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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
GIOVEDI' 12 LUGLIO 2007
6a seduta



Presidenza del Presidente del Senato
MARINI

PARERE AL PRESIDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO.


La seduta inizia alle ore 17.55.



Il PRESIDENTE ringrazia i presenti ed illustra le ragioni per le quali ha ritenuto di convocare alla voce la Giunta per il Regolamento, accogliendo la richiesta avanzata dal Presidente di un Gruppo parlamentare. Il tema riguarda, per un verso, l'ammissibilità di proposte emendative che abbiano una portata innovativa limitata, e, per altro verso, gli eventuali effetti preclusivi derivanti dalla loro votazione.
Il Presidente ricorda di aver posto in votazione, nel corso della seduta antimeridiana dello stesso giorno un subemendamento che, pur sostanzialmente non modificando il senso precipuo della disposizione su cui insisteva, tuttavia ne determinava una riformulazione. Ad avviso di alcuni Senatori la reiezione del predetto subemendamento avrebbe conseguentemente prodotto un effetto preclusivo sul testo cui esso si riferiva.
Rammenta, a questo proposito, che proprio sul finire della seduta pomeridiana del giorno precedente un senatore, componente della Giunta, aveva correttamente osservato che anche il cambiamento di una sola parola può rendere difformi due testi. Chiede quindi alla Giunta di esprimere la propria opinione.

Interviene per primo il senatore MANZELLA, il quale osserva che prassi e logica esegetica si muovono senz’altro nel senso della decisione adottata dal Presidente nel corso della seduta antimeridiana. Da un lato, infatti, la preclusione può discendere solo da una reale incompatibilità di testi; dall’altro un emendamento che incida sul testo, riformulandolo, non può essere ritenuto privo di portata normativa solo perché non modifica sostanzialmente la disposizione cui si riferisce.
Richiamata la prassi della Camera dei deputati in materia di votazioni di principio, ricorda che la disposizione dell’articolo 100, comma 8, ha una genesi storica indiscutibilmente legata alla prevenzione degli emendamenti di natura ostruzionistica: solo nei confronti di questi ultimi ha senso che il Presidente ricorra alla sanzione dell’inammissibilità. Da ultimo, a suo giudizio, vale la pena ribadire che tale decisione è espressamente definita dal Regolamento come inappellabile; parimenti inappellabile è anche il decisum di porre in votazione un emendamento che non sia ritenuto colpito dagli effetti preclusivi ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento.

La senatrice FINOCCHIARO rileva anzitutto di aver già manifestato in Aula la sua piena condivisione per la scelta effettuata dalla Presidenza. A suo giudizio, gli articoli 97, comma 2, e 100, comma 8, tracciano in termini molto ampi i confini entro i quali si muove incontrastabile il diritto di ciascun parlamentare di far pronunziare l’Assemblea sulle proposte emendative a propria firma. Il Regolamento deve certo essere interpretato in termini coerenti con la tutela di questo bene giuridico di primaria importanza, come dimostra, peraltro, la stessa seconda parte dell’articolo 100, comma 8, laddove prevede che anche gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano comunque discussi e votati in sede di coordinamento.

Il senatore CENTARO precisa preliminarmente che il quesito posto dal Presidente alla Giunta per il Regolamento può essere letto e risolto in chiave politica. In tale prospettiva, l'approvazione della prima proposta emendativa posta in votazione avrebbe escluso l'insorgere di ogni inconveniente regolamentare, ma ciò non è avvenuto a causa di un palese errore politico commesso dalla maggioranza in Assemblea. Quanto poi all'articolo 100, comma 8, tale norma attribuisce alla valutazione discrezionale del Presidente il potere di ammettere un emendamento anche privo di reale portata modificativa; ma tale decisione, una volta adottata, determina poi la necessità di valutare eventuali effetti preclusivi ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Regolamento. In effetti - egli prosegue - la proposta emendativa ancora da porre in votazione è da considerarsi preclusa ai sensi della norma richiamata, proprio perché in contrasto con una precedente deliberazione già adottata dall'Assemblea.
Conclude chiarendo che, prevedibilmente, la preminente lettura politica del passaggio regolamentare in questione si risolverà in una spaccatura in seno alla Giunta tra cinque membri favorevoli alla decisione presidenziale e i restanti cinque, ad essa recisamente contrari. Infine osserva che, ove la Giunta concludesse nel senso conforme alla decisione adottata dal Presidente, si avvalorerebbe un precedente innovativo sull'ammissibilità di proposte emendative che, pur fuori dalla mera funzione di coordinamento del testo finale, incida solo sulla forma lessicale del testo normativo, senza modificarne la sostanza.

La senatrice ALBERTI CASELLATI, dopo essersi detta concorde con quanto affermato dal senatore Centaro, pone il quesito circa la effettiva portata del parere che la Giunta è chiamata ad esprimere al Presidente. Si domanda, infatti, se si tratti di fornire un'interpretazione successiva al dibattito svoltosi in Aula circa la reale portata modificativa degli emendamenti e gli effetti preclusivi conseguenti all'esito della loro votazione o, piuttosto, di svolgere un'interpretazione del combinato disposto degli articoli 97, comma 2, e 100, comma 8, del Regolamento. La rilevanza di tale quesito di metodo è, a suo parere, amplificata dalla circostanza che la Giunta è chiamata ad esprimersi in merito a disposizioni che prevedono un potere discrezionale del Presidente sottolineato anche dalla inappellabilità del suo giudizio.

