N° 772 Art. 1
Al comma 1, dopo le parole: «la gestione dei servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».
Al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali», inserire le seguenti: «di rilevanza economica».
Al comma 1, la parola: «concorrenza» è sostituita dalle seguenti: «non discriminazione e di concorrenza comparativa».
Al comma 1, dopo le parole: «di rilevanza economica in ambito locale» inserire le seguenti: «nei casi in cui non siano previste prestazioni di servizi in esclusiva,».
Al comma 1, dopo le parole: «locale, nonché», inserire le seguenti: «di assicurare alle regioni ed alle autonomie locali l'autonomia e la libertà di scelta tra i diversi modelli di gestione dei servizi di seguito descritti, di tutelare la condizione dei lavoratori impegnati nel settore e».
Al comma 1, sostituire le parole: «proporzionalità e leale cooperazione» con le seguenti: «differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione».
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'introduzione e la diffusione di princìpi concorrenziali deve essere coerente con politiche di valorizzazione del tessuto di imprese esistenti e darne incentivo alla crescita e rafforzamento a vantaggio degli enti locali e dei cittadini».
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le discipline di settore in materia di servizi pubblici locali adottate dalle Regioni nel rispetto dei princìpi e della normativa dell'Unione europea.».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente comma, le Autorità di settore, ove presenti, ovvero l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato specificano, con apposito provvedimento in linea con gli orientamenti comunitari, linee guida per la definizione dei servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale».
Sopprimere il comma 2.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Spetta ai comuni, alle province e alle città metropolitane individuare, con delibera motivata e previa consultazione pubblica, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà verticale, concorrenza e proporzionalità – per quanto non già stabilito dalla legge – le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza».
Al comma 2, le parole: «Costituisce funzione fondamentale» sono sostituite dalle seguenti: «È competenza di».
Al comma 2, dopo le parole: «per quanto non già stabilito dalla legge,» inserire le seguenti: «anche sulla base delle linee guida di cui al comma 1,».
Al comma 2, dopo le parole: «le attività di interesse generale» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».
All'emendamento 1.2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conformemente al riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione la quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali in quanto espressione della più ampia competenza in materia di tutela della concorrenza».
Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Restano ferme le competenze regionali in materia.».
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatta salva la competenza dello Stato quando si tratti di attività per le quali si manifestano esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
Sopprimere i commi 3 e 4.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
«3. Il Governo è delegato a emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, previa ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e/o privativa, comunque denominati, abroghino quelli non più conformi ai principi di cui al presente articolo 1. 4. I decreti di cui al comma 3 disciplinano, altresì, i poteri di regolazione che comuni, province e città metropolitane possono esercitare con riferimento ai servizi individuati con le delibere di cui al comma 2, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, delle condizioni di offerta agevolate per particolari categorie di utenti, con la contestuale previsione delle modalità di finanziamento e di compensazione alle imprese erogatrici; b) individuazione di standard minimi di qualità del servizio nonché di obblighi di trasparenza; c) definizione di regimi semplificati di accesso al mercato tramite autorizzazioni anche generali, senza previsioni di limiti e contingenti e con l'individuazione di presupposti e requisiti oggettivi; d) previsione di poteri di vigilanza e di erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e di applicazione di misure inibitorie e di ripristino; e) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli erogatori dei servizi e gli utenti».
Sopprimere il comma 3.
All'emendamento 1.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «conformemente al riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione la quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali in quanto espressione della più ampia competenza in materia di tutela della concorrenza».
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti parole: «delle competenze legislative regionali nonché».
Al comma 3, dopo le parole: «concorrenza delle imprese» inserire le seguenti: «pubbliche e private».
Al comma 3, dopo le parole: «al perseguimento degli interessi generali,» inserire le seguenti: «nonché quelli del rispetto dei contratti nazionali di lavoro e delle clausole sociali di tutela dell'occupazione esistente, in ogni caso di subentro di un nuovo gestore del servizio pubblico, in sostituzione di un precedente gestore,».
Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «e del conseguimento di adeguati livelli di efficacia e di efficienza».
Al comma 4, dopo le parole: «imposti alle imprese», inserire le seguenti: «pubbliche e private».
All'emendamento 1.4, dopo la parola: «contestualmente» aggiungere le seguenti: «qualora i tempi e la natura degli obblighi imposti lo consentano» e collocare la frase in fine del comma 4 dell'articolo 1.
Al comma 4, dopo le parole: «devono essere», inserire la seguente: «contestualmente».
Al comma 4, alla fine, dopo le parole: «misure compensative», sono aggiunte le seguenti parole: «nei limiti e secondo le modalità consentite dal diritto europeo».
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».
«4-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».
