AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2007
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO
Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.


La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA ELETTORALE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, dedicata alla programmazione dei lavori in materia di riforma elettorale: dopo un approfondito e articolato dibattito, si è convenuto che il Presidente, relatore su quei disegni di legge, presenterà nella seduta di martedì 11 dicembre una proposta di testo unificato che sarà valutato dalla Commissione ai fini dell’eventuale adozione quale testo base per il seguito dell’esame. Successivamente, lo stesso Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari deciderà in merito alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, da collocare o immediatamente prima o subito dopo la pausa natalizia dei lavori parlamentari.

La Commissione prende atto.


SU UNA RICHIESTA DI NUOVA DELIMITAZIONE DELLE COMPETENZE TRA LA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI E LA COMMISSIONE GIUSTIZIA

Il PRESIDENTE riferisce che il Presidente del Senato gli ha rappresentato una questione, sollevata dal Presidente della Commissione giustizia, relativa alla delimitazione delle competenze rispetto alla Commissione affari costituzionali. Il primo aspetto della questione riguarda i disegni di legge e gli affari nei quali sia coinvolta "la tutela di diritti fondamentali": egli osserva, in proposito, che tale rilevante implicazione investe, diversamente da quanto sostenuto dal Presidente della Commissione giustizia, proprio la competenza primaria e inderogabile della 1a Commissione. Infatti, la tutela di diritti fondamentali deriva direttamente da precetti costituzionali e non sarebbero possibili valutazioni di merito su fattispecie che in sé coinvolgano quel profilo di tutela senza una contestuale e immanente valutazione di politica legislativa costituzionale. Proprio questa fu la ragione che indusse la Commissione affari costituzionali a sollevare - ad esempio - una questione di competenza in materia di intercettazioni telefoniche. D’altra parte, va aggiunto al riguardo che non solo la natura del potere pubblico regolato, amministrativo o giurisdizionale, ma soprattutto la qualificazione sostanziale del bene tutelato o dell’interesse pubblico perseguito orienta spesso il criterio di competenza. Di conseguenza, egli considera appropriata la conferma di una competenza primaria, in via esclusiva, della Commissione affari costituzionali per il decreto-legge in tema di allontanamento per ragioni di sicurezza pubblica perché in quel caso l’oggetto specifico è quello di alcune misure di prevenzione, a fini di sicurezza collettiva, che sono assistite, come di norma, anche da presìdi giurisdizionali. Viceversa, si dichiara persuaso che il riferimento diretto a istituti processuali, contenuto ad esempio nei provvedimenti sulle intercettazioni telefoniche, non giustifichi di per sé una competenza prevalente della Commissione giustizia, quando scopo e oggetto fondamentale della disciplina sia, per l’appunto, la tutela di diritti fondamentali della persona, tutela di immediato rilevo costituzionale.
Quanto all’altra questione sollevata dal presidente Salvi, in materia di giurisdizione amministrativa e di giurisdizione contabile, egli ricorda che già all’inizio della XIII legislatura vi fu un tentativo, da parte della Commissione giustizia, di mettere in discussione una ripartizione consolidata e fondata sull’attribuzione alla 1a Commissione degli affari inerenti a quelle due giurisdizioni. Nell'occasione, l’argomento risolutivo fu individuato nella connessione indissolubile tra funzioni giurisdizionali e funzioni di natura diversa. Tali connessioni si sono sviluppate ulteriormente nei tempi più recenti, ad esempio con l’incremento della funzione consultiva sugli atti normativi da parte del Consiglio di Stato o con l’evoluzione del sistema dei controlli affidato alla Corte dei conti, sino a una valutazione dell’efficienza amministrativa, al di là della legittimità formale degli atti, coerente al principio costituzionale di buon andamento. Non si potrebbe, pertanto, trattare in modo distinto un complesso organico di giurisdizione, consulenza e controllo, che nell’integrazione tra quelle funzioni e nella organizzazione conseguente degli uffici che la esercitano trova la sua realizzazione più coerente, e comunque quella definita dalla legislazione vigente in conformità alla Costituzione. Si tratta, infatti, di organi con funzioni plurime, non solo giurisdizionali, che non potrebbero essere considerate separatamente, meno che mai in sede legislativa, sia per l’equilibrio del sistema sia perché le funzioni giurisdizionali, consultive e di controllo sono esercitate rispettivamente dai magistrati amministrativi e contabili senza differenza di status, carriera e profilo professionale.
Osserva ancora che dopo quel chiarimento vi fu anche un nuovo tentativo di dare un'altra sistemazione costituzionale al rapporto tra le giurisdizioni, effettivamente ispirato a un principio unitario. Nondimeno, mantenuta in proposito la Costituzione nel testo già vigente, restano inalterate a suo avviso le ragioni che già nel 1996 indussero il Presidente del Senato a confermare la competenza della 1a Commissione.
Ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni consistenti per modificare i criteri di assegnazione alle due Commissioni. Il rapporto, particolarmente intenso, tra le rispettive sfere di competenza può dar luogo, tuttavia, a decisioni occasionali e necessariamente limitate di assegnazione a Commissioni riunite, ma ancor più a quelle modalità di coordinamento tra il lavoro delle due Commissioni che hanno avuto una proficua realizzazione, ad esempio, proprio per l’esame dell’Atto Senato n. 1872: la Commissione referente (la 1a) ha atteso il parere dell’altra (la 2a), che lo ha reso tempestivamente; prima del termine per gli emendamenti, l’estensore del parere, nel caso il senatore Massimo Brutti, è intervenuto in una seduta della Commissione referente per esporre le motivazioni del parere e chiarirne ogni aspetto; gli emendamenti proposti hanno tenuto conto, in misura sensibile, del parere della Commissione giustizia, che così è entrato, con il suo contenuto, nel merito dell’esame svolto dalla Commissione referente. A suo avviso tale possibilità corrisponde bene all’esigenza di assicurare una valutazione compiuta anche da parte della Commissione consultata, così come vi corrispondono altri adattamenti procedurali già sperimentati in occasioni diverse: dalla scelta di un relatore alla Commissione di merito tra i senatori appartenenti alla Commissione consultata, alle informazioni tempestive sui lavori della Commissione referente dirette anche ai senatori della Commissione consultata, alla definizione, nelle forme opportune, di programmi istruttori sostanzialmente concordati, ad esempio con la segnalazione di audizioni utili nell’ambito di un’indagine conoscitiva o comunque in sede di acquisizione degli elementi informativi.
Propone, dunque, di rispondere nei termini esposti alla richiesta di una valutazione, avanzata dal Presidente del Senato, circa la questione sollevata dal Presidente della Commissione giustizia.

