AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO
indi del Vice Presidente
CALVI
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il presidente BIANCO informa la Commissione che gli emendamenti al disegno di legge n.1335, assunto quale base dell’esame saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta; propone di costituire un comitato ristretto per l’esame degli emendamenti stessi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, quindi, invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti nell’organo ristretto, che potrebbero riunirsi già domani, giovedì 31 maggio, alle ore 11.

La Commissione prende atto.

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 maggio.

Il presidente BIANCO ricorda che nella seduta precedente è stato concluso l’esame degli emendamenti. Informa la Commissione, quindi, che il relatore Sinisi ha predisposto alcune proposte di coordinamento delle modifiche accolte nel corso dell’esame, che potrebbero essere considerate nel loro complesso.

Non facendosi osservazioni, vengono poste in votazione nel loro complesso le proposte di coordinamento formulate dal relatore, pubblicate in allegato al resoconto, che risultano accolte.

Si procede quindi alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, osservando che il cedimento della maggioranza di fronte alle istanze della sinistra più radicale ha determinato un peggioramento del testo presentato dal Governo. In particolare, si è ampliata la possibilità di deroga alla procedura a evidenza pubblica con la gestione in house o in economia; inoltre, si è mantenuta la possibilità di affidamento alle aziende speciali che, a suo avviso, rafforzerà il monopolio delle aziende di proprietà pubblica.
Auspica che la discussione in Assemblea consenta di ripristinare alcune norme della proposta del Governo, al fine di rafforzare i criteri di competitività e di limitare solo ai casi eccezionali l’eventuale affidamento in house.

Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Consum) sottolinea la difficoltà della sua parte politica a esprimere un voto favorevole. Il disegno di legge, a suo avviso, non è idoneo a evitare le conseguenze negative della privatizzazione dei servizi. Condivide la proposta, sostenuta in particolare dal Gruppo di Rifondazione Comunista, di escludere la gestione privata dei servizi idrici, ma rileva l’assenza di garanzie per un’adeguata qualità dei servizi e per il controllo delle tariffe: in particolare, si rammarica per il mancato accoglimento di emendamenti diretti a riconoscere il ruolo degli utenti consumatori nel controllo delle gestioni, anche al fine del loro rinnovo.
Auspicando che durante la discussione in Assemblea il disegno di legge possa essere migliorato con la previsione di idonei strumenti di controllo da parte dei consumatori, annuncia che non vi sono le condizioni per il suo voto favorevole.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per le motivazioni già illustrate nel dibattito. Ricorda che la sua parte politica aveva sostenuto la proposta avanzata dal Governo: tuttavia, la riproposizione dell’affidamento diretto e dello strumento delle aziende speciali ha determinato un peggioramento di quel testo, come pure l’esclusione della gestione privata dei servizi idrici.

Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione che, a suo avviso, ha consentito di pervenire a una formulazione condivisibile. Ricorda che il programma dell’Unione prevede il rilancio dei servizi pubblici locali per assicurare prestazioni uguali nel territorio nazionale e per ottenere la qualità dei servizi e la soddisfazione dei consumatori.
Sottolinea positivamente l’esclusione dei servizi idrici dal processo di liberalizzazione, in considerazione della loro rilevanza sociale, e l’introduzione di norme volte a tutelare i lavoratori e a contrastare il precariato, in base alle proposte pervenute da tutti i Gruppi della maggioranza.
Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore VITALI (Ulivo) rivolge un ringraziamento ai rappresentanti del Governo, al relatore e a tutta la Commissione. Ritiene infondate le osservazioni critiche svolte sull’affidamento dei servizi anche ad aziende speciali: si tratta di una opzione residuale, basata su esperienze di enti locali che hanno impresso una notevole spinta innovativa a tale modalità di gestione. Sottolinea la necessità di contemperare la competitività del sistema e il diritto degli utenti a servizi di qualità elevata, indipendentemente dalle condizioni in cui può realizzarsi la gestione, in particolare per i servizi idrici, per lo smaltimento dei rifiuti, per la rete dei trasporti e per la distribuzione dell’energia.

Il presidente CALVI invita il senatore Vitali a concludere il suo intervento.
Preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore VITALI (Ulivo) auspica infine che nelle ulteriori fasi dell’iter e nell’esercizio della delega si consideri anche il rischio del conflitto di interessi causato dal duplice ruolo degli enti locali, come controllori della qualità dei servizi e come proprietari di aziende che devono conseguire un profitto.

Il senatore VILLONE (SDSE) ricorda la funzione dei servizi pubblici, di risposta a esigenze collettive e non condivide la tesi che si debba abbandonare in via generale la gestione pubblica dei servizi. Al contrario, si dovrebbe assumere un approccio critico: in alcuni casi la gestione pubblica appare la soluzione preferibile, mentre in altre ipotesi l’intervento dei privati può garantire una gestione più efficace.
Ritiene che il progetto di riforma avanzato dal Governo colga parzialmente la necessità di semplificazione nella gestione dei servizi pubblici locali, mentre esprime riserve sulla non esplicita esclusione dei servizi idrici dalla gestione privatistica.
Preannuncia, infine, un voto favorevole.

Il senatore BOSONE (Aut) esprime il proprio ringraziamento ai rappresentanti del Governo e al relatore, che hanno resto possibile la composizione di orientamenti assai diversi. Il suo Gruppo ha sottolineato l’opportunità di consentire agli enti locali la scelta flessibile delle forme di affidamento e condivide l’esclusione dei servizi idrici dall’ambito della delega, in considerazione del rilievo critico di quel bene.
Preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, manifesta riserve sul rispetto delle competenze proprie delle autonomie speciali.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo ed esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione. In particolare, apprezza l’inserimento della cosiddetta “clausola sociale”, cioè la preferenza per le imprese che assicurano la salvaguardia dei livelli occupazionali e il rispetto dell’ambiente, pur ritenendo preferibile una formula più cogente, proposta con alcuni emendamenti. Esprime perplessità anche sul rinvio della disciplina dei servizi idrici ad altro provvedimento e auspica che si mantenga l’impegno a escludere la gestione di quei servizi da ogni privatizzazione.