«4-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi pubblici già disciplinati da una normativa di settore adottata in recepimento di direttive comunitarie».
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
''Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell'ente locale. 3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi:
a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività; b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.
4. L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza, assicurando l'erogazione del servizio mediante società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. 5. La gara, di cui al comma precedente, è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società che, in Italia o all'estero gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al precedente comma 3. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. 6. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio. 7. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire e che saranno approvati dagli organi indicati dagli statuti dei singoli enti stessi. 8. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 5. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza economica a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di riferimento. 10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n.281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo. 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione''.
2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze. 3. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo n.267 del 2000, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dal 31 dicembre 2007».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le seguenti parole: anche, ove occorra, modificando l'articolo 113 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). – 1. All'articolo 113, comma 5, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''provvedimenti o circolari specifiche'' e prima del '';'' sono aggiunti i due seguenti periodi: ''I provvedimenti o circolari provvedono a disciplinare il contenuto minimo del bando di gara mediante il quale, con unica procedura ad evidenza pubblica, viene scelto il socio ed affidato il conferimento della titolarità del servizio in modo da garantirne il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione imposti dalla normativa europea e nazionale in materia di appalti e concessioni. La società, dopo la sua costituzione con le predette modalità, opera a tutti gli effetti come un competitore nel mercato, nel rispetto degli obblighi previsti per gli operatori privati''. 2. All'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''pubblici che la controllano'', sono aggiunti i due seguenti periodi: ''La società non può svolgere, né in via diretta né partecipando a gare, attività al di fuori dell'ambito territoriale degli enti pubblici titolari del capitale sociale, non può partecipare a gare per l'affidamento di servizi, lavori, forniture o per il conferimento della titolarità di altri servizi e non può in alcun modo operare nel mercato come competitore. Le normative di settore prevedono le ipotesi nelle quali questa modalità di conferimento del servizio è ammessa solo in via eccezionale e temporanea e subordinata ad una congrua motivazione delle ragioni che non consentono un utile ricorso alle procedure di conferimento della titolarità del servizio con le procedure di gara di cui alle lettere a) e b). 3. All'articolo 113, comma 15-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''investimenti effettuati da parte del gestore'' sono aggiunti i due seguenti periodi: ''Gli enti territoriali o gli altri organismi di diritto pubblico nei cui territori la titolarità della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dopo la data del 1º gennaio 2007, risulti essere ancora conferita a società con procedure diverse dall'evidenza pubblica, sono tenuti, nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi, a trasmettere una dettagliata relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, nella quale devono adeguatamente motivare le ragioni per le quali ritengono che tali affidamenti siano conformi alle modalità di conferimento di cui al comma 5. Nel caso in cui tale conformità non sussista si devono iniziare immediatamente le corrette procedure per un nuovo affidamento della titolarità del servizio conformemente alle norme del presente decreto''».
Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Al comma 1, inserire prima della parola: «entro» il seguente periodo: «previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia sullo schema del decreto legislativo».
All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo parere acquisto in sede di Conferenza».
All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».
All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari,».
Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare,» inserire le seguenti parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
Al comma 1, dopo le parole: «in materia di servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».
Al comma 1, la parola: «modificando» è sostituita dalla seguente: «integrando».
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
«a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante:
1) procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici di servizi, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici; 2) affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house ed in particolare a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; 3) affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, nelle quali la scelta dei soci privati avvenga attraverso l'espletamento di gare con procedure competitive e la previsione di norme e clausole contrattuali volte ad assicurare un efficace controllo pubblico nella gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse».
Al comma 1, sostituire la lettera a)con la seguente:
«a) Ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire il servizio in economia o mediante azienda speciale, prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive a evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».
All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale»
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia».
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «ferma restando la possibilità per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di gestire i servizi in economia,».
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia o mediante aziende speciali ovvero aziende consortili».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire» inserire le seguenti: «o direttamente, attraverso i propri uffici o apposite strutture operative, oppure in economia, oppure».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avvenire mediante procedure competitive», con le seguenti: «avvenire ricorrendo in via generale e prioritaria a procedure competitive».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «competitive» a: «appalti pubblici e di» con le seguenti: «non discriminatorie di affidamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fatta salva» a: «la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici», con le seguenti: «fatta salva la proprietà o il controllo pubblico delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio» inserire le seguenti: «nei casi in cui la proprietà di tali beni non sia in capo al gestore».
Al comma 1, alla fine della lettera a), sopprimere le parole: «e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'esercizio» con le seguenti: «comunque affidabili in concessione per l'esercizio».
Al comma l, lettera a), sopprimere le parole: «nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».
Conseguentemente, alla lettera g) sopprimere la parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)».
