AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 APRILE 2007
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.

La seduta inizia alle ore 14,40.


(1216) Introduzione degli articoli 613 - bis e 613 - ter del codice penale in materia di tortura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Farina Daniele; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri
(324) BIONDI. - Introduzione dell' articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura
(789) BULGARELLI. - Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale
(895) PIANETTA. - Introduzione del reato di tortura
(954) IOVENE ed altri. - Introduzione dell' articolo 593 - bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura
(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il testo unificato per i disegni di legge in titolo, uno dei quali già approvato dalla Camera dei deputati: segnala in particolare che l’altro ramo del Parlamento aveva operato la scelta di configurare il reato di tortura come reato comune; il testo unificato all’esame, invece, lo qualifica come reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di pubblico servizio. Si tratta di una scelta di merito, che peraltro riprende quella operata dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura firmata a New York il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498. Ricorda che le violenze e i maltrattamenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1 del testo unificato, qualora commessi da persone che siano pubblici ufficiali, sono comunque perseguibili riconducendo tali condotte a delitti già codificati, quali percosse, lesioni, violenza privata, minacce. Non rilevando profili critici in termini di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo in esame.
Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti a quel testo, sui quali propone di esprimere, ugualmente, un parere non ostativo.

La Sottomissione concorda con le proposte del relatore.

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a dare attuazione alle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi internazionali, nonché a decisioni assunte dall’Unione europea in particolare nell’ambito del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell’ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata. Si sofferma sulle modifiche al codice di procedura penale proposte con l’articolo 2 del disegno di legge n. 1271: a suo giudizio il nuovo articolo 371-quater, con il quale viene disciplinata la procedura passiva di costituzione delle squadre investigative comuni, dovrebbe essere integrato, nel suo comma 1, con il riferimento alle medesime condizioni che il precedente articolo 371-ter richiede per la procedura attiva di costituzione delle squadre investigative comuni. Ritiene inoltre opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l’esigenza di limitare l’assunzione da parte dello Stato italiano della responsabilità civile per danni, prevista dall’articolo 5, comma 1, alle sole ipotesi di danni causati dal funzionario straniero strettamente connessi allo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune; segnala sin d’ora che un emendamento, di cui tra breve dirà, propone una riformulazione di quel comma che risponde a tali esigenze. Infine, rileva che l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, reca una disposizione identica a quella di cui all’articolo 371-ter del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 2 del disegno di legge in esame. Conclude proponendo di esprimere un parere non ostativo sul testo in esame, con le osservazioni ora formulate.
Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sugli emendamenti 2.1 e 2.2, invitando tuttavia a valutare l’opportunità di prevedere analoga integrazione delle condizioni in presenza delle quali si provvede alla formazione delle squadre investigative comuni per i casi di procedura passiva di cui all’articolo 371-quater del codice di procedura penale introdotto dall’articolo 2;
- parere favorevole sull’emendamento 5.1, che circoscrive l’assunzione della responsabilità civile per danni, da parte dello Stato italiano, alle sole ipotesi di danni causati dal funzionario straniero derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, il quale a suo giudizio non suscita rilievi in termini di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri" ( (n. 77)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, con il quale si provvede al trasferimento delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali cui erano attribuiti i compiti connessi alle funzioni in materia di sport alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge di riordino dei Ministeri 18 maggio 2006, n. 181. Al trasferimento delle strutture è connesso anche quello delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15.