AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2007
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lettieri e per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta inizia alle ore 15,35.


IN SEDE REFERENTE

(1387) Laura ALLEGRINI ed altri. - Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1543) Emanuela BAIO ed altri. - Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1543, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1387 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1387, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1543 e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge n. 1543, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

La relatrice AMATI (Ulivo) propone che l’esame del disegno di legge n. 1387, avente per oggetto la stessa materia, sia svolto congiuntamente a quello del disegno di legge n. 1543.

La Commissione conviene.

La relatrice AMATI (Ulivo) illustra, dunque, il disegno di legge n. 1387 che all’articolo 1 introduce il divieto, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di indossare un velo che copra in tutto o in parte il capo o il viso di uno studente, al fine di evitare comportamenti discriminatori che violino il principio di parità tra uomo e donna.
Dà conto anche dell’articolo 2 che prevede, in caso di inosservanza del divieto, che i rappresentanti dell’istituto scolastico promuovano incontri con la famiglia dello studente e rinvia a un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione dei provvedimenti disciplinari.
Conclude, osservando che il contenuto normativo del disegno di legge n. 1387 sembra non corrispondere al principio di libertà religiosa di cui all’articolo 19 della Costituzione.

Il senatore MALAN (FI) ritiene che l’introduzione di una nuova disposizione all’articolo 5 della legge n. 152, previsto dal disegno di legge n. 1543, possa determinare un’incertezza interpretativa se non si modifica anche il testo attualmente vigente, che vieta l’uso di caschi protettivi o di altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo. La necessità di introdurre una norma specifica è connessa al presupposto, da accertare, che l’appartenenza religiosa non giustifica l’uso di indumenti che ostacolano il riconoscimento della persona.

Il presidente BIANCO rammenta la recente pronuncia di un giudice amministrativo che ha escluso la competenza del sindaco a prevedere il divieto di indossare burqa o chador che coprono il volto della persona. Tale sentenza confermerebbe l’esigenza di integrare l’articolo 5 della legge n. 152.

La senatrice BAIO (Ulivo), prima firmataria del disegno di legge n. 1543, sottolinea l’esigenza di completare l’articolo 5 della legge n. 152 del 1975, al fine di riaffermare, per tutto il territorio nazionale, il principio secondo il quale i segni di appartenenza religiosa sono ammessi, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile. Precisa che il disegno di legge non pregiudica il dibattito che si svolge anche in altri Paesi europei sull'uso del velo da parte dei minori nelle scuole; in proposito, ricorda la tradizione religiosa cattolica dell’uso del velo che, come del resto quella musulmana, non ha un fondamento religioso diretto.
Infine, rileva la diversa finalità della disposizione di cui all’articolo 5 vigente rispetto all’esigenza di ammettere l’uso di indumenti di appartenenza religiosa, quando non ostacolano il riconoscimento.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto e di invitare un rappresentante del Ministero dell’interno per valutare la portata normativa delle disposizioni in esame, alla stregua dell'applicazione data a quelle vigenti. Successivamente, la Commissione potrà decidere di svolgere audizioni informali delle associazioni di persone che vivono in Italia e che siano interessate all’argomento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il relatore SINISI (Ulivo) propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni sul testo del decreto-legge: esso dovrebbe auspicare una più ampia espressione, nel titolo e nel preambolo dei decreti-legge, dei contenuti del testo e delle argomentazioni a sostegno della necessità, dell’urgenza e dell’omogeneità delle disposizioni; inoltre, suggerire un’armonizzazione dei procedimenti di cui all’articolo 4 del decreto-legge con le disposizioni generali in materia di poteri sostitutivi contenuti nella legge 5 giugno 2003, n. 131; in fine, collegare il contenuto normativo dell’articolo 35 (Fondo per le zone di confine) a situazioni di oggettivo e concreto svantaggio, non sussistendo nell’ordinamento la previsione di un confine interno

Il senatore PASTORE (FI) ritiene che la proposta di parere debba essere rafforzata escludendo comunque la potestà del commissario ad acta di adottare atti normativi generali. Inoltre, si dovrebbe sottolineare l’opportunità di collegare l'articolo 35 all'indicazione di specifiche localizzazioni territoriali.

Il senatore MALAN (FI) ribadisce le perplessità per la formulazione dell’articolo 44, comma 4, che attribuisce un’eccessiva discrezionalità al Governo nell’individuare le categorie di soggetti aventi diritto al beneficio fiscale.

Il senatore VILLONE (SDSE) conviene con il senatore Pastore circa la necessità di escludere l’adozione di atti normativi di carattere generale da parte del commissario ad acta, di cui all'articolo 4: ritiene opportuno, inoltre, citare espressamente l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, proprio per affermare la sola interpretazione dell'articolo 4 che vi sarebbe conforme.

Il relatore SINISI (Ulivo) ritiene che il rinvio a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’individuazione di categorie di soggetti aventi diritto alla misura fiscale di sostegno in sé non sia in contrasto con disposizioni costituzionali; semmai potrebbe essere eccepita l’illegittimità dell’atto amministrativo qualora non risponda a criteri di equità. Prospetta comunque l’ipotesi di un ordine del giorno che indichi i criteri per la qualificazione giuridica delle categorie di beneficiari.
Invece, accoglie le richieste integrative della sua proposta di parere avanzate dai senatori Pastore e Villone con riferimento all’articolo 4 e all’articolo 35.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata e integrata dal relatore.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica" (n. 153)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Esame. Parere favorevole)

La relatrice AMATI (Ulivo) illustra l’atto del Governo in titolo, che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei professori universitari e dei ricercatori stranieri. A tal fine si prevede l’iscrizione con durata quinquennale di coloro che ne hanno titolo in un elenco da conservare presso il Ministero dell’università e della ricerca. L’articolo 1, comma 3, regola la convenzione di accoglienza, mentre l’articolo 4 disciplina il procedimento per ottenere il nulla osta all’ingresso. Il comma 7 istituisce il permesso di soggiorno per ricerca scientifica: esso consente di svolgere attività di ricerca, forme del lavoro subordinato o autonomo, ed è estensibile ai familiari. Il comma 10 consente al ricercatore straniero, a parità di condizioni con il cittadino italiano, di svolgere attività d'insegnamento collegata all’attività di ricerca, mentre il comma 11 disciplina la mobilità dei ricercatori stranieri consentendo il loro ingresso in esenzione di visto, qualora siano in possesso di un titolo di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato da altro Paese dell’Unione.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dalla relatrice.


CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un’ulteriore seduta domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 16,20.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- auspica una più ampia espressione nel titolo e nel preambolo dei decreti-legge circa i contenuti del testo e le argomentazioni a sostegno della necessità, dell’urgenza e della omogeneità delle disposizioni;
- suggerisce una armonizzazione dei procedimenti di cui all’articolo 4 del decreto-legge con le disposizioni generali della legge 5 giugno 2003, n. 131, che danno attuazione all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e comunque nel presupposto che il commissario ad acta non possa adottare atti normativi di carattere generale;
- rileva all’articolo 35 come, non sussistendo nell’ordinamento una previsione di confine interno, i contenuti normativi della disposizione in esame debbano essere collegati a situazioni di oggettivo e concreto svantaggio, anche comparativo.