Il senatore SAPORITO (AN) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, motivato dal peggioramento del testo, dopo l’approvazione di emendamenti che restringono lo spazio per un’effettiva concorrenza.

Il senatore PASTORE (FI) preannuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, per le ragioni illustrate nel dibattito.

Anche il senatore POLLEDRI (LNP), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

Il presidente BIANCO rivolge un ringraziamento al ministro Linda Lanzillotta e al relatore Sinisi, nonché a tutti i componenti del comitato ristretto che ha svolto la fase propedeutica di esame degli emendamenti.

Il relatore SINISI (Ulivo) ringrazia il Presidente per la fiducia che gli ha accordato e tutti i senatori della Commissione, nonché i rappresentanti del Governo. Ricorda l’attenzione rivolta sia dal comitato ristretto sia dalla Commissione alla considerazione degli utenti consumatori nella disciplina dei servizi pubblici locali e assicura un impegno ulteriore nelle fasi successive dell’iter per venire incontro alle osservazioni critiche e alle sollecitazioni emerse, in particolare, nella dichiarazione di voto del senatore Fernando Rossi.

Si procede, infine, alla votazione del mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato con gli emendamenti accolti nel corso dell’esame: il mandato al relatore Sinisi risulta approvato, dopo una controprova disposta dal Presidente su richiesta del senatore Pastore.


SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL MANDATO AL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 772

Il senatore PALMA (FI) rileva che il senatore Fernando Rossi, votando a favore della proposta di mandato al relatore per il disegno di legge n. 772, ha riconsiderato la sua precedente dichiarazione di voto non favorevole, sollecitato da un irrituale intervento del relatore, il quale ha svolto dichiarazioni politiche, in una fase procedurale che non lo avrebbe consentito, e dunque in violazione del Regolamento.
Osserva che, seppure non si fosse raggiunta una maggioranza favorevole sulla proposta di mandato a riferire in Assemblea, il testo sarebbe stato comunque sottoposto all’attenzione del Senato nella formulazione originaria avanzata dal Governo, senza alcun pregiudizio per l’iter del provvedimento. Auspica che non si determini nuovamente il clima conflittuale che ha caratterizzato in Commissione la fase iniziale della legislatura, ma rileva con rammarico che anche lo svolgimento delle operazioni di voto è stato condizionato da un certo artificio, diretto a ottenere comunque il consenso del senatore Rossi.

Il senatore PASTORE (FI) manifesta a sua volta il proprio rammarico per la pressione esercitata, anche con il concorso attivo del presidente Bianco, al fine di influenzare il voto del senatore Fernando Rossi. In particolare, eccepisce che il relatore, in violazione della normale procedura abbia approfittato, intervenendo per i ringraziamenti di rito, per esprimere ulteriori valutazioni nel merito e formulare un esplicito invito di carattere politico al senatore Rossi, dopo l’annuncio di un voto non favorevole.
Sottolinea, inoltre, che i rapporti tra Commissione e Presidenza sono basati sulla fiducia e sul rispetto delle regole, presupposti che a suo avviso si sono incrinati nella votazione sul mandato per il disegno di legge n. 772.

Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che quanto è accaduto in sede di votazione del mandato al relatore sul disegno di legge n. 772 rappresenti un pericolo per la democrazia e per il rispetto delle regole. Rileva che il Presidente ha prolungato indebitamente le operazioni di voto, in attesa che il senatore Fernando Rossi si risolvesse a esprimere un voto favorevole.
Le circostanze denunciate, a suo avviso, pregiudicano l’iter del provvedimento e indurranno l’opposizione a utilizzare tutti gli strumenti regolamentari per ostacolarne l’approvazione.

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) osserva che quanto è accaduto rappresenta un vulnus nei rapporti tra le forze politiche in Commissione. Considera comprensibile il dissenso del senatore Fernando Rossi, che durante l’esame aveva avanzato riserve sul mancato riconoscimento del ruolo dei consumatori utenti: se la maggioranza intendeva accogliere quelle istanze, avrebbe dovuto farlo in sede di esame degli emendamenti. Non è ammissibile, invece, che il relatore esprima la disponibilità ad accogliere le istanze formulate dal senatore Rossi dopo le dichiarazioni finali di voto.
Sottolinea che la circostanza avrà ripercussioni sull’atteggiamento dei Gruppi dell’opposizione.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) protesta per quanto è accaduto. Ricorda che i lavori della Sottocommissione per i pareri possono svolgersi solo in ragione del concorso responsabile dei senatori dell’opposizione, che nondimeno potrà essere considerato, a causa del mancato rispetto delle regole da parte della maggioranza.

Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Consum) sottolinea che avrebbe preferito raggiungere l’intesa con i rappresentanti del Governo e con gli altri senatori della maggioranza prima della votazione sul mandato al relatore. L’annuncio di voto non favorevole, tuttavia, era stato esplicitamente formulato per sollecitare il miglioramento del testo nella discussione in Assemblea. Le assicurazioni fornite dal relatore lo hanno indotto, allora, a riconsiderare il proprio avviso e ad esprimere un voto favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(947) MANTOVANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia
(1443) Silvana AMATI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 maggio.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (FI) presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, che propone sia assunto quale base per il seguito dell’esame. Sollecita, inoltre, la fissazione tempestiva di un termine per emendamenti.