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici» con le seguenti: «nonché delle risorse idriche».
Al comma l, lettera a), le parole: «delle risorse e dei servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «delle reti e dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e dei servizi idrici» aggiungere, in fine le seguenti: «. La possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia è esclusa in tutti i casi in cui l'organizzazione e l'affidamento del servizio è riservata ad apposita Autorità d'Ambito o di Bacino».
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'intero ciclo dei rifiuti».
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della presente legge».
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale; informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali».
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) consentire l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale che svolga unicamente la sua attività in favore dell'ente proprietario. Tali società, in materia di vigilanza, sono equiparate ai servizi in economia;».
Conseguentemente, alla lettera l) del medesimo articolo, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguente: «di cui alle lettere b) e c)».
«a-bis) in materia di rifiuti solidi urbani, confermare che il servizio pubblico locale non riguarda quelle superfici, dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento e al recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti».
«a-bis) possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, di cui alla lettera a), anche società a partecipazione mista pubblico-privata ove il partner privato sia stato scelto mediante procedure competitive, nel rispetto dei requisiti di competenza, esperienza e capacità finanziaria e che non siano affidatarie dirette del servizio di cui alla gara, né svolgano servizi differenti rispetto a quelli messi a gara».
All'emendamento 2.4, sostituire la lettera b) con la seguente:
''b) consentire in deroga di cui all'ipotesi a) l'affidamento a società a capitale interamente pubblico costituite e partecipate esclusivamente e direttamente dall'Ente locale, in via transitoria e per non più di tre anni, a condizione che la società abbia i requisiti della gestione in house, secondo quanto previsto dall'ordinamento e dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo''.».
All'emendamento 2.4, lettera b),dopo la parola: «consentire», inserire le seguenti: «eccezionalmente e non oltre ventiquattro mesi»; sostituire le parole: «la parte prevalente della» con le seguenti: «in maniera esclusiva la» e sostituire la parola: «analogo», con la seguente: «identico».
All'emendamento 2.4, lettera b), sopprimere le parole: «e nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato,».
All'emendamento 2.4, lettera b),dopo le parole: «nelle situazioni che,» inserire le seguenti: «per la natura del servizio, o».
All'emendamento 2.4, sostituire le parole: «che, per le», con le seguenti: «le cui» e le parole: «non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato» con le seguenti: «siano individuate dagli enti locali con delibera di consiglio».
All'emendamento 2.4, lettera b), sostituire la parola: «uffici» con la seguente: «servizi».
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) e nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, che svolga la parte prevalente della sua attività in favore dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici;».
«b) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico possa avvenire e conservarsi esclusivamente in costanza dei requisiti individuati dall'ordinamento comunitario in materia di ''controllo analogo''.».
«b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) l'affidamento a società di capitale interamente pubblico, partecipata dagli enti locali, che svolga la parte prevalente della propria attività in favore degli enti proprietari e nei confronti delle quali questi ultimi esercitino l'istituto del controllo analogo».
Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:
«b) consentire, in deroga alle ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni in cui per peculiari caratteristiche le amministrazioni competenti non ritengano utile un ricorso al mercato, l'affidamento del servizio a società a capitale interamente pubblico, partecipate dalle amministrazioni erogatrici del servizio pubblico, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house.».
«b) consentire l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata da uno o più enti locali che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house».
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente».
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «eccezionalmente» inserire le seguenti: «e temporaneamente, non oltre i 24 mesi».
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «partecipata dall'ente locale» con le seguenti: «partecipata da uno o più enti locali».
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «individuati anche alla luce di linee guida emanate dalle Autorità di settore, ove presenti, ovvero dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato;».
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «e, in particolare, siano verificati i requisiti di stretta funzionalità, strumentalità e controllo da parte dell'ente locale di riferimento;».
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «rimangono esclusi i servizi per cui la disciplina di settore preveda che l'affidamento sia disposto esclusivamente tramite gara.».
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che svolga la sua attività esclusivamente in favore dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo eserciti lo stesso controllo di quello che esercita nei confronti dei propri uffici».
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente alla lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: «e c)».
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, possa avvenire soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. il partner privato sia stato scelto a seguito di procedura concorsuale avente a oggetto il servizio; 2. la costituzione della società sia una modalità di gestione del servizio indicata in sede di bando di gara; 3. la costituzione della società sia successiva alla scelta del gestore; 4. l'ente locale conservi una partecipazione al capitale tendenzialmente non superiore al minimo necessario previsto dalla legge per l'autonomo esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al socio; 5. all'ente pubblico non sia riconosciuta facoltà di nomina di amministratori».
«c) prevedere quali siano le condizioni che consentono l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;».
«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;».
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eccezionalmente».
