SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XV LEGISLATURA --------------------

6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


91ª e 92ª seduta: mercoledì 13 giugno 2007, ore 9 e 14,30
93ª seduta: giovedì 14 giugno 2007, ore 9


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE


I. Interrogazioni.


II. Indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano: audizione dei rappresentanti dell'ACRI - Associazione delle Casse di risparmio italiane e delle Fondazioni di origine bancaria.


IN SEDE REFERENTE


I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

BENVENUTO ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale. - Relatore alla Commissione COSTA.
(Pareri della 1a, della 2a e della 11a Commissione)
Seguito esame e rinvio (486)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. BENVENUTO. - Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(809)
2. COSTA. - Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(1283)
- Relatore alla Commissione BARBOLINI. Seguito esame congiunto e rinvio


III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. EUFEMI. - Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni.
(Pareri della 1a, della 5a, della 7a, della 10a e della 12a Commissione)
(32)

2. COSTA. - Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni.
(Pareri della 1a, della 5a, della 7a, della 10a e della 12a Commissione)
(843)

3. CURTO ed altri. - Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare.
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(1129)

4. BALDASSARRI ed altri. - Provvedimenti a sostegno della famiglia.
(Pareri della 1a, della 5a, della 7a e della 12a Commissione)
(1309)

5. BOBBA ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare.
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(1333)
- Relatore alla Commissione BARBOLINI.


IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COSTA. - Disposizioni in materia di banche popolari cooperative.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 10a Commissione)
(393)

2. BENVENUTO. - Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(1206)

3. GIRFATTI. - Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari.
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(1215)
4. EUFEMI. - Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1221)

5. CANTONI. - Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(1250)

6. CURTO. - Disposizioni in materia di banche popolari.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(1307)
- Relatore alla Commissione BENVENUTO.


V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. BENVENUTO ed altri. - Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a e della 10a Commissione)
(934)

2. BENVENUTO. - Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(1068)

3. EUFEMI ed altri. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 10a e della 11a Commissione)
(1116)

4. COSTA. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 10a e della 11a Commissione)
(1284)

5. COSTA. - Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(1285)

6. RAMPONI ed altri. - Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(1320)

7. VENTUCCI. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(1336)
- Relatore alla Commissione EUFEMI.
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

        BENVENUTO, ROSSA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

            i commi da 45 a 50 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, consentono la trasformazione del diritto di superficie su aree comunali in diritto di proprietà sui sovrastanti immobili, subordinatamente alla proposta da parte dei Comuni ed alla accettazione da parte dei proprietari degli alloggi, contro pagamento di un corrispettivo stabilito dalla legge;
            non è noto il tasso di applicazione della norma,
        si chiede di conoscere:
            se ed in quale misura la norma sia stata applicata dai Comuni ed eventualmente accettata dei superficiari;
            se il tasso di applicazione sia ritenuto soddisfacente in rapporto alle finalità, sociali ma anche di finanza locale, sottese alla ricordata disposizione del 1998;
            in caso contrario, quali provvedimenti si intendano assumere per incentivarne l’applicazione, anche nell’ottica dell’imminente rivisitazione della complessiva fiscalità sia locale (ICI) che statale (IRPEF) gravante sugli immobili.


(3-00613)

        THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, PEGORER, BENVENUTO, ROSSI Paolo, TURANO, D’AMICO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

            il comma 33 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto, per gli esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, nonché per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate;
            il comma 34 dello stesso articolo rinvia, a sua volta, a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica delle informazioni, facendo comunque salvo il rispetto delle regole tecniche previste dall’articolo 12, comma 5, e dall’articolo 7 del cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale (approvato con il decreto legislativo 82/2005), nonché di quelle previste dall’articolo 24 («Registrazione dei corrispettivi») del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi si intendono, tra l’altro, sostituiti dalla trasmissione telematica prevista dal comma 33;
            il comma 35, come sostituito in sede di conversione del decreto-legge, concede ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori previsti dalla legge (registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche munite di stampante), finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo altresì che il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati;
            il comma 37, come da ultimo sostituito dalla legge finanziaria per il 2007, stabilisce che l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno 2008;
            il comma 37-
bis, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007, consente, per gli apparecchi misuratori, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 e idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti, la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi in materia di ammortamento dei beni materiali. Si prevede inoltre la misura dell’esonero dalla verificazione periodica per gli apparecchi misuratori di cui al predetto comma, nonché che i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter,
        si chiede di conoscere:
            quale sia l’attuale fase di elaborazione dei provvedimenti di attuazione delle predette misure, in particolare, per ciò che concerne, rispettivamente la definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica delle informazioni richieste; l’inizio di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni sull’invio telematico dei corrispettivi giornalieri e sulla concessione del credito d’imposta per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori; infine, le disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi, per le quali il comma 37-
ter dell’articolo 37 (introdotto dalla legge finanziaria per il 2007) prevede l’emanazione di uno specifico regolamento di delegificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di modifica; se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di portare a conoscenza delle categorie di contribuenti interessate dalle predette misure la possibilità di fruire delle agevolazioni con esse introdotte.


(3-00703)