Non essendovi obiezioni, il testo predisposto dalla relatrice è quindi adottato come base per il seguito dell’esame.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta di fissare un termine degli emendamenti in tempi celeri sarà sottoposto all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella prossima riunione dedicata alla programmazione dei lavori.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.


TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 947 E N. 1443

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla condizione della donna straniera immigrata in Italia)

_______

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, fino alla presentazione alle Camere di una relazione conclusiva dei lavori, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulla condizione della donna straniera immigrata in Italia, e più in generale sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali.

Art. 2.
(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini per fare emergere le reali condizioni di vita quotidiana all’interno dei nuclei familiari, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali, con particolare riferimento alle comunità di origine presenti in Italia;

b) accertare il grado di rispetto, in tali contesti, dei diritti fondamentali della persona, ai sensi dell’articolo 1, la qualità delle violazioni di tali diritti e le relative cause;

c) verificare la congruità della normativa vigente in materia e della sua applicazione;

d) accertare il grado di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, in primo luogo delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere un’attività di prevenzione delle violazioni dei diritti di cui alla lettera b);

e) formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto di ogni violazione dei diritti di cui alla lettera b).

Art. 3.
(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori in uno o più comitati, secondo il regolamento di cui all’articolo 7.

3. La Commissione termina i lavori con una relazione al Parlamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l’attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

4. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse al Parlamento unitamente alla relazione approvata.

Art. 4.
(Composizione e articolazione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno una delle Camere.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

3. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per la elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e in caso di parità il più anziano di età.

Art. 5.
(Audizioni, testimonianze, atti e documenti)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 384 del codice penale.

2. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi siano coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.

3. L’autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione delle copie degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato, esclusivamente per esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 6.
(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetti alla stessa e i consulenti sono tenuti al segreto quanto agli atti e ai documenti di cui all’articolo 5.

2. La violazione del segreto è sanzionata ai sensi dell’articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 7.
(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione prima dell’avvio dell’attività di inchiesta.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e dei consulenti che ritenga necessari.

3. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa fra loro.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
1335
Art. 1
1.1
Mantovano
Al comma 2 sopprimere le parole: «opera come Autorità nazionale per la sicurezza» e sostituire la parola: «determinando» con l'altra: «determina».

Art. 2
2.1
Cossiga
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'art. 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione generale (SIGEN), dal Servizio di sicurezza (SDS) e dalla Direzione generale per le informazioni militari (DGIM).
2. Ai fini della presente legge, per “servizi di sicurezza” si intendono il SIGEN, il SDS e la DGIM.».
2.3
Mantovano
Sostituire l'articolo col seguente:
«Art. 2.
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per l'informazione e la sicurezza (CIIS), dall'Autorità delegata (ove istituita) dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SISMI e il SISDE.
Conseguentemente, sostituire le denominazioni dei: «servizi di sicurezza» in ogni articolo del disegno di legge che fa riferimento alle stesse.
2.2
Ramponi
Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'Autorità» fino a: «istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole da: «dal Servizio di informazione» fino alla fine del comma.

Art. 3
3.1
Ramponi
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
1. Il Presidente del Consiglio nomina un Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato cui compete la guida, il coordinamento e il controllo delle attività del DIS, delegandogli le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato.».
3.2
Saporito, Matteoli, Mantica, Nania, Tofani, Collino, Ramponi
Al comma 1, sopprimere le parole: «ad un Ministro senza portafoglio o».
Conseguentemente sostituire la parola: «denominati» con la parola: «denominato».

Art. 4
4.1
Ramponi
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:
a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento;
b) una unità centrale;
c) un servizio informazioni per la sicurezza esterna (SIE);
d) un servizio informazioni per la sicurezza interna (SIN).
2. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. AI Dipartimento di cui al comma 1 è preposto un Sottosegretario di Stato.
4. Il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, avvalendosi degli i organi indicati al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIE e dal SIN;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) elabora analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
e) elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
f) esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con apposito regolamento. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche per disposizione del Sottosegretario di Stato per l'informazione alla sicurezza dello Stato, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;
g) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
h) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
i) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
5. Il regolamento previsto dalla lettera e) del comma 4 istituisce altresì l'ufficio ispettivo di cui alla medesima lettera e), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso l'Unità Centrale.».
4.4
Saporito, Ramponi, Collino
Al comma 1, sopprimere le parole: «Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3».
4.3
Saporito, Ramponi, Collino
Al comma 12, sostituire le parole: «assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del» con le seguenti: «conferire unitarietà al».
4.5
Saporito, Ramponi, Collino
Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «è costantemente informato» con le seguenti: «è informato senza ritardo».
4.6
Saporito, Ramponi, Collino
Al comma 3, lettera g) sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «congiuntamente».
4.2
Saporito, Ramponi, Collino
Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) esercita la vigilanza sull'operato del SIE e del SIN, in relazione ai criteri dettati dal decreto legislativo 286 del 1999. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 6. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste su specifici episodi e comportamenti verificati si nell'ambito dei servizi di sicurezza;».
4.7
Caprili, Russo Spena, Grassi, Gaggio Giuliani, Boccia Maria Luisa
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma precedente, siano relative ad indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».
4.8
Mantovano
Al comma 5 sopprimere le parole da: «il direttore generale affida» fino alla fine e inserire il seguente:
«5-bis. Nella struttura del CESIS è istituito un Consiglio per il personale, composto da quattro membri, di cui due indicati dal CIIS fra i propri componenti e due dal COPASIS fra i propri componenti, col compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale. I direttori dei servizi di sicurezza propongono al Consiglio per il personale la nomina dei Capi dipartimento e dei relativi Vice-capi».
4.10
Mantovano
Al comma 6, dopo la parola: «regolamento», aggiungere le seguenti: «, cui compete anche l'indicazione di processi definiti per le promozioni e per l'avanzamento in carriera, seguendo criteri analoghi, per quanto compatibili, a quelli indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4.9
Mantovano
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il regolamento di cui al comma 6 disciplina altresì l'unitarietà della gestione del personale e del settore tecnico-logistico dell'intero Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, secondo criteri di economicità e di efficienza».