La Commissione unanime consente.


IN SEDE CONSULTIVA

(1908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE (SDSE) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 180, che proroga il termine massimo che le amministrazioni competenti devono assegnare per l’attuazione delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e disciplina in via transitoria la prosecuzione dell’attività di quegli stessi impianti.
Dopo aver ricordato che la Camera dei deputati ha introdotto alcune modificazioni che tuttavia non formano oggetto dell’esame, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PASTORE (FI) rileva che la Camera dei deputati ha aggiunto disposizioni di grande rilievo al testo originario del decreto-legge: la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 171 del 2007, in materia di presupposti costituzionali dei decreti-legge, ripropone a suo avviso la questione del sindacato sui requisiti di necessità e urgenza anche sulle norme introdotte in sede di conversione in legge.
Inoltre, osserva che il decreto-legge n. 180 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 31 ottobre, quando il termine che si intende prorogare era ormai maturato: potrebbe porsi, allora, il problema di una soluzione di continuità nelle situazioni giuridiche, tra la scadenza del termine (30 ottobre 2007) e l’entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore SINISI (PD-Ulivo) ritiene che le obiezioni avanzate dal senatore Pastore non abbiano rilevanza ai fini dei requisiti di costituzionalità. In particolare, ritiene che il termine da considerare sia quello di approvazione del decreto-legge, cioè il 30 ottobre; quindi, contrariamente a quanto sostenuto, non vi sarebbe soluzione di continuità.
Inoltre, ritiene infondata l’ipotesi di una verifica dei requisiti costituzionali anche per le modificazioni apportate dall’altro ramo del Parlamento: a suo avviso non potrebbero essere prese in considerazione per la ragione che, a differenza del decreto-legge, non sono entrate in vigore.

Il relatore VILLONE (SDSE) ritiene che le argomentazioni del senatore Pastore potrebbero assumere rilevanza, semmai, nel giudizio sull’ammissibilità degli emendamenti al decreto-legge. Osserva, inoltre, che la formulazione del decreto-legge prospetta una sostituzione del termine e non una proroga in senso tecnico. Sarebbe scongiurato, pertanto, il rischio di un eventuale intervallo fra scadenza del termine ed entrata in vigore delle nuove norme.

Il PRESIDENTE ricorda che non è prevista un’ulteriore valutazione dei presupposti costituzionali nel caso in cui il disegno di legge di conversione approvato dal Senato torni al suo esame per una nuova lettura con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: ciò conferma la tesi che le modificazioni parlamentari non sono oggetto di valutazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



IN SEDE REFERENTE

(1387) ALLEGRINI ed altri. - Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza
(1543) BAIO ed altri. - Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico
(1873) MALAN. - Nuove norme in materia di travisamento in luogo pubblico
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1387 e 1543, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1873 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1873, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1387 e 1543 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge n. 1387 e n. 1543, sospeso nella seduta del 7 novembre. Su proposta della relatrice, la Commissione conviene di esaminare il disegno di legge n. 1873 congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

La relatrice AMATI (PD-Ulivo) riferisce sul disegno di legge n. 1873, diretto a riformulare i primi due commi dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nel senso che l’uso di qualunque mezzo che renda irriconoscibile la persona è sempre vietato, salvi i casi di giustificato motivo esplicitamente enunciati ed escluse le esigenze legate a motivazioni etiche, religiose, politiche o sociali ovvero l’asserita tutela del pudore. Il disegno di legge indica le sanzioni per il contravventore e adegua quelle amministrative previste dall’articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per la violazione del divieto di uso di maschere nei luoghi aperti al pubblico.
Si riserva, infine, di presentare un testo unificato e invita a considerare la proposta di svolgere una serie di audizioni delle associazioni rappresentative delle comunità religiose interessate alle disposizioni dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MALAN (FI) precisa che il disegno di legge n. 1873 è da intendere come integrativo e non alternativo al disegno di legge n. 1543, di iniziativa della senatrice Baio e di altri senatori.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari la proposta avanzata dalla relatrice, di svolgere alcune audizioni in sede informale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 16.