Il senatore CARUSO conviene sulla necessità di interpretare sistematicamente il combinato disposto degli articoli 97, comma 2, e 100, comma 8, del Regolamento. In proposito evidenzia, innanzitutto, la differente terminologia impiegata nelle due disposizioni. L'articolo 97, comma 2, allude ad un generale contrasto con deliberazioni già adottate che ha per conseguenza la sanzione dell'inammissibilità; l'articolo 100, comma 8, fa più puntualmente riferimento all'inammissibilità di emendamenti privi di "ogni reale portata modificativa". Dal dato letterale si evince una differenza concettuale per cui il primo è un giudizio generale impostato su un parametro cogente; nell'altro caso la valutazione di inammissibilità si fonda su criteri certamente meno rigorosi e restrittivi. Distinti i due giudizi, proprio alla luce di questa interpretazione, una volta posta comunque in votazione e respinta la proposta di dubbia portata modificativa, se ne devono ora e in ogni caso ammettere gli effetti preclusivi ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento. Ritiene, pertanto, di non poter condividere la decisione adottata dal Presidente proprio per la chiara e vincolante lettera della citata disposizione regolamentare.

Il senatore STIFFONI, ricordando che dubbi regolamentari simili si erano già posti di recente in sede di esame e votazione degli atti di indirizzo in Assemblea, si dichiara concorde con le argomentazioni svolte dai senatori Centaro e Caruso, rilevando che la proposta emendativa da porre in votazione si configura come un emendamento sostanzialmente già precluso da un precedente voto contrario.

Il senatore ZANDA ritiene che la ratio dell'articolo 100, comma 8, si appalesa evidente, dal momento che essa risiede nel contrasto alle proposte emendative di natura ostruzionistica. Nel caso di specie, l'emendamento posto in votazione è portatore di finalità politiche diverse rispetto al testo cui si riferisce, né può considerarsi frutto di una pratica ostruzionistica. Alla luce di questo rilievo, conclude dichiarando di condividere la decisione adottata dal Presidente, ritenendo altresì escluso ogni effetto preclusivo.

Il senatore ZANOLETTI, dopo aver precisato che la convocazione della Giunta è indice di un'apprezzabile sensibilità da parte del Presidente, esprime tuttavia il proprio dissenso rispetto alla soluzione adottata sulle proposte emendative avanzate nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Alle argomentazioni svolte dai senatori Centaro e Caruso, che ritiene senz'altro di condividere, aggiunge soltanto che, nel vagliare le proposte emendative, gli appare quanto mai opportuno seguire una prassi restrittiva piuttosto che una indebita estensione dei criteri di ammissibilità recati dal Regolamento.

Il senatore ALBONETTI osserva come entrambe le disposizioni regolamentari - articolo 97, comma 2, e articolo 100, comma 8, del Regolamento - prevedono esplicitamente l'inappellabilità della decisione presidenziale sull'ammissibilità degli emendamenti, quale forma di garanzia per dirimere questioni procedurali controverse che non possono essere lasciate alle dinamiche politiche tipiche del dibattito in Assemblea. Se poi gli argomenti avanzati dal senatore Caruso appaiono anche suggestivi, rileva tuttavia che l'ammissibilità ai sensi del citato articolo 100, comma 8, va senz'altro considerata anche nella prospettiva di migliorare la qualità normativa del testo del disegno di legge; alla luce di questo obiettivo lo scrutinio del singolo emendamento da cui origina il caso controverso in esame, svolto ai sensi della predetta disposizione regolamentare, doveva senz'altro portare ad un giudizio di ammissibilità.

Il senatore FORMISANO ritiene di condividere la decisione adottata dal Presidente, se non altro perché coerente con una innegabile continuità nell'applicazione del combinato disposto degli articoli 97, comma 2, e 100, comma 8, del Regolamento.

Dopo che i senatori CENTARO, MANZELLA e FINOCCHIARO hanno ribadito il proprio pensiero, il PRESIDENTE, nel ringraziare i presenti per le argomentazioni e i rilievi svolti, osserva, in via generale, che talvolta le condizioni obiettive in cui la Presidenza è chiamata ad adottare rilevanti e complesse decisioni regolamentari nel corso dei lavori d'Assemblea rendono opportuno acquisire il parere della Giunta per il Regolamento al fine di evitare che l'inappellabilità delle decisioni presidenziali possa sconfinare nei territori dell'arbitrio.
Sul problema posto all'attenzione della Giunta, il Presidente, anche tenuto conto dell’ampio numero di precedenti decisioni conformi, esclude che la soluzione accolta rappresenti un revirement traumatico rispetto alle prassi consolidate. In questo, tra l’altro, si dice confortato dalle opinioni espresse da numerosi componenti della Giunta, le quali, pur avversate in egual numero dai sostenitori delle tesi opposte, consentono di confermare la decisione già adottata in Assemblea.


La seduta termina alle ore 18,40