Art. 5
5.1
Ramponi
AI comma 3, sostituire le parole: «dall'Autorità delegata ove istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
5.2
Ramponi
AI comma 4, sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
5.0.1
Cossiga
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Commissione presidenziale per Servizi di informazione e sicurezza)
1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dei Servizi e della Direzione generale per le informazioni militari (DGIM) per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.
2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.
3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.
5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. n DIS, i Servizi e la DGIM devono collaborare con la Commissione presidenziale e fomirle qualunque informazione richieda.
6. La Commissione presidenziale riferisce con propria relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.
7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.
8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica»
5.0.2
Ramponi
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Compiti, attribuzioni e composizione del comitato esecutivo)
1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato ''comitato esecutivo'' è la sede di definizione:
a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo;
b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;
c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;
d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture;
e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;
f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;
g) delle operazioni di rilievo condotte dai Servizi SIE e SIN.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dei Servizi SIE e SIN e dal direttore dell'Unità Centrale di cui all'articolo 6. Il direttore dell'Unità Centrale è segretario del comitato esecutivo».
5.0.3
Ramponi
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Compiti e attribuzioni dell'unità centrale)
1. L'unità centrale è l'organo di supporto alla attività del comitato esecutivo. Essa ha le seguenti competenze:
a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei Servizi SIE e SIN;
b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;
c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;
d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;
e) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.
2. L'unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato. L'unità centrale assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza».

Art. 6
6.1
Ramponi
AI comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «o dall'Autorità delegata» fino a: «Direttore Generale del DIS» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato; presenta al CISR tramite il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
6.2
Mantovano
Al comma 6, sostituire la parola: «tempestivamente» con l'altra: «con immediatezza».
6.3
Mantovano
Al comma 6, aggiungere, in fine: «delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».
6.1000
PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 8, dopo le parole: "ove istituita, per il tramite", inserire le seguenti: "del direttore generale".
6.0.1
Cossiga
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Forze operative speciali)
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIGEN, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali» (GUS), costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.
2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il CSR».

Art. 7
7.1
Ramponi
AI comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il direttore generale del DIS» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
7.3
Mantovano
Al comma 6 sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «con immediatezza».
7.4
Mantovano
Al comma 6 aggiungere, in fine: «, delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».
7.2
Ramponi
Al comma 8 sostituire le parole: «o all'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
7.1000
PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 8, dopo le parole: "ove istituita, per il tramite", inserire le seguenti: "del direttore generale".

Art. 8
8.1
Ramponi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni attribuite dalla presente legge agli organi del sistema di informazione per la sicurezza non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio».
8.1000
PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 2, sostituire le parole: "Il II Reparto" con le seguenti: "Il Reparto".
8.2
Saporito, Matteoli, Mantica, Nania, Tofani, Collino, Ramponi
Al comma 2, sopprimere la parola: «tecnico».
8.0.1
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Attività speciali dei Servizi)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi».
8.0.2
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria)
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SIGEN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo preposto, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi.
2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.
3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia.
4. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri».
8.0.3
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari)
1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.
2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il CSR.
3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CSR.
4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.
5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnicooperative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.
6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di controsovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SDS.
7. La Direzione generale per le informazioni militari gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.
8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della Difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.
9. L'ordinamento e l'organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti».
8.0.4
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Agenzia governativa delle telecomunicazioni – AGOTELCO)
1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;
b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), alle Forze armate e alle forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo:
a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;
b) nell'interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.
3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s'intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquIsIre supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.
4. Il Direttore generale è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che:
a) esistano disposizioni tali secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;
b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione».
8.0.5
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Servizio informazioni della Guardia di finanza)
1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati ed In collegamento con il SIGEN e il SDS, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno».
8.0.6
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)
1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale dI tutela della sicurezza interna dello Stato nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SDS, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno».
8.0.7
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Segretezza delle comunicazioni elettroniche)
1. Le comunicazioni elettroniche tramite radio, telefoniche, fax, e-mail ed altre forme, sia in uscita sia in entrata, nonché le comunicazioni ambientali degli e negli uffici, e degli operatori del Servizio di informazione generale (SIGEN), del Servizio di sicurezza (SDS) e della Direzione generale per le informazioni militari (DGIM) sono coperte dal segreto di Stato.
2. Quando un giudice o un pubblico ministero per le intercettazioni di polizia giudiziaria e le autorità competenti per le intercettazioni preventive ritengano di dovere procedere alle intercettazioni di cui al comma 1, possono richiedere, con atto motivato sottoposto a segreto di Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri di togliere preventivamente il segreto di Stato su dette comunicazioni, con l'obbligo di sottopome prima della loro utilizzazione le trascrizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che può, in ogni caso, porre su di esse il segreto di Stato.
3. I giudici, i pubblici ministeri, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che vìolino le disposizioni della presente legge sono puniti con le pene previste per il procacciamento e la divulgazione di notizie coperte da segreto politico-militare».

Art. 9
9.1
Ramponi
AI comma 1 sostituire le parole da: «è istituito» fino a: «comma 6» con le seguenti: «è istituito nell'ambito dell'Unità Centrale».
9.2
Ramponi
Al comma 7 sostituire le parole: «Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6», con le seguenti: «Apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio».
9.3
Ramponi
AI comma 11 sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS,» con le seguenti: «del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, sentito il Direttore Generale dell'Unità Centrale».

