adeguatamente motivare le ragioni per le quali ritengono che tali affidamenti siano conformi alle modalità di conferimento di cui al comma 5. Nel caso in cui tale conformità non sussista si devono iniziare immediatamente le corrette procedure per un nuovo affidamento della titolarità del servizio conformemente alle norme del presente decreto''».






2.90
Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».






2.75
Collino, Saporito, Fluttero

Al comma 1, inserire prima della parola: «entro» il seguente periodo: «previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia sullo schema del decreto legislativo».






2.75 (testo 2)
Collino, Saporito, Fluttero

Al comma 1, inserire dopo le parole: «ad adottare,» il seguente periodo: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati, ».






2.1/1
Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo parere acquisto in sede di Conferenza».






2.1/2
Villone

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».






2.1/2 (testo 2)
Villone, Pastore

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e».






2.1/3
Tibaldi, De Petris, Donati, Bulgarelli, Cossutta, Palermi, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Ripamonti, Silvestri

All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari,».






2.1
Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare,» inserire le seguenti parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».






2.2
Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».






2.56
Bosone, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Molinari, Rubinato, Montalbano, Morgando, Rossi Paolo, Banti, Adragna, De Petris

Al comma 1, la parola: «modificando» è sostituita dalla seguente: «integrando».






2.35
Calderoli, Franco Paolo, Polledri

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante:

1) procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici di servizi, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici;
2) affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house ed in particolare a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
3) affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, nelle quali la scelta dei soci privati avvenga attraverso l'espletamento di gare con procedure competitive e la previsione di norme e clausole contrattuali volte ad assicurare un efficace controllo pubblico nella gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse».






2.102
Bianco

Al comma 1, sostituire la lettera a)con la seguente:

«a) Ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire il servizio in economia o mediante azienda speciale, prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive a evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».






2.116
Grassi, Gaggio Giuliani, Tecce, Confalonieri, Bonadonna

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia o mediante aziende speciali ovvero aziende consortili».






2.145
Brutti Paolo

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire» inserire le seguenti: «o direttamente, attraverso i propri uffici o apposite strutture operative, oppure in economia, oppure».






2.3/2
Grassi, Gaggio Giuliani, Tecce, Confalonieri, Bonadonna

All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale»






2.3/3
SINISI, relatore

All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "mediante propri organismi privi di autonoma personalità giuridica,".






2.3/3 (testo 2)
SINISI, relatore

All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante aziende speciali".






2.3
Il Governo

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia».






2.9/100
SINISI, relatore

All'emendamento 2.9, alla lettera f-bis), dopo la parola: “incentivare”, inserire le seguenti: “, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,”.






2.9
Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori;».


Art. 3





3.2/100
SINISI, relatore

All'emendamento 3.2, alla lettera a-bis), sostituire le parole: “l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie”, con le seguenti: “l'istituzione, presso autorità amministrative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero con oneri a carico delle parti, di specifiche sedi conciliative per la definizione delle controversie”.






3.2
Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;».