AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2007
49ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1678) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2006
(1679) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’ anno finanziario 2007
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra i disegni di legge in titolo e, non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere su entrambi un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.


(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si ratifica una convenzione con la Repubblica di Lettonia volta a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali. Non rilevando profili problematici di costituzionalità propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.


(1601) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sul disegno di legge in titolo, finalizzato a favorire gli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, nel quadro dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa di collaborazione nel campo della cultura e dell’istruzione, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma. Conclude proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.


(1663) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ratifica una convenzione consolare con la Repubblica di Cuba definendo e regolando nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati. Il disegno di legge non suscita a suo giudizio rilievi di costituzionalità; propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.


(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’ energia
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE)illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; si sofferma in particolare sull’emendamento 1.208 che demanda alle Regioni interventi per la promozione della concorrenza: propone di esprimere una parere contrario su tale proposta, poiché la ratio della competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla materia “tutela della concorrenza” sancita dall’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, risiede proprio nell’esigenza di assicurare condizioni di uniformità della tutela medesima sull’intero territorio nazionale: riconoscere alle Regioni la facoltà di adottare misure di promozione della concorrenza prefigurerebbe invece la possibilità di una disciplina differenziata nei diversi territori che, lungi dal realizzare la tutela della concorrenza, ne costituirebbe piuttosto una turbativa. Quanto ai restanti emendamenti, che, a suo avviso, non presentano profili problematici per quanto concerne il riparto di competenze delineato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

Conviene la Sottocommissione.


(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attivita' produttive e commerciali, nonche' interventi in settori di rilevanza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(1124) CAPRILI e TECCE. - Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare
(Parere alla 10ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore SAPORITO (AN) ritiene opportuno che l’esame del disegno di legge governativo in materia di liberalizzazioni n. 1644 sia rimesso alla Commissione in sede plenaria.

Il presidente VILLONE avverte quindi che l’esame dei disegni di legge in titolo sarà svolto in quella sede.

La Sottocommissione prende atto.


Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, nonché del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (n. 108)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale il Governo detta disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante la disciplina del fallimento e del concordato preventivo. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare la nuova definizione dell’ambito soggettivo di applicazione di cui all’articolo 1, comma 1, che sembra ridurre le ipotesi di non assoggettabilità degli imprenditori alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo: occorre segnalare, in particolare, l’esigenza di valutare se l’articolo 1 dello schema in titolo costituisca comunque un’“estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto” stesso, come vigente alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, in conformità al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 1) della medesima legge n. 80 del 2005.

La Sottocommissione concorda.


(1214-B) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 1214; richiama il parere reso lo scorso 14 marzo sul testo allora all’esame della Commissione di merito e sui relativi emendamenti e segnala come alcuni degli emendamenti sui quali la Commissione si era espressa in senso contrario sono stati approvati dalla Commissione istruzione e dall’Assemblea del Senato. Dopo aver nuovamente sottolineato che il parere potrà avere ad oggetto le sole modificazioni introdotte dall’altro ramo del Parlamento, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere che le Commissioni parlamentari siano chiamate a svolgere un’attività consultiva nell’ambito del procedimento con il quale il Ministro dell’università e della ricerca esercita il controllo di legittimità e di merito sugli statuti degli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge in titolo.

I senatori PASTORE (FI) e SAPORITO (AN) concordano con l’osservazione formulata dal relatore, che dovrebbe essere integrata con la previsione, piuttosto, di un’informativa ai competenti organi parlamentari da parte del Ministro in merito agli alle eventuali richieste di riesame e ai casi di rinvio degli statuti, ai sensi dell’articolo 6, commi 9 e 10 della legge n. 168 del 1989, richiamato dall’articolo 1 del disegno di legge in titolo come modificato dall’altro ramo del Parlamento.

Il presidente relatore VILLONE (SDSE) aderendo a tale richiesta, integra la proposta di parere precedentemente formulata con l’osservazione ora illustrata dai senatori Pastore e Saporito.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del relatore, come riformulata.


(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari
(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge n. 1614, che si propone di disciplinare il rapporto di lavoro dei cosiddetti collaboratori parlamentari, ossia – come recita l’articolo 1, comma 1 – del personale, esterno alle amministrazioni delle Camere, di cui i parlamentari possono avvalersi per attività connesse all’esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato. Il disegno di legge non suscita rilievi critici in termini di costituzionalità, dovendosi semmai valutare l’effettiva necessità dell’intervento legislativo proposto, di natura sostanzialmente ricognitiva. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con l’osservazione ora formulata.
Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi, in particolare sugli emendamenti 1.4, 1.11, 1.12, 1.0.1 e 1.0.2, sui quali propone di esprimere un parere contrario, poiché le norme ivi previste e in particolare l’individuazione in una delibera dei Questori dell’atto per la definizione delle modalità attuative, la determinazione di alcuni dei contenuti di tali delibere, la previsione di condizioni in presenza delle quali debba essere inibito l’ingresso nelle sedi parlamentari, la previsione di corsi di aggiornamento promossi dalle amministrazioni delle Camere, le verifiche sull’effettiva destinazione delle somme, contrastano – a suo giudizio - con il principio di autonomia normativa e organizzativa delle Camere, sancito dall’articolo 64 della Costituzione.
Quanto all’emendamento 1.6, propone di esprimersi in senso non ostativo, ritenendo peraltro necessario segnalare l’opportunità di una riformulazione che demandi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l’adozione, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, di misure idonee ad assicurare la corretta applicazione della disciplina così definita, ritenendo tale riformulazione maggiormente rispettosa dell’autonomia delle Camere.
Illustra, infine, l’emendamento 1.7 che propone la qualificazione dei parlamentari come sostituti d’imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973; esprime, a tale riguardo la propria perplessità, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari qualificati come collaborazione coordinata e continuativa ovvero come lavoro autonomo, ossia tipologie di prestazioni lavorative per le quali nella legislazione vigente non sono previste figure di sostituti d’imposta.

I senatori SAPORITO (AN) e PASTORE (FI) dichiarano di condividere i rilievi formulati dal relatore, e di ritenere opportuno un approfondimento sull’emendamento 1.7.

Il presidente VILLONE (SDSE) concorda con tale richiesta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 14,45.