Art. 10
10.1
Ramponi
AI comma 1, alinea e alla lettera a) sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».

Art. 11
11.1
Ramponi
AI comma 1 sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
11.3
Mantovano
Al comma 1, dopo la parola: «continuativa» aggiungere le parole: «e l'aggiornamento».
11.2
Ramponi
AI comma 2, dopo le parole: «dei Ministeri interessati,» inserire le seguenti: «esperti dei Servizi di Sicurezza dei diversi settori professionali».
11.4
Mantovano
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. La frequenza della Scuola, secondo modalità e per periodi da definire con regolamento, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema, è condizione necessaria per l'avvio dell'attività del dipendente».
11.0.1
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-....
(Attribuzioni dei Servizi)
1. Il SIGEN e il SDS non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Per la tutela dei Servizi, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori o, sempreché sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
5. Il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.
7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a compiere davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparazione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 2.
8. Alle persone chiamate a comparire a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6.
9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari».
11.0.2
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-....
(Attribuzioni particolari del SDS)
1. Gli agenti del SDS possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con l'autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da questi delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da questi delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, dandone immediata comumcazwne al Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.
3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
5. Il Ministro dell'interno riferisce tnmestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo».

Art. 12
12.1
Caprili, Russo Spena, Grassi, Gaggio Giuliani, Boccia Maria Luisa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Qualora la collaborazione richiesta, ai sensi del comma precedente, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, riguardi procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».

Art. 13
13.4
Mantovano
Al comma 1 sostituire le parole: «possono corrispondere» con la parola: «corrispondono».
13.5
Mantovano
Al comma 1 sostituire le parole: «possono in particolare stipulare convenzioni» con le parole: «stipulano convenzioni».
13.2
Cossiga
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)
1. Il DIS, il SIGEN, l'SDS possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine tecnico-logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentite le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare a DIS, SIGEN e SDS l'acquisizione diretta dei dati detenuti negli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori – in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa – di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, delle operazioni di acquisizione di dati personali».
13.1
Ramponi
AI comma 1 sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
13.3
Villecco Calipari
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: ''per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale'' sono sostituite con le seguenti: ''per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza''. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo».

Art. 14
14.1
Ramponi
Al comma 1, capoverso 118-bis, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sostituire le parole: «del Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «del Direttore dell'Unità Centrale»;
al comma 3, sostituire le parole: «dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «dal Direttore dell'Unità Centrale e dai Direttori dei Servizi».

Art. 17
17.1
Cossiga
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del Codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei servizi di sicurezza che pongano in essere condotte costituenti reato, nell'ambito di operazioni autorizzate, ovvero poste in essere al di fuori di esse, ma di volta in volta autorizzate, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3 e in presenza dei presupposti di cui al comma 4 del presente articolo, nonché nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 18.
1-bis. Per operazione si intende il complesso di pianificate attività infooperative di medio-lungo periodo, preordinate al conseguimento di specifici obiettivi istituzionali.
e sopprimere il comma 5».
17.6
Mantovano
Al comma 2 sopprimere le parole: «da l'integrità fisica» a «la salute».
17.4
Caprili, Russo Spena, Grassi, Gaggio Giuliani, Boccia Maria Luisa
Al comma 2, dopo le parole: «o l'incolumità di una o più persone», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale».
17.9
Mantovano
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Per le attività dei Servizi di sicurezza compiute o da compiere al di fuori del territorio nazionale restano fermi i limiti di punibilità da parte dell'autorità giudiziaria italiana previsti dalle norme in vigore per i delitti commessi all'estero».
17.7
Mantovano
Sopprimere il comma 5.
17.8
Mantovano
Sostituire il comma 5 col seguente:
«5. Non si applica il 4 comma dell'articolo 18 per le condotte di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».
17.5
Caprili, Russo Spena, Grassi, Gaggio Giuliani, Boccia Maria Luisa
Al comma 5, prima delle parole: «di partiti», inserire le seguenti: «di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, di uffici giudiziari,».
17.3
Ramponi
AI comma 5, sopprimere le parole da: «nelle sedi» fino alla fine del comma.
17.2
Bruno
Al comma 5, sostituire le parole: «ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo» con le seguenti: «ovvero, con riferimento agli organi di comunicazione a diffusione nazionale o regionale, nelle sedi delle redazioni delle rispettive testate giornalistiche registrate presso i tribunali competenti».

Art. 18
18.1
Cossiga
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In presenza di presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri motivatamente autorizza:
a) le operazioni nel cui contesto debbano essere assunte condotte costituenti reato;
ovvero,
b) di volta in volta le condotte costituenti reato da assumere al di fuori di operazioni dal medesimo autorizzate».
18.2
Ramponi
AI comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole: «tramite il DIS».
Conseguentemente:
al comma 4 sopprimere le parole: «e qualora l'Autorità delegata non sia istituita» e le parole: «tramite il DIS»;
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
18.3
Saporito, Matteoli, Mantica, Nania, Tofani, Collino, Ramponi
Al comma 2, sopprimere le parole: «tempestivamente trasmessa tramite il DIS».
18.5
Villecco Calipari
Al comma 4, sostituire le parole da: « e comunque non oltre le ventiquattro ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «tramite il DIS, e comunque non oltre le quarantotto ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.».
18.4
Saporito, Matteoli, Mantica, Nania, Tofani, Collino, Ramponi
Al comma 4, sopprimere le parole: «tramite il DIS».