Sostituire l'emendamento 2.5 con il seguente:
«Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) consentire l'affidamento a società mista laddove il socio privato sia scelto a seguito di procedure di selezione che garantiscano il rispetto della normativa interna e delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e mercato interno e sia individuato in presenza di almeno due offerte a seguito di criteri che valorizzino parimenti l'aspetto economico dell'offerta, l'imprenditorialità ed il know how della stessa».
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «eccezionalmente» con le seguenti parole: «, nei medesimi casi indicati alla lettera b),».
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato,».
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato,» inserire le seguenti: «individuate anche alla luce di linee guida emanate dalle autorità di settore, ove presenti, ovvero dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «secondo modalità di selezione» fino a: «direttamente connesse», con le seguenti: «individuando i soci privati da far concorrere alla selezione ad evidenza pubblica di cui alla presente lettera e i soci pubblici da far partecipare in modo tale che sia garantita la loro connessione con la gestione e il loro contributo allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento».
Al comma 1, lettera c), la parola: «competitive» è sostituita dalle seguenti: «ad evidenza pubblica con preordinato Piano operativo vincolato».
All'emendamento 2.6, dopo le parole: «le modalità di svolgimento del servizio,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i criteri selettivi,».
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante procedure competitive», aggiungere il seguente periodo: «, nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio,».
Al comma 1, lettera c) aggiungere alla fine del periodo: «nonché l'esclusione di tale mobilità di affidamento per i servizi la cui normativa di settore preveda l'affidamento esclusivamente tramite gara».
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dei settori di energia elettrica, gas, trasporto pubblico locale, rifiuti e acqua, debba avvenire mediante la libera scelta da parte degli enti locali di una delle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c).
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) prevedere che gli affidamenti di servizi pubblici a società a partecipazione mista pubblica e privata, dove i soci privati sono scelti mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, si considerino del tutto corrispondenti, quanto alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del gestore del servizio, alle previsioni di cui al punto a).».
All'emendamento 2.7, capoverso d), sopprimere le parole: «l'Ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché alle modalità di cui alla lettera a). In particolare».
All'emendamento 2.7, lettera d), sopprimere le parole: «e c)» del primo capoverso.
All'emendamento 2.7, lettera d), sopprimere le parole: «definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara».
All'emendamento 2.7, sostituire le parole da: «definire il periodo temporale» fino alla fine, con le seguenti: «e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una valutazione comparativa. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri ad eccezione delle società pubbliche partecipate dal medesimo ente pubblico proprietario».
All'emendamento 2.7, dopo le parole: «ove costituite» inserire le seguenti: «Il modello di cui alla lettera b) dovrà rispettare uno ''statuto tipo'' che sarà predisposto entro novanta giorni, in collaborazione con i competenti uffici comunitari e l'Autorità Garante. A quest'ultima spetterà altresì un preventivo parere vincolante sulla legittimità delle fattispecie di gestione in house che si intenderanno realizzare».
All'emendamento 2.7, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità per gli altri enti locali di entrare come partecipazione nella società gestita in house, con quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società».
All'emendamento 2.7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ambito del servizio sia costituito da territori di comuni montani, il ricorso alle modalità di affidamento previste dalle lettere b) e c) è consentito anche prescindendo dalle condizioni e dai limiti previsti da questa lettera».
All'emendamento 2.7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si applica anche alle società di cui alle lettere b) e c) che già gestiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi idrici e i rifiuti urbani».
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) prevedere che l'Ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché le modalità di cui alla lettera a). In particolare l'Ente locale dovrà pubblicizzare in modo adeguato tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una valutazione comparativa rispetto all'offerta privata da inviarsi per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;».
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) prevedere che l'Ente locale sia tenuto a pubblicizzare in modo adeguato la scelta effettuata per l'affidamento dei servizi pubblici locali, previa analisi di mercato da inviarsi per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ovvero alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali, italiane o estere, cui sia attribuita la gestione, in Italia o all'estero, ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità per gli altri enti locali di entrare come partecipazione nella società gestita in house, con quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società».
«d) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni sotto stanti alla scelta delle modalità di affidamento. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in accordo con le autorità territoriali di regolazione, se esistenti, avviano procedure di indagine e approfondimento in tutti quei casi in cui le condizioni economiche di erogazione dei servizi pubblici locali si discostino dalle medie regionali in misura superiore al 25% e da quelle nazionali in misura superiore al 30%;».
«d) prevedere che l'amministrazione pubblica interessata debba motivare le ragioni economiche e sociali che consigliano di ricorrere alla modalità d'affidamento di cui alla lettera b) anziché a quelle della lettera a). In particolare l'amministrazione dovrà pubblicizzare tale scelta e inviare le motivazioni per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione del settore. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono gestire per altre amministrazioni i servizi pubblici di cui alla presente legge, né in via diretta né partecipando a gare.».
Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera d) con il seguente: «prevedere che l'ente titolare proprietario di cui alla lettera b) debba motivare l'eccezionalità che impone di ricorrere a tale tipo di affidamento pubblicizzando tale scelta e definendo il periodo temporale entro il quale effettuare la gara, che non dovrà comunque essere superiore al termine di 24 mesi dall'affidamento».
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «prevedere che l'ente locale» fino a: «in particolare».
Al comma d), primo periodo, sopprimere le parole: «e c)».
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e che debba adottare» fino a: «dell'offerta privata».
Al comma 1, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prevedere che le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) devono svolgere la propria attività in misura prevalente nei confronti dell'ente o degli enti pubblici affidatari;».
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b), né in via diretta,» inserire le seguenti: «né tramite loro controllanti, controllate partecipate anche in via indiretta,».
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle società pubbliche partecipate dal medesimo ente pubblico proprietario».
Al comma 1, lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora l'ambito del servizio sia costituito da territori di comuni montani, il ricorso alle modalità di affidamento previste dalle lettere b) e c) è consentito anche prescindendo dalle condizioni e dei limiti previsti da questa lettera».
All'emendamento 2.8, sostituire le parole da: «un controllo» fino alle parole: «ove costituite» con le seguenti: «un rapporto annuale da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, nonché dell'Osservatorio sulle liberalizzazioni, ove costituiti,».
All'emendamento 2.8, capoverso d-bis), sostituire le parole: «un controllo» con le seguenti: «l'espressione di un parere motivato non vincolante».
All'emendamento 2.8, lettera d-bis), sostituire le parole: «con forme diverse dalle procedure concorsuali» con le seguenti: «nella modalità prevista dalla lettera b)».
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) prevedere un controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite, sulle motivazioni a fondamento della determinazione di affidare il servizio con forme diverse dalle procedure concorsuali;».
«d-bis) assicurare la possibilità della partecipazione degli enti locali a forme associative volontarie per lo svolgimento di servizi pubblici locali, senza alcun limite territoriale provinciale e regionale, incentivando con misure idonee tali associazioni».
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «diversi o».
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «diverso da quello di appartenenza» inserire le seguenti: «se non fuori dal territorio nazionale,».
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine della lettera.
Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «partecipate da enti locali,».
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «qualora usufruiscano di forme di finanziamento» fino alla fine della lettera.
Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «indiretto».
Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «fatta eccezione» inserire le seguenti: «dei corrispettivi dei contratti di servizio, delle sovvenzioni in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto di impianti e di materiale rotabile necessario alla fornitura del servizio e».
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la possibilità per il socio privato, scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura competitiva, di partecipare a gare per l'affidamento di servizi di altri enti pubblici o privati, previa separazione contabile e gestionale delle relative attività;».
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi locali, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo;».
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;»
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la diffusione di forme di concorrenza comparativa a cura delle autorità di regolazione all'uopo competenti».
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «. L'affidamento diretto di un servizio, qualora ne sussistano le precondizioni e laddove verificate, non determina il venir meno delle possibilità di sviluppo anche extraterritoriale dell'affidatario anche su altri servizi solo qualora il servizio affidato direttamente sia sottoposto ad una conclamata separazione contabile (unbundling contabile) o ad una evidente enucleazione societaria (unbundling societario). In ogni caso, in predetta fattispecie, resta fermo l'obbligo di scorporo di cui al comma 9 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, salvo che per le società che, avendone i requisiti, sono affidatarie ai sensi del comma 5 lettera c) dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
All'emendamento 2.9, sostituire la lettera f-bis) con la seguente: «f-bis definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali garantendo la possibilità, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, prevista dall'articolo 114 della Costituzione, della partecipazione di singoli enti a più forme associative in funzione di singoli diversi servizi;».
All'emendamento 2.9, lettera f-bis), dopo le parole: «per gli enti locali con popolazione» inserire le seguenti: «, per ciascuno singolo ente locale,».
All'emendamento 2.9, lettera f-bis), sopprimere le seguenti parole: «con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».
All'emendamento 2.9, al capoverso f-bis), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero per gli enti locali contermini».
All'emendamento 2.9, dopo la lettera f-bis), inserire la seguente:
«f-bis.1) in attuazione del titolo V della Costituzione, prevedere forme di garanzia dell'autonomia degli enti locali nella partecipazione a consorzi di gestione associata dei servizi pubblici locali anche nell'ambito di unioni di comuni e comunità montane, comprese quelle già esistenti;».
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), sostituire la parola: «tutela» con la seguente: «sicurezza».
