AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2007
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,45.


Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" (n. 196)
(Osservazioni alle Commissioni 7a e 8a riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, soffermandosi sull'articolo 13, comma 1, paventando il rischio che esso possa essere inteso come attributivo di una autorizzazione ex lege all’organizzatore della competizione a creare un proprio canale tematico o una propria piattaforma, un esito che a suo giudizio non trova fondamento nelle norme di delega e contrario ai princìpi di libera concorrenza. La disposizione deve invece essere interpretata come riconoscimento della facoltà per tale soggetto di distribuire direttamente i prodotti audiovisivi di cui si tratta attraverso un proprio canale tematico o una propria piattaforma, sempre che ne sia titolare a norma della legislazione vigente.
Segnala inoltre l’esigenza di correggere l’articolo 30, che prevede l’abrogazione dell’articolo 2, comma 2 della legge 30 gennaio 1999, n. 15, già abrogato dall’articolo 54, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico della radiotelevisione, prevedendo invece l’abrogazione del comma 1 di quella stessa disposizione, in conformità a quanto stabilito dal principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera n), della legge n. 106 del 2007.

Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, con i rilievi appena formulati.

Concorda la Sottocommissione.


Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolatici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264" (n. 192)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizione e rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, soffermandosi, in primo luogo, sul comma 2 dell’articolo 1. Tale disposizione prevede che specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro siano dettate da un successivo decreto: tale norma non potrebbe essere intesa come conferimento di una delega legislativa, poiché a tale interpretazione osta la stessa natura dell’atto del Governo in esame. Neppure può essere interpretata come norma ricognitiva della delega già conferita per questi oggetti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 11 gennaio 2007, n. 1, poiché la disposizione dell’articolo 1, comma 2 dello schema in titolo non opera un mero rinvio a tale norma di delega, bensì disciplina le procedure di adozione del decreto in questione in modo peraltro difforme rispetto a quelle dettate dalla delega di cui alla legge n. 1 del 2007. La disposizione, infine, non può intendersi neppure come volta a demandare a un decreto di rango non primario la disciplina di quegli ambiti, poiché si porrebbe in contrasto con il ricordato criterio di delegazione legislativa. Egli ritiene quindi che occorra segnalare l'esigenza di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.
In merito all’articolo 4 dello schema in titolo, occorrerebbe invitare la Commissione di merito a valutare se segnalare al Governo l’opportunità che tale disposizione sia integrata con la previsione di criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge delega. Ritiene opportuno segnalare infine, con riferimento al medesimo articolo 4, l’esigenza di valutare se, nell’individuazione degli elementi alla luce dei quali sono attribuiti i 25 punti di cui al comma 3, l’attribuzione di un rilievo “relativo” alla votazione finale nell’esame di Stato di cui alla sua lettera b) non introduca elementi di possibile sperequazione e non possa essere causa di ingiustificate disparità di trattamento tra studenti che – avendo riportato la medesima votazione finale nell’esame di Stato – si vedano attribuiti punteggi diversi, ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari, non solo in base al proprio esame e alla votazione conseguita considerata in valore assoluto, bensì per il solo fatto di essere stati valutati (dalla medesima commissione di esame) nell’ambito di insiemi di studenti più o meno meritevoli.

Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo a condizione che sia soppresso l'articolo 1, comma 2, e con i rilievi formulati.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.


La seduta termina alle ore 15,05.