Art. 19
19.1
Ramponi
AI comma 1 sopprimere le parole: «tramite il DIS».
Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al direttore del DIS» con le seguenti: «al direttore del Servizio interessato».
19.2
Mantovano
Sopprimere il comma 11.
19.0.1
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-....
(Colloqui a fini informativi)
1. Il personale dei servizi di sicurezza ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri ad avere colloqui riservati con detenuti ed internati al fine di acquisire da questi informazioni utili per l'espletamento dei compiti istituzionali.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso il DIS.
3. In casi particolare urgenza, attestati con provvedimenti del Direttore del Servizio interessato del colloquio è data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS».
19.0.2
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-....
(Permessi di soggiorno a fini informativi)
1. Quando nel corso dell'attività istituzionale di competenza dei Servizi di sicurezza emerge l'esigenza di garantire l'ingresso e/o la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che collabora ai fini della tutela della sicurezza dello Stato, il Questore, su richiesta motivata del Direttore del Servizio interessato, inoltrata tramite il DIS, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Quando la collaborazione offerta dallo straniero ha avuto straordinaria rilevanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionale dei Servizi di sicurezza, allo straniero, con le stesse modalità di cui al precedente comma, può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 286».
19.0.3
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-....
(Norme in materia di espulsione dello straniero)
1. Il Prefetto può, su richiesta succintamente motivata del Direttore del Servizio di sicurezza interessato, omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 286, quando sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo19-ter, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie utili per la prosecuzione delle attività informative afferenti alla tutela della sicurezza dello Stato.
2. Del provvedimento del Prefetto viene data preventiva informazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'Interno tramite il DIS».
19.0.4
Cossiga
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
«Art. 19-....
(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della presente legge può delegare il Direttore del SIGEN a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di intercettazione di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'assolvimento dei compiti assegnati al suddetto Servizio di sicurezza ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui sono emerse le esigenze informative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Le attività di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono sempre svolte in appositi locali del SIGEN.
4. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è abrogato a far data dalla emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 10, della presente legge».

Art. 21
21.18
Ramponi
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21.
(Contingente speciale del personale)
1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei 'criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale dell'Unità Centrale e con i direttori dei Servizi di Sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale dell'Unità Centrale o i direttori dei Servizi di Sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) Ia determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuaIe minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
I) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS può avere alle sue dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
21.9
Ramponi
AI comma 1 sopprimere le parole: «e ai Servizi di Sicurezza».
21.19
Villecco Calipari
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione e sicurezza, in cui vengono previsti i contingenti da assegnare rispettivamente al DIS, al SIE ed al SIN, nonché la distinzione tra funzioni amministrative, operative e tecniche; in tale ruolo confluisce personale proveniente dal settore della pubblica amministrazione o assunto a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta a tempo determinato;».
21.2
Quagliariello
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche».
21.30
Mantovano
Al comma 2 lettera b), aggiungere, infine, le parole: «. Il personale da assumere per concorsi pubblici deve essere per aliquota non inferiore al sessanta per cento del ruolo unico».
21.20
Villecco Calipari
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) i limiti temporali di permanenza nel ruolo unico e le modalità di transito definitivo in tale ruolo per il personale di cui alla lettera b);».
21.10
Ramponi
Al comma 2:
lettera d), sostituire le parole: «del DIS», con le parole: «dell'Unità Centrale»;
lettera e), sopprimere le parole: «e dei Servizi di Sicurezza»;
lettera f) sopprimere le parole: «dei Servizi di Sicurezza o» e sostituire le parole: «del DIS» con le parole: «dell'Unità Centrale»;
lettera g) sopprimere le parole: «e dai Servizi di Sicurezza».
21.22
Villecco Calipari
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi in cui, per attività assolutamente necessarie allo svolgimento delle competenze del DIS e dei servizi di sicurezza, può eccezionalmente procedersi ad assunzioni a tempo determinato di personale dotato di comprovata e particolare specializzazione professionale debitamente documentata;».
21.31
Mantovano
Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non superiore al 20 per cento del ruolo unico».
21.23
Villecco Calipari
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) le modalità di transito in altra pubblica amministrazione relative alla presenza di eventuali casi di incompatibilità di cui alla lettera f) già esistenti presso gli attuali organismi informativi;».
21.16
Saporito, Matteoli, Mantica, Nania, Tofani, Collino, Ramponi
Al comma 2, sopprimere la lettera i).
21.21
Villecco Calipari
Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima di dipendenti defiitivamente transitati nel ruolo unico non inferiore al 70 per cento;».
21.24
Villecco Calipari
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «competenze o specializzazioni», aggiungere le seguenti: «, la cui durata massima è legata alla permanenza in carica dei direttori dei servizi».
21.25
Villecco Calipari
Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza nei confronti del quale la permanenza negli organismi informativi non deve recare pregiudizio alcuno, a tal fine prevedendo sia l'adeguata valutazione delle professionalità acquisite, sia il riconoscimento degli avanzamenti di carriera conseguiti;».
21.3
Quagliariello
Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «professionalità acquisite», aggiungere le seguenti: «e della rivalutazione del periodo di servizio prestato».
21.4
Quagliariello
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «altra amministrazione», aggiungere le seguenti: «anche locale e, su richiesta dell'interessato, attraverso l'istituto della mobilità».
21.5
Quagliariello
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) l'immissione nel ruolo di cui alla lettera a) del personale proveniente dalle Forze Armate di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ed impiegato presso CESIS, SISMI e SISDE, conservando l'anzianità maturata nelle stesse.».
21.11
Ramponi
Al comma 3, sopprimere le parole: «e ai servizi di sicurezza».
21.26
Villecco Calipari
Al comma 5, dopo le parole: «del passaggio del personale» aggiungere le seguenti parole: «della Segreteria Generale».
21.6
Quagliariello
Al comma 5, dopo le parole: «e del SISDE», inserire le seguenti: «attraverso l'immissione dello stesso».
21.27
Villecco Calipari
Al comma 5, dopo le parole: «al comma 2, lettera a)» aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione, possono essere previsti, in via transitoria, eventuali collocamenti di personale in soprannumero all'organico».
21.12
Ramponi
Sopprimere il comma 6.
21.28
Villecco Calipari
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il regolamento definisce il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».
21.7
Quagliariello
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il regolamento definisce il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1».
21.1
Cossiga
Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia».
21.17
Saporito, Matteoli, Mantica, Nania, Tofani, Collino, Ramponi
Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di Polizia,».
21.29
Villecco Calipari
Al comma 7, dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: « o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione,».
21.13
Ramponi
Sopprimere il comma 9.
21.14
Ramponi
Al comma 11, sostituire le parole: «in nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono» con le seguenti: «in nessun caso il DIS può» e sopprimere le parole da: «ministri di confessioni religiose» fino a: «pubblicisti».
21.8
Cossiga
Al comma 11, prima delle parole: «giornalisti professionisti o pubblicisti» inserire le parole: «senza il preventivo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri».
21.32
Mantovano
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai giornalisti professionisti o pubblicisti, se la loro collaborazione o consulenza è prestata fuori dal territorio dello Stato. Resta esclusa la possibilità di un rapporto di dipendenza dal CESIS o dai servizi di sicurezza».
21.15
Ramponi
Al comma 12 sopprimere le parole: «o dei servizi di sicurezza».

