AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 27 MARZO 2007
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.
Domani, mercoledì 28 marzo, alle ore 11,30 si riunirà nuovamente il Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 772 (servizi pubblici locali). Alle ore 14,30, in seduta plenaria, la Commissione proseguirà l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1003 e connessi (memoria delle vittime del terrorismo) e del disegno di legge n. 1270 (procedimenti penale e disciplinare nella p.a.). Giovedì 29, alle ore 14 inizierà l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1119 (ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati) e del disegno di legge n. 1366 (riordino di autorità amministrative indipendenti).
Nel corso della settimana potranno essere convocate le Commissioni riunite 1a e 2a (giustizia) per l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del provvedimento recante misure per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive, se approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.
Si è convenuto poi di sottoporre alla Commissione la richiesta di svolgere una indagine conoscitiva con riferimento all'esame del disegno di legge n. 1335 (servizi di informazione e sicurezza) e un'altra con riguardo all'esame del disegno di legge n. 1366 (riordino di autorità amministrative indipendenti), al fine di integrare l'istruttoria legislativa su tali provvedimenti.
Infine sollecita la designazione da parte dei Gruppi parlamentari dei componenti della Sottocommissione per le politiche della sicurezza.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario
(Parere alle Commissioni 5ª e 12ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore VILLONE (Ulivo) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 23 del 2007.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato ad ampia maggioranza dalla Camera dei deputati. Rammenta, inoltre, che nella scorsa legislatura il Comitato parlamentare di controllo dei servizi di sicurezza, da lui presieduto, aveva indicato le linee guida di una riforma che ispirò l’iniziativa legislativa poi approvata dal Senato, ma non fu approvata definitivamente entro la legislatura.
Sottolinea il rilievo critico della materia: il rafforzamento e l’efficacia dell’intelligence sono essenziali per difendere lo Stato dagli attacchi esterni e interni che si sono verificati anche nei tempi più recenti.
I senatori Pastore e Sinisi, che hanno maturato sulla materia una grande esperienza, a suo avviso sapranno coadiuvare la Commissione, quali relatori, in un esame rapido e approfondito.
Infine, ringrazia il sottosegretario Micheli per la partecipazione ai lavori della Commissione.


Il relatore SINISI (Ulivo) illustra il contenuto del disegno di legge che introducendo il riferimento alla sicurezza della Repubblica amplia la missione dei servizi d’informazione rispetto a tutte le articolazioni pubbliche.
Sottolinea il significato dell’articolo 1, che riunifica le responsabilità dei servizi in capo al Presidente del Consiglio, individuato come autorità nazionale per la sicurezza, e dell’articolo 2, che elenca le componenti del sistema: il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISER), l’Autorità delegata, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il Servizio informazioni per la sicurezza esterna (SIE) e il Servizio informazioni per la sicurezza interna (SIN). Si sofferma anche sull’articolo 3, che introduce la figura dell’Autorità delegata che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di istituire senza deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L’articolo 4 istituisce il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza cui è preposto un Direttore generale nominato dal Presidente del Consiglio. Ha la funzione di svolgere analisi globali, oltre a quella tradizionale di coordinamento, ma non può mantenere rapporti con i servizi di informazione stranieri. Inoltre, svolge attività di controllo attraverso l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che ai sensi dell’articolo 9 si occupa del segreto amministrativo e delle classifiche di segretezza e dei NOS (nulla osta di segretezza) la cui durata è limitata a cinque anni per la classifica di “segretissimo” e a dieci anni per le altre classifiche.
Il CISR, disciplinato dall’articolo 5, ha funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi in materia di sicurezza. Vi partecipano oltre che il Presidente del Consiglio, l’Autorità delegata e i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, della giustizia e dell’economia ed eventualmente, in relazione agli argomenti da trattare, altri Ministri e i direttori del SIE e del SIN.