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per i soggetti affidatari dei servizi, di rispettare le clausole sociali al fine di assicurare pari condizioni di concorrenza e di tutela dei lavoratori».
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto con i lavoratori precedentemente impiegati ed il mantenimento, per tali operatori, del previgente trattamento».
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto con i lavoratori precedentemente impiegati».
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
«f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori;».
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) definire le modalità di incentivazione economica degli enti territoriali che procedono ad integrazioni societarie delle imprese pubbliche di loro proprietà e prevedere la possibilità di fare salve le condizioni normative e temporali degli affidamenti in house di imprese coinvolte in processi aggregativi;».
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «armonizzare», inserire il seguente periodo: «, nel rispetto delle competenze della Regione,».
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in modo univoco» inserire le seguenti: «e uniforme su tutto il territorio nazionale».
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «ed apportando le necessarie modifiche» fino alla fine della lettera.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «ed apportando le necessarie modifiche alla» con le seguenti: «che trovano applicazione per quanto non espressamente disciplinato dalla».
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a)» con le seguenti: «energia elettrica, gas e acqua.».
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine della lettera medesima.
Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)» e inserire la seguente lettera:
«g-bis) integrare la vigente normativa di settore in materia di acque, prevedendo in particolare che una parte della tariffa del servizio idrico sia vincolata al finanziamento delle opere e degli impianti connessi al servizio idrico stesso;».
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)».
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni, le modalità di realizzazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla normativa di settore per la gestione dei rifiuti urbani, al fine di assicurare i necessari livelli di efficienza economica e dimensioni adeguate di servizio per la realizzazione degli impianti».
Al comma 1, sopprimere le lettere h), i) e l).
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «disciplinare la fase transitoria» inserire le seguenti: «, uniformemente su tutto il territorio nazionale».
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) in applicazione del principio di reciprocità tra gli stati membri dell'Unione Europea, prevedere che il differimento della fase transitoria e del termine di cessazione degli affidamenti in essere sia collegato all'entrata in vigore di un obbligo per tutti gli stati membri di adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «proroga o rinnovo» aggiungere le seguenti: «, e comunque entro e non oltre il termine indicato alla successiva lettera l), se la scadenza prevista risulta maggiore o non risulta indicata, garantendo forme di retrocessione delle quote private all'ente pubblico nel caso di affidamento diretto a società miste».
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «, solo se coerenti con le disposizioni della presente legge e con le norme comunitarie e nazionali in materia».
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i periodi di transizione previsti per i singoli settori».
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli disposti a favore di soggetti rientranti tra quelli descritti dalle lettere b) e c) del presente articolo».
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Prevedere l'esclusione dalla cessazione per le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Prevedere altresì l'esclusione dalla cessazione per le concessioni affidate a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate, a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, indicando, per entrambe le ipotesi, che le concessioni cessino comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore;».
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) prevedere il differimento del termine di cessazione ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
1) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno; 2) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni;».
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) prevedere nelle società a partecipazione mista pubblica e privata, l'obbligo di vendita della partecipazione privata ai soggetti affidatari al momento della cessazione delle prestazioni richieste al socio privato, anche se scelto attraverso l'espletamento di gara, qualora detto obbligo non sia stato comunque previsto o sia stato diversamente regolato; prevedere che la partecipazione azionaria del socio privato riacquistata sarà trasferita ad un nuovo soggetto privato mediante l'espletamento di una nuova gara, per un periodo determinato in relazione alle prestazioni allo stesso richieste; prevedere che qualora gli enti affidanti non ritenessero più necessaria la gestione nell'ambito dei servizi pubblici locali, anziché procedere all'acquisto della partecipazione privata, possano cedere la propria partecipazione mediante procedure ad evidenza pubblica entro un tempo determinato;».
Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:
«l) dettare norme di coordinamento e transitorie che assicurino la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato in tutto il Paese, procedendo alle necessarie modifiche della legislazione in materia, individuando le risorse economiche necessarie, imponendo anche con legislazione d'urgenza il divieto di ogni ulteriore affidamento a soggetti privati».
Al comma 1, alla lettera l) premettere le seguenti parole: «nel caso in cui la disciplina di settore non preveda un periodo transitorio,».
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento» con le seguenti: «alla prima gara svolta per l'affidamento».
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011,» con le seguenti: «, entro 48 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma,».
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2015».
Al comma 1, lettera l), le parole: «fino al 31 dicembre 2011» sono così sostituite: «fino al 31 dicembre 2009».
Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «evidenza pubblica» inserire le seguenti: «da svolgere entro tale termine».