Art. 23
23.1
Ramponi
Al comma 2 sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le parole: «direttori dei Servizi» e sopprimere le parole: «o dei Servizi di Sicurezza».
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le parole», «dei direttori dei Servizi».
23.2
Ramponi
Al comma 6 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le parole: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la Sicurezza».

Art. 24
24.1
Ramponi
Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita» con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
24.2
Villecco Calipari
Al comma 1, dopo le parole: «può autorizzare» aggiungere le seguenti: «, su proposta dei direttori del SIE e del SIN,».

Art. 25
25.1
Ramponi
Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istuita», con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
25.2
Villecco Calipari
Al comma 1, sostituire le parole: «i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare» con le seguenti: «, su proposta dei direttori dei servizi di sicurezza, l'esercizio di».

Art. 26
26.1
Ramponi
Al comma 2, sopprimere le parole: «Il DIS, tramite» fino a: «lettera i), e».
26.2
Ramponi
Al comma 4, sostituire le parole: «Il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale»

Art. 27
27.1
Ramponi
Al comma 1, sopprimere le parole: «ai servizi di sicurezza o».
27.2
Ramponi
Al comma 5 sostituire le parole: «ai servizi di sicurezza o al» con la seguente: «del».

Art. 28
28.1
Ramponi
Al comma 1, capoverso «Art.270-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «o ai servizi di sicurezza,».
28.1000
PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato."

Art. 29
29.6
Ramponi
Al comma 2 sopprimere le parole: «del SIE e del SIN».
29.7
Ramponi
Al comma 3, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».
29.1
Quagliariello
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato», inserire le seguenti: «sentito il Presidente della Corte dei conti».
29.8
Ramponi
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «DIS», con le seguenti: «l'Unità Centrale».
29.2
Quagliariello
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, su parere reso dall'ufficio di cui alla lettera c)».
29.3
Quagliariello
Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «composto da tre magistrati e da non più di nove funzionari e impiegati».
29.4
Quagliariello
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) Per le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, è competente rufficio di cui alla lettera c).
29.5
Quagliariello
Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «di cui alle lettere c) e d)», inserire le seguenti: «singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri».
29.9
Ramponi
Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».

Art. 31
31.1
Ramponi
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita,» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
31.2
Ramponi
Al comma 11 sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
31.0.1
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-....
(Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni)
1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l'attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all'analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all'attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Comitato è costituito in commissione parlamentare d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. Il Comitato può delegare al suo Presidente, o ad uno o tre dei suoi membri, il compimento di determinati atti nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare».

Art. 32
32.1
Ramponi
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza».
Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «ed al comma 2».

Art. 33
33.1
Ramponi
Al comma 2, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
33.2
Ramponi
Al comma 7, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».
33.3
Ramponi
Al comma 8, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».

Art. 36
36.1000
PASTORE, SINISI, relatori
Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:
"5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il presidente del Comitato, sentito il Comitato, informa i Presidenti delle Camere di ogni caso di violazione del segreto di cui al comma 1.
6. Il Presidente della Camera di appartenenza, previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento, può sospendere cautelativamente il componente del Comitato che risulti indagato per la violazione del segreto di cui al comma 1. Il componente sospeso è sostituito per tutta la durata della sospensione, al fine di garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni in seno al Comitato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1.
7. Il parlamentare che, con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, sia riconosciuto responsabile della violazione del segreto di cui al comma 1 decade dalla carica di componente del Comitato."

Art. 39
39.2
Caprili, Russo Spena, Grassi, Gaggio Giuliani, Boccia Maria Luisa
Al comma 3, sostituire le parole: «indipendentemente dalla» con le seguenti: «in base alla».
39.1
Ramponi
Al comma 4 sopprimere le parole: «e, ove possibile, annotato,».
39.3
Caprili, Russo Spena, Grassi, Gaggio Giuliani, Boccia Maria Luisa
Al comma 11, sostituire le parole da: «di cui agli articoli» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui agli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, e 422 del codice penale, nonché di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».

