all’articolo 35, comma 22-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», è stata introdotta in sede parlamentare, su iniziativa dello scrivente proponente, la norma con la quale, dal 1º gennaio 2007, sarà possibile per il contribuente detrarre dalle imposte nella dichiarazione dei redditi «i compensi comunque denominati pagati a soggetti dell’intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità»; secondo quanto riportato da organi di stampa, anche specialistici, si fa riferimento ad una detrazione del limite massimo di imponibile di 1.000 euro, mentre la norma fa esplicito riferimento al limite di 1.000 euro per ciascuna annualità; ciò significa che l’ammontare complessivo del compenso di intermediazione immobiliaria possa essere portato in detrazione, in più annualità, per l’intera spesa sostenuta e non soltanto fino al limite di 1.000 euro, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esplicitare urgentemente l’orientamento del Governo nell’interpretazione di tale norma attraverso una circolare ministeriale prima della scadenza del 1º gennaio 2007.
con l’articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a decorrere dall’ormai imminente 1º ottobre 2006 i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente modalità telematiche per effettuare, anche avvalendosi di intermediari, i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; si tratta di una svolta operativa rilevante, le cui ragioni sono in via strategica sicuramente condivisibili nell’ottica della modernizzazione e della correttezza dei rapporti fra contribuenti e amministrazione finanziaria, con vantaggi per entrambe le parti; appunto per tali motivi, i tempi brevi che stanno intercorrendo dall’approvazione del provvedimento, avvenuta fra l’altro in periodo feriale, non possono non porre un problema circa l’opportunità almeno di una qualche forma di graduazione applicativa, fermo restando l’obiettivo; tale opportunità viene evidenziata anche dalle categorie professionali degli intermediari, sarebbe coerente con la lettera e con lo spirito dello statuto del contribuente e contribuirebbe a rasserenare i rapporti fra cittadini e fisco, si chiede di conoscere: se il Ministro in indirizzo non ritenga di condividere le motivazioni in premessa circa la convenienza di introdurre le opportune forme di graduazione applicativa dell’obbligo di effettuazione telematica dei versamenti fiscali, contributivi e previdenziali dei soggetti titolari di partita IVA; quali provvedimenti intenda adottare al riguardo.