All'emendamento 2.11, comma 1, lettera l), dopo le parole: «... fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;» aggiungere le seguenti: «tale facoltà si estende anche ai soggetti affidatari diretti di servizi quando la economicità mediante la gestione integrata di servizi diversi in adeguata estensione territoriale, di cui alla precedente lettera f) si renda opportuna, purché il valore degli ulteriori affidamenti non sia prevalente rispetto alle gestioni già direttamente affidate;».
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore».
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo adeguate forme di salvaguardia delle prerogative acquisite dalle società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data nonché dalle società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica».
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nell'ambito della prima procedura competitiva indetta per servizi precedentemente gestiti mediante affidamento diretto, prevedere a favore del soggetto gestore norme di salvaguardia sui requisiti tecnico-professionali e diritti di prelazione rispetto alla migliore offerta pervenuta;».
Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«l-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica».
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
«n) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento; o) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti».
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
«m-bis) armonizzare le norme del codice civile in merito alla disciplina giuridica delle società di gestione partecipate da enti locali che hanno i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house».
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali, gravanti sul bilancio dello Stato, in funzione degli obiettivi effettivamente perseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici locali».
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) ammettere diversificazioni tariffarie tra categorie di imprese, che svolgano la medesima attività sostanziale, unicamente per periodi limitati di tempo e con obbligo di sottoporre l'agevolazione al regime de minimis, salvo notifica all'Unione europea.».
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) sottoporre le società di cui alle lettere b) e c) del presente articolo alle norme ed alle procedure previste per le pubbliche amministrazioni in materia di assunzione e reclutamento di risorse umane nonché di acquisto di beni e/o servizi da parte di terzi. Prevedere, nel caso delle società di cui alla lettera b) del presente articolo, l'applicazione a tutto il personale del contratto del pubblico impiego».
«m-bis) prevedere che le società di capitali per la gestione dei servizi, nonché quelle di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, abbiano un capitale sociale non inferiore a 5 milioni di euro, nonché ulteriori forme di garanzia di stabilità finanziaria».
«m-bis) prevedere verifiche periodiche da parte dell'ente locale sul livello di soddisfazione degli utenti relativamente al servizio offerto dal gestore del servizio pubblico.».
«m-bis) in tutti i casi, il bando di gara dovrà essere mirato a tutelare la sicurezza del servizio e gli interessi dei consumatori, prevedendo un piano degli investimenti, obblighi di manutenzione delle infrastrutture, obblighi di servizio minimo, meccanismi di tutela dei consumatori tra i quali la specificazione di un piano tariffario, l'adozione di una carta dei servizi, e sanzioni nei casi di inottemperanza;».
«m-bis) alla gara possono prendere parte imprese partecipate direttamente o indirettamente dall'ente locale che bandisce la procedura competitiva solo se il bando segue un modello standard determinato dall'Autorità di settore, ove esistente, o dal Ministero dello sviluppo economico sentito il parere dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato. In questo caso, la gestione della gara dovrà essere affidata a un soggetto terzo individuato con provvedimento dell'Autorità di settore, ove esistente, o dal Ministero dello sviluppo economico, indipendente da ogni soggetto pubblico o privato che detenga quote azionarie nelle imprese partecipanti.».
Al comma 2, alla parola: «entro» premettere il seguente periodo: «previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo competenti per materia sullo schema del decreto legislativo».
All'emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».
All'emendamento 2.13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari,».
Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere il seguente periodo: «, previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo adeguati sistemi di incentivi per gli enti locali affinché procedano nell'attuazione dei suddetti principi e criteri direttivi, nonché meccanismi volti a promuovere le unioni tra più enti locali di dimensioni ridotte per una gestione integrata dei servizi».
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, il comma 1 è sostituito con i seguenti:
«1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate. 1-bis. L'ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse. 1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le norme attuative della presente legge non possono modificare in senso contrario ai principi e alle finalità di cui all'art. 1 le norme vigenti anche se a carattere settoriale».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. La disciplina adottata ai sensi dei commi l e 2 è cedevole, e perciò soggetta a ritrazione, nei confronti delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali adottate dalle Regioni, in conformità ai principi ed alla normativa dell'Unione europea.».
a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo; b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato; c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta; d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di costituzione.
5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge. 8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli».
a) del reddito individuale; b) della composizione del nucleo familiare; c) della quantità dell'acqua erogata; d) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.
6. Le normative regionali dovranno inoltre definire tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l'erogazione dell'acqua è regolata secondo i principi di cui all'articolo 2. 7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei principi di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l'uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare:
a) la copertura parziale dei costi di investimento; b) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui viene concesso l'uso dell'acqua; c) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo».
a) la destinazione, in sede di approvazione della Legge Finanziaria, di una quota annuale di risorse non inferiore al 5% delle somme destinate nell'anno finanziario 2005 alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione corrispondente; b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/ anno, delle risorse derivanti dalla lotta all'elusione e all'evasione fiscale; c) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico; d) la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%, dell'I.V.A. applicata sul commercio delle acque minerali; e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;
2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di definizione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera e). 3. Le risorse destinate dagli Enti Locali al finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno previsto dalla Legge Finanziaria annuale».