Art. 40
40.1
Calderoli
Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 202, ivi richiamato, con il seguente:
«8. Spetta al Parlamento dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura inquirente in merito all'apposizione del segreto di Stato».
40.2
Caprili, Russo Spena, Grassi, Gaggio Giuliani, Boccia Maria Luisa
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, 422, del codice penale, e dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».

Art. 41
41.1
Caprili, Russo Spena, Grassi, Gaggio Giuliani, Boccia Maria Luisa
Al comma 1, primo periodo, prima delle parole: «Ai pubblici ufficiali», inserire le seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,».

Art. 43
43.1
Mantovano
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla Presidenza del Consiglio è istituito, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per i regolamenti, composto da otto esperti, nominati in numero di sei dal Governo, uno per ciascun Ministero rappresentato al CIIS, inclusa la stessa Presidenza del Consiglio, e due designati dal COPASIS. Di tale Comitato fa parte l'Autorità delegata, ove istituita, ovvero, ove non istituita, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, che lo presiede. Compito del Comitato è coordinare la redazione dei regolamenti di attuazione della presente legge e garantire l'omogeneità e la organicità degli stessi. Il Comitato cessa il suo mandato entro centottanta giorni dalla sua costituzione».

Art. 44
44.2
Mantovano
Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei Servizi di sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi».
44.1
Ramponi
Al comma 4 sostituire le parole: «DIS» con le seguenti: «Unità Centrale».

Art. 45
45.1000
PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 1, dopo le parole: "Comitato parlamentare" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura".
45.0.1
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-....
(Polizia Militare)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con suo decreto, le norme aventi forza di legge per l'ordinamento e il funzionamento della polizia militare secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) istituzione di un Ispettorato Generale della Polizia Militare e di un Ispettorato Centrale di Polizia Militare, uno per l'Esercito, uno per la Marina Militare, uno per l'Aeronautica Militare e uno per il Gabinetto del Ministro, lo Stato Maggiore della Difesa e il Segretariato generale del Ministero – Direzione Nazionale degli Armamenti;
2) l'Ispettorato Generale e gli Ispettorati centrali sono posti alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e a quelle funzionali dei Capi di Stati maggiori delle rispettive forze armate e del Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti;
3) a capo dell'Ispettorato Generale sarà posto un Generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri;
4) a capo degli Ispettorati Centrali di Polizia Militare sarà posto un Generale di Brigata o di Divisione dell'Arma dei carabinieri;
5) l'Ispettorato Generale e gli Ispettorati Centrali di Polizia Militare saranno costituiti da personale dell'Arma dei Carabinieri cui per compiti tecnici potrà essere aggregato anche personale militare delle altre forze armate, personale militare del Ministero della difesa e Personale della Polizia di Stato;
6) i compiti e le funzioni di polizia militare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza saranno espletati ed esercitati nelle forme stabilite da regolamenti governativi;
7) per l'espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni di polizia militare a bordo delle navi e degli aeromobili della Marina Militare sarà istituito con regolamento governativo un apposito servizio di personale della Marina Militare cui saranno attribuiti con decreto del Ministro della Difesa, a seconda del grado, la qualifica e le attribuzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza militare e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria militare e quando necessario, d'intesa con il Ministero e con il Ministro della Giustizia, anche quelle di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ordinaria».
45.0.2
Cossiga
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-....
(Applicazione della legge)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) alla effettiva soppressione del CESIS alla trasformazione del SISDE e del SISMI;
b) alla costituzione della Direzione generale per le informazioni militari.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e alla costituzione di un primo nucleo del Dipartimento stesso.
3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi disciolti ai sensi dell'articolo 31 cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER LE MODIFICHE ACCOLTE DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
N° 772
Art. 1
1.coord.1
SINISI, relatore
Al comma 3, sostituire le parole: "a emanare" con le seguenti: "ad adottare".
1.coord.2
SINISI, relatore
Al comma 3, sostituire le parole: "dall'entrata in vigore" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore".
1.coord.3
SINISI, relatore
Al comma 3, dopo le parole “della presente legge”, inserire le seguenti: “sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”.
1.coord.4
SINISI, relatore
Al comma 3, sostituire le parole: "con le delibere di cui al" con le seguenti: "ai sensi del".
Art. 2
2.coord.1
SINISI, relatore
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche modificando, ove occorra, l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:".
2.coord.2
SINISI, relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "consentono" con la seguente: "permettono".
2.coord.3
SINISI, relatore
Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: "le modalità" con le seguenti: "a quella".
2.coord.4
SINISI, relatore
Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "In particolare l'ente locale dovrà dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da inviare per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;".
2.coord.5
SINISI, relatore
Al comma 1, lettera d-bis (introdotta dall'em. 2.8), sostituire la parola: "concorsuali" con le seguenti: "competitive ad evidenza pubblica di cui alla lettera a);".
2.coord.6
SINISI, relatore
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: "atte" con la seguente: "idonee".
2.coord.7
SINISI, relatore
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "della gestione del medesimo servizio,", inserire le seguenti: "da determinare".
2.coord.8
SINISI, relatore
Al comma 1, lettera g),(come modificata dall'em. 2.10), sostituire le parole: "della Regione", con le seguenti: "delle Regioni".
2.coord.9
SINISI, relatore
Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 2.79, 2.13/1 e 2.13), con il seguente: “2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma.”
Art. 3
3.coord.1
SINISI, relatore
Al comma 1 (come modificato dagli em. 3.1/2 (testo 2), 3.1/3 e 3.1) sostituire l'alinea con il seguente: “1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:”

3.coord.2
SINISI, relatore
Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 3.4/1 (testo 2), 3.4/2 e 3.4) con il seguente: “2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma l, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma.”
Art. 4
4.coord.1
SINISI, relatore
All'articolo 4 (introdotto dall'emendamento 3.0.3 testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.”