Gli articoli 6 e 7 definiscono rispettivamente il SIE e il SIN, competente il primo riguardo alle minacce esterne e il secondo rispetto quelle interne. L’articolo 8 dispone l’esclusività delle funzioni dei due servizi e limita quelle del Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa ad attività tecnico-militari. L’articolo 10 istituisce l’Ufficio centrale archivi (UCA), mentre l’articolo 11 istituisce presso il DIS la scuola di formazione del personale. Gli articoli da 12 a 16 fissano le regole e i doveri di collaborazione con le forze armate e le forze di polizia, con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi pubblici e l’amministrazione della giustizia. In proposito, sottolinea il rilievo degli articoli 118-bis, 256-bis e 256-ter, introdotti nel codice di procedura penale per disciplinare la raccolta di informazioni provenienti dal sistema giudiziario e l’acquisizione di documenti rilevanti da parte dell’autorità giudiziaria.
Si sofferma poi sulla disciplina delle garanzie funzionali (articoli 17-20). Ricorda l’articolo 9 della legge n. 146 del 2006, che ha ratificato una convenzione delle Nazioni Unite in materia, introducendo una disciplina omogenea per gli operatori di polizia giudiziaria impiegati in tecniche speciali di investigazione. Si prevede una causa di giustificazione per il personale impiegato in attività di intelligence, per le attività autorizzate e indispensabili per gli obiettivi istituzionali. Sono esclusi i delitti che ledono o mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale e morale, la salute e l’incolumità delle persone, nonché l’attentato ad organi costituzionali e ad assemblee regionali, l’attentato ai diritti politici e i delitti contro l’amministrazione della giustizia. La esimente non si applica poi per la sottrazione, soppressione e falsificazione di documenti sulla sicurezza dello Stato e per i reati di sfruttamento della prostituzione.
L’articolo 21 demanda la disciplina del personale a un regolamento e l’articolo 22 reca disposizioni in materia di controversie di lavoro, mentre l’articolo 23 preclude le qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di polizia di Stato per il personale dei servizi. Con gli articoli 24 e 25 si prevedono l’identità di copertura autorizzata dal servizio e la possibilità di svolgere attività economiche simulate, mentre l’articolo 26 è volto a impedire la costituzione di archivi illegali e a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni.
Il disegno di legge prevede inoltre una tutela per il personale dei servizi nel corso dei processi e nel caso di intercettazioni (articoli 27 e 28), mentre l’articolo 29 reca disposizioni in materia di contabilità e specifiche procedure di attribuzione delle risorse, compreso un rafforzamento dei vincoli di segretezza per gli organismi deputati al controllo.
Gli articoli successivi disciplinano il controllo parlamentare ridefinendo la composizione e i poteri del COPACO al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta una relazione semestrale (articoli 30-33). L’articolo 39 ridefinisce la disciplina del segreto di Stato limitandone l’applicazione in funzione dell’integrità della Repubblica, in difesa delle istituzioni costituzionali, dell’indipendenza dello Stato, della preparazione e difesa militare. Il segreto cessa decorsi 15 anni e può essere prorogato non oltre i 30 anni, salvo il caso di cessazione anticipata che può essere disposta dal Presidente del Consiglio, qualora vengano meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. L’articolo 40 sostituisce l’articolo 202 del codice di procedura penale, sancendo l’obbligo dei pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di pubblico servizio di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato e prevedendo che l’autorità giudiziaria sospenda ogni iniziativa volta ad acquisire elementi relativi all’oggetto del segreto; essa, tuttavia, può sollevare conflitto di attribuzione, nel qual caso la Corte costituzionale può accedere anche agli atti oggetti del segreto.
Infine, l’articolo 43 definisce le procedure per l’emanazione dei regolamenti di attuazione, l’articolo 44 abroga le disposizioni incompatibili e la legge n. 801 del 1977, l’articolo 45 fissa il termine per l’entrata in funzione del CISR e l’articolo 46 stabilisce in 60 giorni il termine per l’entrata in vigore della legge.

Considerato l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il relatore PASTORE (FI) si riserva di svolgere altre considerazioni illustrative in altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che a partire dalla seduta di domani, mercoledì 28 marzo, all’ordine del giorno saranno iscritte due proposte di indagini conoscitive, a integrazione dell’istruttoria legislativa, con riferimento all’esame in sede referente del disegno di legge n. 1335 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e del disegno di legge n. 1366 (disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.