SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XV LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)






19ª seduta: mercoledì 27 settembre 2006, ore 14,30
20ª e 21ª seduta: giovedì 28 settembre 2006, ore 9 e 15


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.



II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari": audizione del Presidente della CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e del Presidente dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Svolta l'audizione della CONSOB. Svolgimento e rinvio dell'audizione dell'ISVAP.
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.- Relatore alla Commissione THALER AUSSERHOFER.
(Pareri della 1a, della 5a, della 8a e della 14a Commissione)
(953)

2. BENVENUTO ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale. - Relatore alla Commissione COSTA.
(Pareri della 1a, della 2a e della 11a Commissione)
(486) II. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. EUFEMI. - Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni.
(Pareri della 1a, della 5a, della 7a, della 10a e della 12a Commissione)
(32)

2. COSTA. - Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni.
(Pareri della 1a, della 5a, della 7ª, della 10ª e della 12ª Commissione)
(843)
- Relatore alla Commissione BARBOLINI.

INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

        EUFEMI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

            all’articolo 35, comma 22-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», è stata introdotta in sede parlamentare, su iniziativa dello scrivente proponente, la norma con la quale, dal 1º gennaio 2007, sarà possibile per il contribuente detrarre dalle imposte nella dichiarazione dei redditi «i compensi comunque denominati pagati a soggetti dell’intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità»;
            secondo quanto riportato da organi di stampa, anche specialistici, si fa riferimento ad una detrazione del limite massimo di imponibile di 1.000 euro, mentre la norma fa esplicito riferimento al limite di 1.000 euro per ciascuna annualità;
            ciò significa che l’ammontare complessivo del compenso di intermediazione immobiliaria possa essere portato in detrazione, in più annualità, per l’intera spesa sostenuta e non soltanto fino al limite di 1.000 euro,
        si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esplicitare urgentemente l’orientamento del Governo nell’interpretazione di tale norma attraverso una circolare ministeriale prima della scadenza del 1º gennaio 2007.


(3-00112)

        BARBOLINI, BENVENUTO, BONADONNA, D’AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

            con l’articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, a decorrere dall’ormai imminente 1º ottobre 2006 i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente modalità telematiche per effettuare, anche avvalendosi di intermediari, i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241;
            si tratta di una svolta operativa rilevante, le cui ragioni sono in via strategica sicuramente condivisibili nell’ottica della modernizzazione e della correttezza dei rapporti fra contribuenti e amministrazione finanziaria, con vantaggi per entrambe le parti;
            appunto per tali motivi, i tempi brevi che stanno intercorrendo dall’approvazione del provvedimento, avvenuta fra l’altro in periodo feriale, non possono non porre un problema circa l’opportunità almeno di una qualche forma di graduazione applicativa, fermo restando l’obiettivo;
            tale opportunità viene evidenziata anche dalle categorie professionali degli intermediari, sarebbe coerente con la lettera e con lo spirito dello statuto del contribuente e contribuirebbe a rasserenare i rapporti fra cittadini e fisco,
        si chiede di conoscere:
            se il Ministro in indirizzo non ritenga di condividere le motivazioni in premessa circa la convenienza di introdurre le opportune forme di graduazione applicativa dell’obbligo di effettuazione telematica dei versamenti fiscali, contributivi e previdenziali dei soggetti titolari di partita IVA;
            quali provvedimenti intenda adottare al riguardo.


(3-00133)