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che in ogni contratto di servizio sia inserito l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; nella carta dovranno essere indicati gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazione erogate così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; b) prevedere che il contratto di servizio sia redatto previa consultazione delle associazioni dei consumatori e che sia contemplata la possibilità per ogni cittadino di far conoscere all'ente locale osservazioni e proposte in merito; c) prevedere che periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell 'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito; d) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; e) prevedere annualmente una sessione di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; f) prevedere che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso; g) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il redigente livello di tutela degli tenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio; h) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti; i) prevedere l'istituzione di sedi di conciliazione per la definizione delle controversie fra utenti e gestori dei servizi in relazione al rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate previsti nei contratti di servizio e pubblicizzati ai sensi della lettera a)».
All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo parere acquisito in sede di Conferenza».
All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».
All'emendamento 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, ».
Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,».
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di revoca dell'affidamento».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mezzi idonei», inserire le seguenti: «e comunque mediante pubblicazione su apposito sito internet».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una carta dei servizi» inserire le seguenti: «approvata dalle Autorità di settore,».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditoriali interessate» inserire le seguenti: «sulla base degli indicatori di qualità del servizio stabiliti dall'Autorità di settore, ove prevista».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «modalità di ristoro dell'utenza,» inserire le seguenti: «mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero».
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo particolare riguardo alle categorie deboli in specie ai diversamente abili».
All'emendamento 3.2, al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «incaricate di definire» con le seguenti: «definite dalle associazioni di rappresentanza incaricate di comporre».
«a-bis) prevedere l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;».
«a-bis) definire le modalità affinché le forme associative tra enti locali siano effettivamente finalizzate alla erogazione di specifici servizi al cittadino ed assicurino forme di controllo basate sui princìpi della democrazia diretta».
«b) i soggetti pubblici di cui alla lettera a) forniranno linee guida riguardo agli indicatori di qualità da inserire nelle carte dei servizi il cui rispetto dovrà essere menzionato nei contratti tra gli enti locali ed i gestori e tra questi ultimi e gli utenti;».
«b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della individuazione ed adozione delle misure correttive opportune».
«b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata mediante l'esame di reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuate a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo parametri e criteri prefissati, nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della individuazione ed adozione delle misure correttive più opportune».
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul positivo riscontro degli utenti».
All'emendamento 3.3, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «... da garantirne l'obiettività;» inserire le seguenti: «A tale scopo l'amministrazione affidante potrà richiedere, per svolgere a propria cura le predette verifiche, la costituzione di un fondo alimentato dal gestore in misura corrispondente ad una percentuale dei ricavi da tariffa;».
All'emendamento 3.3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'introduzione di indicatori concordati fra ente e società affidataria la quale si impegna a trasmettere mensilmente all'ufficio designato i parametri che concorrono alla formazione dell'indicatore o l'indicatore stesso secondo quanto concordato».
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «effettuati a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;» con le seguenti: «effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività;».
All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «effettuati a cura» inserire le seguenti: «dell'ente affidante, il cui organo elettivo dispone in merito alla revoca dell'affidamento, ed a».
«c) il mancato rispetto dei vincoli di qualità può comportare le revoca dell'affidamento da parte dell'ente locale che provvederà a verifiche periodiche anche attraverso forme di monitoraggio quali l'effettuazione di sondaggi e indagini di mercato;».
Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «avendo particolare riguardo alle categorie deboli in specie ai diversamente abili;».
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché garantire l'introduzione di specifici impegni in materia di tutela e sostenibilità ambientale».
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Autorità di regolazione» inserire: «indipendenti», e dopo le parole: «competenti per settore,» inserire: «istituendo altresì questa funzione per quei settori che attualmente non ne dispongono».
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per settore» inserire le seguenti: «ovvero dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i casi in cui esse non siano presenti, dotando le autorità suddette delle necessarie risorse economiche ed organizzative,».
All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) prevedere modalità trimestrali di trasmissione dei dati economici e gestionali più significativi del servizio affidato alla giunta ed alle competenti commissioni del consiglio dell'ente affidante».
All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «previa intesa in» con le parole: «sentita la».
All'emendamento 3.4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari,».
Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,».
Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:
«2-bis) il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di dare attuazione alle procedure di concessione dei servizi pubblici locali tenuto conto delle rispettive competenze delle Regioni e degli enti locali.».
All'emendamento 3.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.».
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: